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Temi dell'attività parlamentare

Commissione: VIII Ambiente
D.L. 74/2014: Calamità Emilia Romagna, Fondo emergenze nazionali

Il decreto legge contiene una serie di interventi destinati ai territori della Regione Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e da alcuni eccezionali eventi atmosferici avvenuti successivamente. Ulteriori disposizioni riguardano l'integrazione e l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. Il decreto è stato convertito definitivamente in legge dalla L. 93/2014, entrata in vigore il 29 giugno 2014.

 
L'iter del provvedimento
30/06/2014

Il decreto-legge n. 74/2014, che è stato modificato nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente, è stato ulteriormente modificato durante l'esame in Assemblea anche in conseguenza delle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio nel suo parere. Il decreto non ha subito ulteriori modifiche al Senato. La legge di conversione (L. 26 giugno 2014, n. 93), pubblicata nella G.U. del 28 giugno 2014, è entrata in vigore il giorno successivo.

 
Interventi nei territori emiliani colpiti dagli eventi alluvionali del 2014 e dalle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014
30/06/2014

Il decreto legge è volto, in primo luogo, a fronteggiare le criticità che si sono determinate nei territori della Regione Emilia Romagna, già colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, a seguito degli eventi alluvionali del mese di gennaio 2014 e delle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014.

Per fronteggiare le problematicità emerse a seguito dei predetti eventi il Presidente della regione Emilia-Romagna, che è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori individuati nel decreto per tutta la durata dello stato di emergenza – dichiarato per il sisma del 2012 - fino al 31 dicembre 2014.

Il Commissario opera con le deroghe alla normativa vigente già stabilite in alcuni atti richiamati nel decreto e può delegare le funzioni ad alcuni soggetti a livello regionale e locale.

Per gli eventi indicati il Commissario può destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015, ad alcuni interventi disciplinati nel decreto: si tratta di interventi per la messa in sicurezza dei territori, nonché di contributi per la ripresa delle attività economiche, con particolare riguardo alle imprese agricole, e delle normali condizioni di vita e lavoro, di contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico (che devono essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera).

 
Ulteriori interventi nei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali
30/06/2014

Nel corso dell'esame parlamentare, sono state inserite ulteriori disposizioni, che recano interventi destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e dagli eventi alluvionali e dalle trombe d'aria citate nel comma 1 dell'articolo 1.

Si prevede, infatti, che alle imprese agricole, che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi precedentemente indicati, si applicano i benefici previsti a titolo di interventi compensativi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle zone colpite da eventi calamitosi eccezionali (art. 1, comma 5-bis).

E', altresì, disposta l'esclusione, per l'anno 2014, dal patto di stabilità interno, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, con risorse proprie provenienti da donazioni private e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio, per un importo massimo di 5 milioni di euro (art. 1, comma 8-bis).

Si prevede, inoltre, l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Irap dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti ottenuti dai soggetti che hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dal comma 1 dell'articolo 1 (art. 1, comma 9-sexies).

Si prevede, altresì, che al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga a favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014, concorrono le specifiche risorse destinate (ai sensi dell'articolo 15 del D.L. 74/2012) all'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito degli eventi sismici (art. 1-bis).

Una serie di misure è destinata infine ai territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012: in particolare, si prevede che per le imprese operanti in tali territori non si tenga conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici (e riconosciuti quali infortuni sul lavoro) ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per l'andamento infortunistico e della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 1, comma 9-bis). Per i territori interessati dagli eventi sismici si prevede, inoltre, il prolungamento fino alla fine del 2016 dell'operatività della convenzione con Fintecna, finalizzata a garantire il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche (art. 1, comma 3-bis). Ulteriori interventi riguardano:

- l'estensione della possibilità di di ottenere una sospensione delle rate dei mutui in essere sia riguardo all'ambito temporale di applicazione, sia riguardo alla platea dei beneficiari (art. 1, comma 7-bis);

- la concessione di un credito di imposta, finalizzato a compensare i maggiori interessi derivanti dalla sospensione dei mutui e le spese di gestione (art. 1, comma 8-bis);

- la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo di 12 mesi ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (art. 1, comma 9-ter);

- la proroga di un anno, a decorrere dall'approvazione del decreto, dei termini per adibire un immobile ad abitazione principale al fine di beneficiare della riduzione dell'aliquota della tassa di registro (2 per cento) e della detrazione sui mutui (19 per cento) (art. 1, comma 9-quinquies);

- le modifiche alla disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 67-octies del D.L. 83/2012 (art. 1, comma 9-septies).

 
Integrazione e operatività del Fondo per le emergenze nazionali
30/06/2014

L'articolo 2 del decreto prevede che al Fondo per le emergenze nazionali affluiscano le risorse revocate per la mancata attivazione degli interventi previsti da norme emanate per fronteggiare le calamità naturali.

Anche questa parte del decreto è stata integrata nel corso dell'esame parlamentare al fine di:

- far confluire nel Fondo per le emergenze nazionali le risorse stanziate dal Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali pregressi, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, istituito dalla legge di stabilità 2014;

- consentire, dal 1° gennaio 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze di pagare direttamente gli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali;

- trasferire al Fondo per le emergenze nazionali le risorse finanziarie disponibili iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio per l'esercizio 2014, ulteriori rispetto a quelle effettivamente necessarie per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari per quell'anno, nonché le disponibilità finanziarie, per le medesime finalità, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013;

- destinare al Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 100 milioni di euro, i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena sottoscritti dal Governo.

 
Ulteriori disposizioni
30/06/2014

Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame in prima lettura consentono l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci delle regioni, provenienti dall'accertamento delle economie derivanti dalla completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi in passato, per destinarli agli eventi calamitosi per i quali nel 2014 sia stato disposto il rientro nella gestione ordinaria (art. 2, comma 1-quinquies).

Viene disciplinata, infine, la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire le risorse economiche necessarie ad assicurare, senza soluzioni di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (art. 2, comma 1-sexies). La copertura degli oneri per l'attuazione della disposizione, quantificata in 6 milioni di euro, è a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile (art. 2, comma 1-septies).