Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Commissione: V Bilancio
Politica economica e manovre finanziarie
Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

La legge di bilancio per il 2017 ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana. A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale.

La legge di bilancio per il 2018 ha rifinanziato il Fondo investimenti per oltre 36 miliardi dal 2018 al 2033.

 
L'istituzione del Fondo investimenti
06/02/2018

Il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Sul monitoraggio degli interventi connessi al Fondo, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli interventi di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter (su tali commi aggiuntivi, introdotti dall'articolo 25 del D.L. n. 50/2017, si veda il paragrafo seguente) e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

 
L'utilizzo del Fondo investimenti
  • 2 dossier
06/02/2018
Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie

La prima ripartizione del Fondo è avvenuta con un il D.P.C.M 29 maggio 2017 che ha destinato alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016.

Si ricorda che sul relativo schema di D.P.C.M. (A.G. 409) la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole in data 9 maggio 2017.

Le destinazioni del D.L. n. 50/2017 per nuovi investimenti delle Regioni e per l'edilizia scolastica

L'articolo 25 del D.L. n. 50/2017 (pubblicato, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, sulla G.U. n.148 del 27 giugno 2017) è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo:

  • il comma 140-bis attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella seguente, allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato;

  • il comma 140-ter attribuisce al MIUR una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

 

 

Realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri

Il D.L. n. 13/2017, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti.

Il riparto della quota residua del Fondo

Il riparto della quota residua del Fondo è avvenuto con D.P.C.M. 21 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 27 settembre 2017.

Il decreto contiene la tabella che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Si ricorda che il relativo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (A.G. 421) è stato presentato alle Camere per il prescritto parere.
Le Commissioni bilancio delle Camere si sono espresse con parere favorevole su provvedimento, approvato rispettivamente nella seduta del 5 luglio 2017 presso la V^ Commissione del Senato, e nella seduta dell'11 luglio 2017 dalla Commissione bilancio della Camera.
La proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.

 Il Ministro Padoan, audito in data 27 giugno 2017 (vedi resoconto) sul citato A.G. 421, ha depositato una tabella di maggior dettaglio in relazione ai progetti che i ministeri intendono realizzare con le quote loro destinate del Fondo, oltre ad una relazione.

Si segnala infine che, con D.M. 22 dicembre 2017 (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato al trasporto rapido di massa) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state ripartite le risorse stanziate sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del MIT denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», a valere sulle risorse del Fondo investimenti, globalmente pari a Euro 1.397.000.000.

 

Dossier
 
Il rifinanziamento del Fondo investimenti
  • 1 dossier
06/02/2018

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato  il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. Si prevede inoltre (comma 1075), per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

In particolare, il rifinanziamento disposto dal comma 1072 è così ripartito nel periodo considerato: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e a 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. 

Vengono elencati specifici settori di spesa tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento:

a)  trasporti e viabilità;

b)  mobilità sostenibile e sicurezza stradale;

c)  infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

d)  ricerca;

e)  difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

f)   edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;

g)  attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

h)  digitalizzazione delle amministrazioni statali;

i)   prevenzione del rischio sismico;

l)   investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;

m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;

n)  eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda la procedura di ripartizione delle risorse, il comma 1072 in esame tiene fermo quanto previsto dalla norma istitutiva al secondo, terzo e quarto periodo del comma 140, in relazione al riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si segnala, peraltro, che in questo caso viene posto il termine di 60 giorni per l'emanazione, che non era previsto citato comma 140 che ha istituito il Fondo), al parere parlamentare e al contenuto dei decreti.

I commi 1073 e 1074 destinano una quota annua pari a 70 milioni di euro delle risorse del Fondo investimenti al finanziamento degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane, e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, che sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma stipulato.

Infine, il comma 1079, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali (con una dotazione finanziaria del fondo, quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 destinata al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche) prevede una riduzione di 5 milioni di euro,  per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo investimenti relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.

Dossier