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Temi dell'attività parlamentare

Imprese, servizi ed energia
Commissione: X Attività produttive
Sviluppo economico e politiche energetiche
Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati

Nel corso dell'attuale legislatura, sono state introdotte semplificazioni alla disciplina delle Start-up innovative e delle PMI innovative. Le modifiche, introdotte con il D.L. n. 135/2018, hanno principalmente riguardato il sistema di pubblicità delle società in questione. La principale novità è quella che prevede l'inserimento delle informazioni che consentono alla società Start-Up/PMI innovativa di iscriversi nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese, e di aggiornare le informazioni in questione, attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it (cfr. Circolare MISE 3718/C del 10 aprile 2019).

Taluni interventi di sostegno finanziario a favore di PMI non quotate in fase di costituzione e ad alto potenziale di sviluppo sono stati poi istituiti nel corso dell'attuale legislatura e recentemente rafforzati, per far fronte alle difficoltà economico finanziarie conseguenti all'emergenza epidemiologica da coronavirus, con il D.L. n. 34/2020 (in corso di conversione in legge A.C.2500). Si richiama, in particolare, il Fondo di sostegno al venture capital di cui alla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019), attraverso il quale il MISE è autorizzato ad investire in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla CDP Venture Capital SGR S.p.A.-– Fondo Nazionale Innovazione (anch'esso costituito in base alla Legge di bilancio 2019, art. 1, comma 116) o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

 
Definizione di start-up innovativa e di incubatore certificato
24/06/2020

Con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179  (Legge n. 221/2012), il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un quadro normativo di sostegno alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (c.d. start-up innovative) con l'esplicito obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile. Le misure consistono essenzialmente in semplificazioni alla costituzione di tali società, dunque in deroghe al diritto societario, nella riduzione degli oneri per l'avvio, in agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro (assunzioni di personale) e agevolazioni fiscali agli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative. In questo quadro, il legislatore, con il D.L. n. 179/2012, ha altresì introdotto un sostegno alle società di capitali - incubatori di startup innovative, così definendo le società che forniscono attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l'offerta di servizi di incubazione fisica (come strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca).

In seguito, il legislatore è intervenuto, non solo implementando le misure a sostegno delle startup innovative introdotte nel 2012, ma anche introducendo una disciplina di sostegno alle PMI innovative "più mature", non iscritte al registro speciale delle startup innovative (D.L. n. 3/2015 e ss. mod. e int.). 

La definizione di start-up innovativa è contenuta nell'articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012. Ai sensi di tale norma, è startup innovativa - e dunque accede agli incentivi per essa previsti dal citato D.Lgs. - la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da non più di 5 anni (comma 2, lett. b);
  • ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
  • presenta (a partire dal secondo anno di attività) un valore annuo della produzione (risultante dall'ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) non superiore a 5 milioni di euro (lett. d);
  • non distribuisce e non ha distribuito utili (lett. e);
  • non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);
  • a tal fine, la società deve possedere almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h):
  1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del valore maggiore tra fatturato (valore totale della produzione) e costo (il n. 1, lett. h), comma 2 dell'art. 25 descrive talune le spese da annoverarsi a quelle in ricerca e sviluppo in aggiunta ai criteri dettati dai principi contabili aziendali);
  2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

 

L'articolo 25, comma 4 del D.L. n. 179/2012 consente poi ad una startup innovativa di ottenere, su richiesta, la qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale se, in aggiunta al possesso dei requisiti sopra indicati, operi nei settori  individuati dalla normativa nazionale sull'impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017, articolo 2, comma 1, che ha abrogato il D.Lgs. n. 155/2006, articolo 2, comma 1, originariamente citato dal D.L. n. 179; cfr. anche dall Circolare MISE 3677/C del 20 gennaio 2015).

Come evidenzia il Ministero dello sviluppo economico, nella Scheda di sintesi sulla disciplina delle Startup innovative pubblicata a luglio 2019, le modalità di concessione della qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale non comporta attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre startup  innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale (cfr. Circolare 3677/C emanata dal MISE il 20 gennaio 2015). 

 

L'articolo 25, comma 5 del D.L. n. 179/2012 definisce incubatore certificato di start-up innovative una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente fiscalmente in Italia (ex art. 73 TUIR- D.P.R. n. 917/1986) che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

  1. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  2. dispone di attrezzature adeguate all'attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  3. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
  4. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
  5.  ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

 

Il Decreto del MISE 22 dicembre 2016, adottato ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 179/2012, ha dettagliato i requisiti  per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative. Il riconoscimento del possesso dei  requisiti è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale  al  momento  dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese istituita sia per le start-up innovative che per gli incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, commi 8-13 del D.L. n. 179/2012 .

 

 
Modalità di iscrizione e regime di pubblicità delle start-up innovative e degli incubatori certificati
24/06/2020

In base all' articolo 25, commi 8-13 del D.L. n. 179/2012 , la start-up innovativa in possesso dei requisiti e l'incubatore certificato in possesso dei requisiti deve registrarsi presso l'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, al fine di poter beneficiare della disciplina agevolativa per essi prevista.

L'iscrizione avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un'autocertificazione prodotta dal legale rappresentante circa il possesso dei requisiti, sulla piattaforma informatica del portale nazionale delle imprese innovative http://startup.registroimprese.it/ (cfr. articolo 25, comma 17-bis, introdotto con il D.L. n. 135/2018, cd. D.L. cd. "Semplificazioni", che ha attribuito valore legale alla piattaforma startup.registroimprese.it.).

Le informazioni database sono rese disponibili gratuitamente, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, con possibilità di rielaborazione da parte di soggetti terzi. 

Appare opportuno ricordare che il D.L. n. 3/2015, all'articolo 4, comma 10-bis, ha permesso la possibilità di redigere l'atto costitutivo della startup innovativa  (ivi incluse le successive modificazioni) per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto in forma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione digitale. Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è data attuazione alla disciplina, attraverso la predisposizione di un modello standard tipizzato di atto costitutivo/statuto digitale delle startup innovative in forma di S.R.L..

Ai sensi  dell'articolo 25, comma 15,del D.L. n. 179/2012, anch'esso modificato dal D.L. n. 135/2018, il rappresentante legale della startup innovativa o dell'incubatore certificato deve attestare annualmente il mantenimento del possesso dei requisiti, depositando tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese (con le medesime modalità telematiche), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatti salvi i maggiori limiti temporali ex art. 2364 cc, nel cui caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, la cancellazione dalla Sezione speciale avviene d'ufficio, permanendo l'iscrizione ordinaria presso il registro delle imprese (articolo 25, comma 16).

 

Alla società startup che, pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della fattispecie (es. in seguito al decorso dei sessanta mesi dalla costituzione), mantiene invece i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, è consentito il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste dalle norme

Si segnala in proposito che il recente D.L. n. 34/2020 (articolo 38), ha introdotto delle disposizioni di carattere straordinario a sostegno delle startup per far fronte alle difficoltà economico finanziarie da queste subite in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da coronavirus. Tra le misure adottate, la proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese. Eventuali termini - previsti a pena di decadenza per l'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

 
 
Agevolazioni alla costituzione di start-up innovative e incubatori certificati (D.L. n. 179/2012)
24/06/2020
Le agevolazioni contenute nel D.L. n. 179/2012, come integrato dal D.L. n. 34/2020

Il decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative, prevedendo in loro favore  una serie di agevolazioni fiscali, che vanno dall'esclusione dalla disciplina delle società di comodo, all'esenzione dal versamento dell'imposta di bollo, dai crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni alle detrazioni Irpef e deduzioni Ires in favore degli investitori.

Le principali misure agevolative per le start-up innovative e gli incubatori certificati sono contenute negli articoli 26-31 del citato D.L. n. 179/2012 e nell'articolo 4 del D.L. n. 3/2015 e ss. mod. e int.. Se ne darà sinteticamente conto di seguito, sulla scorta della sistematizzazione effettuata dal MISE nella citata Scheda di sintesi sulla disciplina delle Startup innovative pubblicata a luglio 2019.

Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (D.L. 179/2012, articolo 26, comma 8)

Le start-up innovative e gli incubatori certificati sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria (D.L.179/2012, articolo 26, commi 1-7)

Per le startup innovative costituite sotto forma di S.p.A. e S.R.L., nel caso in cui le perdite d'esercizio comportino una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, in deroga al codice civile (art. 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto), il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo (comma 1).

Per le startup innovativa costituita in forma di Srl:

  • l'atto costitutivo può creare categorie di quote dotate di particolari diritti, come categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione (commi 2 e 3);
  • in deroga a quanto previsto dall'art.2468, primo comma, c.c., le quote di partecipazione in tali società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (comma 5);
  • il divieto di operazioni sulle partecipazioni sociali stabilito dall'articolo 2474 cc non trova applicazione se l'operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Inoltre, le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica (comma 4). Pertanto, come rileva il MISE, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

Infine, l'atto costitutivo delle startup innovative e degli incubatori certificati può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis cc.

 

Remunerazione del personale e degli amministratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale (D.L. 179/2012, articolo 27)

Le startup innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.

L'articolo 27 del D.L. n. 179/2012 dispone che il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle startup innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che gli strumenti finanziari o i diritti non siano riacquistati dalla startup innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla startup innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la startup innovativa o l'incubatore certificato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di startup innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del TUIR (in sede di determinazione dei redditi e delle perdite), al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

La Scheda di sintesi sulla disciplina delle Startup innovative pubblicata a luglio 2019 dal MISE evidenzia che  le startup innovative costituite online avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento, secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti fondativi.

 

Misure di remunerazione flessibile del personale nelle startup innovative (D.L. 179/2012, articolo 28, comma 7)

La retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Dunque, come evidenzia il MISE, fatto salvo il minimo tabellare previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.
In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle startup innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della remunerazione; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle startup innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

Le misure operano per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una startup innovativa.

 

Incentivi fiscali per gli investitori in equity (D.L. 179/2012, articolo 29 e 29-bis)

L'articolo 29 del D.L. n. 179/2019 e ss. mod. e int. (Legge n. 232/2016, articolo 1, commi 66 e ss.), ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche,

La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (Legge n. 232/2016, Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 66), prevede quanto segue:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
  • per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dall'anno 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.
Ulteriori disposizioni sulle modalità di esercizio dell'agevolazione sono disponibili nel D.M.7 maggio 2019. Tale regime di aiuto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 67), è stato notificato alla Commissione europea (Decisione della Commissione C(2018)8389 final).

Il recente D.L. n. 34/2020 (articolo 38, comma 7, che ha introdotto un nuovo articolo 29-bis nel D.L. n. 179/2012) ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime «de minimis» all'investimento in startup innovative, che operano in alternativa a quelli già riconosciuti dall'articolo 29.

In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative. La detrazione si applica alle sole startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.

La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

 

Raccolta di capitali tramite equity crowdfunding e accesso facilitato al Fondo di garanzia PMI (D.L. n. 179/2012, articolo 30, commi 1-6)

L'articolo 30, commi 1-5 del D.L. n. 179/2012  ha disciplinato (con una novella al D.Lgs. n. 58/1998) l'istituzione del portale per la raccolta di capitali per le startup innovative. Si tratta di una piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative, comprese le startup a vocazione sociale

Come evidenzia il MISE, l'equity crowdfunding, inizialmente previsto per le sole startup innovative, è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.L.n. 179/2012  le startup innovative e gli incubatori certificati beneficiano di criteri e modalità semplificate e gratuite di accesso all'intervento in garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (si rinvia, sul punto, alle nuove Disposizioni Operative del Fondo, approvate con D.M. 12 febbraio 2019). Il recente D.L. n. 34/2020 riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo, destinandole al rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative. Alla predetta quota le imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse quelle di cui alle disposizioni transitorie e straordinarie per fonteggiare l'emergenza economica determinata dalla pandemia, previste dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020

 

Sostegno all'internazionalizzazione delle startup (D.L. n. 179/2012, articolo 30, commi 7-8)

L'Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia alle startup innovative, le quali rientrano tra le imprese destinatarie dei servizi di assistenza e consulenza della medesima Agenzia. L'ICE provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le startup innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Quanto all'attuazione della misura in esame, si rinvia alla già citata Scheda di sintesi sulla disciplina delle Startup innovative pubblicata dal MISE a luglio 2019 (pag. 18).

 

Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa (D.L. n. 179/2012, articolo 31)

Le startup sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l'esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Come rileva il MISE, le startup innovative sono dunque annoverate tra i cd. soggetti "non fallibili", allo scopo di consentire loro l'accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall'apertura della liquidazione, l'accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza.

Si ricorda, con specifico riferimento all'impiego del termine "fallimento", che Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha complessivamente riformato le procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di liquidazione giudiziale in sostituzione dell'attuale procedura fallimentare. Anche da un punto di vista lessicale, la riforma ha quindi sostituto il termine "fallimento" (ed i suoi derivati) con l'espressione "liquidazione giudiziale". La riforma entrerà tuttavia in vigore il 14 agosto 2020 (ossia decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta ufficiale). La legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) non sono peraltro abrogate: restano disciplinati dalla normativa vigente sia i ricorsi e le domande pendenti alla data del 14 agosto 2020 (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

 

Ulteriori disposizioni speciali in materia di lavoro

Si rileva, infine, che le startup innovative godono di ulteriori disposizioni speciali per ciò che attiene alla disciplina del lavoro (per cui si rinvia al D.Lgs. n. 81/2015, art. 21, comma 3 e 23, comma 2).

Nel complesso, le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs 81/2015, così come emendato dal d.l. 87/2018.
La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all'interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale (art. 21).
Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art. 23). Ai sensi del D.Lgs. 81/2015, entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4 anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della startup innovativa.

 

Ulteriori disposizioni fiscali

Quanto alla disciplina fiscale si ricorda altresì, per le startup innovative, l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA, di cui al D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 11-novies.

 
"Smart&Start" e altri incentivi finanziari per le startup innovative
24/06/2020

La misura agevolativa "Smart&Start Italia",  riservata alle startup innovative, è stata istituita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 "Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di startup innovative in tutto il territorio nazionale", ed è stata oggetto di recente revisione e semplificazione con D.M. 30 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dal cd. D.L. "Crescita" (articolo 29, comma 3, del D.L. n. 34 del 2019).

La misura è stata adottata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 845, della L. finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) e ss. mod e int., il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa europea.

"Smart&Start Italia" è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese e in possesso dei requisiti di cui alla disciplina istitutiva delle startup contenuta nell'articolo 25 del D.L. n. 179/2012 (per un'analisi della quale si rinvia al paragrafo del tema relativo alla definizione di startup).

Sono ammissibili alle agevolazioni della misura i piani di impresa aventi ad oggetto la produzione di beni e l'erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero, sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, ovvero, valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

I piani d'impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d'impresa, Digital Innovation Hub. Smart&Start Italia finanzia Piani d'impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro. I piani devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Le startup richiedenti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili; l'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la startup sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il finanziamento ha durata massima di 10 anni. Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa, dunque il restante 30% è a fondo perduto.
  • servizi di tutoraggio tecnico gestionale: per le sole startup innovative costituite da non più di 12 mesi.

Il gestore dell'intervento è Invitalia S.p.A.. Con la circolare della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese n. 439196 del 16 dicembre 2019 sono state definite le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande secondo la nuova disciplina introdotta dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019.

Il recente D.L. n. 34/2020 (articolo 38, comma 1) rifinanzia la misura di 100 milioni per l'anno 2020 , destinando le relative risorse alla concessione dei finanziamenti agevolati. Lo stesso decreto legge (articolo 38, comma 11) estende il regime speciale previsto dalla misura in favore delle startup innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si rinvia alla sezione del sito web INVITALIA www.smartstart.invitalia.it, nonché alle pagine dedicate del Ministero dello sviluppo economico.

Il D.L. n. 34/2020 introduce ulteriori agevolazioni a favore delle startup (articolo 38, commi 4 e 6). In particolare, interviene sul credito di imposta in ricerca e sviluppo,  riconosciuto per l'anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020. Il comma inserisce le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare (novella all'art. 1, comma 200 della legge 160/2019).

 

 
Le PMI innovative e le misure di agevolazione
24/06/2020

 L'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 3/2015 ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le startup innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. Nel dettaglio, l'articolo 4 comma 1 del D.L. n. 3/2015 definisce PMI innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

  1. la residenza in Italia ai sensi del TUIR (art. 73 D.P.R. 917/1986), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  2. la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  3. le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  4. l'assenza di iscrizione al registro speciale delle startup e incubatori certificati;
  5. il possesso di almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta:

   1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 % del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese;

   2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;

   3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

 

Quanto all'iscrizione delle PMI innovative presso il registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le startup innovative, prevedendosi l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una apposita sezione speciale del registro delle imprese cui le PMI innovative devono essere iscritte.   

L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, e le informazioni inserite al momento dell'iscrizione secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 del D.L. n. 3/2015 devono essere aggiornate annualmente con le medesime modalità telematiche (nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it).

Quanto ai benefici, alle PMI innovative si applicano gran parte dei benefici previsti per le startup innovative nel D.L. n. 179/2012, ed in particolare:

  • l'articolo 26, sulle deroghe alla disciplina societaria ordinarie e sull'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;
  • l'articolo 27, sulla remunerazione del personale e degli amministratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale
  • l'articolo 30 commi 6, 7 e 8, sull'accesso semplificato e gratuito al Fondo di garanzia PMI e sul supporto dell'Agenzia ICE. Quanto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, l'accesso automatico – ovvero senza ulteriore valutazione del merito creditizio, rispetto a quella già effettuata dall'istituto di credito – al Fondo di Garanzia per le PMI, non è consentito alle imprese che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal Fondo
  • l'articolo 29, sugli incentivi fiscali gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI innovative, ma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (cfr. Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014). Il MISE ha precisato al riguardo che gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le startup innovative solo se l'impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni e se rispetta le condizioni stabilite dal D.M. 7 maggio 2019, che recepisce le indicazioni contenute nell'autorizzazione della Commissione UE.


    Il recente D.L. n. 34/2020 (articolo 38, comma 7), che ha introdotto un nuovo articolo 29-bis nel D.L. n. 179/2012) ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime «de minimis» all'investimento in PMI innovative.

    In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative. La detrazione si applica alle sole PMI iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire le detrazioni già godute, unitamente agli interessi legali.

    La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico. Le modalità attuative dell misura sono rimesse ad un decreto ministeriale.

  • l'accesso alle piattaforme di raccolta di capitali tramite equity crowfounding (Portale per la raccolta di capitali per le startup innovative e per le PMI innovative).
 
Fondo venture capital e Fondo nazionale innovazione per startup e PMI innovative
24/06/2020

Il Fondo di sostegno al venture capital è stato istituito nello stato di previsione del MISE, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 209 della L. n. 145/2018 , legge di bilancio 2019.

Con le risorse del Fondo il MISE è stato autorizzato a sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il venture capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il venture capital al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali in PMI in fase di costituzione e ad alto potenziale di sviluppo (articolo 1, comma 206 della L. n. 145/2018).

In particolare, i Fondi di Venture capital nei quali lo Stato, tramite il MISE, è autorizzato ad investire sono quelli definiti dall'articolo 32,co.1, del D.L. n. 98/2011 (come sostituito dalla medesima legge di bilancio 2019, articolo 1, comma 209) e dunque sono: organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, o in uno Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio economico europeo, che investono almeno l'85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (startup financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI emittenti azioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato UE, aventi sede legale in Italia.

Il MISE può sottoscrivere le quote o azioni anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento (articolo 1, comma 207 della L. n. 145/2018).

Le modalità di investimento dello Stato attraverso il Fondo di sostegno al venture capital sono state definite con D.M. MISE 27 giugno 2019.

Al fine di perseguire con maggiore efficacia la promozione degli interventi in capitale di rischio e di garantire una adeguata sinergia con gli strumenti di sostegno già in essere, il D.M. ha previsto che il Fondo statale  intervenga in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla CDP Venture Capital SGR S.p.A.-– Fondo Nazionale Innovazione (costituita in base alle norme della stessa Legge di bilancio 2019, art. 1, comma 116) o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

L'intervento del Fondo statale è a condizioni di mercato, ovvero, in cd. regime di esenzione (cioè, secondo le condizioni fissate dalla disciplina sugli aiuti di Stato per investimenti in capitale di rischio, di cui all'art. 21 del Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE - cd. GBER), ovvero può avvenire attraverso le due modalità congiuntamente.

Il coinvolgimento dei soggetti privati può essere di due tipologie. Possono impegnarsi a sottoscrivere una quota pari almeno al 30 per cento del fondo venture Capital, oppure possono coinvestire nelle singole operazioni di investimento del fondo.

L'intervento del Fondo di sostegno statale può operare in regime di esenzione, solo se il fondo venture capital (beneficiario dell'intervento del Fondo stesso) investa a sua volta investa unicamente in PMI non quotate che non hanno operato in alcun mercato, ovvero che operano in un mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, o che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. Per gli investimenti deve essere previsto un apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti per un ammontare almeno pari a specifiche percentuali indicate nel decreto, che è inversamente proporzionale all'età dell'impresa e, dunque, alla relativa operazione (10%, nel caso di finanziamento a PMI che non hanno operato in alcun mercato; 40% in caso di finanziamento a PMI che operano in un mercato da meno di sette anni; 70% nel caso di finanziamento concesso a PMI che, per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso in un nuovo mercato, necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, nonchè per per ulteriori investimenti in PMI dopo il periodo di sette anni). L'investimento complessivo in una singola PMI non può superare i 15 milioni di euro fermo restando che il sostegno annuo alle PMI non può essere superiore a 2,5 milioni di euro.

Contemporaneamente, il D.M. ha destinato agli investimenti nei Fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla CDP Venture Capital SGR S.p.A.-– Fondo Nazionale Innovazione o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, la somma di 200 milioni di euro già previsti con delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, e assegnati al MISE dal comma 121 della legge di bilancio 2019.

Il recente D.L. n. 34/2020 (articolo 38, comma 3), rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo statale di sostegno al venture capital.

Le risorse sono specificamente finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle startup innovative e delle PMI innovative. Le modalità attuative vengono rimesse ad un decreto ministeriale.