Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Imprese, servizi ed energia
Commissione: X Attività produttive
Sviluppo economico e politiche energetiche
Sostegno al settore del turismo durante l'emergenza da coronavirus

Dopo la dichiarazione dello "stato di emergenza", il Governo italiano ha adottato una serie di decreti-legge contenenti misure straordinarie volte a limitare la diffusione del COVID19 e ad attenuarne gli effetti sui mercati. Prima, il decreto-legge n. 9/2020, poi il decreto-legge n. 18/2020 cd. Cura Italia (convertito, con modificazioni in legge n. 27/2020) e il decreto-legge n. 23 del 2020 cd. Liquidità (convertito, con modificazioni in legge n. 56/2020) il decreto legge n. 34/2020  cd. Rilancio (convertito, con modificazioni in legge n. 77/2020), il decreto legge n. 104/2020 cd. Agosto (convertito, con modificazioni in legge n. 126/2020), il decreto-legge n. 137 del 2020 Ristori ,  il decreto-legge n. 149 del 2020 Ristori-bisil decreto-legge n.154 del 2020 Ristori-ter e il decreto-legge n. 157 del 2020  Ristori quater  e, nel corso di quest'anno, il decreto-legge n. 41/2021e il decreto-legge n. 73/2021 hanno introdotto numerosi interventi temporanei e straordinari di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese appartenenti a tutti settori economici, ivi incluso il turismo. Al sostegno di tale comparto, tra i più colpiti dalla crisi, sono rivolte talune misure specifiche. E' stato poi istituito, presso il MIBACT un tavolo di crisi, con il compito di presentare proposte di sostegno (art. 72-quater, DL n. 18/2020).

In sede di conversione del primo D.L. n. 137/2020 Ristori, i contenuti dei decreti legge n. 149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, in tale decreto (Legge n. 176/20 del 18 dicembre 2020).

Nel presente tema si darà conto delle misure ad hoc adottate per la filiera del turismo, rinviando - quanto alle più generali misure fiscali e finanziarie adottate a favore delle imprese durante l'emergenza - all'apposito tema dell'attività parlamentare.

 
L'impatto della pandemia sul turismo
22/06/2021
Situazione europea e internazionale

Il sistema turistico europeo - che abbraccia una serie di attività quali viaggi, trasporti, strutture ricettive, ristorazione, attività ricreative a terra o in acqua, cultura o natura - contribuisce a quasi il 10% del PIL dell'UE e ha fatto dell'Unione la principale destinazione turistica al mondo. Si tratta di 2,4 milioni di imprese, oltre il 90% delle quali sono PMI. Tra i paesi le cui economie dipendono in misura maggiore dal turismo, vi è l'Italia (13% del PIL secondo i dati pre-pandemia) (fonte: Commissione UE).

Le restrizioni di viaggio e le altre limitazioni hanno provocato un drastico arresto dei flussi, sin dal primo trimestre del 2020, sia nei paesi UE che a livello mondiale.

Secondo le stime del settore della Commissione UE, la diminuzione delle entrate a livello europeo ha raggiunto l'85% per gli alberghi e i ristoranti, l'85% per gli operatori turistici e le agenzie di viaggio, l'85% per il trasporto ferroviario a lunga percorrenza e il 90% per le crociere e le compagnie aeree. L'industria europea dei viaggi e del turismo segnala che le prenotazioni sono diminuite tra il 60% e il 90% rispetto ai periodi corrispondenti degli anni precedenti. Le PMI sono state le più colpite dalla crisi: a causa dell'assenza di liquidità e della situazione di incertezza, faticano a proseguire l'attività, ad accedere ai finanziamenti e a mantenere dipendenti. La Commissione stima in circa 6 milioni i posti di lavoro a rischio nell'Unione europea.

Situazione italiana

Secondo le stime contenute nel Conto Satellite del turismo, il valore aggiunto turistico è stato pari nel 2017 a 93 miliardi di euro, con un peso del 6% sul valore aggiunto totale dell'Italia. Le imprese della filiera turistica erano più di un milione, per il 90% microimprese (1-4 addetti). Ad esse corrispondevano più di 4 milioni di posizioni lavorative (in buona parte a tempo parziale), ovvero il 15% del totale dell'intera economia.

Negli ultimi anni, il turismo nel nostro Paese è stato caratterizzato da una espansione forte e continua. Nel 2019 aveva raggiunto un record assoluto: 131,4 milioni di arrivi e 436,7 milioni di presenze negli esercizi ricettivi, con una crescita, rispettivamente, del +2,6% e dell'+1,8% rispetto all'anno precedente. Nel 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, il settore ha subito un profondo shock.

Secondo l'indagine condotta dalla Banca d'Italia sul turismo internazionale, nel 2020 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia si è ridotta di circa tre quinti rispetto al 2019. La contrazione della spesa dei viaggiatori italiani all'estero è stata sostanzialmente analoga. Ne è derivata una forte riduzione dell'avanzo della bilancia dei pagamenti turistica (allo 0,5 per cento del PIL da 1,0 nel 2019), che ha interrotto la crescita in atto dall'inizio dello scorso decennio. In un contesto di crollo globale dei flussi turistici, la quota di mercato dell'Italia sulle entrate mondiali da turismo internazionale è cresciuta dal 3,4 al 3,7 per cento.

La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia provenienti da paesi esterni all'Unione europea è diminuita più della media, in connessione con le più severe restrizioni all'ingresso e con la maggiore distanza geografica. Tra i paesi europei è cresciuto il peso degli arrivi da quelli confinanti. La pandemia ha avuto ricadute maggiori sui viaggi per vacanze rispetto ai viaggi d'affari, sulle vacanze in città d'arte rispetto alle vacanze balneari, sui pernottamenti in albergo rispetto alle altre strutture ricettive. È verosimile interpretare molti di questi fenomeni alla luce dell'esposizione al rischio di contagio e della conseguente preferenza per forme di distanziamento sociale.

Tra le macro-regioni italiane, è stato colpito più duramente il Centro, dove era maggiore il contributo delle vacanza di tipo culturale. Nei primi quattro mesi del 2021, i flussi turistici internazionali in entrata e in uscita dall'Italia hanno continuato  mantenersi su livelli molto ridotti, risentendo delle condizioni epidemiologiche e delle restrizioni alla mobilità internazionale. Le informazioni disponibili indicano tuttavia una netta ripresa delle presenze di viaggiatori stranieri dalla fine di aprile, in particolare di quelli provenienti dai paesi dell'Unione europea.

Per un ampio quadro informativo sul settore turistico si veda ISTAT, Memoria depositata nel corso dell'Audizione del 29 gennaio 2021, presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si rinvia inoltre a:

  • ISTAT, memoria depositata il 9 novembre 2020 sull'A.S. 1994, di conversione in legge del D.L. n. 137/2020 presso le Commissioni riunite in sede referente del Senato
  • ISTAT memoria  sul DDL 1925 (di conversione in legge del D.L."Agosto", n. 104/2020) trasmessa il 4 settembre 2020 alla 5a Commissione "Programmazione economica, bilancio" del Senato della Repubblica;
  • BANCA D'ITALIA, Tavole di dati sul turismo, dati mensili Gennaio-novembre 2020.
  • ENIT, nel Bollettino n. 10/2020 di dicembre 2020;
  • ENIT audizione informale di  e Federalberghi audizione informale  al Senato, presso la X Commissione il 21 ottobre 2020, nell'ambito dell'Affare sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio. In occasione dell'audizione, Federalberhi ha depositato lo studio "L'impatto del Covid 19 sull'ospitalità italiana", disponibile qui.
  • ISTAT "Una stagione mancata, impatto del Covid-19 sul turismo", del 29 aprile 2020 e alle "Nota Covid" della Banca d'Italia del 19 giugno 2020 su "La stima dei "viaggi" nella bilancia dei pagamenti.
 
Misure di sostegno al lavoro
30/06/2021

Si indicano di seguito i principali interventi:

  • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 D.L. n. 18/2020, art. 84, co. 5 e 6, D.L. n. 34/2020, art. 9, co. 1, D.L. n. 104/2020 , artt. 15, co. 1 e 2, e 15-bis, co. 2, del D.L. n. 137/2020, e art. 10, co. 1 e 2, D.L. n. 41/2021 e art. 42, co. 1-2, del D.L. 73/2021).
    Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settoriche hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente, sono riconosciute le seguenti indennità: solo per i dipendenti stagionali, esclusi quelli in somministrazione, 600 euro per il mese di marzo; per tutti i suddetti lavoratori, anche in soministrazione, 600 euro per aprile, 1.000 per maggio, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro erogata tre volte, e ulteriori indennità - pari, rispettivamente, a 2.400 euro e a 1.600. Chi ha già fruito di una delle suddette indennità non deve presentare una nuova domanda per quelle previste da provvedimenti successivi in quanto le stesse saranno erogate dall'INPS ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate. Ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria - che non hanno fruito delle precedenti indennità e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente al 29 ottobre 2020, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo - è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.000 euro (cfr. circolare INPS 137/2020). Ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria - che non hanno fruito delle precedenti indennità e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, non titolari di pensione, né di NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente al 30 novembre 2020, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo - è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.000 euro (cfr. circolare INPS 146/2020). Le suddette indennità sono riconosciute anche ad alcune attvità di ristorazione riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, come specificato nelle Circolari INPS 49/2020, 125/2020, 137/2020 e 62/2021. La circolare INPS 80/2020 ha fornito indicazioni relative all'indennità in questione, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e, per il mese di maggio 2020, per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali. Inoltre, ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria - che non hanno fruito delle precedenti indennità e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, non titolari di pensione, né di NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente al 23 marzo 2021, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo - è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 2.400 euro 2021 (cfr. messaggio INPS n. 1275/2021). Infine, ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria - che non hanno fruito delle precedenti indennità e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, non titolari di pensione, né di NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente al 26 maggio 2021, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo - è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.600 euro 2021. si è reso necessario individuare, in via preliminare, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità. Con la circolare INPS n. 90/2021 sono state specificate, in apposite tabelle, le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
  • Indennità lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali (DM 13 luglio 2020 e art. 9, co. 5, D.L. n. 104/2020 ,  artt. 15, co. 5, e 15-bis, co. 5, D.L. n. 137/2020, art. 10, co. 1 e 5, D.L. n. 41/2021 e art. 42, co. 5, D.L. n. 73/2021)
    Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta una indennità se in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate. A tali lavoratori sono riconosciute un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, sulla base di quanto disposto dal DM 13 luglio 2020, un'indennità omnicomprensiva pari a 1.000 euro erogata per tre volte e ulteriori indennità pari, rispettivamente, a 2.400 e 1.600 euro. Chi ha già fruito di una delle suddette indennità non deve presentare una nuova domanda per quelle previste da provvedimenti successivi in quanto le stesse saranno erogate dall'INPS ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate. Ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria con i medesimi requisiti, che non hanno fruito delle precedenti indennità, titolari nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.000 euro (cfr. circolare INPS 137/2020). Ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria con i medesimi requisiti, che non hanno fruito delle precedenti indennità, titolari nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.000 euro (cfr. circolare INPS 146/2020). Le suddette indennità sono  riconosciute anche ad alcune attvità di ristorazione riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, come specificato nelle circolari INPS 94/2020 e 62/2021. Inoltre, ai lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, che non hanno fruito delle precedenti indennità, non titolari di pensione, né di NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente al 23 marzo 2021, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo - è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 2.400 euro (cfr. messaggio INPS n. 1275/2021). Infine, ai lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, che non hanno fruito delle precedenti indennità, non titolari di pensione, né di NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente al 26 maggio 2021, che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo - è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.600 euro.
  • Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38 D.L. n. 18/2020, art. 84 D.L. n. 34/2020 e art. 9, co. 4, D.L. n. 104/2020 , artt. 15, co. 6, e 15-bis, co. 6, del  D.L. n. 137/2020 e art. 10, co. 1, art. 6, D.L. 41/2021 e art. 42, co. 1 e 6, D.L. 73/2021). Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è l'unica prevista per l'indennità di marzo 2020), o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro  è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro erogata tre volte, un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro  e un'ulteriore indennità una tantum pari a 1.600 euro. Chi ha già fruito di una delle suddette indennità non deve presentare una nuova domanda per quelle previste da provvedimenti successivi in quanto le stesse saranno erogate dall'INPS ai beneficiari con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate. Per i lavoratori dello spettacolo in esame, il D.L. 104/2020 non riproduce le disposizioni - previste con riferimento alle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - di esclusione dal beneficio per i soggetti titolari, ad una determinata data, di pensione o di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come specificato dall'art. 9, c. 7, del D.L. 157/2020 con riferimento alle indennità riconosciute dal mese di marzo in poi, sino alla prima onnicomprensiva di cui al D.L. 104/2020. Ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria, con i medesimi requisiti, che non hanno fruito delle precedenti indennità e che hanno versato i predetti contributi dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.000 euro. Ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria, con i medesimi requisiti, che non hanno fruito delle precedenti indennità e che hanno versato i predetti contributi dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.000 euro. La circolare INPS 146/2020 fornisce indicazioni relative all'indennità in esame. Inoltre, ai lavoratori appartenenti alla suddetta categoria, con i medesimi requisiti, che non hanno fruito delle precedenti indennità e con un reddito non superiore a 75.000 euro (in luogo del limite di 50.000 euro richiesto per la fruizione delle precedenti indennità), che hanno versato i predetti contributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, non titolari di pensione, né di NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente al 23 marzo 2021, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 2.400 euro  (cfr. messaggio INPS n. 1275/2021). Sulla base di quanto chiarito dalla circolare INPS n. 65/2021 e dal messaggio INPS n. 1764/2021, i sopra richiamati limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel citato periodo di osservazione, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell'anno 2019. Infine, ai medesimi lavoratori, che non hanno fruito delle precedenti indennità e che abbiano un reddito non superiore a 75.000 euro e che abbiano versato i predetti contributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 1.600 euro;
  • Sgravio contributivo (artt. 6 e 7 D.L. n. 104/2020). Viene riconosciuto un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro che assumono, successivamente al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori a tempo determinato (compresi quelli stagionali) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Tale beneficio è riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati, e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nella misura massima pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata e applicata su base mensile ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea. La soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (che corrisponde a 8.060/12 mensilità). Sul punto, cfr. circolare INPS 133/2020;
  • Esonero contributivo a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 222, co. 2, D.L. 34/2020 e art. 58-quater D.L. 104/2020 e art. 16 D.L. 137/2020). Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020, in favore delle imprese operanti in determinati comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). L'art. 58-quater del D.L. 104/2020 ha esteso il suddetto esonero alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole. In attuazione di tale norma, il decreto interministeriale 15 settembre 2020 e il D.M. 10 dicembre 2020, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle suddette imprese, associate a determinati codici ATECO, hanno riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in questione, a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
    Come disposto dall'Allegato 1 al messaggio INPS 3341/2020, tra i beneficiari del suddetto esonero rientrano anche le attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

    Un ulteriore sgravio è stato poi introdotto dall'art. 16 del D.L. 137/2020che riconosce a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il medesimo mese di novembre 2020.

    Tale ultimo sgravio è stato esteso anche con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi di dicembre 2020 (art. 16-bis del D.L. 137/2020), di gennaio 2021 (art. 19 del D.L. 41/2021) e di febbraio 2021 (art. 70 del D.L. 73/2021).

    Infine, per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, già beneficiari dell'esonero sopra descritto, è stato sospeso il pagamento dei contributi relativamente alla rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021(art. 10, co. 6, D.L. 183/2020) (Cfr, al riguardo i messaggi INPS 103/2021 e 587/2021.)

 
Misure fiscali di sostegno alle imprese della filiera
25/06/2021

I decreti-legge emergenziali hanno introdotto varie misure temporanee di sostegno, molte delle quali rivolte alla generalità dei settori produttivi, per la cui disamina si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziarie per fronteggiare l'emergenza da coronavirus". Appare comunque utile riguardare in questa sede, visto l'impatto sulle imprese della filiera del turismo, l'eliminazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 relativi all'Irap (art. 24 D.L. n. 34/2020).

Nel presente tema si darà dunque indicazione esclusivamente delle principali misure rivolte alle imprese della filiera.

In primo luogo, diverse misure di sospensione di adempimenti e di versamenti tributari sono state introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020 e, successivamente, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. decreto Cura Italia), per essere poi prorogate dai decreti Liquidità, Rilancio e Agosto (quest'ultimo solo con riferimento al piano di rateizzazione). Ulteriori sospensioni sono state poi disposte dal decreto-legge Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020) e dai decreti-legge nn. 3 e 7 del 2021, poi confluiti nel decreto proroga termini in sede di conversione in legge (decreto-legge n. 183 del 2020). Anche la legge di bilancio 2021 è intervenuta con modifiche e aggiustamenti agli istituti introdotti in sede emergenziale.

In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi interessati dalle misure restrittive sono stati adottati, nel corso di quest'anno, il decreto-legge n. 41 del 2021 Sostegni e il decreto-legge n. 73 del 2021 Sostegni-bis.

Per effetto del decreto Rilancio, sono rimasti sospesi fino al 16 settembre 2020 (articoli 126 e 127 del decreto legge n. 34 del 2020) i termini dei seguenti adempimenti e versamenti:

  • versamenti tributari, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i comuni maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria;
  • ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché Iva in scadenza, a favore dei soggetti che operano in specifici settori (art. 61 decreto-legge Cura Italia);
  • ritenute, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'Iva, per i mesi di aprile e maggio 2020 per alcuni operatori economici che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nonché per i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020 (articolo 18 decreto Liquidità);
  • ritenute su ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, articolo 19 decreto Liquidità);
  • ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (art. 61 del decreto Cura Italia);
  • ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'Iva per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza (artt. 61 e 62 decreto Cura Italia).

L'articolo 98 del decreto Agosto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per  coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale. 

Successivamente il decreto-legge n.137 del 2020 (cd Ristori) ha previsto, all'articolo 13-quaterulteriori e più selettive forme di sospensione, riguardanti in particolare i termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020. La sospensione opera per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e si applica inoltre a chi ha intrapreso l'attività dopo il 30 novembre 2019.  La sospensione si applica anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.  

Il decreto Sostegni-bis (articolo 9) ha differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento è considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal provvedimento coincide con il sabato). 

I provvedimenti emergenziali hanno introdotto inoltre un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali,  in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020.Il credito d'imposta è riconosciuto anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo (Art. 64, D.L. n. 18/2020 e articolo 30 D.L. n. 23/2020, confluito nell'Art. 125 del D.L. n. 34/2020)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, è stato introdotto un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 32 del decreto Sostegni-bis).

A seguito dell'emergenza, è stato inoltre attribuito un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo (istituito dall' articolo 28 decreto Rilancio); esso opera a specifiche condizioni per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Tale credito d'imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore stesso. Il decreto Ristori ha esteso il beneficio alle imprese operanti nei settori coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi. A tali soggetti l' agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Lo stesso provvedimento ha esteso il credito di imposta alle attività di commercio al dettaglio, cura alla persona, agenzie di viaggio e tour operator che si trovano nelle zone ad alto rischio colpite dalle restrizioni disposte dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (artt. 8 e 8-bis). L'articolo 4 del decreto-legge Sostegni-bis (decreto-legge n. 73 del 2021) ha prorogato il credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi fino al 31 luglio 2021. 

Si ricorda in questa sede anche il riconoscimento (articolo 176 del decreto Rilancio), per il periodo d'imposta 2020, ai nuclei familiari di un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed & breakfast e agriturismo. Esso è destinato ai nuclei familiari in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica fornita dall'Inps e con ISEE non superiore a 40 mila euro; il decreto Ristori (articolo 5) ha esteso il beneficio al periodo d'imposta 2021 e il decreto proroga termini l'ha reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 31 dicembre 2021 (cd. bonus vacanze). Per effetto dell'articolo 7 del decreto Sostegni-bis, i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator sono compresi tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze.

Inoltre si prevede il riconoscimento (articolo 79 del decreto Agosto) per i due periodi di imposta 2020 e 2021 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta. Per effetto del decreto Sostegni (articolo 28 del decreto-legge n. 41 del 2021) il credito d'imposta sia concesso entro il rispetto dei limiti di cui al regolamento de minimis ed entro i limiti (più ampi) consentiti dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato in ragione dell'emergenza pandemica. L'articolo 7 del decreto Sostegni-bis proroga all'anno 2022 tale credito d'imposta

Si ricorda poi che è stata abolita l'IMU dovuta nel 2020 per alcune attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. Inizialmente i provvedimenti emergenziali hanno previsto l'abolizione della prima rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata estesa anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del decreto Rilancio). Successivamente è stata disposta l'esenzione dal pagamento anche della seconda rata IMU (articolo 78 del decreto Agosto) e, per le pertinenze delle strutture ricettive, (categoria D/2) l'incentivo è stato esteso anche alla prima rata. Il decreto Ristori ha abolito la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (articoli 9, 9-bis e 9-ter).

I decreti emergenziali hanno disposto inoltre l'esonero - fino  al 30 giugno 2021, termine così esteso dal cd. decreto Sostegni- per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche. Si istituisce un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tale esonero. Si prevedono inoltre procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nel medesimo periodo.

Il decreto Sostegni (articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021) ha istituito un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Al Fondo è attribuita una dotazione di 350 milioni di euro, così potenziato dal decreto Sostegni-bis.

Infine, appare opportuno ricordare l'intervento sulle concessioni demaniali marittime contenuto nel D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni in legge n. 77/2020, articolo 182, comma 2), ai sensi del quale sono sospesi i procedimenti amministrativi volti alla nuova assegnazione delle concessioni demaniali marittime o alla riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali, mantenendo fermo il termine previsto dalla legge di bilancio 2019 (31 dicembre 2033, ex L. n. 145/2018, art. 1, commi 682 e ss.). L'articolo 100 del decreto Agosto stabilisce che la durata quindicennale delle concessioni demaniali(commi 682 e 683, legge di bilancio 2019) si applica anche alle concessioni lacuali e fluviali, alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Sono inoltre introdotte norme sui criteri di quantificazione dei relativi canoni. Si rinvia sul punto al relativo tema del'attività parlamentare.

 
Misure finanziarie di sostegno alle imprese della filiera
22/06/2021
I Fondi

Quanto alle  misure di natura finanziaria, si segnala l'istituzione di:

  • un Fondo turismo finalizzato a sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020. Le operazioni di mercato consistono nella sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, per l'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.
    E' stato autorizzato un ulteriore incremento della dotazione del Fondo, per ulteriori 100 milioni di euro per il 2021, che possono essere reperiti tramite riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione individuate a legislazione vigente per il periodo di programmazione 2014-2020 previa delibera del CIPE (con una rimodulazione, in tal senso, delle risorse già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT) (Art. 178, D.L. 34/2020).
    Le modalità e le condizioni di funzionamento del Fondo, comprese le modalità di selezione del gestore, Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A., sono state definite con atto normativo secondario attuativo. Si rammenta che CDP Investimenti SGR già gestisce il Fondo Investimenti per il Turismo (FIT), nato nel 2016 e attivo negli investimenti in asset immobiliari del settore ricettivo per la riqualificazione degli alberghi italiani. Si rinvia al sito istituzionale di CDP. A seguito dell'istituzione del Ministero del turismo (D.L. n. 22/2021), la gestione del fondo in questione passa dalla comptenza del MIBAC al neo istituito Ministero.

  • il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici e la promozione dei diversi settori del turismo italiano (Art. 179, D.L. 34/2020). Il D.M. 11 agosto 2020 ha proceduto al riparto, destinando 15 milioni di euro alla realizzazione di iniziative promozionali, anche rivolte all'estero, da attuarsi tramite mezzi di comunicazione sia tradizionali sia innovativi. A seguito dell'istituzione del Ministero del turismo (D.L. n. 22/2021), la gestione del fondo in questione passa dalla comptenza del MIBAC al neo istituito Ministero. Quanto al riparto delle risorse del Fondo, risultano adottati i seguenti Decreti ministeriali:
    • D.M. Mibact 12 agosto 2020, che ha messo a riparto una prima quota delle risorse del Fondo, pari a 25 milioni per l'anno 2020, per agenzie di viaggio e tour operato
    • D.M. Mibact 2 ottobre 2020, che ha messo a riparto una seconda quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, per guide turistiche e accompagnatori turistici
    • D.M. Mibact 5 ottobre 2020, che ha messo a riparto una ulteriore quota pari a pari a 220 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
    • D.M. Mibact 2 novembre 2020, che ha messo a riparto una quota pari a 380 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator; e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
    • D.M. Mibact 3 dicembre 2020 che ha messo a riparto una quota pari a 5 milioni di euro per il 2020, destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
    • D.M. Mibact 4 dicembre 2020, che ha messo a riparto la residua quota di 5 milioni per il 2020 a favore delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane
    • D.M. Mitur n. 281 del 27 aprile 2021, che ha messo a riparto la quota di 128,7 milioni di euro le quali costituiscono economie di spesa delle somme stanziate per il 2020 oggetto del D.M. 2 novembre 2020, emerse all'esito delle assegnazioni relative alle agenzie di viaggio e tour operator. Le risorse sono assegnate ugualmente alle agenzie di viaggio e ai tour operator (cod. ATECO 79.1, 79.11 e 79.12).un Fondo  finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane, categorie sensibilmente danneggiate dalle misure di contenimento del COVID-19, con una dotazione di 675 milioni di euro per il 2020 e 250 milioni per il 2021 (Art. 182, D.L. 34/2020, come modificato dall'Art. 77 del D.L. n. 104/2020, art. 5, co. 2 e 6-bis, co. 2 del D.L. n. 137/2020, art. 1, comma 603 della L. n. 178/2020, e art. 7, comma 1 D.L. n. 73/2021). A seguito dell'istituzione del Ministero del turismo (D.L. n. 22/2021), la gestione del fondo in questione è passata dalla comptenza del MIBAC al neo istituito Ministero.
  • due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi, istituiti ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)  presso il MIBAC, recavano uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, a 130 milioni di cui, rispettivamente, 80 milioni in conto corrente e 50 milioni in conto capitale. Sono successivamente intervenuti una serie di rifinanziamenti. In particolare:
    • l'art. 183, comma 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)  ha incrementato per il 2020 a  145 milioni le risorse del Fondo di parte corrente e a  100 milioni le risorse del Fondo in conto capitale. Inoltre, ha previsto la possibilità di incrementare il Fondo per 50 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza dell'allora MIBACT. Contestualmente, l'art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione di 9,6 milioni per il 2020 del Fondo di parte corrente;
    • l'art. 80, comma 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato, per il 2020, la dotazione del Fondo di parte corrente di 185 milioni, e quella di conto capitale di 150 milioni;
    • l'art. 5, comma 1, e l'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020)  hanno incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori  100 milioni per il 2020 e di 90 milioni per il 2021;
    • l'art. 36, comma 1, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021) ha incrementato di 200 milioni per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente;
    • da ultimo, l'art. 65, comma 1, D.L. n. 73/2021 ha  rifinanziato il Fondo per l'anno in corso di ulteriori 47,85 milioni per la parte corrente e di 120 milioni per il conto capitale.  

     

    Per effetto di quanto previsto, dunque, per l'anno in corso, le risorse del Fondo di parte corrente, risultano pari a 337,85 milioni mentre le risorse del Fondo di parte capitale, risultano pari a 120 milioni

  • un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, presso il MIBAC, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, con una dotazione che è stata pari, nell'anno 2020, a complessivi 631,5 milioni di euro (art. 183, comma 2, D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80, D.L. n. 104/2020 e art.5, co. 3, D.L. n. 137/2020). Una quota parte del finanziamento è stata destinata al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (350 milioni di euro stanziati dall'art. 12, co. 3 del D.L. n. 157/2020 trasposto nell'articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020 in sede di conversione di quest'ultimo provvedimento in legge n. 176/2020). Il D.M. 3 agosto 2020 ha proceduto al riparto delle risorse in questione.
    Per l'anno 2021, sono stati stanziati 51 milioni con il D.L. Ristori (art.6-bis, co. 3 e 4, D.L. n. 137/2020) e ulteriori 120 milioni con il  D.L. Sostegni D.L. n. 41/2021(articolo 36, comma 1).Tale importo non è destinato al settore delle fiere e dei congressi: per gli operatori del settore fieristico, il D.L. Sostegni stanzia specifiche risorse, allocandole in un Fondo ad hoc nello stato di previsione del Ministero del turismo (commentato subito infra). Da ultimo, il D.L. Ristori-bis  (D.L. n. 73/2021, articolo 65, comma 2) ha incrementato il Fondo di ulteriori 20 milioni per l'anno in corso.

  • un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi (D.L. n. 41/2021, art. 38, co. 3 e 4). Il Fondo, istituito presso il Ministero del Turismo, viene dotato di 100 milioni per l'anno 2021. Le modalità di riparto del Fondo sono demandate ad un decreto del Ministro del turismo, che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia. Coloro i quali accedono agli indennizzi, non possono accedere agli ulteriori benefici per il settore riconosciuti dallo stesso D.L. Sostegni: si tratta di contributi a fondo perduto a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione in cui sono coinvolti. Per la concessione di tali contributi, il D.L. rifinanzia il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, istituito dal D.L. n. 18/2020 presso il MAECI, in misura pari a 150 milioni per il 2021 (articolo 38, co. 1). Il Fondo è stato peraltro già finanziato nell'anno 2020 per tale finalità (si rinvia sul punto alla Sezione Misure finanziarie per le imprese, Sostegno all'internazionalizzazione, del tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziarie per pronteggiare la pandemia da COVID 19");

  • un Fondo presso il MEF, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (art. 2 D.L. n. 41/2021). Il recente D.L. Ristori-bis (D.L. n. 73/2021, art. 3, comma 1) ha incrementato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento  è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (come da Allegato), per essere erogato in favore delle imprese turistiche, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

  • un Fondo, presso il Ministero dell'interno, destinato al ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Al Fondo è stata attribuita una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 180, D.L. 34/2020), successivamente incrementata di 300 milioni per lo stesso anno (Art. 40, D.L. n. 104/2020). Un fondo con analoga finalità è stato recentemente istituito per l'anno 2021 dal D.L. 41/2021(art. 25), con una dotazione di 250 milioni di euro, incrementata di ulteriori 100 milioni per lo stesso anno dal D.L. n. 73/2021 (art. 55). Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

  • un Fondo per la filiera della ristorazione, presso il MIPAAF, con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto  a favore delle imprese registrate con i seguenti codici ATECO:
    - 56.10.11 (ristorazione con somministrazione)
    - 56.29.10 (mense)
    - 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)
    - 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)
    - 56.21.00 (catering per eventi, banqueting)
    -
    55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo e, a partire dal 10 dicembre 2020:
    - 55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
     56.10.12 - ittiturismo, ai soli fini della presente procedura.
    Il contributo è finalizzato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, per valorizzazione della materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 (articolo 58 D.L. n. 104/2020).
    La dotazione finanziaria del Fondo è stata ridefinita nell'entità sopra indicata dal D.L. n. 137/2020 (conv. in L. n. 176/2020, art. 31-decies), il quale ha anche integrato l'elenco dei codici ATECO, di ulteriori attività - quali quelle, sopra individuate, di alloggio connesse alle aziende agricole e di ittiturismo. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo. Criteri e modalità di gestione del Fondo sono stati definiti con D.M. 27 ottobre 2020. Si rinvia al Portale della Ristorazione sul sito istituzionale del MIPAAF.

  • un Fondo, presso il MEF, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il D.L. n. 41/2021, che ha istituito il fondo in questione, demanda la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 26).
    Si rammenta che il D.L. Agosto aveva già riconosiuto per l'anno 2020 un contributo a fondo perduto per le attività aperte al pubblico nei centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica. Il contributo, nel dettaglio, è stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolta nelle zone A o equipollenti (dunque, centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e - secondo l'integrazione disposta dalla Legge di bilancio 2021 e poi modificata dal D.L. Sostegni -  dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri (articolo 59 del D.L. n. 104/2020, come modificato dall'articolo 1 comma 178 della L. n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 11 del  D.L. n. 41/2021). Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nelle zone A dei comuni riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. La misura non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione ricevuto dal Fondo per lafiliera della ristorazione. Le imprese interessate hanno dunque potuto presentare richiesta per una sola delle due agevolazioni. La spesa stanziata per l'intervento è stata di 500 milioni per il 2020 (Art. 59, D.L. n. 104/2020). Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo sono state definite con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020;

  • Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 7, comma 4, D.L. n. 73/2021), destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.Il comma demanda ad un decreto del Ministero del turismo, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle disposizioni di attuazione. 

Per informazioni circa le normative attuative delle misure di sostegno, si rinvia al sito istituzionale del Ministero del turismo.

Contributi a fondo perduto 

Per l'anno 2020, un primo contributo a fondo perduto è stato riconosciuto dal D.L. n. 34/2020 (articolo 25) ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con volume d'affari di massimo 5 milioni e che abbiano registrato un calo del fatturato del mese di aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al mese di aprile 2019. La misura del contributo è stata variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la platea è stata estesa dal decreto-legge cd. Agosto (art. 60, co 7-sexies del D.L. n. 104 del 2020).

Si tratta di una misura di carattere generale, che si ritiene comunque di richiamare in questa sede, visto il suo impatto sulle imprese del comparto turistico.

Il contributo è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate (mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario) applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al 20% per soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro, 15% per soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro a 1 milione, 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Per la misura in esame, l'ammontare dei contributi erogati si è attestato sui 6,7 miliardi di euro complessivi.

A seguito delle limitazioni all'esercizio delle attività produttive introdotte nel periodo autunnale per far fronte all'incremento delle infezioni da COVID-19, con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 , il D.L. n. 137/2020 (articolo 1), successivamente integrato ed esteso dal D.L. n. 149/2020 (articolo 1 e 2 e art. 8, poi trasfusi, in sede di conversione in legge del D.L. n. 137, in quest'ultimo decreto), ha riconosciuto per l'anno 2020:

  • un contributo a fondo perduto ai titolari di partite IVA, attiva alla data del 25 ottobre 2020, con attività prevalente nei settori economici indicati per codice ATECO nell'Allegato 1 del D.L., pregiudicati dalle limitazioni  (articolo 1). Tra essi, le imprese della ristorazione e alberghiere. Con il D.L. n. 149/2020 sono stati aggiunti all'elenco ulteriori settori economici nell'Allegato 1 (articolo 1, comma 1). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il contributo è stato riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo è stato riconosciuto, anche in assenza dei requisiti di fatturato, ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019.  Le quote di contributo sono state differenziate per settore economico pregiudicato dalle limitazioni, ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 1 del D.L. n. 137/2020, come integrato dal D.L. n. 149/2020.
    Per i soggetti che già avevano beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal cd. Decreto Rilancio (art. 25), il contributo è stato riconosciuto come quota del contributo già erogato. In ogni caso, l'importo massimo del contributo è stato fissato in 150.000 euro.
    Il D.L. n. 149/2020 ha poi riconosciuto una maggiorazione del contributo a fondo perduto, aumentando di un ulteriore 50% la quota indicata nell'Allegato 1 del D.L. n. 137/2020 per i seguenti operatori economici: gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; bar e altri esercizi simili senza cucina; alberghi. L'aumento riguarda esclusivamente gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse) ai sensi delle ordinanze del Ministro della Salute;
  • un contributo a fondo perduto per coloro che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano partita IVA attiva, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate come zone di massima gravità con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse) e hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del D.L. n. 149/2020 (poi trasfuso nell'Allegato 2 del D.L. n. 137/2020). Il valore del contributo è stato calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2. Il D.L. n. 154/2020 ha integrato l'allegato 2 inserendo tra i codici ATECO anche quello relativo al commercio al dettaglio di calzature e accessori (art. 1-bis, 19-bis e Allegato II del D.L. n. 137/2020).

Contributi a fondo perduto nell'anno 2021

Per l'anno 2021, il  D.L. n. 41/2021 Sostegni  ha riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica che svolgono attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e soggetti titolari di reddito agrario (articolo 1).

Il nuovo decreto legge interviene in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi direttamente interessati dalle misure restrittive. Nel decreto-legge, viene superata la precedente impostazione, adottata nel 2020 nei D.L. Ristori, che vincolava i contributi alla sede dell'impresa nelle zone maggiormente soggette a misure restrittive e alla classificazione delle attività economiche interessate, individuate tramite i codici ATECO.

I contributi previsti dal D.L. n. 41/2021 sono destinati ai soggetti i cui compensi o ricavi nel 2019 non superino i 10 milioni di euro. L'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Per i coloro  che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Il contributo è riconosciuto, nei limiti dei requisiti previsti, anche per coloro che hanno attivato una partita IVA dal 1° gennaio 2020.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e quello del 2019. La percentuale è inversamente proporzionale ai ricavi/compensi registrati nel 2019 e va a scalare dal 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro, fino al 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti, l'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le persone giuridiche.

Inoltre, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità anche sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (senza i limiti a tal fine previsti dalla disciplina vigente).

L'istanza di accesso ai contributi ha dovuto essere presentata, a pena di decadenza, per via telematica, all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Il contributo è erogato dall'Agenzia, secondo le modalità già fissate nel 2020, dell'articolo 25 del D.L. Rilancio (D.L. n. 34 del 2020). Per la misura in esame, l'onere stimato è di 11.150 milioni per il 2021.

Il D.L. n. 41/2021 ha abrogato i commi 14-bis ed 14-ter dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020, che prevedevano, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto per gli operatori con sede nei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, individuati con i codici ATECO e interessati dalle restrittive del decreto del D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Il recente D.L. n. 73/2021 Sostegni-bis ha previsto:

  • un contributo a fondo perduto (commi 1-4) di pari entità di quello già percepito dai beneficiari ex art. 1 del D.L. 41/2021, corrisposto in via automatica dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto ovvero come credito d'imposta (a seconda della scelta pregressa del contribuente). Viene richiamato, tra l'altro, l'articolo 1, comma 7, primo periodo del D.L. n. 41/2021, pertanto, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Lo stanziamento complessivo per l'intervento in esame è di 8 miliardi per il 2021.
  • un contributo godibile in alternativa a quello sopra indicato (commi 5-15), a favore di coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso il 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. I soggetti che abbiano beneficiato del contributo di cui al punto precedente, possono ottenere l'eventuale maggior valore del contributo stesso (secondo modalità determinate dal comma 5).
    Il contributo non spetta ai soggetti con partita IVA non attiva al 26 maggio 2021, agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, nonché ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari o in soggetti diversi da essi.
    Il contributo è calcolato in modo differenziato a seconda che il soggetto abbia beneficiato (comma 9) o non abbia beneficiato (comma 10) del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41, mediante una percentuale da applicare alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi medi mensili. La percentuale da applicare è inversamente proporzionale ai ricavi e compensi conseguiti nel periodo d'imposta in corso il 31 dicembre 2019. In ogni caso, il contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. A scelta del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
    Per l'erogazione del contributo, gli interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica (anche tramite intermediario di cui all'art.3, comma 3 del DPR n. 322/1998), un'istanza con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Per le imprese tenute alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA (ex art. 21-bis del decreto legge n. 78/2010), l'istanza deve essere preceduta dalla presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021. Ai nuovi contributi si applicano le condizioni e i limiti previsti dal Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti. Per tale nuova forma di contribuzione sono stanziati 3,4 miliardi di euro per il 2021;
  •  contributo a fondo perduto collegato alla riduzione del risultato di esercizio (commi 16-27), a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che presentino un peggioramento del risultato economico di esercizio (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o superiore a una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare del contributo andrà calcolato applicando tale percentuale alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi di una serie di disposizioni contenute nei Decreti COVID (individuate dal comma 20 dell'art. 1 del decreto).
    Anche questo contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti con partita IVA non attiva al 26 maggio 2021, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, nonché ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari o in soggetti diversi da essi. L'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro e il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente, anche il contributo a fondo perduto di cui ai commi 16-27 è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. La richiesta deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, per via telematica (anche tramite intermediario di cui all'art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998), con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura per la presentazione della stessa. L'istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.  L'efficacia del contributo in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Per tale contributo, è stanziata una somma complessiva pari a 4 miliardi di euro nel 2021;
  • contributo a fondo perduto a valere su risorse non utilizzate (comma 30), in caso di accertamento, mediante decreto del MEF, di eventuali risorse non utilizzate (per i contributi a fondo perduto riconosciuti dall'art. 1 del D.L. Sostegni e dal Sostegni-bis qui in esame). Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario e dei soggetti con ricavi o compensi tra i 10 e i 15 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, che abbiano i requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi (di cui all'art. 1 del D.L. Sostegni o di cui ai commi da 5 a 13 dell'art. 1 del D.L. Sostegni-bis, sopra descritti). Con decreto del MEF verranno definiti le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni elemento necessario all'attuazione della disposizione.

Il D.L. Sostegni-bis ha inoltre istituito:

  • nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del D.L. "Sostegni" n.  e dell'articolo 1 del D.L. "Sostegni-bis" in esame. 

Sostegno alla liquidità

Quanto al sostegno alla liquidità per le imprese del settore, nell'ambito della disciplina straordinaria ed eccezionale di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - per la quale si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziarie per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus" -  è specificamente prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico- alberghiero, ivi incluso il settore termale, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500 mila euro (art. 13, comma 1, lett. i), del DL 23/2020. Per la proroga della misura, cfr. art. 13, comma 1, lett. i) del D.L. n. 73/2021).

 Per le imprese del comparto turistico, inoltre, la moratoria straordinaria sul pagamento delle rate dei mutui in scadenza (prevista dall'articolo 56 del D.L. n.18/2020 "Cura Italia")  è stata recentemente prorogata dal 30 giugno 2021 sino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla quota capitale dal D.L. Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, aticolo 16).

Si segnala, infine, che nell'ambito della riforma del sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE per le attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, il turismo è considerato uno dei settori strategici per l'economia italiana (art. 1, DL 23/2020).

 
Tutela del consumatore-turista durante la pandemia
22/06/2021

Tra le misure adottate nel corso dell'attuale crisi pandemica, assumono rilevanza quelle in materia di diritto di recesso e rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici contenuto nel D.L. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia").

Si ricorda come il diritto di recesso sia, in via generale, disciplinato dall'art. 41 del Codice del Turismo (Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79), il quale prevede che il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione, o nelle sue immediate vicinanze, e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, nonché al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. Il viaggiatore non ha diritto a un indennizzo supplementare.

 

Il decreto-legge n. 18/2020 è intervenuto in materia di rimborso dei biglietti di viaggio e dei pacchetti turistici, non fruibili causa Covid,  operando talune deroghe alla disciplina ordinaria vigente. La disciplina contenuta nel D.L. n. 18/2020 è stata, come si spiegherà nel prosieguo, successivamente modificata dal decreto-legge n. 34/2020.

Il Decreto legge ha riconosciuto al consumatore turista la facoltà di esercitare - ai sensi del Codice del Turismo (articolo 41) -  il recesso nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Agli organizzatori di pacchetti turistici, ai vettori e alle strutture ricettive è stata riconosciuta la facoltà di esercitare il recesso:

  • dai contratti stipulati con i soggetti trovatisi nelle condizioni di impossibilità sopravvenuta elencate dal decreto legge,
  • dai contratti aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque
  • quando l'esecuzione del contratto fosse impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri.

In alternativa al rimborso previsto dal Codice del Turismo (articolo 41), è stata data ad essi facoltà di offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.Le disposizioni hanno trovato applicazione anche per i casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

Fuori dei casi sopra previsti, per tutti i rapporti inerenti i contratti instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano state rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,  il decreto legge n. 18 ha previsto che la controprestazione già ricevuta possa essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione. Il voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

In ordine a tale previsione, la Commissione UE ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora ex art. 258 TFUE, così aprendo due procedure di infrazione, rispettivamente: per non corretta applicazione del Regolamento n. 261/2004/UE, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (procedura di infrazione n. 2020_2252); per violazione dell'articolo 124 della direttiva n. 2015/2302/UE, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (procedura di infrazione n. 2020_2246).

Precedentemente all'avvio delle due procedure di infrazione, la Commissione europea, il 19 marzo 2020, aveva pubblicato degli orientamenti informali sull'applicazione della direttiva sui pacchetti turistici nell'ambito della pandemia di Covid-19, che confermavano il diritto del viaggiatore ad ottenere - in conformità alla normativa UE – un rimborso integrale, nel caso di circostanze straordinarie ed inevitabili, ma che affermavano anche che il viaggiatore può accettare un buono (voucher) in alternativa. Il 13 maggio 2020 la Commissione ha adottato una ulteriore Raccomandazione C(2020) 3125 final .

Sulla disciplina nazionale, è dunque intervenuto l'art. 182, comma 3-bis, del DL n. 34/2020, che ha novellato il citato art. 88-bis del DL n. 18/2020 e :

  • ha istituito un Fondo, presso il MIBACT (ora MITUR), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore (nuovo comma 12-ter nell'articolo 88-bis del D.L. n. 18/2020)
  • ha esteso l'obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, non solo per i viaggi o le iniziative di istruzione della scuola dell'infanzia e le classi terminali della scuola primaria e  secondaria di primo e secondo grado, ma anche per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca, riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Per la sospensione dei viaggi e iniziative di istruzione (delle altre classi) il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro ventiquattro mesi dall'emissione. Il termine di validità è stato esteso da diciotto a ventiquattro mesi dall'articolo 30, comma 4-bis del D.L. n. 41/2021 (cd. D.L. Sostegni).
  • ha esteso da un anno a diciotto mesi il periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso. L'estensione della durata della validità  del voucher è stata disposta in via retroattiva, anche per i voucher già emessi ai sensi della disciplina pregressa. Il termine di validità è stato poi esteso a ventiquattro mesi dall'articolo 30, comma 4-bis del D.L. n. 41/2021 (cd. D.L. Sostegni).
  • ha previsto che, in ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, portati a ventiquattro mesi dal D.L. Sostegni, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi sia corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta (nuovo comma 12-bis nell'articolo 88-bis del D.L. n. 18/2020).
    Il D.L. n. 41/2021 Sostegni ha previsto che, nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il voucher possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa; 
  • per tutti i rapporti inerenti i contratti instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per ventiquattro mesi dall'emissione (termine così esteso dal D.L. Sostegni) e l'emissione non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Posto il limitato arco temporale della misura, la Commissione UE, in data 30 ottobre 2020, ha archiviato le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia.