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Temi dell'attività parlamentare

Istruzione, cultura e informazione
Commissione: XI Lavoro VII Cultura
Informazione e Comunicazioni
Misure relative alla professione di giornalista

Le misure relative alla professione di giornalista introdotte di recente hanno riguardato, principalmente, la modifica dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato e di vecchiaia, nonché la disciplina degli strumenti di sostegno al reddito per i giornalisti dipendenti da imprese editrici in crisi. Sono state, inoltre, previste alcune misure specifiche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ulteriori novità normative intervenute negli anni scorsi hanno riguardato la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti .

 

 

 
Regime previdenziale dei giornalisti dipendenti e riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici
07/07/2022

Regime previdenziale: disciplina generale

La riforma previdenziale deliberata dall'INPGI e approvata dai Ministeri vigilanti (entrata in vigore il 21 febbraio 2017) aveva previsto una modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia dei giornalisti professionisti dipendenti incrementando progressivamente, nel triennio 2017-2019, il requisito anagrafico, fino ad elevarlo a regime a 67 anni.

Nel triennio dal 2017 al 2019 il diritto alla pensione di vecchiaia maturava dunque con un'anzianità contributiva pari a 20 anni e con un'età anagrafica pari a:

 

ANNO

ETÀ

Uomini

Donne

2017

66 anni

64 anni

2018

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

2019

67 anni

67 anni

 

Dal 2019 il suddetto requisito anagrafico è stato adeguato alla speranza di vita.

Il suddetto quadro è stato modificato dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 103-118, L. 234/2021) che, dal 1° luglio 2022, oltre a trasferire all'INPS le funzioni previdenziali svolte dall'INPGI, uniforma il regime pensionistico dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma), nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, precisando che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

In attuazione di quanto previsto dalla richiamata legge di bilancio 2022, è stato adottato il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2022 che definisce le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS di un numero non superiore a 100 unità di personale in servizio presso l'INPGI.

Possono continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con le vecchie regole tutti coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2016 i requisiti previsti dalla disciplina precedente, e cioè:

  • per gli uomini 65 anni d'età (nati entro il 1951), con almeno 20 anni di contribuzione;
  • per le donne - pensione intera - 62 anni (nate entro il 1954), con almeno 20 anni di contribuzione;
  • per le donne - pensione con abbattimenti - 60 anni d'età (nate entro il 1956), con almeno 20 anni di contribuzione.

Prepensionamento giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi

L'articolo 2 del D.Lgs. 69/2017 (adottato in attuazione della delega prevista dalla L. 198/2016), ha modificato i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Per quanto riguarda i giornalisti dipendenti di aziende in crisi che hanno concluso accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si dispone che questi possano accedere alla pensione anticipata nei 5 anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI (in luogo del raggiungimento dei 58 anni di età come precedentemente previsto) a condizione che abbiano almeno 25 anni (in luogo dei 18 richiesti dalla disciplina antecedente) di anzianità contributiva.

Si disponeva anche un regime transitorio per gli anni 2017-2018 per i dipendenti da aziende in crisi i cui accordi non siano stati recepiti alla data del 12 giugno 2017. Questi possono accedere alla pensione anticipata:

  • con un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;
  • con un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini

 

Ulteriori modifiche ai requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato sono state introdotte dall'articolo 1, comma 499, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020). In particolare, i predetti trattamenti di pensionamento anticipato sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che, successivamente al 31 dicembre 2019, hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti (in luogo dei tre previsti dalla normativa previgente), di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti (come previsto anche nella normativa previgente) o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Il medesimo comma conferma il divieto di instaurazione di rapporti di lavoro, da parte del gruppo editoriale, con i giornalisti (già dipendenti dal medesimo) che abbiano optato per il prepensionamento, pena la revoa del finanziamento concesso.

Si ricorda che l'articolo 27, comma 3-bis, del decreto legge 104/2020 ha riaperto i termini per le domande di pensionamento anticipato da parte di lavoratori poligrafici di aziende in crisi: qualora tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020, la suddetta domanda può essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del richiamato D.L. 104/2020.

Per completezza, si ricorda che diversi provvedimenti (da ultimo l'articolo 1, comma 498, della richiamata legge di bilancio 2020) hanno rifinanziato la spesa autorizzata per il sostegno degli oneri derivanti dall'accesso alla suddetta pensione di vecchiaia anticipata.

CIGS

Il richiamato D.Lgs. 69/2017 (art. 1), inoltre, ha riformulato la disciplina dei trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, prevedendo alcune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. 148/2015, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro.

In particolare:

  • si prevede la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);
  • la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale viene stabilita in 24 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti, per la suddetta causale, dalla normativa generale).

Il decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 ha definito i criteri per il riconoscimento del trattamento in relazione alle causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, le modalità di applicazione della suddetta disciplina speciale, nonché la durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (da esercitarsi entro 60 giorni dell'ammissione ai suddetti trattamenti).

Infine, il Decreto legge numero 162 del 2019 (all'articolo 11, commi 2bis e 2ter) prevede la possibilità di prorogare per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale riconosciuto ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari del medesimo trattamento al 31 dicembre 2019, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Inoltre, l'INPGI deve presentare mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso.

Per completezza, si ricora che la legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 108 e 109, L. 234/2021) dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni e dell' assicurazione contro gli infortuni vengano riconosciuti agli aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Misure per il riequilibrio finanziario dell'INPGI

L'articolo 16-quinquies, comma 2, del D.L. 34/2019 ha introdotto delle disposizioni per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, prevedendo che lo stesso adotti  misure di riforma intese al riequilibrio finanziario della gestione pensionistica concernente i giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente ed alla sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della stessa gestione. Nel caso di mancato conseguimento di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo, si dispone che uno o più regolamenti governativi amplino la platea contributiva relativa al medesimo INPGI.

Conseguentemente, il medesimo art. 16-quinquies ha disposto, con esclusivo riferimento all'INPGI (e alla sua gestione sostitutiva relativa ai giornalisti dipendenti), la sospensione, fino al 31 ottobre 2019, delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato (quale l'INPGI) che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale. Tale ultimo termine è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2021 dall'art. 67, co. 9-quinquies, del D.L 73/2021.

 
Ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
14/01/2022

La L. 198/2016 (art. 2, co. 4-6) aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione, al procedimento disciplinare (in particolare eliminando la facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'ordine al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa al Consiglio nazionale), alla riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 60, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (con la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute in ciascuno dei due gruppi), all'adeguamento del sistema elettorale.

E', dunque, intervenuto il d.lgs. 67/2017, che, però, non ha esercitato la delega relativa al riordino del procedimento disciplinare.

Al riguardo, la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo evidenziava che "si è ritenuto di non esercitare la delega sul punto per ragioni di ordine sistematico. In particolare, l'inserimento di una disposizione attuativa che dia la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in alternativa al ricorso al giudice ordinario competente nelle materie in questione, avrebbe avuto l'effetto di introdurre una deroga al principio generale, che prevede il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nelle sole materie devolute alla giurisdizione amministrativa. Inoltre, l'introduzione di tale alternatività rispetto alla giurisdizione civile, in materie ad essa devoluta, costituirebbe un singolare unicum nell'attuale ordinamento, posto che la scelta dell'impugnazione di un atto di un Consiglio regionale dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine priverebbe l'interessato di qualsivoglia tutela giurisdizionale".

Ha, invece, attribuito al Consiglio nazionale, legislativamente, la competenza a:

- stabilire, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, nonché per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e di soggetti terzi.

Nella riunione del 6 febbraio 2018 il Consiglio nazionale ha approvato le linee guida in materia di sanzioni per inadempimento dell'obbligo formativo. In particolare, la premessa delle stesse, richiamando quanto previsto dal d.lgs. 67/2017, evidenzia che il Ministero della Giustizia, rispondendo ad un interpello, ha rimesso "alla valutazione del Consiglio nazionale la possibilità di promuovere iniziative finalizzate a tipizzare le conseguenze, dal punto di vista disciplinare, del mancato assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti all'Albo";

- definire, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua per gli iscritti all'albo;

- individuare gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;

- stabilire parametri oggettivi e predeterminati di valutazione dell'attività formativa, anche ai fini della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali.

Inoltre, al Consiglio nazionale spetta:

- promuovere, coordinare e autorizzare l'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali;

- verificare la conformità dei piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali agli standard e ai parametri fissati.

Relativamente alla formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica, al Consiglio nazionale è stato attribuito il compito di autorizzare apposite strutture – denominate scuole – quali sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica di cui alla L. 69/1963 (art. 34).

In particolare, il Consiglio nazionale disciplina con propria determinazione, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia:

- le condizioni e i requisiti che le scuole devono possedere per ottenere l'autorizzazione;

- il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole;

- gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;

- la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;

- le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi da parte dei praticanti;

- l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, nonché di orientamento didattico ed organizzativo e di valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio;

- la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio, anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione (in tal caso garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi autorizzati).

Qui la sezione del sito dell'Ordine dei giornalisti dedicata alla formazione continua.

Inoltre, il d.lgs. 67/2017, confermando le previsioni recate dalla legge delega in ordine alla composizione del Consiglio nazionale, fra cui il numero massimo di 60 membri, ha previsto che, ai fini delle elezioni, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.

Ha, inoltre, previsto che, in sede di prima applicazione, doveva essere costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute.

Il primo Consiglio nazionale costituito, per il triennio 2017/2020, secondo le nuove previsioni si è insediato il 25 ottobre 2017. Qui la attuale composizione del Consiglio nazionale.
 
Emergenza coronavirus
14/01/2022

A seguito della cessazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa conseguente all'emergenza epidemiologica, il D.L. 18/2020 ha stanziato alcune indennità in favore di determinate categorie di lavoratori.

Per quanto di interesse in questa sede, viene in considerazione il bonus di 600 euro riconosciuto dall'art. 44 del richiamato decreto legge, per il mese di marzo 2020, in favore dei professionisti iscritti alle casse professionali.

I criteri per l'erogazione del suddetto bonus sono stai stabiliti dapprima con il DM 28 marzo 2020 e, successivamente, con i DM 4 maggio 2020 e 29 maggio 2020 . Sulla base di tali criteri, possono accedere al bonus:

  • i lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore a 35 mila euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • i lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito compreso tra 35 mila e 50 mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

La suddetta indennità è riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 (per tale ultimo mese nella misura di 1.000 euro) dall'art. 84 del D.L. 34/2020 e dall'art. 13 del D.L. 104/2020.

In materia di sgravi contributivi, il D.L. 104/2020 ha disposto che si applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all'INPGI l'esonero contributivo parziale previsto - per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - pari al 30 per cento dei contributi dovuti, in favore dei datori di lavoro del settore privato - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico - operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell'Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,  Puglia, Sardegna, Sicilia) (art. 27).

Sul punto, la legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 29, L. 178/2020) prevede l'estensione, con riferimento ai giornalisti lavoratori dipendenti, delle norme legislative statali che riconoscono alla generalità dei datori di lavoro sgravi (o esoneri) contributivi intesi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione; l'estensione opera per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2020.

Al fine di ampliare la platea degli iscritti all'INPGI beneficiari di misure di sostegno al reddito per compensare le difficoltà sorte a causa della predetta emergenza sanitaria, in data 27 marzo 2020 il Comitato Amministratore dell'Istituto ha disposto l'erogazione di una indennità una tantum di 500 euro in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (cosiddetta INPGI 2) che , nell'ultimo triennio, abbiano conseguito un reddito compreso tra 2.100 euro e 30.000 euro e che abbiano registrato, nel trimestre marzo-maggio 2020, un calo dei compensi di almeno il 33% rispetto a quelli conseguiti nell'ultimo trimestre (ottobre – dicembre) del 2019.

Per completezza, si ricorda che, con la medesima delibera, era stato esteso ai suddetti iscritti anche il congedo parentale di 15 giorni riconosciuto, dall'art. 23 del D.L. 18/2020, ai genitori di figli fino a 12 anni a seguito della sospensione delle attività didattiche.