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Imprese, servizi ed energia
Sviluppo economico e politiche energetiche
Energie rinnovabili

Le fonti energetiche rinnovabili svolgono un ruolo di primo piano nell'ambito del sistema energetico italiano, essendo già maturata una esperienza ultradecennale di sostegno pubblico, prevalentemente finanziata mediante una specifica quota (cd. oneri di sistema) delle bollette energetiche di imprese e famiglie (quanto alla riduzione degli oneri di sistema gravanti in bolletta nel contesto della crisi energetica, all'indomani dell'aggressione della Russia all'Ucraina, si rinvia all'apposito tema).

Quanto ai target 2030, il quadro normativo, sia a livello comunitario che nazionale, è in piena evoluzione. La "legge europea sul clima" ha delineato un più ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. E' dunque in corso una revisione al rialzo degli obiettivi in materia di riduzione di emissioni, energie rinnovabili e di efficienza energetica, già fissati nel 2018 dal Clean energy package.

Appare pure opportuno evidenziare lo stretto legame tra il raggiungimento degli obiettivi climatici e di transizione energetica della legge europea sul clima e il Piano europeo di ripresa e resilienza dell'economia dell'UE. Tra le sei grandi aree di intervento dei Piani nazionali di ripresa e resilienza figura in primis la Transizione verde.

Così, i cospicui investimenti contenuti nel PNRR per accelerare e potenziare la produzione di energia elettrica da FER e lo sviluppo dell'idrogeno sono già "tarati" su obiettivi più ambiziosi di quelli delineati per il 2030 dal Piano nazionale per l'energia e clima (PNIEC).

Funzionale ed essenziale al potenziamento della produzione da energia rinnovabile è la semplificazione dei meccanismi autorizzatori alla costruzione ed esercizio delle relative infrastrutture, in specie quelle inerenti gli investimenti PNRR, sulla quale sono intervenute una serie di misure, adottate già con il D.L. n. 76/2020, ed intensificatesi con vari decreti legge nel corso dell'anno 2022.

Si è così creato un sistema complesso, composto da numerosissime norme o micro norme. La legge sulla concorrenza (L. n. 118/2022) affronta la problematica e delega il Governo all'adozione, entro il 27 agosto 2023, di uno o più decreti legislativi per adeguare al diritto europeo, razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili e ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese.

 
Obiettivi di sviluppo delle FER al 2030. La Direttiva RED II e il suo recepimento
  • 1 focus
22/09/2022

La direttiva (UE) 2018/2001, cd. RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I) fa parte del pacchetto di interventi legislativi adottato in sede europea, noto come Winter package o Clean energy package.

I Regolamenti e le direttive del Clean Energy Package, adottati tra la fine dell'anno 2018 e il 2019, hanno fissato il quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento di nuovi obiettivi europei al 2030 in materia.

In questo contesto, il maggiore ricorso all'energia rinnovabile è stato indicato come funzionale e determinante per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito degli impegni assunti con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e delle politiche dell'energia e del clima al 2030 (cfr. considerando n. 2 della Direttiva RED).

La Direttiva RED II ha fissato al 2030 una quota obiettivo dell'intera UE di consumo finale lordo di energia da FER pari al 32% e imposto a ciascuno Stato Membro di contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo, attraverso target nazionali coerenti con esso.

In attuazione della Direttiva, il Piano nazionale per l'energia e il clima italiano, inviato alle Istituzioni europee a gennaio 2019, si è prefisso al 2030 una percentuale di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30% e una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 22% (a fronte del 14% previsto dalla UE).

Nel quadro di un'economia a basse emissioni di carbonio, il PNIEC ha prospettato, inoltre, il phase out del carbone dalla generazione elettrica al 2025.

In particolare, per il settore elettrico, il PNIEC ha previsto al 2030 una quota FER del 55%, il cui contributo principale è dato dallo sviluppo del fotovoltaico (52 GW al 2030, + 32 GW dagli attuali 20 GW) e dell'eolico (circa 19 GW al 2030, +9 GW rispetto agli attuali 10 GW).

Per raggiungere questi obiettivi, il Piano ha indicato un ampio portafoglio di misure, sia per grandi che per piccoli impianti, tra le quali nuove procedure competitive per l'assegnazione di incentivi nell' ambito dei PPA - Power Purchase Agreement (accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine),  semplificazione delle procedure autorizzative, ottimizzazione delle principali produzioni esistenti, promozione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo.

Per le comunità energetiche e l'autoconsumo, pressochè contestualmente all'adozione del PNIEC e nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva RED II, il legislatore ha adottato una disciplina di promozione e di incentivazione transitoria (articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019). La disciplina transitoria è destinata ad essere sostituita "a regime" con quella ora delineata nel D.Lgs. n. 199/2021 di recepimento della Direttiva RED II e nel D.Lgs. n. 210/2021 di recepimento della Direttiva 2019/944/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica.

Nel settore termico l'obiettivo atteso al 2030 dal PNIEC è del 33,9%, con una notevole diffusione delle pompe di calore e con un miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli apparecchi a biomassa, puntando al contempo a un deciso efficientamento dei consumi termici grazie alle politiche già poste in essere in materia di efficienza energetica.

Quanto ai trasporti, per conseguire l'obiettivo fissato (22%) il PNIEC si è prefisso la riduzione dei consumi, l'incremento dell'immissione in consumo di biocarburanti, soprattutto biometano e altri avanzati, la crescita sostenuta della mobilità elettrica sia su rotaia che su strada, con la previsione al 2030 circa 6 milioni di veicoli ad alimentazione elettrica di cui circa 4 milioni puramente elettriche e 2 milioni ibride plug in.

A gennaio 2020,  "Il Green Deal Europeo" (COM(2019) 640 final) ha riformulato su nuove basi l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente, puntando ad un più ambizioso obiettivo di riduzione entro il 2030 delle emissioni dellUE di almeno il 55%  rispetto ai livelli del 1990, e nel medio lungo termine, alla trasformazione dell'Unione in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra.

Tali nuovi target europei, che sono stati "recepiti" dalla Legge europea sul clima di luglio 2021 (Regolamento (UE) 2018/1999), per poter essere raggiunti, richiedono, a loro volta, una rideterminazione dei piani di sviluppo al 2030 delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'interconnettività elettrica, fattori determinanti per abbassare la produzione di gas serra in modo molto più veloce alla fine del decennio.

A tal fine, in sede europea, a luglio 2021, sono state presentate una serie di proposte legislative, il cd. pacchetto c.d. "Pronti per il 55%" (Fit for 55%).  Il pacchetto prevede: l'ulteriore innalzamento del target in materia di rinnovabili, portando al 45% entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia; un obiettivo più ambizioso in materia di efficienza energetica, fissando a -13% la riduzione di consumo di energia da conseguire entro il 2030 (rispetto allo scenario del 2020); nuovi obblighi in materia di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici. 

La neutralità climatica nell'UE entro il 2050 e l'obiettivo intermedio di riduzione netta di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 hanno peraltro costituito il riferimento per l'elaborazione degli investimenti e delle riforme in materia di Transizione verde contenuti nei Piani nazionali di ripresa e resilienza, figurando tra i principi fondamentali base enuciati dalla Commissione UE nella Strategia annuale della Crescita sostenibile - SNCS 2021  (COM(2020) 575 final). 

Il Piano nazionale italiano di ripresa e resilienza  profila, dunque, un aggiornamento degli obiettivi sia del Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) e della Strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, per riflettere i mutamenti nel frattempo intervenuti in sede europea. 

Nelle more di tale aggiornamento, che sarà condizionato anche dall'approvazione definitiva del Pacchetto legislativo europeo "Fit for 55", il Ministero della Transizione ecologica ha adottato il Piano per la transizione ecologica (PTE), che fornisce un quadro delle politiche ambientali ed energetiche integrato con gli obiettivi già delineati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Documento indica il nuovo obiettivo nazionale di riduzioni emissioni climalteranti al 2030. Il precedente obiettivo del PNIEC consisteva, in termini assoluti, in una in una riduzione da 520 milioni di tonnellate emesse nel 1990 a 328 milioni al 2030. Ora, il target 2030 è intorno a quota 256 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Il Piano indica quindi la necessità che  i consumi energetici dovranno scendere ancora, con una riduzione dell'8% rispetto al  PNIEC (la riduzione di energia primaria passerà dal 43 al 45%, così come calcolata rispetto allo scenario energetico base europeo Primes 2007) da ottenere nei comparti a maggior potenziale di risparmio energetico come residenziale e trasporti, grazie anche alle misure avviate con il PNRR.

All'interno di questo nuovo quadro al 2030, e comprendendo gli sviluppi della produzione di idrogeno verde prevista dal PNRR e dall'avvio della Strategia Nazionale sull'Idrogeno, l'apporto delle energie rinnovabili al mix di energia elettrica dovrà salire sopra quota 70% rispetto al 55% previsto dal precedente PNIEC.

Il PTE peraltro ricorda come il negoziato con la Commissione Europea sul recepimento del pacchetto "Fit-for-55" possa richiedere una revisione degli obiettivi energetici e climatici in esso proposti.

La Direttiva  RED II è stata recepita dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199. Il decreto legislativo introduce norme di coordinamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, funzionali all'attuazione degli investimenti e delle riforme ivi previste in materia di fonti rinnovabili.

Focus
 
Le fonti rinnovabili nel PNRR
22/09/2022

Il PNRR  - nel quadro delle azioni per la transizione verde e digitale - reca numerosi investimenti e riforme per la produzione e l'uso pulito ed efficiente dell'energia, nonchè per il trasporto pubblico sostenibile. Si tratta di interventi, funzionali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di energia e clima al 2030 e al 2050, principalmente allocati nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica".

In particolare, nella Componente C1 (M2C1-9) "Economia circolare e agricoltura sostenibile", si segnalano gli investimenti sui parchi agrisolari cui sono assegnati 1,5 miliardi di risorse PNRR. Nella Componente C2 " Energia rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità sostenibile" hanno poi sede la quasi totalità dei programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, le reti e le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. A tali investimenti, sono assegnati 15,9 miliardi di euro.

La parte residua della Componente C2 è destinata agli interventi per il trasporto locale sostenibile, per i quali si rinvia alla scheda "Mobilità sostenibile e TPL": si tratta del rinnovo delle flotte bus e treni verdi (M2C2 I. 4.4, cui sono destinati circa 3,6 miliardi), lo sviluppo del trasporto rapido di massa (cui sono destinati ulteriori 3,6 miliardi) e il rafforzamento della mobilità ciclistica (cui sono destinati 600 milioni di euro).


Nella Missione 3 Componente C2, si segnalano i progetti finalizzati all'utilizzo di energia rinnovabile nei porti (green ports M3C2-9, per cui sono stanziati 270 milioni di euro) ed efficienza energetica nei porti (M3C2-8). Vanno poi ricordati altri investimenti connessi:

-       migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei (M1C3-15);

-       promozione di un teleriscaldamento efficiente (M2C3-9)

-       interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (M2C4-14).

 I progetti di investimento per la ricerca e sviluppo in materia di idrogeno e batterie saranno raccordati con gli IPCEI - Important Projects of Common European Interest i quali sono complessivamente sostenuti dal PNRR con 1,5 miliardi di euro, all'interno della Missione 4 "Istruzione e ricerca" componente C2 "Dalla ricerca all'Impresa".

 Come evidenzia il PNRR, i progetti in materia di energie rinnovabili, reti di trasmissione e distribuzione, filiera dell'idrogeno contribuiscono complessivamente alla creazione di occupazione, in particolare giovanile. In tale ambito, vengono comunque finanziati, con risorse ad hoc, progetti per le imprese start-up e venture capital attive nella transizione ecologica (M2- C2 - 5.4).

 

Quanto alla coesione sociale e territoriale, in alcuni casi è indicato specificamente il riparto delle risorse con priorità per le aree del Sud, come per i progetti in materia di Rafforzamento smart grid (M2- C2 -2.1), di Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (M2- C2 -3.1) e degli IPCEI Important Projects of Common European Interest (M4 - C2 – 2.1, per i quali si rinvia al paragrafo "Ricerca"); mentre in altri casi, le finalità di coesione sociale trovano motivazione all'interno della descrizione dell'intervento, ovvero sono individuabili sulla base dell'ambito territoriale in cui si svilupperanno alcuni progetti: questo è il caso dei progetti in materia di Promozione delle fonti rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo (M2- C2 - 1.2), tra le cui finalità rientra quella di sostenere le piccole realtà territoriali a rischio di spopolamento e gli interventi sulla Interventi sulla resilienza climatica delle reti elettriche (M2- C2 -2.2), nonché i progetti in materia di fotovoltaico ed eolico (M2- C2 - 5.1), nonché il progetto sull' utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (M2- C2 -3.2) che vede coinvolta l'industria siderurgica italiana.

 
Il decreto del Ministero dell'Economia del 6 agosto 2021 , come modificato dal D.M. 23 novembre 2021, dispone la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni titolari e l'individuazione di traguardi e obiettivi semestrali.

La Tabella che segue espone, in forma riepilogativa, gli interventi e il quadro finanziario per la loro attuazione, con i relativi soggetti competenti. In grassetto gli interventi per i quali è stato previsto un traguardo (milestone) al dicembre 2021.

 

Per approfondimenti e dettagli sui singoli interventi e sul relativo stato di attuazione si rinvia al Portale sul PNRR e agli appositi allegati Investimenti e Riforme.

I target previsti per dicembre 2021 (T4 2021) e per giugno 2022 (T2 2022) risultano attuati (nella tabella, i relativi target sono indicati in grassetto).

(milioni di euro)
Missione/ Componente
Investimenti/
Riforme
Risorse PNRR
Amministrazione Titolare/
Soggetto attuatore
Traguardo/ Obiettivo
M2C1
2.2 Parco Agrisolare (M2C1-I.2.2)
1.500
(sovvenzioni)
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)
T4 2022 (O)
T4 2023(O)
T4 2024(O)
T4 2026(O)
M2C2
Investimento
1.1 Sviluppo agro-voltaico
(M2C1-I.1.1)
1.099
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T4 2024(T)
M2C2
Investimento
1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo
(M2C1-I.1.2)
2.200
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T4 2025 (T)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
1.3 Promozione impianti innovativi (incluso offshore)
(M2C1-I.1.3)
675
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T4 2023 (T)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
1.4 Sviluppo bio-metano

(M2C1-I.1.4)
1.923,4
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T4 2023 (O)
T2 2026 (O)
 
M2C2
Investimento
2.1 Rafforzamento smart grid
(M2C2- I 2.1)
3.610
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T4 2022 (T)
T4 2024 (O)
T2 2026 (O)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
2.2 Interventi su resilienza climatica delle reti elettriche
(M2C2-I 2.2)
500
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T4 2022 (T)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
3.1 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)
(M2C2- I 3.1)
500
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T2 2023 (T)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
3.2 Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate
(M2C2- I 3.2)
2.000
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T2 2023 (T)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
3.3 Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale
(M2C2- I 3.3)
230
(prestiti)
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE
T2 2023 (T)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il
trasporto ferroviario
(M2C2- I 3.4)
300
(prestiti)
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE
T2 2023 (T)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno
(M2C2- I 3.5)
160
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T2 2022 (T)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
4.3 Sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica
(M2C4-I 4.3)
741, 32
(sovvenzioni)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T2 2023 (T)
T2 2024 (O)
T4 2024 (T)
T4 2025 (O)
M2C2
Investimento
5.1 Rinnovabili e batterie
(M2C2-I 5.1)
1.000
(prestiti)
di cui:
Ministero dello sviluppo economico (MISE)
T2 2022 (T)
M2C2
5.1.1 Tecnologia Fotovoltaica – PV
(M2C2-I 5.1.1)
400
Ministero dello sviluppo economico (MISE)
T4 2025 (O)
M2C2
5.1.2 Industria eolica
(M2C2-I 5.1.2)
100
Ministero dello sviluppo economico (MISE)
 
M2C2
5.1.3 Settore Batterie
(M2C2-I 5.1.3)
500
Ministero dello sviluppo economico (MISE)
T4 2024 (O)
M2C2
Investimento
5.2 Idrogeno
(M2C2- I 5.2)
450
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T2 2022 (T)
T2 2026 (O)
M2C2
Investimento
5.3 Bus elettrici
(M2C2- I 5.3)
300
(prestiti)
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(MIMS) in collaborazione con MISE e in sinergia con MITE
T4 2021 (T)
M2C2
Investimento
5.4 Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica
(M2C2-I 5.4)
250
(prestiti)
Ministero dello sviluppo economico (MISE)
T2 2022 (T)
T2 2026 (O)
M4C2
Investimento
2.1 IPCEI
(M4C2-I 2.1)
1.500
(prestiti)
Ministero dello sviluppo economico (MISE)
T4 2021(T)
T2 2022(T)
T2 2023(T)
T2 2025 (O)
M3C2
Investimento
1.1 Green Ports
(M3C2–I 1.1)
270
(prestiti)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T4 2022(O)
T4 2025 (T)
M2C2
Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno (M2C2 R. 1)
 
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T2 2024(T)
M2C2
Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno (M2C2 R. 4)
 
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T2 2023(T)
M2C2
Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno
 
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T2 2022(T)
M2C2
Riforma 7 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile (M2C2 R.7)
 
Ministero della transizione ecologica (MITE)
T4 2021(T)
 
Semplificazioni autorizzatorie per la costruzione e l'esercizio di impianti a FER
22/09/2022

La normativa in materia di fonti rinnovabili è caratterizzata, sul piano nazionale, in specie per ciò che attiene alla disciplina dei procedimenti autorizzatori alla costruzione e all'esercizio degli impianti a FER, dall'esistenza di un coacervo di norme che nel corso del tempo si sono via via affastellate e sovrapposte, e, recentemente, moltiplicatesi, con il fine di introdurre le maggiori semplificazioni possibili e, dunque, eliminare i vincoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in funzione attuativa degli obiettivi fissati in tale senso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale peraltro delinea, come riforma, la semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti rinnovabili onshore e offshore (M2C2-R.1.1-6).

La riforma del PNRR è finalizzata a:
  • omogeneizzare le procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale e semplificazione in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni;
  • semplificare le procedure per la realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile off-shore e completamento del meccanismo di sostegno FER anche per tecnologie non mature e l'estensione del periodo di svolgimento dell'asta (anche per tenere conto del rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi dell'accesso competitivo;
  • semplificare delle procedure di impatto ambientale;
  • condividere a livello regionale di un piano di identificazione e sviluppo di aree adatte a fonti rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quello individuato dal PNIEC, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
  • potenziare gli investimenti privati; 
  • incentivare lo sviluppo di meccanismi di accumulo di energia, con agevolazioni normative per gli investimenti nei sistemi di stoccaggio; 
  • incentivare gli investimenti pubblico-privati nel settore.
L'amministrazione titolare è il MITE (traguardo T2 2024).

Dunque, il quadro normativo e regolatorio, di derivazione europea, è delineato:

  • nel decreto legislativo  29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/UE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
  • nel D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" attuativo dell'art. 12 del citato decreto n. 387,
  • nel decreto legislativo  3 marzo 2011, n. 28 ("Attuazione della direttiva 2009/28/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/UE e 2003/30/UE (cd. RED I)");
  • nel decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cd. RED II).
    Il D.lgs. n. 199/2021 incide sul pregresso assetto, prevedendo la delimitazione delle aree idonee e non idonee all'istituzione ed esercizio degli impianti a FER e la sistematizzazione dei regimi generali di autorizzazione riducendo di 1/3 i tempi per quelli relativi ad impianti in aree idonee.
    All'articolo 20 dispone la delimitazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
    Ai fini della delimitazione:
    • con decreto interministeriale (decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata), da adottare entro il 13 giugno 2022, sono fissati i principi e criteri generali, e la ripartizione della potenza installata tra regioni e province autonome. Il decreto non è stato ancora adottato.
    • Entro i successivi 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi, le Regioni dovranno individuare, con propria legge, le aree idonee. Nel caso di mancata adozione della legge, interviene lo Stato, in via sostitutiva.
    Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto ministeriale, il legislatore ha provveduto ad indicare una serie di aree come idonee ope legis. Questa tipologia di aree, entro la quale la costruzione degli impianti usufruisce già delle tempistiche ridotte previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 199/2021,  è stata considerevolmente estesa da una serie di interventi normativi adottati, con finalità acceleratoria, nella seconda metà dell'anno 2022 (cfr. infra).

I regimi amministrativi generali per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2011- come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 199/2021, sono i seguenti:

  1. comunicazione al comune per le attività in edilizia libera –CAEL, di cui all'art. 6, co.11, decreto legislativo n. 28/2011;
  2. dichiarazione di inizio lavori asseverata – DILA, di cui all'art. 6-bis, decreto legislativo n. 28/2011). Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. La DILA si applica, come si dirà infra, alle casistiche indicate nell'art. 6-bis
  3. procedura abilitativa semplificata –PAS, di cui all'art. 6 decreto legislativo n. 28/2011) (corrisponde alla SCIA). Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS, senza riscontri o notifiche da parte del comune, è possibile iniziare i lavori.
  4. autorizzazione unica –AU, di cui all'art. 5, decreto legislativo n. 28/2011. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica, se superiori a date soglie di potenza individuate dal legislatore (cfr. art. 12 e Tabella A del decreto legislativo 387/2003). L'autorizzazione unica è rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, a livello statale centrale (Ministero della transizione ecologica).
    Al di sotto delle soglie di cui alla Tabella A gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS), della comunicazione al comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1.000 kW (quindi 1 MW).

Tale quadro normativo generale, già articolato, è stato a sua volta integrato da numerosissimi ulteriori interventi normativi, tali per cui sono numerose le eccezioni legate alla localizzazione degli impianti rispetto all'assetto generale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta, di seguito un breve elenco dei principali interventi normativi che, dall'anno 2020, hanno inteso semplificare la materia:

-        D.L. 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 (cfr., in particolare, art. 56);

-        D.L. 31 maggio 2021, n. 77: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108;

-        D.L. 6 novembre 2021, n. 152 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233;

-        D.L. 1 marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34;

-        D.L. 21 marzo 2022, n. 21, «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

-        D.L. 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.  

 

Il risultato è l'esistenza di un sistema complesso, composto da numerosissime norme o micro norme tale che gli stessi operatori istituzionali hanno proceduto alla redazione di quadri esplicativi della disciplina vigente: si rinvia, sul punto, alla ricognizione predisposta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sul proprio sito istituzionale, che riporta in forma tabellare un elenco del quadro autorizzatorio vigente.

Peraltro, anche che la "codificazione soft" effettuata con il decreto legislativo 5 novembre 2016, n. 222 (cd. SCIA 2) per il settore dell'edilizia (cfr. Sezione II), aveva riguardato solo assai parzialmente i regimi autorizzatori all'esercizio degli impianti a FER.

La legge sulla concorrenza (L. n. 118/2022) affronta la problematica e delega il Governo all'adozione, entro il 27 agosto 2023 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge), di uno o più decreti legislativi per adeguare al diritto europeo, razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili e ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese. Sono indicati i principi e criteri direttivi di delega, tra i quali: la significativa riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative e regolamentari nella materia, la coerenza giuridica logica e sistematica del quadro normativo, la chiarezza e la semplificazione della disciplina e dei procedimenti amministrativi, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, una più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, l'adeguamento dei livelli di regolazione a quelli minimi richiesti dalla normativa europea. Sul piano della tecnica legislativa, i decreti legislativi devono abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino o comunque incompatibili e recare le opportune disposizioni di coordinamento con le norme non abrogate o non modificate. È inoltre dettagliata la procedura di adozione dei decreti legislativi delegati e la possibilità di adottare, entro un anno, dei decreti correttivi (all'articolo 26, commi 4-7 e 9).