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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Cittadinanza e immigrazione
Cittadinanza

Nel corso della legislatura, la Commissione affari costituzionali della Camera ha approvato in testo unificato una proposta di legge di iniziativa parlamentare tesa a favorire l'acquisizione della cittadinanza per i minori stranieri, nati o entrati in Italia nei primi anni di vita e che hanno compiuto gli studi nel nostro Paese (A.C. 105-A). Giunto in Assemblea, l'esame non ha concluso il proprio iter entro lo scioglimento delle Camere.

Sono state invece approvate dal Parlamento nel corso della legislatura singole modifiche ed integrazioni alle norme che disciplinano la cittadinanza. Dapprima, il D.L. 113 del 2018 è intervenuto in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza: tra le novità principali è stata introdotta la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni gravi delitti. Si è previsto inoltre l'aumento del contributo richiesto per le istanze e gli altri atti relativi alla cittadinanza. Il successivo D.L. 130 del 2020 ha modificato i termini entro cui devono concludersi i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per concessione di legge, stabilendoli in massimo 36 mesi. La sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 2022 infine è intervenuta sui requisiti di acquisto della cittadinanza per matrimonio.

 
La proposta di riforma sullo ius scholae approvata alla Camera
  • 1 dossier
14/09/2022

La Commissione affari costituzionali della Camera, all'inizio della legislatura, ha avviato l'esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, di riforma della vigente disciplina in materia di cittadinanza (AC 105). La proposta interveniva con diverse modifiche al fine di facilitare e incrementare le possibilità di acquisizione della cittadinanza, in particolare attraverso l'estensione delle fattispecie di ius soli (acquisto della cittadinanza per nascita del territorio) e la previsione di ampie possibilità di acquisto della cittadinanza per i minori presenti sul territorio.

Il perimetro della discussione è stato successivamente limitato all'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per i minori nati o formati in Italia. La proposta di riforma è stata approvata dalla Commissione affari costituzionali (A.C. 105-A ) il 28 giugno 2022. Giunta in Assemblea non ha concluso il proprio iter entro lo scioglimento delle Camere.

Quanto al contenuto, la proposta di legge A.C. 105-A  prevede l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che risieda legalmente in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è necessario aver concluso positivamente il corso medesimo.

La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, resa entro il compimento della maggiore età dell'interessato da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore.

L'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove non sia stata resa la dichiarazione di volontà.

Gli ufficiali di anagrafe hanno l'obbligo di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

È prevista infine l'emanazione di un regolamento governativo che riordini in un unico testo tutte le disposizioni regolamentari in materia di cittadinanza.

Dossier
 
Le modifiche introdotte dal D.L. 113/2018 e dal D.L. 130/2020 e la sentenza n. 195 del 2022
  • 1 focus
14/09/2022

Con il decreto legge 113/2018 (c.d. D.L. sicurezza 1) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di acquisto e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge 91 del 1992.

In primo luogo, il decreto legge (articolo 14) ha abrogato la disposizione (art. 8, co. 2 , L. 91/1992) che impediva all'amministrazione il rigetto dell'istanza di cittadinanza per matrimonio dopo due anni dalla presentazione. La norma abrogata, in pratica, assegnava alla amministrazione pubblica un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla istanza di cittadinanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, la domanda non poteva essere rigettata (si creava cioè una sorta di "silenzio assenso"). 

Parallelamente, il DL 113/2018 aumentava da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per beneficio di legge (c.d. naturalizzazione). Tale termine, che decorre dalla data di presentazione della istanza, è stato successivamente ridotto a trentasei mesi dal decreto-legge n. 130 del 2020 (art. 4, co. 5-7) con effetti per le domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto (art. 9-ter, L. 91/1992).

Il D.L. n. 113 del 2018 ha subordinato l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5) e per concessione di legge (art. 9) al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER). Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del TU in materia di immigrazione e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana (art. 9.1, L. 91/1992).

Inoltre il decreto n. 113 del 2018 ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto dalla legge per gli atti relativi alla cittadinanza

Da ultimo, il decreto ha anche introdotto nell'ordinamento un'ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per alcuni gravi delitti (terrorismo, eversione dell'ordine costituzionale, ricostituzione di associazioni sovversive, partecipazione a banda armata, assistenza associazioni sovversive o con finalità di terrorismo). Tale misura può essere disposta solo nei confronti dei cittadini che abbiano acquistato lo status civitatis per matrimonio ovvero per concessione ovvero per residenza legale fino alla maggiore età. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 10-bis, L. 91/1992).

Con la sentenza n. 195 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della L. n. 91 del 1992, che disciplina l'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. In altre parole, la morte del coniuge, dopo la presentazione dell'istanza e mentre è in corso il procedimento amministrativo per l'acquisto della cittadinanza, non può essere più causa di rigetto della domanda.

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