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Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Commissione: V Bilancio
Autonomie territoriali e finanza locale
L'equilibrio dei bilanci di regioni ed enti locali

Le regioni e gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La legge di bilancio per il 2019 ha innovato la disciplina dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali prevedendo che essi possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL (D.Lgs. 267/2000).

La legge n. 160 del 2019 ha previsto per le regioni a statuto ordinario l'entrata in vigore della suddetta regola nel 2020.

 
Il pareggio di bilancio
31/03/2020

Dal patto di stabilità al pareggio di bilancio

La nuova regola contabile dell'equilibrio di bilancio per regioni ed enti locali è stata introdotta dalla legge n. 243 del 2012 che agli articoli da 9 a 12 ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando così attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio.

Questa, riformulando l'articolo 81 della Costituzione (nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), ha introdotto il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, al netto degli effetti del ciclo economico e salvo eventi eccezionali, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo. Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la legge "rinforzata" (in quanto modificabile solo con maggioranza assoluta) 24 dicembre 2013, n. 243 sopradetta, la quale ha, tra l'altro, disciplinato l'applicazione del principio dell'equilibrio tra entrate e spese nei confronti delle regioni e degli enti locali (articoli da 9 a 12).

La nuova regola, la cui applicazione è stata prevista a decorrere dal 2016, viene così a sostituire da tale anno il patto di stabilità interno, che nel corso del tempo aveva portato ad addensamento normativo di regole complesse e frequentemente mutevoli. Esso, va rammentato, aveva finora costituito, fin dalla sua introduzione nel 1999, lo strumento mediante cui sono stati stabiliti gli obiettivi ed i vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali, ai fini della determinazione della misura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'impostazione del patto di stabilità interno è stata incentrata fino al 2014 per le regioni sul principio del contenimento delle spese finali  e,  per gli enti locali (fino al 2015), sul controllo dei saldi finanziari. Per gli enti locali, il vincolo al miglioramento dei saldi è risultato funzionale all'impegno di riconoscere agli enti territoriali una maggiore autonomia tributaria, responsabilizzandoli nella gestione finanziaria anche in relazione ai vincoli finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La regola del pareggio, dopo essere stata anticipata per le sole regioni a decorrere dal rendiconto 2015 ad opera dell'articolo 1, comma 463, della legge n.190 del 2014, viene introdotta nel 2016 dai commi 707-734 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sia per le regioni stesse (con contestuale cessazione di quanto dettato dalla legge n.190 del 2014 medesima) che per gli enti locali. La regola viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il 2016 costituisce quindi l'anno nel quale si registra il superamento del patto di stabilità interno: nell'introdurre la nuova regola si dispone infatti contestualmente la disapplicazione di tutte le norme che interessano il patto, salvo alcuni adempimenti riferiti al monitoraggio ed alla certificazione del patto 2015, inclusa l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Il contenuto della nuova regola, che costituisce il modo mediante cui regioni e province autonome, comuni, province e città metropolitane concorrono al conseguimento dei saldi e degli obiettivi di finanza pubblica, è dettato in particolare dal comma 466 della legge di bilancio 2017 sopra citata, nel quale si stabilisce che tali enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per gli enti territoriali la nuova golden rule risulta radicalmente diversa rispetto al previgente patto di stabilità, che, come prima rammentato, consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali - comprese dunque le spese in conto capitale - espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con le regole contabili europee). I complessi meccanismi del patto sono ora sostituiti da un vincolo più lineare, costituito dal raggiungimento di un unico saldo.

Questo è l'elemento centrale della nuova disciplina, ed il principale elemento migliorativo rispetto al patto. Ciò in quanto il nuovo saldo obiettivo, mediante cui gli enti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, deve essere "non negativo", vale a dire posto – come livello minimo - pari a zero, a differenza del saldo obiettivo del patto, posto sempre su valori positivi (doveva essere cioè un avanzo) in ragione del concorso alla finanza pubblica richiesto annualmente agli enti. Inoltre il fatto che il saldo è richiesto solo in termini di competenza comporta il venir meno del previgente vincolo per cassa ai pagamenti in conto capitale, consentendosi in tal modo agli enti locali che hanno liquidità di poter procedere ai pagamenti passivi di conto capitale, favorendosi così gli investimenti.

Il secondo rilevante elemento di novità è costituito dall'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel computo del saldo di equilibrio. Questo è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente di conto capitale. Esso, che in taluni casi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). L'inserimento del Fondo nel saldo potrebbe quindi favorire una politica espansiva, soprattutto sul versante degli investimenti, per gli enti che vi fanno ricorso.  Da sottolineare che tale inserimento viene disposto solo per il triennio 2017-2019, in quanto nell'articolo 9 della legge n.243 l'inclusione del Fondo è prevista a regime dal 2020.

Le nuove regole si riflettono inoltre positivamente sulle spese di parte capitale degli enti territoriali, sia, come sopra detto, per aver eliminato - prevedendo il risultato di bilancio in sola competenza - il vincolo di cassa alla spesa degli enti, sia per la possibile utilizzabilità dell'avanzo di amministrazione per gli investimenti: ciò risulta ora possibile mediante lo strumento dell'intesa regionale (si veda il tema sugli investimenti degli enti territoriali) prevista dall'articolo 10 della legge n.243/2012 in questione, il quale consente di destinare in tal senso il risultato di amministrazione mantenendo nel contempo, mediante le procedure di richiesta e di cessione  di spazi finanziari di bilancio tra enti locali di ciascuna regione, il vincolo di saldo per i complesso degli enti locali medesimi.

Gli interventi della Corte costituzionale

Su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, ed in particolare su quelli costituiti dall' avanzo di amministrazione e dal fondo pluriennale vincolato, è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, con decisioni che sembrano orientate a ridurre la vincolatività degli stessi sulla gestione di bilancio degli enti territoriali. In tal senso sembra indirizzata la sentenza n. 247 del 2017 sull'avanzo di amministrazione. Questo, si rammenta, costituisce il saldo della gestione annuale di bilancio dell'ente, il cui utilizzo – in caso di saldo positivo (avanzo) – ovvero il ripiano – in caso di saldo negativo (disavanzo) – è disciplinato dalle regole contabili contenute nel D.Lgs. n.118 dl 2011, in modo da disciplinare la natura del risultato in questione come elemento di collegamento intertemporale tra i bilanci degli esercizi successivi.

In particolare la sentenza fa riferimento alla circostanza che la regola del pareggio (art.9 della L.n. 243/2012), per come formulata, esclude l'avanzo di amministrazione dalle entrate computabili ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio, atteso che tale risultato deriva da risorse non imputabili alla competenza economica dell'esercizio: ciò non consente quindi agli enti di utilizzare nell'esercizio corrente la quota di avanzo conseguita nell'anno precedente. Sul punto la Consulta ha dichiarato la legittimità delle norme sopradette, fornendone però nel contempo una interpretazione "costituzionalmente orientata". Nel riconoscere che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi, la Corte afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti consolidato, vale a dire accertato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la sentenza – una cui approfondita analisi, estesa anche ai profili finanziari, è stata effettuata dall'Ufficio parlamentare di bilancio – il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio.

Con successiva sentenza n.101 del 2018 la Corte è giunta invece – applicando i principi desumibili dalla sentenza ora illustrata ad altra (ma analoga) norma sul pareggio - ad un declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020) ai fini del conseguimento dell'equilibrio  di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. La norma in questione stabilisce infatti che decorrere dal suddetto anno, tra le entrate e le spese finali è incluso tale fondo, "finanziato dalle entrate finali": precisazione quest'ultima che secondo la Corte comporta che le somme vincolate nei precedenti esercizi, siano esse provenienti dall'avanzo di amministrazione o dagli altri cespiti soggetti a utilizzazione pluriennale (come nel caso di quelli iscritti nel fondo in esame) "debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza".

Le procedure di monitoraggio

Le procedure di monitoraggio del conseguimento del saldo di equilibrio vengono dettagliatamente disciplinate, prevedendosi che:

  • al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, da allegarsi anche alle successive variazioni di bilancio approvate dal Consiglio dell'ente territoriale ed, in caso di talune variazioni al bilancio medesime, approvate dalla Giunta ovvero operate dai responsabili della spesa o dal responsabile finanziario;
  • ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, deve inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento una certificazione dei risultati conseguiti. La mancata trasmissione della certificazione entro il suddetto termine costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio; se tuttavia effettuata entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo viene meno l'inadempimento, con applicazione però di alcune circoscritte sanzioni;
  • decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell' ente locale della certificazione si attribuisce all'organo di revisione economico-finanziaria il compito, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di tale trasmissione sono sospese le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento;
  • relativamente alle Regioni e alle Province autonome, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
  • qualora la certificazione non dia conto della corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le Province autonome.

Il sistema sanzionatorio e premiale

La disciplina dell'equilibrio di bilancio è accompagnata da una serie di sanzioni per il caso di mancato conseguimento del saldo obiettivo. Per alcuni profili analoghe a quelle già previste per la previgente disciplina del patto di stabilità, i meccanismi di sanzione per il mancato conseguimento del saldo di equilibrio dispongono :

  • per gli enti locali, la riduzione (applicata in rate costanti nel triennio successivo e tali da assicurare il recupero del saldo) delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale, in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato, ovvero, per le province di Sicilia e Sardegna, nella riduzione dei trasferimenti erariali e, per gli enti locali delle restanti autonomie speciali, dei trasferimenti regionali. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue, ed in caso di mancato versamento delle stesse, si prevedono apposite procedure di acquisizione da parte dell'erario degli importi dovuti;
  • nel caso delle regioni inadempienti, il versamento al bilancio statale, entro il 31 maggio ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza dell'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato. In mancanza, lo scostamento è recuperato sulle giacenze regionali depositate presso la tesoreria statale;
  • il divieto per gli enti, nell'anno successivo all'inadempienza, di impegnare spese correnti (per le regioni al netto delle spese per la sanità) in misura superiore all'importo, ridotto dell'1 per cento, dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente, nonché il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti (con esclusione per le regioni dei mutui già autorizzati ma non ancora contratti);
  • il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
  • il divieto di procedere nell'anno successivo all'inadempienza ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, salvo circoscritte eccezioni per talune funzioni essenziali, nonché di stipulare (qualora abbiano finalità elusiva della sanzione in esame) contratti di servizio con soggetti privati;
  • l'obbligo di rideterminare, nell'anno successivo all'inadempienza, in riduzione del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia inferiore al 3 per cento delle entrate finali il meccanismo sanzionatorio risulta più graduale, ad esempio circoscrivendo il divieto di assunzione solo a quelle di personale a tempo indeterminato, ovvero limitando al 10 per cento la riduzione delle indennità degli amministratori.

Viene inoltre affidata alla Corte dei conti, in sede di accertamento circa l'osservanza delle nuove regole sul bilancio, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto della complessiva nuova disciplina dettata dai commi 463-482 qui illustrata, conseguito mediante una non corretta applicazione delle regole contabili.

Per quanto concerne il meccanismo premiale, esso viene incentrato sul raggiungimento del saldo obiettivo, prevedendosi: a) per le regioni e città metropolitane che rispettano il saldo e che, inoltre, conseguono un saldo di cassa non negativo tra entrate finali e spese finali, l'assegnazione delle eventuali risorse – da destinarsi ad investimenti - derivanti dalle sanzioni economiche; b) per gli enti locali che rispettano i saldi suddetti negli stessi termini stabiliti per le regioni, si prevede l'assegnazione delle eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo di solidarietà comunale e dal fondo sperimentale di riequilibrio e dai versamenti e recuperi effettivamente incassati derivanti dall'applicazione dei meccanismi sanzionatori.

Il sistema premiale affronta però anche il tema del pieno utilizzo delle risorse disponibili per gli enti, con la finalità di premiare quelli in cui si riscontri un impiego efficiente delle risorse stesse. Si dispone pertanto che per le regioni e città metropolitane che rispettano il saldo di equilibrio, lasciando contestualmente spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti in entrata (vale a dire gli enti che utilizzano pressoché pienamente le proprie risorse) la spesa per rapporti di lavoro flessibile possa essere innalzata del 10 per cento rispetto a quanto prevede la disciplina in materia. Nella stessa finalità, per i comuni che vengono a trovarsi nella medesima situazione quanto al rispetto del saldo ed agli spazi finanziari inutilizzati, si prevede che il turn over del proprio personale possa essere innalzato al 75 per cento, ricorrendo taluni requisiti in ordine al rapporto tra dipendenti e popolazione dell'ente interessato.

Il pareggio di bilancio per le autonomie speciali

L'obbligo del concorso al conseguimento dei saldi e degli obiettivi di finanza pubblica mediante lo strumento del pareggio di bilancio vige anche per le autonomie speciali, per le quali tuttavia esso non è entrato in vigore per tutte nel medesimo anno ma ha trovato appplicazione nel corso di più anni, venendo infine a compimento, come regola generale per ciascuna delle regioni e province autonome, a decorrere dal 2018.

La disciplina del pareggio di bilancio ha  trovato applicazione per prima nei confronti della Regione Sardegna, a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto stabilito prima dal decreto-legge n. 133/2014, art. 42, commi 9-13, e dal comma 478-bis della legge di stabilità 2015 poi, come successivamente confermato dalla legge di stabilità 2016 (comma 734 L. n. 208/2015).  E' seguita indi  la Regione Sicilia a decorrere dall'anno 2016, in attuazione dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito - con alcune indicazioni quanto all'obiettivo di saldo per il medesimo anno - dall'articolo 11 del decreto-legge 113/2016; a decorrere dall'anno 2017 la nuova regola è stata poi estesa alla Regione Valle d'Aosta , secondo quanto stabilito dal comma 484 della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) con il quale, stabilendosi espressamente che alla Valle d'Aosta non si applichino più le regole dettate dal previgente patto di staibità interno, ha comportato da tale anno l'applicazione alla Regione medesima delle norme sul pareggio di bilancio.

Per quanto concerne la  Regione Friuli-Venezia Giulia, il comma 815 della legge di bilancio 2018 ( L.n. 205/2017) stabilisce che ad essa non si applicano, a decorrere dall'anno 2018, le norme sul patto di stabilità contenute nell'articolo 1, comma 454 e seguenti della legge di stabilità 2013. Per la regione in questione, infatti, fino all'anno 2017 la disciplina del concorso alla finanza pubblica era basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale, nonché le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati e le sanzioni in caso di inadempienza, erano contenute nelle disposizioni della legge di stabilità 2013, di cui il comma 815 suddetto stabilisce la disapplicazione. Con riguardo infine alla regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 era già stato a suo tempo stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 407, lettera e) che ha modificato l'art. 79 dello statuto (DPR 670/1972), in attuazione dell'accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014. L'implementazione delle nuove regole contabili è altresì ulteriormente definita ad opera del comma 828 della legge di bilancio 2018, mediante l'abrogazione del comma 483 della legge di bilancio 2017,il quale stabiliva che alla  Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome (nonché al Friuli-Venezia Giulia)  non si applicavano le norme concernenti le sanzioni e le misure premiali in relazione alla disciplina del pareggio di bilancio: sanzioni e misure che verranno ora anche esse ad applicarsi alle autonomie speciali in questione, per l'effetto dell'abrogazione di tale comma 48

A seguito di tali due disposizioni (commi 815 ed 828) della legge n.205/2017 viene pertanto a completarsi il definitivo passaggio dal 2018 alle regole del pareggio di bilancio per tutte le autonomie speciali. Come si è già in precedenza precisato per regioni a statuto ordinario ed enti locali, l'introduzione della nuova disciplina non fa venir meno, anche per le autonomie speciali, il concorso per le stesse previsto alla sostenibilità della finanza pubblica, come stabilito negli Accordi finora  intervenuti tra le autonomie medesime ed il Governo.

 
La nuova disciplina dell'equilibrio dei bilanci nelle leggi di bilancio per il 2019 e il 2020
31/03/2020

I commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) hanno innovato la disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, definita nella legge di bilancio per il 2017 (ai commi 463 e seguenti, la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a partire dal 2019, le regioni ordinarie a partire dal 2020 (termine fissato al 2021 e, successivamente, anticipato al 2020 dalle legge di bilancio per il 2020), potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Pertanto, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL (D.Lgs. 267/2000), senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

A fronte della nuova disciplina, sono stati rimossi o fortemente attenuati una serie di obblighi, relativi al contenimento di specifiche categorie di spese (in particolare spese di personale), introdotti a carico degli enti territoriali a partire dal 2010

E' comunque prevista una specifica clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009 di contabilità pubblica) che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti regionali (considerati nel loro complesso) non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Alle decorrenze previste (2019 per le regioni speciali, le province autonome e gli enti locali; 2020 per le regioni ordinarie) cessano di trovare applicazione le disposizioni riguaranti la definizione del saldo finale di competenza e la presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica, nonchè gli adempimenti ad esso connessi (quali il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione). Vengono inoltre meno le sanzioni per il mancato rispetto del saldo, le disposizioni sulla premialità e la normativa relativa agli spazi finanziari (comprese, quindi, le sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi), mentre restano fermi gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno peraltro solo valore conoscitivo.

Relativamente al saldo finale di competenza 2018, restano comunque fermi gli obblighi, per gli enti locali, di monitoraggio e di certificazione dell'equilibrio di bilancio (inteso come saldo non negativo) per l'anno 2018, mentre viene esplicitamente esclusa l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. L'applicazione delle eventuali sanzioni resta ferma solo in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio per l'anno 2017. Il comma 473-bis della legge n. 232 del 2016, introdotto dal D.L. n. 124/2019, ha previsto una deroga, per il solo anno 2017, nel caso in cui la certificazione attestante il pareggio di bilancio trasmessa fosse difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, disponendo che gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020; tale termine è stato infine prorogato al 30 giugno 2020 dall'art. 38-bis del D.L. n. 162 del 2019.

Per quanto concerne, specificamente, la disapplicazione delle sanzioni per mancato rispetto del saldo finale di competenza degli anni pregressi, i commi da 827 a 830 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) escludono l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni della normativa sul patto di stabilità interno e sul pareggio di bilancio (per gli anni 2017 e precedenti), per gli enti locali che si trovino nelle seguenti condizioni: rinnovo dei propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018; enti locali per i quali le violazioni del vincolo rilevino a seguito di accertamento successivo della Corte dei conti in caso di enti in stato di dissesto o in piano di rientro da una condizione di predissesto; enti locali in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti (di cui all'art. 258 del TUEL), nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo sia imputabile al pagamento dei debiti residui mediante utilizzo dell'avanzo accantonato.

Si segnala, infine, che nel DEF 2021 è presente un approfondimento ricognitivo dedicato alla regola dell'equilibrio di pbilancio per le amministrazioni locali nel quale si afferma, in conclusione che il settore istituzionale delle amministrazioni locali continua a presentare, nel suo complesso, una situazione di sostanziale pareggio di bilancio e un rapporto debito/PIL contenuto, se pur in lieve ascesa al 5,1 per cento nel 2020.