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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
2018 Politiche per il lavoro e previdenziali
Lavoro autonomo

Recentemente sono state approvate diverse misure volte ad agevolare il lavoro autonomo sotto diversi profili (contributivo, fiscale e dei congedi parentali in senso lato e di malattia). Tra gli interventi organici di maggior rilievo vi è la legge n. 81 del 2017, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, nonché per favorire il cosiddetto lavoro agile, ossia l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

 
Legge 81/2017
19/01/2022
La legge 81/2017 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 2016) contiene norme per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

 

Per quanto concerne la tutela del lavoro autonomo, si estende innanzitutto la disciplina sui pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e P.A. (di cui al decreto legislativo n. 231/2002) anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e P.A.e tra lavoratori autonomi; si qualificano alcune clausole e condotte come abusive, prevedendo il diritto al risarcimento del danno in capo al committente; si estende ai lavoratori autonomi la disciplina (di cui all'art. 9 della legge 192/1998) relativa all'abuso di dipendenza economica; si riconoscono al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto.
Il provvedimento prevede, poi, quattro deleghe legislative al Governo. La prima prevede la rimessione di alcuni atti pubblici (ad esempio certificazioni o autentiche) alle professioni organizzate in ordini e collegi; la seconda è volta a consentire agli enti di previdenza di diritto privato di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie; la terza (introdotta nel corso dell'esame in Commissione), al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell'aliquota contributiva; la quarta, infine, riguarda riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
Inoltre, viene reso permanente l'istituto della DIS-COLL (l'indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n.22 del 2015, attuativo del cd. Jobs Act) per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017, estendendolo anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (in relazione ai medesimi eventi), a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51%.
Infine, si prevede l'ampliamento di una serie di benefici fiscali e sociali, relativi alla deducibilità di spese alberghiere e di aggiornamento professionale, al congedo parentale e all'indennità di malattia; l'introduzione di misure per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; la costituzione, presso i centri per l'impiego, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo; l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo.
 
Agevolazioni contributive e tributarie
19/01/2022

Agevolazioni per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS

La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 386-401, L. 178/2020) ha istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS  che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, che presentano i seguenti requisiti:

  1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
  3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  4. hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
  5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

Con il DM 24 marzo 2022 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di definizione, nonché il finanziamento, dei percorsi di aggiornamento professionaleche devono accompagnare l'erogazione dell'ISCRO.

Tra gli ulteriori interventi legislativi volti ad agevolare il lavoro autonomo sotto il profilo contributivo si segnala la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995).

Al riguardo, l'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015 ha ridotto di un punto percentuale (27% in luogo del 28%), per l'anno 2016, la richiamata aliquota contributiva. Da ultimo, l'articolo 1, comma 165, della L. 232/2016, è intervenuto ulteriormente in materia, riducendo a regime la citata aliquota contributiva in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l'aliquota per i soggetti richiamati risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2017.

 Può essere utile ricordare, al riguardo, che la disciplina in materia per il quadriennio 2014-2017 (prevista dall'articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 192/2014, che ha modificato in tal senso l'articolo 1, comma 744, della L. 147/2013) prevedeva che l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007) per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati) fosse pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017. A decorrere dal 2018, l'articolo 2, comma 57, della L. 92/2012, aveva stabilito un'aliquota pari al 33%.

Sospensione adempimenti tributari in caso di malattia o infortunio

La legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 927-944, L. 234/2021) reca una disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista - intendendosi per tale la persona fisica che esercita come attività principale (anche in forma associata o societaria) una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali - in caso di malattia (anche se non correlata al lavoro) o di infortunio avvenuto per causa violenta (seppure non avvenuti in occasione di lavoro), da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

In particolare, si prevede che, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento. I termini relativi ai suddetti adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari e devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. Tali previsioni si applicano per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

Alle suddette ipotesi di malattia o di infortunio sono equiparati i seguenti eventi:

  • parto prematuro della libera professionista. In tale caso i termini relativi agli adempimenti tributari sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo;
  • interruzione della gravidanza della libera professionista, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa. In tale caso i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza
  • decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. In tale caso, i termini sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Si prevede, inoltre, che per le somme dovute a titolo di imposte o tributi ed oggetto delle sospensioni in esame, si applicano gli interessi al tasso legale (dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento), e che chi abbia beneficiato della sospensione in oggetto sulla base di una falsa dichiarazione - nonché chiunque favorisca il compimento degli illeciti - sia punito con una sanzione pecuniaria (da 2.500 a 7.750 euro) e con l'arresto (da sei mesi a due anni).

Ulteriori disposizioni

L'articolo 9, comma 1, del D.L. 76/2013 ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità solidale nei contratti di appalto, di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa, nei confronti dei lavoratori titolari di contratto di lavoro autonomo.

 L'articolo 1, commi da 76 a 84, della L. 190/2014 ha introdotto uno specifico regime agevolato ai fini contributivi di cui possono usufruire i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa (comma 76).

In particolare, il comma 77 aveva stabilito che i contribuenti esercenti attività d'impresa che rientrassero nel regime fiscale forfetario introdotto potessero fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale fosse esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 233/1990), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. In sostanza, si prevedeva l'applicazione, per l'accredito della contribuzione, della procedura disposta dall'articolo 2, comma 29, della L. 335/1995, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (per i quali l'importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio). Il richiamato comma 29 ha infatti stabilito, per i soggetti iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., che il contributo da versare sia applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'I.R.P.E.F., quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Successivamente, l'articolo 1, comma 111, lettera d), della L. 208/2015 è intervenuto sul regime agevolato ai fini contributivi delineato dalla legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. In sostanza la norma (riscrivendo totalmente l'articolo 1, comma 77, della L. 190/2014) ha previsto, in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima contributiva, l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA) fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 29, della L. 335/1995).

 Con l'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, successivamente rideterminata dall'art. 25, c. 1, della L. 81/2017 nella misura di 4,5 milioni di euro per il 2017, di 1,9 mln di per il 2018 e di 4,5 mln a decorrere dal 2019.

Da ultimo, l'art. 33 del D.L. 50/2022 ha isituito un Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi, con una dotazione di 500 mln di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo anno di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti alle Casse professionali

 
Congedi
19/01/2022

Di seguito le principali novità introdotte nel corso della legislatura in materia di congedi per i lavoratori autonomi, suddivise per tipologia di indennità (e di beneficiario), derivanti dal combinato disposto del D.Lgs. 80/2015, della relativa circolare applicativa dell'INPS 128/2016, nonché della L. 81/2017.

Per completezza, si segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 101/2019 ha ridotto da tre ad una mensilità il requisito contributivo, richiesto agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per usufruire dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera, del congedo di maternità e del congedo parentale.

Congedo di paternità

Gli articoli 5 e 15 del D.Lgs. 80/2015 (in materia di conciliazione vita-lavoro, attuativo del cd. Jobs act) hanno modificato, rispettivamente, gli articoli 28 e 66 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevedendo che:

  • il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche se la madre è una lavoratrice autonoma (con diritto all'indennità di maternità);
  • in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché di affidamento esclusivo del bambino al padre, al padre lavoratore autonomo o libero professionista è riconosciuta l'indennità cui hanno diritto le lavoratrici autonome e le libere professioniste, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua.

Come specificato nella circolare INPS 128/2016, "anche per i padri lavoratori autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità".

La misura dell'indennità di paternità è calcolata sulla base alle stesse regole previste per quella di maternità, quindi è pari all'80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell'attività autonoma svolta.

Congedo di maternità

Lavoratrici autonome

L'art. 16, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 80/2015 ha esteso alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca, il diritto all'indennità di maternità anche nel caso di adozione e affidamento con le stesse regole e condizioni previste per le altre lavoratrici e sulla base di idonea documentazione.

Tale indennità spetta anche al padre adottivo o affidatario lavoratore autonomo per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il D.Lgs. 105/2022 ha inoltre esteso, in favore delle suddette categorie, l'indenntà di maternità anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, qualora ricorrano gravi complicanze della gravidanza. 

 

Lavoratrici iscritte alla Gestione separata

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, non iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza, l'articolo 13 del D.Lgs. 80/2015 (con l'introduzione dei nuovi articoli 64-bis e 64-ter al D.Lgs. 151/2001) ha previsto:

  • che il diritto all'indennità di maternità spettante alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata in caso di adozione e affidamento venga corrisposto per i cinque mesi successivi all'ingresso effettivo del minore in famiglia, secondo condizioni e modalità stabilite con decreto interministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della L. 449/1997, in materia di entità del contributo dovuto per gli iscritti alla Gestione separata INPS;
  • l'estensione del principio della automaticità dell'indennità di maternità, che spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

l'art. 13 della L. 81/2017(sul lavoro autonomo) ha disposto che le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) possono fruire del trattamento di maternità a prescindere (per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi) dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (come già previsto per le lavoratrici autonome – cfr. circ. INPS 128/2016).

Infine, il D.Lgs. 105/2022 ha esteso per le suddette lavoratrici l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi dalla fine del periodo di maternità in caso di reddito inferiore a 8.145 euro  

Congedo parentale

L'art. 8, commi da 4 a 8, della L. 81/2017modifica, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico, estendendone la durata e l'arco temporale entro il quale esso può essere fruito. In base a tale disposizione e a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2022, si prevede, in particolare:

  • il prolungamento della durata del congedo parentale da 6 a 9 mesi, prevedendo che se ne possa fruire fino al dodicesimo anno di vita del bambino e per un periodo massimo, da parte di un genitore, di sei mesi;
  • l'introduzione di un tetto massimo di6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);
  • l'applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.

Congedo vittime violenza di genere

L'art. 1, commi 241 e 242, della L. 232/2016(legge di bilancio per il 2017) ha esteso anche alle lavoratrici autonome il diritto di usufruire del congedo per le donne vittime di violenza di genere, sempre per un periodo massimo di tre mesi, con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo.

 

Voucher baby-sitting

L'articolo 1, comma 283, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) aveva esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la misura sperimentale (prorogata fino al 2018 dalla Legge di bilancio 2017) che prevedeva la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia.