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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Pubblica amministrazione
Licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti

Di recente attraverso ripetuti interventi normativi è stata ridefinita la disciplina della responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, con l'obiettivo di accelerare e rendere effettivo l'esercizio dell'azione disciplinare, soprattutto in relazione ai casi di falsa attestazione della presenza in servizio.

 
I principali interventi
  • 2 focus
30/05/2018

Il legislatore è inizialmente intervenuto con D.Lgs. 116/2016 (adottato in attuazione dell'art. 17, co. 1, lett. s), della legge 124/2015 in materia di riforma della Pubblica amministrazione), che ha introdotto norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare.

In particolare, intervenendo su quanto previsto in materia dal D.Lgs. 165/2001, il provvedimeto da un lato amplia la portata della fattispecie disciplinare relativa alla falsa attestazione della presenza in servizio, (art. 55-quater, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001), al fine di far valere anche la responsabilità di coloro che abbiano agevolato, con la propria condotta attiva od omissiva, la condotta fraudolenta; dall'altro specifica che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro;

Inoltre, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, il provvedimento:

  • prevede la sospensione cautelare (in via immediata o comunque entro 48 ore), senza stipendio, del dipendente pubblico;
  • introduce un procedimento disciplinare accelerato che deve concludersi entro 30 giorni innanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari;
  • introduce l'azione di responsabilità per danni di immagine della P.A. nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare;
  • amplia la responsabilità disciplinare dei dirigenti o, negli enti privi di qualifica dirigenziale, dei responsabili di servizio competenti. In particolare, si prevede che le condotte omissive senza giustificato motivo (omessa attivazione del procedimento disciplinare; omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare) costituiscono illeciti disciplinari punibili con il licenziamento

Successivamente, anche il D.Lgs. 75/2017 (anch'esso adottato in attuazione della richiamata legge 124/2015) è intervenuto in materia di licenziamenti disciplinari nella P.A., apportando ulteriori modifiche al predetto art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001.

L'articolo 15 del D.Lgs. 75/2017, in primo luogo, integra l'elenco dei casi nei quali si applica, comunque, la sanzione del licenziamento disciplinare, includendovi:

  • le ipotesi di gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento;
  • il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare dovuta all'omissione, con dolo o colpa grave, degli atti del procedimento disciplinare (di cui all'articolo 55-sexies, comma 3);
  • lo scarso rendimento del dipendente nei cui confronti sia già stata irrogata, allo stesso titolo, una sanzione disciplinare conservativa nell'arco dei due anni precedenti, nonché la reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell'arco dell'ultimo triennio, rilevata ai sensi del decreto legislativo n.150 del 2009.

Inoltre, si prevede che le disposizioni relative alla sospensione cautelare e senza stipendio, al procedimento disciplinare accelerato, all'azione di responsabilità per danni di immagine della P.A. e alla responsabilità dirigenziale, si applichino non solo nei casi di "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente", ma anchenei casi in cui tutte le condotte punibili con il licenziamento siano accertate in flagranza.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 218, della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) introduce il divieto di demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra struttura con effetti negativi sulle condizioni di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori che agiscano in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestie o molestie sessuali poste in essere in violazione dei relativi divieti in materia contenuti nello Codice dele pari opportunità, disponendo, inoltre, la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante, nonché il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c . (relativo alle mansioni del lavoratore) e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le richiamate tutele non sono comunque garantite in caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) la responsabilità penale del denunciante per calunnia, diffamazione o infondatezza della denuncia.

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