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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro VI Finanze
2018 Politiche per il lavoro e previdenziali
La tassazione sul lavoro e welfare aziendale

Alcune  recenti misure di carattere fiscale e contributivo sono intervenute in materia di tassazione sul lavoro. Specifici benefici fiscali hanno riguardato, in particolare, la tassazione dei premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'azienda. Al fine di dare impulso allo sviluppo del cd. welfare aziendale è stata inoltrre prevista la possibilità di convertire i premi in denaro in prestazioni di assistenza ed educazione.

 
La tassazione sul lavoro
17/01/2018
In primo luogo, l' articolo 51-bis del D.L. 69/2013 ha previsto la possibilità, a decorrere dal 2014, per i soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio. In sostanza viene estesa la possibilità di ricorrere ai CAF anche per quei soggetti che nell'anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell'anno successivo non risultano più tali e quindi non avrebbero potuto, ai sensi della normativa vigente, utilizzare un CAF in quanto non sussistendo più il rapporto di lavoro dipendente, non figura più il sostituto di imposta.
Successivamente, il D.L. 76/2013 ha disposto (articolo 2, comma 9) l'estensione al 15 maggio 2015 del periodo di utilizzo in compensazione del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011. Si tratta di un credito d'imposta in favore del datore di lavoro per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi al 14 maggio 2011.

Con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 127 della legge 147/2013) è stata rimodulata la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate. Rispetto alle norme previgenti è stato innalzato l'importo della detrazione spettante anche per i redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano.

Più in dettaglio:

  • l'importo della detrazione spettante per redditi non superiori a 8.000 euro viene innalzato a 1.880 euro (dai previgenti 1.840 euro);
  • viene rimodulata la seconda fascia di reddito considerata ai fini della detrazione, nonché il relativo importo. L'importo della detrazione spettante infatti per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro (in luogo degli originari 15.000) è rideterminato in 978 euro (anziché gli originari 1.338 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 502 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 15.000 euro) diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 7.000 euro);
  • viene rimodulata anche la terza fascia di reddito considerata ai fini della detrazione. Si tratta dei redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro (anziché 15.001 e 55.000) e la detrazione ammonta a 978 euro (anziché a 1.338 euro). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro (anziché 40.000).

Viene abrogato il comma 2 dell'articolo 13 del T.U.I.R., che aumentava l'entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell'articolo 13 del T.U.I.R., relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore.

Il medesimo provvedimento ha altresì stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro; inoltre, la legge di stabilità 2014 ha incrementato le agevolazioni fiscali per i residenti a Campione d'Italia, il cui reddito imponibile sarà ridotto del 30 per cento (in luogo del 20) e tale riduzione verrà periodicamente adeguata nel tempo.

Inoltre, l 'articolo 1 del D.L. 66/2014 ha introdotto un bonus fiscale (cd. bonus IRPEF di 80 euro) per i lavoratori dipendenti e taluni assimilati con redditi non superiori a 26.000 euro. Tale bonus ammonta a 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite il credito decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, a partire dal primo periodo di paga utile successivo al 24 aprile 2014. Esso spetta per l'anno 2014, in attesa dell'intervento normativo strutturale (demandato alla legge di stabilità per l'anno 2015). La circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul bonus, in particolare definendo con precisione i soggetti beneficiari dell'agevolazione; individuando i sostituti d'imposta tenuti all'erogazione del beneficio e fissandone gli adempimenti; chiarendo, infine, le modalità di fruizione del bonus da parte dei soggetti che non hanno sostituto d'imposta.
 
Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nella L. 190/2014 (legge distabilità per il 2015). In particolare:
  • si delinea un complessivo incremento dellatassazione del risparmio previdenziale, con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11% al 20% per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e dall'11% al 17% per la rivalutazione del TFR (articolo 1, commi 621-625);
  • si prevede l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (articolo 1, comma 26). Allo stesso tempo, si prevede un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, prevedendo in particolare specifiche discipline per l'accesso al credito per i datori di lavoro con meno 50 dipendenti che optino o meno per il richiamato finanziamento (artciolo 1, commi 28-30), nonché l'obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento (articolo 1, comma comma 31);
  • nell'ambito del lavoro autonomo, si disciplina un nuovo regime forfetario agevolato per i cd. "minimi", ovvero gli esercenti di attività di impresa e professioni in forma individuale, con aliquota pari al 15%. Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro mensili per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio (artciolo 1, commi 54-75). Parallelamente al nuovo regime fiscale introdotto si prevede la facoltà, per i soggetti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi, nel quale, esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima, si adotta una modalità di calcolo dei contributi basata su una percentuale del reddito dichiarato (articolo 1, commi 76-84);
  • si introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (articolo 1, comma 118). Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Successivamente, in materia è intervenuta la L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), con la quale:

  • è stato riproposto (riducendone tuttavia la portata) lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi (articolo 1, commi 178-181). Entro certo limiti e a determinate condizioni si prevede che lo sgravio possa essere esteso (con DM da adottare entro il 30 aprile 2016)  anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017, nelle sole regioni del Mezzogiorno;
  • si introduce una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (articolo 1, commi 182, 184-191);
  • si modifica sia il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15% (introdotto dalla legge di stabilità 2015) per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, sia il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

Anche la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) è intervenuta in materia. In particolare:

  • nel confermare la predetta tassazione sostitutiva per i premi di produttività, per la promozione del welfare aziendale, ha innalzato i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, ha disposto che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria, nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti (anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF), i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente (art. 1, c. 160-162);
  • ha ridotto a regime l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS in misura pari al 25%. (art. 1, c. 165);
  • ha introdotto un esonero contributivototale nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi, a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro (art. 1, c. 308-311).

Da ultimo, la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto:
  • la modifica, limitatamente al 2018, della disciplina sulla deducibilità dall'imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali, prevedendo la deduzione integrale anziché limitata al 70% (la norma generale consente la deduzione, nel limite del 70% del costo dei lavoratori stagionali, limitatamente a quelli impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto) (articolo 1, comma 116);
  • l'applicazione ai dipendenti pubblici, dal 1° gennaio 2018, del regime tributario vigente per i lavoratori dipendenti privati, con riferimento ai premi e contributi versati in forme di previdenza complementare e alle relative prestazioni (dall'equiparazione sono esclusi i premi ed i contributi inerenti agli anni precedenti il 2018 e i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017; per tali fattispecie continua ad operare la disciplina fino ad ora vigente) (articolo 1, comma 156);
  • il rimando alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare relativi ai pubblici dipendenti della definizione di disposizioni inerenti alle modalità di espressione della volontà di adesione degli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso (attualmente previste solo per i dipendenti privati), e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore (articolo 1, comma 157).
 
Welfare aziendale
17/01/2018

L'articolo 1, c. 182-189, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha reintrodotto, in via permanente, una tassazione sostitutiva per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'azienda consistente in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 10%, fino ad un valore massimo di 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

 Il nuovo regime tributario si applica:

  • alle somme ed ai valori corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali;
  • ai titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro (salva rinuncia espressa).

Al fine di dare impulso allo sviluppo del welfare aziendale, viene inoltrre prevista la possibilità di convertire i premi in denaro in prestazioni di welfare aziendale (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale), escluse dall'imposizione IRPEF, come, in particolare:

  • servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti;
  • frequenza di asili nido;
  • servizi di educazione ed istruzione (compresi i servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative) non necessariamente inerenti alla frequenza di asili nido;
  • frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali

 Con riferimento alla detassazione dei servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 28/E/2016, ricorda che, ai fini della normativa in esame, i soggetti non autosufficienti (il cui stato deve risultare da certificazione medica) sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana o che necessitano di sorveglianza continuativa. Si specifica, inoltre, che "l'esenzione dal reddito non compete per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all'esistenza di patologie.".

Per quanto concerne l'individuazione dei familiari anziani, la richiamata circolare precisa che "in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiori detrazione d'imposta dall'articolo 13, comma 4, del TUIR".

 

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l'articolo 1, commi da 160 a 162, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). Tale provvedimento,nel confermare la predetta tassazione sostitutiva per i premi di produttività, ha innalzato i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, ha disposto che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione) i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti (anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF). Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti) per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. Viene infine specificato (attraverso una norma di interpretazione autentica), che tra le opere ed i servizi riconosciuti dal datore di lavoro per specifiche finalità (di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) rientrano quelli riconosciuti in conformità a disposizioni di contratti di lavoro non solo "aziendali" (come previsto dalla normativa previgente), ma anche nazionali, territoriali o interconfederali.

Da ultimo, l'articolo 55 del D.L. 50/2017 ha riportato, limitatamente ai contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalla data della sua entrata in vigore (24 aprile 2017), a 3.000 euro (da 4.000) il limite massimo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario agevolato per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro ed introduce, con riferimento ad una quota degli emolumenti in oggetto non superiore a 800 euro, le seguenti misure aggiuntive:

  • una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva pensionistica a carico del datore di lavoro;
  • l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
  • la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico (nell'ambito del sistema cosiddetto contributivo).