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Temi dell'attività parlamentare

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Banche e mercati finanziari
Il settore bancario

Nei primi anni della XVIII Legislatura sono proseguiti gli interventi normativi (avviati nella legislatura precedente) volti a fronteggiare le difficoltà delle banche italiane nello smaltimento dei crediti deteriorati e, dall'altro lato, che hanno inteso riformare il sistema creditizio nazionale. Nel biennio 2020-2021 tali interventi hanno lasciato il posto alla normazione emergenziale, legata alla pandemia da Covid-19.

Accanto alle predette politiche, il legislatore ha istituito e regolato il Fondo indennizzo risparmiatori, a ristoro del pregiudizio ingiusto subito dai risparmiatori in relazione all'investimento in azioni di banche in crisi e ha disciplinato l'operatività dei servizi bancari in occasione della Brexit.

L'attività parlamentare in materia bancaria è stata particolarmente rilevante nella prima parte della legislatura (prima della crisi pandemica), con l'istituzione di due commissioni di inchiesta e con l'individuazione delle procedure di banking dialogue.

Durante la legislatura, in particolare nella prima parte, sono state altresì adottate alcune norme che modificano la disciplina assicurativa in Italia. Tra le varie misure si segnalano gli interventi volti a riconoscere agli assicurati virtuosi, in sede di stipulazione e di rinnovo di contratto, una classe di merito più favorevole.

 

 
Gli interventi emergenziali per le crisi bancarie
  • 1 focus
28/09/2022

Il Capo III del decreto-legge n. 22 del 2019 ha consentito la prosecuzione (fino al 14 giugno 2022) delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016.

Il decreto-legge n. 1 del 2019 ha introdotto misure di sostegno pubblico in favore della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, per garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario. La banca è stata posta in amministrazione straordinaria e sui relativi finanziamenti e passività è stata concessa la garanzia dello Stato. Il MEF è stato autorizzato a sottoscrivere o acquistare azioni della Banca Carige S.p.A. Banca Carige S.p.A. è stata poi acquisita da BPER che controlla circa il 94% delle relative azioni.

Per una più compiuta disamina della disciplina della crisi bancaria, delle misure a tutela degli investitori e dell'applicazione concreta del nuovo impianto legislativo e regolamentare, si rinvia al dossier relativo alla normativa europea in materia bancaria ed al suo recepimento in Italia.

Tra gli ultimi interventi volti a fronteggiare la crisi degli istituti italiani di credito si ricorda che il decreto-legge n. 142 del 2019 ha disciplinato una complessa operazione finanziaria volta a consentire a Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale (MCC) di rilanciare, come evidenziato dal Governo nel comunicato stampa del 13 dicembre 2019, la Banca Popolare di Bari (BPB).

Al riguardo, con la sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea (cause riunite T-9816, T-19616, T-19816, Repubblica italiana c/ Commissione) aveva stabilito che l'intervento di sostegno da parte del FITD - Fondo interbancario a tutela dei depositi nell'operazione di acquisto di TERCAS da parte della Banca popolare di Bari non costituisce aiuto di stato vietato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - TFUE. La Commissione europea ha proposto appello alla Corte di giustizia, che tuttavia l'ha rigettato con sentenza del 2 marzo 2021. Si rinvia al relativo focus per approfondimenti.

Focus
 
Covid-19 e settore bancario
28/09/2022

Per quanto riguarda le misure relative al settore bancario contenute nei decreti-legge emanati per l'emergenza economico-sanitaria da Covid-19, si ricordano di seguito i seguenti interventi:

- la sospensione dei vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, prevedendo che i protesti non sono trasmessi alle camere di commercio e che le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari sono cancellate (articolo 11 del decreto-legge Liquidità, n. 23 del 2020, prorogato al 31 gennaio 2021 dal comma 207 della legge di bilancio 2021, legge n. 178 del 2020);

- il rifinanziamento, l'estensione soggettiva e l'ampliamento del periodo di operatività del cd. fondo Gasparrini, ovvero il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, volto a consentire la sospensione dei mutui – in presenza a specifiche condizioni - (decreto Liquidità, decreto Sostegni-bis n. 73 del 2021 e Legge di bilancio 2022, legge n. 234 del 2021);

- la sospensione fino al 31 gennaio 2021 delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (articolo 37-bis del decreto Liquidità e articolo 65 del decreto Agosto, n. 104 del 2020);

- il rafforzamento del Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dalla legge di stabilità 2014, per espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo e prorogare fino al 31 dicembre 2022 il termine per avvalersi dei relativi benefici, che consistono nella prestazione di garanzia di Stato fino all'80 per cento del finanziamento (decreto Sostegni-bis e Legge di bilancio 2022);

- le norme del decreto Rilancio che hanno consentito di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS), per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32); che hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167);

- la disciplina, sempre contenuta nel decreto Rilancio, che riguarda l regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articolo 168-175).  

Per ulteriori informazioni si rinvia al tema web sulle misure fiscali e finanziarie concernenti l'emergenza Coronavirus.

 
Il completamento delle riforme delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari
28/09/2022

Con il decreto-legge n. 91 del 2018 è stata modificata la riforma del credito cooperativo, già avviata nella XVII Legislatura, con modifiche relative al contratto di coesione e all'adesione al gruppo bancario cooperativo. È stato in particolare specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione. Il decreto-legge n. 119 del 2018 in materia fiscale ha consentito alle banche di credito cooperativo costituite nelle Province Autonome di Trento e Bolzano di costituire, in alternativa al gruppo bancario cooperativo previsto dal Testo Unico Bancario, un sistema di tutela istituzionale, vale a dire un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge, stipulato da un gruppo di banche, che tutela gli enti partecipanti e soprattutto ne garantisce la liquidità e la solvibilità. Per una disamina del più complessivo intervento di riordino del settore bancario, che oltre alle BCC ha coinvolto anche le fondazioni bancarie e le banche popolari, si rinvia alla documentazione predisposta per la XVII Legislatura.

Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al  31 dicembre 2021 il termine per l'attuazione della riforma delle banche popolari, prevista dal decreto legge n. 3 del 2015, termine valevole per adeguare l'attivo delle banche popolari ai requisiti richiesti dal Testo Unico Bancario, oppure per deliberarne la trasformazione in società per azioni. Con la riforma del 2015 è stato infatti stabilito che l'attivo di una banca popolare non possa superare la soglia di 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell'autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca.

 
Decreto Brexit
28/09/2022

Con il decreto-legge n. 22 del 2019 sono state introdotte misure per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito per disciplinare le conseguenze, anche di natura economica e finanziaria, del recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

In materia bancaria, il provvedimento ha disposto:

 - una disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo;

-  la disciplina della prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo (la data di recesso), fino al termine del diciottesimo mese successivo (periodo transitorio);

- la disciplina della cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia.

Ulteriori disposizioni per l'operatività transitoria degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea sono state poi fissate dal decreto-legge proroga termini 2021 (articolo 22 del decreto-legge n. 183 del 2020).

 

 
Attività parlamentare in materia bancaria: le commissioni d'inchiesta e il cd. banking dialogue
28/09/2022

Nel corso della XVIII Legislatura, la Camera ha approvato la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37-A), deliberandone la costituzione l'11 marzo 2021

Alla Commissione sono stati attribuiti i seguenti compiti:

- ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

- esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

- verificare fatti, atti e condotte commissive ed omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi, secondo la riformulazione contenuta nell'emendamento approvato durante l'esame in sede referente.

 

La  legge 26 marzo 2019, n. 28  ha istituito una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, formata da un pari numero di senatori e deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.

In sintesi, l' articolo 3 della legge chiarisce che la Commissione è chiamata, in primo luogo, a svolgere la propria attività di indagine in relazione a diversi aspetti dell'attività bancaria e creditizia, tra cui: alcuni specifici profili di gestione degli enti creditizi; le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali; il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza. La Commissione deve inoltre operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all'attività bancaria, quali: le agenzie di rating, i sistemi di informazione creditizia, l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale). Si disciplina anche l'attività di indagine della Commissione e la richiesta di atti e documenti da parte della stessa.

 

Nel mese di dicembre 2018 il Presidente della Camera ha trasmesso alla Presidenza della VI Commissione Finanze una lettera che chiarisce le forme procedurali idonee a dare attuazione alla disciplina recata dai Regolamenti europei n. 1024/2013 e n. 806/2014, in materia di banking dialogueovvero quelle norme che consentono ai Parlamenti degli Stati membri UE di interloquire con la Banca centrale europea e con il Comitato di risoluzione unico. In linea generale è stato rilevato che è possibile, nell'ambito dell'ordinamento parlamentare, allo stato delle norme e delle prassi vigenti, rinvenire procedure idonee a dare corso all'esercizio delle suddette prerogative.

Per quanto concerne la possibilità di invitare il Presidente o un membro del Consiglio di vigilanza della BCE e il Presidente del Comitato di risoluzione a partecipare a uno scambio di opinioni, tale facoltà può essere esercitata dalle Commissioni mediante lo strumento delle audizioni. 

Per quanto riguarda l'esame delle relazioni, nella lettera si fa presente che esse sono state già trasmesse alla Camera negli anni passati e assegnate alle Commissioni competenti (Commissione Finanze con il parere della Commissione Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento. La procedura prevede un esame da parte della Commissione competente e la sua conclusione con l'approvazione di un documento finale. Per le relazioni in questione, dunque, il documento finale approvato dalla Commissione costituisce la sede nella quale la Commissione collegialmente può definire le osservazioni motivate da far pervenire alla BCE e al Comitato di risoluzione. Ove approvato, tale documento viene trasmesso dal Presidente della Camera, oltre che ai soggetti indicati dall'articolo 127, comma 2, alla BCE e al Comitato di risoluzione. 
  Il Presidente della Camera ritiene infine, quanto alla procedura da applicare per il caso di quesiti ed osservazioni da rivolgere alla BCE e al Comitato di risoluzione in ordine ai compiti ad essi attribuiti dai Regolamenti, che in una prima fase applicativa tale interlocuzione si possa inquadrare nella procedura di esame delle relazioni trasmesse alle Camere che hanno ad oggetto lo svolgimento dei compiti previsti dalle norme europee, e sulle quali possono essere formulate osservazioni motivate: l'esame delle relazioni può costituire l'occasione per formulare anche ulteriori quesiti e osservazioni riguardanti più in generale i compiti dei suddetti organi, sui quali la Commissione può deliberare in sede di approvazione del documento finale. 

 

 

 
L'istituzione del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR
28/09/2022

Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, è attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR.  

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018) ha istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. L'indennizzo, non più subordinato all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario, per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Si demanda a norme secondarie di attuazione la concreta disciplina operativa del Fondo, che viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il FIR ha sostituito il Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018 (modificato dal decreto-legge "proroga termini", decreto-legge n. 91 del 2018), con analoghe finalità. 

Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha modificato la disciplina del FIR introducendo anche una procedura di indennizzo forfettario. E' stata quindi definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, da soddisfare con priorità a valere sulla dotazione del FIR; è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro: inoltre, i beneficiari delle prestazioni del FIR che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, sono esclusi dalle norme che obbligano le PPAA a verificare se il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento.

La legge di bilancio 2020 ha integrato la disciplina del FIR, tra l'altro:

  • specificando i requisiti dei risparmiatori che possono accedere al fondo;
  • chiarendo alcuni aspetti relativi al calcolo dell'indennizzo per gli azionisti nel caso di più acquisti,
  • precisando gli adempimenti documentali necessari per accedere alla procedura di indennizzo forfettario.

Il decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia) ha specificato che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo delle somme dovute, nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, a seguito del completamento dell'esame istruttorio.  Con la legge di bilancio 2021 si è chiarito (comma 1143) che tale anticipo può arrivare al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l'operatività della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori fino al 31 dicembre 2022 (termine così esteso dall'articolo 35 del decreto-legge n. 73 del 2022).

Il provvedimento ha introdotto la possibilità di accedere alle prestazioni del FIR per coloro che abbiano presentato domande di accesso incomplete, a condizione di integrare la relativa documentazione entro un breve termine di decadenza. Il decreto-legge proroga termini (n. 228 del 2021) all'articolo 3-octies ha ulteriormente esteso al 1° maggio 2022 il termine per il completamento della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per quei risparmiatori che abbiano precedentemente presentato una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla.

 
Disposizioni in materia di autorità di vigilanza
28/09/2022

La legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 715-717) ha elevato il limite di partecipazione al capitale della Banca d'Italia dal 3 al 5 per cento, stabilendo uno specifico regime fiscale per i dividendi percepiti nell'esercizio 2022, riferibili alle quote possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai precedenti limiti massimi del 3 per cento: ad essi si applica l'aliquota ordinaria IRES del 24 per cento, al lordo dell'addizionale del 3,5 prevista per banche e intermediari finanziari. Si rinvia al relativo focus per informazioni sull'assetto e la governance della Banca d'Italia.

L'articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2022 modifica la disciplina antiriciclaggio identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'autorità bancaria europea (ABE). La norma modifica il Testo unico della finanza per dare attuazione alla riforma adottata a livello europeo in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari. 

 
Contrasto al finanziamento delle imprese che producono muniizioni
28/09/2022

La legge n. 220 del 2021 interviene sulla disciplina in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona, nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di contrastare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cosiddetti cluster, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività. 

La legge delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite, vietando in particolare:

- il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster. Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile:

- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni cluster. Tali divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine antipersona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008).

Si preclude inoltre alle società che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.

L'articolo 2 contiene le definizioni rilevanti, mentre l'articolo 3 individua i compiti delle autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni della legge medesima. L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari. Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme così introdotte.  L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti.

La predetta legge è stata profondamente modificata dal decreto-legge n. 73 del 2022 che, in particolare, ha eliminato la previsione che affida agli organismi di vigilanza il compito di redigere e pubblicare l'elenco delle società operanti nel settore delle munizioni, fissando il termine del 31 dicembre 2022 per l'emanazione di apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati. È stato ampliato e precisato l'elenco dei cd. intermediari abilitati su cui sono posti i divieti e le prescrizioni concernenti le mine antipersona, le munizioni e le submunizioni a grappolo.

In ragione della soppressione del riferimento all'elenco, in luogo di disporre che gli intermediari finanziari debbano escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società operanti nel settore delle munizioni, impone agli intermediari medesimi di adottare, entro il 31 dicembre 2022idonei presìdi procedurali e di consultare almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo;

Si è intervenuti infine sui poteri di vigilanza delle Autorità, precisando che esse possono, oltre a richiedere dati, anche effettuare ispezioni presso le sedi degli intermediari stessi ed è stato coordinato anche l'impianto sanzionatorio, al fine di applicare le sanzioni ivi previste anche nel caso di inosservanza delle istruzioni emanate dalle Autorità di vigilanza e di individuare le relative procedure.

 

 
Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi
28/09/2022

La Camera ha approvato la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37-A), deliberandone la costituzione l'11 marzo 2021

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

- ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

- esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

- verificare fatti, atti e condotte commissive ed omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi, secondo la riformulazione contenuta nell'emendamento approvato durante l'esame in sede referente.

 Ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento istitutivo, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause d'impedimento dei componenti. La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

 L'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della Commissione. In primo luogo, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo. Essa ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

 L'articolo 4, in materia di obbligo del segreto, prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

 Ai sensi dell'articolo 5, l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta . La Commissione può avvalersi di collaborazioni interne o esterne. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Le spese per il funzionamento, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.