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Speciale Provvedimenti

Diritto e giustizia
Commissione: II Giustizia
Giustizia
D.L. 139/2021 - Accesso alle attività culturali, sportive e ricreative
informazioni aggiornate a giovedì, 25 novembre 2021

E' stato definitivamente approvato alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, già approvato dal Senato (C. 3374). Il decreto-legge contiene misure in tema di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Accesso alle attività culturali, sportive e ricreative

Gli articoli 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 139 del 2021 disciplinano le modalità di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative durante l'emergenza sanitaria.

In particolare, l'articolo 1, novella, con disposizioni in vigore dall'11 ottobre 2021, il decreto-legge n. 52 del 2021:

  • disciplinando lo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che:
    • nelle zone gialle - fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata - non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori;
    • nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100% della capienza massima autorizzata.
    Al contempo, si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    Nulla varia per le zone arancioni e rosse;
  • consentendo, solo nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di areazione senza ricircolo dell'aria;
  • novellando la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi. Le principali novità riguardano:
    - l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico. In zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento;
    - il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati;
  • prevedendo, a determinate condizioni, che le percentuali della capienza possano essere modificate in via amministrativa;
  • prevedendo che, a decorrere dall'11 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.

L'articolo 2-bis dispone che sui bus noleggiati con conduce dalla entrata in vigore della legge di conversione si potrà salire solo con green pass; contestualmente si consente la capienza massima.

L'articolo 1-bis, invece, esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi. Si tratta di una modifica, a regime, che dunque prescinde dall'emergenza sanitaria.

Interventi connessi all'emergenza sanitaria

L'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 52 del 2021 per inserire l'articolo 9-octies e integrare la disciplina transitoria valida fino al 31 dicembre 2021, che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

L'articolo 3-bis, al comma 1, interviene sull'utilizzo di alcune risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. La nuova norma prevede che le somme disponibili presso la suddetta contabilità e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 40, comma 1, del D.L. n. 41/2021, siano utilizzabili, nella misura di 210 milioni di euro, per ogni intervento di competenza del medesimo Commissario straordinario - anche in deroga, dunque, al vincolo di destinazione relativo all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini contro il COVID-19, vincolo previsto per una quota pari a 388.648.000 euro della suddetta autorizzazione complessiva di spesa.

Il comma 2 prevede che siano individuate ulteriori sedi decentrate per l'espletamento delle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, al fine del rispetto delle norme di distanziamento, in considerazione del permanere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni e esame di avvocato

L'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle direzioni generali, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15.
E' inoltre prevista una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad invarianza di spesa con un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario.

L'articolo 4-bis eleva a 68 anni (attualmente 65 anni) il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN. La disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo (max 128 unità) da parte dell'Ufficio centrale per il referendum. La disposizione è finalizzata a consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre. Per l'attuazione di queste previsioni, applicabili per un periodo non superiore a 60 giorni, è previsto un onere pari a euro 409.648 euro per l'anno 2021.

L'articolo 6, oltre a prorogare anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato relativo alla sessione dello scorso anno, introduce l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

Accoglienza e tutela della minoranza linguistica slovena

L'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan.

L'articolo 8 reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

La protezione dei dati personai nel decreto-legge n. 139 del 2021

L'articolo 9 del decreto-legge n. 139 del 2021, significativamente modificato nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, il comma 1 novella il c.d. Codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003):

  • prevedendo che il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e - nei casi previsti dalla legge - nel regolamento, anche in un atto amministrativo generale (modifica dell'art. 2-ter del Codice) e che tale ampliamento della base giuridica valga anche per il trattamento dei dati particolari (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici) disciplinato dall'art. 2-sexies del Codice e per il trattamento dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, disciplinato dall'art. 58 del Codice;
  • consente il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, da parte di una serie di soggetti pubblici, anche per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri attribuiti ai suddetti soggetti pubblici (nuovo comma 1-bis dell'art. 2-ter del Codice);
  • introducendo una disciplina specifica per il trattamento di dati personali relativi alla salute quando gli stessi siano "privi di elementi identificativi diretti" (art. 2-sexies, comma 1-bis, del Codice);
  • abrogando l'articolo 2-quinquesdecies del Codice della privacy che, nel caso di trattamenti di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, consentiva al Garante di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, prescriventi misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato;
  • prevedendo che il trattamento dei dati relativi al traffico telefonico e telematico che devono essere conservati dal fornitore per finalità di accertamento e repressione di reati, sia effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento "di carattere generale" (modifica dell'art. 132, comma 5, del Codice);
  • potenziando la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiali, foto o video, sessualmente espliciti (nuovo art. 144-bis del Codice, rubricato Revenge porn). In particolare, la disposizione prevede che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, audio, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali, senza il suo consenso, può rivolgersi, mediante segnalazione, al Garante, il quale, entro 48 ore può rivolgere avvertimenti, ammonimenti, imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria. In base al comma 6 dell'art. 9, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti, ovunque stabiliti, devono entro 6 mesi dalla legge di conversione pubblicare il proprio recapito, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Garante;

  • incrementando l'indennità dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali (modifica dell'art. 153 del Codice);
  • intervenendo sul parere che il Garante deve rendere al legislatore in vista dell'adozione di una disciplina relativa al trattamento dei dati, per circoscriverne i presupposti (modifica dell'art. 154 del Codice). Inoltre, quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiari che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, si prevede che il Garante esprima il parere in una fase successiva, vale a dire in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge o in sede di vaglio definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari;
  • determinando in 200 unità (in luogo delle precedenti 162) il ruolo organico e personale del Garante (modifica dell'art. 156 del Codice) ed equiparando il trattamento economico del personale del Garante a quello del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  • consentendo l'omissione della previa notifica della violazione contestata nei confronti dei soggetti pubblici che trattano i dati quando il loro trattamento abbia già arrecato pregiudizio agli interessati (modifica dell'art. 166 del Codice);
  • introducendo la possibilità di applicare, a titolo di sanzione accessoria rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal Garante, l'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale di sensibilizzazione sulla protezione dei dati personali (modifica dell'art. 166 del Codice);
  • subordina l'applicazione della fattispecie penale di inosservanza di provvedimenti del Garante (punita con la reclusione da tre mesi a due anni) al "concreto nocumento" dei soggetti interessati e alla querela della persona offesa (modifica all'art. 170 del Codice).

Il comma 2 si pone come disposizione di coordinamento, conseguente all'abrogazione dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice della privacy.

Il comma 3 modifica il d. lgs. n. 51 del 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per:

  • confermare l'estensione agli atti amministrativi generali della base giuridica del trattamento;
  • sostituire, nella determinazione dei termini, delle modalità di conservazione, dei soggetti legittimati ad accedere ai dati nonché delle modalità e delle condizioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato, l'attuale riferimento a un regolamento governativo con quello a un decreto ministeriale;
  • per circoscrivere, anche in questo caso, l'applicabilità del reato di inosservanza dei provvedimenti del Garante, alle ipotesi di concreto nocumento arrecato ad uno o più interessati e alla presentazione di querela della persona offesa.

Il comma 4 interviene sull'art. 7 del decreto-legge n. 34 del 2020 per modificare ed integrare la disciplina concernente il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute. Tale disciplina, nella versione vigente, concerne i dati personali - anche relativi alla salute degli assistiti - raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale ed autorizza il suddetto Ministero al relativo trattamento, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, demandando ad un decreto di natura regolamentare del Ministro della salute - adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali - la definizione delle norme attuative. Le novelle in esame prevedono che il decreto sia invece di natura non regolamentare - fermo restando il parere del suddetto Garante -, estendono, con riferimento a dati personali non sanitari, l'ambito delle norme di rango legislativo in esame e del relativo decreto attuativo e pongono una norma transitoria, valida nelle more dell'emanazione del medesimo decreto.

Il comma 5 introduce disposizioni di coordinamento relative alla previsione che ha esteso agli atti amministrativi generali la base giuridica del trattamento dati (v. sopra).

Il comma 7 riduce a 30 giorni il termine per i pareri che il Garante renda su atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 e prevede che quel termine sia improrogabile (ed una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere).

Il comma 8 interviene sugli articoli 1 e 2 della legge n. 5 del 2018, al fine di prevedere che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di call center operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l'impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore.

I commi da 9 a 12 prevedono una sospensione (eccezion fatta per la prevenzione e la repressione dei reati) della installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale moratoria è prevista "fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia", e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La violazione della moratoria comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 13 reca la copertura finanziaria delle modifiche relative al trattamento di dati personali e il comma 14 demanda a un d.P.C.m. - da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge - la definizione dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico entro le Autorità amministrative indipendenti.

Infine, l'articolo 9-bis reca la clausola di salvaguardia e l'articolo 10 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.