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Speciale Provvedimenti

Istituzioni e diritti fondamentali
Cittadinanza e immigrazione
D.L. 53/2019: disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
informazioni aggiornate a lunedì, 5 agosto 2019

Il 5 agosto 2019 il Senato ha approvato definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, che reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

Disposizioni in materia di immigrazione

Il decreto-legge 53/2019, così come modificato nel corso dell'esame della Camera, introduce alcune misure in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina.

In primo luogo si dà facoltà al Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio  – di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale nei seguenti casi:

  • per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
  • quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

In caso di violazione - da parte del comandante di una nave - del divieto disposto dal Ministro dell'interno si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 150.000 mila a 1 milione di euro, e  la sanzione accessoria della confisca, preceduta da sequestro immediato dell'imbarcazione. Gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare sono imputati all'armatore e al proprietario della nave; quando invece le stesse imbarcazioni sono affidate in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni affidatarie. 

 Il D.L. interviene sull'art. 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà anche possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

Sempre attraverso una modifica al codice di procedura, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, è stato previsto l'arresto obbligatorio di coloro che vengano colti in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra.

 Sono destinate alcune risorse alla copertura degli oneri conseguenti ad operazioni di polizia sotto copertura, effettuate da operatori di Stati stranieri con i quali siano stati stipulati appositi accordi, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

 Vengono introdotte nuove fattispecie di ingresso in Italia - per missione, per gara sportiva  e per ricerca scientifica - tra quelle per cui (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi) non è necessario richiedere il permesso di soggiorno.

Infine, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE.

Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale. Il fondo è destinato a finanziare:

  • interventi di cooperazione attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale;
  • intese bilaterali.
Disposizioni in materia di ordine pubblico

Il decreto-legge, così come modificato nel corso dell'esame in sede referente, contiene anche disposizioni volte a tutelare maggiormente l'ordine pubblico, soprattutto in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare, il decreto-legge:

  • interviene sulla Legge Reale (legge 152/1975) per inasprire la pena in caso di violazione del divieto di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il provvedimento, inoltre, prevede la reclusione da 1 a 4 anni per chiunque, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, petardi, fumogeni, ovvero oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere; per chi determini concreto pericolo per l'integrità delle cose è prevista la reclusione da sei mesi a due anni.
  • modifica il codice penale per garantire il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, punendo più severamente i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di interruzione di pubblico servizio e di devastazione e saccheggio, quando le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e introducendo una nuova ipotesi di danneggiamento a carico di chiunque commetta i fatti in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (reclusione da 1 a 5 anni, con conseguente applicabilità dell'arresto facoltativo in flagranza).
  • inasprisce le pene per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza.
  • esclude la particolare tenuità del fatto quando si procede per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Disposizioni in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

Il Capo III del decreto-legge n. 53 del 2019, come modificato nel corso dell'esame alla Camera:

  • interviene sulla disciplina del c.d. DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, per ampliarne la portata;
  • estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti;
  • estende il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.
  • interviene sul c.d. Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
  • stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto.
  • apporta modifiche al codice penale, volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive;
  • amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati; si prevede inoltre la possibilità per il sindaco di ordinare l'allontanamento dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus per coloro che in tali luoghi commettono atti di bagarinaggio.
Misure riguardanti il personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e del Ministero dell'interno

Nerl corso del'esame parlamentare sono state previste diverse misure che introducono risorse destinate al personale delle strutture dello Stato istituzionalmente preposte alle attività di pubblica sicurezza e di soccorso pubblico.

Un primo gruppo di misure riguardano le Forze di Polizia e, per alcuni profili, le Forze armate. Si tratta in sintesi delle seguenti disposizioni:

  • stanziamento di risorse per il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato;
  • determinazione a 7 euro dell'importo dei buoni pasto del personale dirigente  delle Forze di polizia e delle Forze armate;
  • introduzione di agevolazioni volte a destinare immobili pubblici a presìdi delle Forze di polizia;
  • autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale delle Forze di Polizia in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede;
  • istituzione dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato.
  • incremento di 500 unità, dal 20 giugno al 14 luglio 2019, del contingente di personale di Forze armate impiegate nei servizi di vigilanza a siti sensibili (programma Strade sicure), per assicurare la sicurezza durante lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019 (misura già prevista nel testo iniziale del decreto-legge).

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda il personale dei Vigili del fuoco ed in particolare:

  • l'incremento degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la fissazione un limite massimo di spesa per l'impiego di tale personale; 
  • l'aumento dell'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • la riduzione della durata del corso di formazione per allievi vigili del fuoco, limitatamente al biennio 2019-2020, a 6 mesi di cui almeno 1 di applicazione pratica;
  • la riduzione da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019.

Un terzo gruppo di norme incide sul personale della carriera prefettizia e sul personale dell'Amministrazione civile dell'interno e riguardano:

  • l'istituzione di un fondo da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno; si prevede, inoltre, la possibilità di incrementare ulteriormente sia tali fondi, sia il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente; 
  • l'autorizzazione di  spesa per alimentare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno;
  • l'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale nella dotazione organica del Ministero dell'interno, con la soppressione conseguente di posti di funzione dirigenziale di livello non generale;
  • la ricollocazione del personale assegnato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in caso di cessazione dell'attività delle stesse, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.
Altre disposizioni

Il provvedimento inoltre:

  • introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, consentendo al Ministero della giustizia di procedere all'assunzione a tempo determinato, per un anno, di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale;
  • interviene sulla disciplina della privacy, per ripristinare la vigenza, fino al 31 dicembre 2019, della disposizione relativa al trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 57 del D.Lgs. 196/2003, abrogato dall'8 giugno scorso);
  • interviene sulla disciplina delle intercettazioni, per prorogare al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquisterà efficacia la riforma introdotta dal D.Lgs. 216/2017 (c.d. Riforma Orlando).
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