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Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Fisco
D.L. n. 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
informazioni aggiornate a martedì, 3 dicembre 2019

Il decreto-legge n. 124 del 2019 contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

I primi quattro Capi del decreto-legge contengono norme di natura tributaria. Il Capo V contiene invece disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Consulta qui il dossier sull'A.C. 2220-A/R.

Capo I - Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

Per contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali, le norme del Capo I (articoli 1-23) agiscono in particolare nei seguenti ambiti:

  • contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24. Viene introdotto l'obbligo di presentazione telematica del modello F24 e sono previste misure che inibiscono l'utilizzo delle compensazioni ai destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA; viene fatto divieto di utilizzo della compensazione da parte dell'accollante, nel caso di accollo di debiti di imposta altrui (articoli 1-4);
  • filiera della distribuzione dei carburanti e accise sui prodotti energetici. Il decreto contiene norme volte a limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA, a modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva, a obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato cd. INFOIL per la gestione dei prodotti energetici, nonché a trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e i quantitativi di energia elettrica e di gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali (articoli da 5 a 12);
  • estensione anche ai soggetti privati della trasmissione di dati, per poter usufruire della non applicazione dell'IVA nel caso di acquisto intracomunitario di veicoli (articolo 9);
  • documentazione elettronica delle operazioni. Si consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, a specifiche condizioni e limiti, di utilizzare i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche (articolo 14) e si proroga al 2020 l'esenzione dalla fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 15);
  • uso del contante, incentivazione dei pagamenti elettronici e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si prevede la progressiva riduzione della soglia per l'uso del contante che, dagli attuali 3000, è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. Vengono escluse dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e sono previsti premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici. Si introducono sanzioni per la violazione degli obblighi legati alla lotteria scontrini, così come per la violazione del cd. obbligo di POS, e cioè per la mancata accettazione di pagamenti con carta, da parte di commercianti e professionisti. Viene parallelamente previsto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento (articoli 18-22).

A seguito delle modifiche in Commissione:

  • si modificano le sanzioni per mancata esecuzione di deleghe di pagamento prevista dall'articolo 3: in luogo dell'importo fisso (pari a 1.000 euro per ogni delega non eseguita), si applica una sanzione parzialmente proporzionale: 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000 per ciascuna delega non eseguita;
  • si sostituisce l'articolo 4, che reca misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. Il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice copia del versamento delle ritenute a fini di riscontro; nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati. Si estende l'inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà;
  • si estende (articolo 10-bis) l'ambito operativo del cd. ravvedimento operoso a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali;
  • si facilitano gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine - PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si escludono gli enti di previdenza obbligatoria e complementare dalle norme sull'unicità dei PIR (articolo 13-bis);
  • si estendono le maggiori agevolazioni disposte dal decreto crescita ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (articolo 13-ter);
  • si modificano i termini per l'adempimento comunicativo della trasmissione telematica dei dati delle fatture transfrontaliere, cosiddetto esterometro (articolo 16);
  • si differisce al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730, con un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta (articolo 16-bis);
  • si posticipa la lotteria scontrini (articolo 20) al 1° luglio 2020, con un meccanismo di segnalazione qualora l'esercente si rifiuti di trasmettere il codice utente per partecipare alla lotteria;
  • per i piccoli esercenti i sistemi di incasso attraverso pagamenti elettronici, quali carte di credito o di debito, possono sostituire l'emissione dello scontrino elettronico (articolo 21);
  • si sopprime l'articolo 23, che introduceva sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di POS per commercianti e professionisti.
Capo II - Diposizioni in materia di giochi

Con riferimento alla materia dei giochi, il Capo II del decreto (articoli 24-31) tra l'altro mira a contrastare fenomeni illegali e, in particolare:

  • proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (articolo 24);
  • aumenta, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery (articolo 26);
  • istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27) e vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale (articolo 28).
Capo III - Ulteriori disposizioni fiscali

Con il Capo III del provvedimento (articoli 32-38) sono introdotte ulteriori norme fiscali, miranti tra l'altro a:

  • limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia del marzo 2019, specificando non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida B e C1, salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente dal contribuente (articolo 32);
  • posticipare dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018 (articolo 37);
  • istituire l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dal 2020. In tali casi la tassazione si basa sui valori contabili. Si applica un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille, e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base (articolo 38).

A seguito delle modifiche in Commissione:

  • si prevede l'IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili dal 1° gennaio 2020 (articolo 32-ter);
  • si estende al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali coi crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione; si riducono gli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi (articolo 37);
  • si prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (articolo 38-ter).
Capo IV - Disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti

Il Capo IV è costituito dal solo articolo 39, che inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata).

La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando alcuni reati tributari sono commessi a vantaggio dell'ente. Le disposizioni dell'art. 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto in commento.

A seguito dell'esame in sede referente, è attenuato l'inasprimento delle pene per le condotte non fraudolente, per le quali è esclusa la confisca allargata; è inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l'applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario ed è ampliato il catalogo dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente.

 

Capo V - Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili

Con il Capo V (articoli 40-60) sono introdotte misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori.

Tra l'altro, il Capo IV:

  • rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno 2019 (articolo 41);
  •  incrementa le risorse finanziarie per i contributi straordinari alle fusioni di comuni (articolo 42);
  • proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 il termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021 (articolo 45);
  • rinvia al 2021 l'entrata in vigore del cd. federalismo regionale, ovvero delle norme volte ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, sopprimere i trasferimenti statali (articolo 46);
  • rinvia al 2020 la riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale (articolo 47);
  • consente a SOGEI di offrire servizi informatici al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA) (articolo 51);
  • prevede che le agevolazioni per l'acquisto di dispositivi antiabbandono di bambini nei veicoli chiusi siano concesse anche nella forma di contributo (articolo 52);
  • stanzia 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti delle imprese di autotrasporto (articolo 53);
  • concede per il 2019 un finanziamento oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria (articolo 54);
  • autorizza il Ministero della difesa a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli "accordi GtoG", volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare (articolo 55);
  • interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, ed allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione (articolo 57);
  • modifica i versamenti della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari (articolo 58).

A seguito delle modifiche in Commissione:

  • si autorizza la spesa di 460 milioni di euro per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale (comma 1-bis dell'articolo 40);
  • si consente la rinegoziazione del mutuo del mutuatario inadempiente già esecutato, prevedendo a favore del debitore-consumatore la possibilità di ottenere una rinegoziazione o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa (articolo 41-bis);
  • si consente ai piccoli comuni l'affidamento diretto a Poste italiane del servizio di tesoreria e di cassa anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione (comma 1-bis dell'articolo 42);
  • si aumentano dal 5 al 10% i limiti di spesa per il personale di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nel triennio 2019-2021. Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni regione sulla base di una specifica valutazione di nuovi fabbisogni (comma 1-bis dell'articolo 45); il comma 1-ter consente di rideterminare dal 2020, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, purché sia rispettato l'equilibrio economico-finanziario sanitario della regione interessata; il comma 1-quater dispone che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età per la nomina a direttore sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.
  • si redistribuiscono le risorse dell'otto per mille per l'edilizia scolastica tra Nord, Centro e Sud e si consente ai contribuenti di destinare l'otto per mille a una specifica tipologia di intervento (articolo 46-bis).
  • si autorizza la spesa per il 2019 di 180 milioni di euro per il pagamento degli straordinari delle forze di polizia e dei vigili del fuoco (articolo 50-bis);
  • si rinviano al 6 marzo 2020 le sanzioni per la mancata installazione nei veicoli di seggiolini antiabbandono di bambini (articolo 52);
  • si introduce l'IVA super ridotta al 4 per cento per la vendita di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica (comma 1) a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, non vedenti, sordomuti e ai loro familiari e per le prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli, nonché l'esenzione dall'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro per i predetti veicoli (articolo 53-bis);
  • si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto merci su idrovie interne e per vie fluvio marittime (articolo 53, comma 5-bis);
  • si estende l'obbligo per l'impresa di assicurazione di assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza (e non solo per la stipula di un nuovo contratto) (articolo 55-bis);
  • si modifica il regolamento sulle misure dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali adottato con decreto del Ministero della salute n. 33 del 2018 (articolo 55-bis).
Pacchetto enti locali

Relativamente agli enti locali, tra le principali disposizioni che sono state introdotte nel corso dell'esame in Commissione si segnalano:

  • la possibilità per i piccoli comuni di disporre l'affidamento diretto a Poste italiane del servizio di tesoreria e di cassa anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione (articolo 42, comma 1-bis);
  • l'incremento di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo del riparto del Fondo in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentino, successivamente all'applicazione dei criteri di riparto, un valore negativo del Fondo di solidarietà (comma 1-bis dell'articolo 57);
  • l'estensione fino al 2023 dell'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (comma 1-quater dell'articolo 57);
  • la disapplicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni per il contenimento delle spese delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali (comma 2 e 2-bis dell'articolo 57);
  • l'esonero per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale (commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 57);
  • l'obbligo per gli enti locali, in deroga alla disciplina vigente, di inviare una nuova certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017, a rettifica della precedente, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione (comma 2-quinquies dell'articolo 57);
  • la disapplicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, per gli enti locali in stato di dissesto, qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui, indipendentemente dal fatto che tale pagamento avvenga mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato (comma 2-septies dell'articolo 57);
  • il contributo di 4 milioni per l'anno 2019 e di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 a favore della Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) (comma 2-novies dell'articolo 57);
  • l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al pagamento dei debiti, esigibili al 31 ottobre 2019, contratti da comuni italiani interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea con enti e imprese aventi sede legale in tali Paesi (la norma riguarda il comune di Campione d'Italia). Una quota del Fondo, non inferiore a 3 milioni, viene riservata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria destinata al pagamento dei suddetti debiti contratti dai suddetti comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 (commi 2-decies-2-quaterdecies dell'articolo 57);
  • l'esenzione delle unioni di comuni dall'imposta sul reddito delle società per entrate di carattere commerciale (comma 2 quinquiesdecies dell'articolo 57).

 

Si segnalano, inoltre:

  • l'articolo 57-bis, che proroga la modalità di misurazione della TARI sulla base di un criterio medio-ordinario; fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020; prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate; consente, dal 1° gennaio 2021, l'accesso in modo automatico al bonus sociale; l'articolo 58-quinquies, che modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito;
  • l'articolo 57-ter, che interviene sulla d nomina dei revisori dei conti degli enti locali, prevedendo che l'elenco da cui vengono estratti a sorte i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale, ed introducendo una disposizione di deroga per la scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario.
  • l'articolo 57-quater, che incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Si prevede inoltre l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;
  • l'articolo 57-quinquies che modifica la disciplina per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali di comuni, province e città metropolitane, prevedendo, in particolare, che il relativo decreto del Ministro dell'economia e finanze sia adottato previa approvazione della nota metodologia e della stima da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard. Il previo parere tecnico della Commissione è inoltre richiesto per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.
Ulteriori interventi

L'articolo 58-ter prevede una diversa allocazione delle risorse già stanziate per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà, destinandone una parte, pari a 45 milioni di euro per il 2019, per la proroga della CIGS per cessazione di attività.

L'articolo 58-quater incide sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei, al fine di esentare da imposizione, oltre alle attività istituzionali, anche le attività strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.

L'articolo 58-sexies proroga da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato.

L'articolo 58-septies incrementa di 40 milioni di euro il Fondo per le emergenze nazionali, al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici occorsi nei mesi di ottobre e novembre in diverse regioni del territorio nazionale.

L'articolo 58- octies istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici.