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Speciale Provvedimenti

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze V Bilancio
Fisco
D.L. 73/2022 - Semplificazioni fiscali, rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e altre disposizioni finanziarie e sociali
informazioni aggiornate a venerdì, 22 luglio 2022

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022 (in vigore dal 22 giugno 2022)  è stato presentato alla Camera dei deputati il 21 giugno 2022.  Dopo lo svolgimento di audizioni nelle giornate del 28 e del 29 giugno l'esame è stato avviato il 29 giugno con la relazione illustrativa. A seguito delle dimissioni del Governo, nella giornata del 21 luglio 2022, è stato conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo originario del provvedimento. 

Vedi qui il dossier.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

Disposizioni fiscali e finanziarie

Le disposizioni fiscali e finanziarie contenute nel provvedimento in esame sono principalmente rivolte alla semplificazione, con particolare riferimento agli adempimenti dei contribuenti, ai compiti dell'Amministrazione finanziaria e, in generale, dei soggetti coinvolti nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria.

 

In particolare:

  • si modifica la disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell'imposta di registro, chiarendo la generale competenza dell'Agenzia delle entrate nel controllo dei predetti repertori; viene abolita la vidimazione quadrimestrale e si novella la disciplina dei compiti dell'ufficio di registro, che non è più tenuto ad apporre il proprio visto sul repertorio, ma deve comunicare l'esito del controllo ai pubblici ufficiali. Sono poi aggiornati in euro gli importi delle sanzioni previste per l'omessa presentazione del repertorio degli atti dei pubblici ufficiali (articolo 1);
  • si estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso (articolo 14);
  • sono stabiliti in norma primaria alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale. In particolare vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 2);
  • sono modificati numerosi termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali. Si posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento. Si  dispone che gli elenchi Intrastat siano presentati entro il mese successivo del periodo di riferimento e, dunque, che il decreto ministeriale di attuazione sia tenuto a disciplinare le sole modalità (non più i termini) di presentazione di tali elenchi. Si elevano da 250 a 5000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento agevolate dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023. Si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 (articolo 3)
  • si modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate. La disposizione reca, inoltre, norme di semplificazione in merito alla variazione del domicilio fiscale (articolo 4);
  • viene disciplinata la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni. Si prevede in particolare che tali rimborsi spettino ai chiamati all'eredità, nei casi di successione legittima, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La disciplina è derogabile. È altresì disciplinata l'ipotesi in cui il chiamato non intenda accettare il rimborso fiscale (articolo 5);
  • si prevede che anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non venga effettuato il controllo formale sui dati. La norma precisa inoltre che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificate (articolo 6);
  • si chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce (articolo 7);
  • dispone l'applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Estende poi il medesimo principio anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa. Le modifiche così apportate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022 (articolo 8);
  • si abroga la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e l'addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 9); .
  • a fini IRAP si prevede una semplificazione procedurale volta a consentire la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, conseguentemente escludendo, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (articolo 10);
  • si rinviano al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (articolo 11);
  • si ampliano i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro (articolo 12);
  • si differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (articolo 13);
  • si consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo (articolo 15);
  • si riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento e si elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, possano determinare il superamento della soglia (articolo 16);
  • si elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati (articolo 17);
  • si estende l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. Inoltre, si estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate (articolo 18);
  • in luogo di disporre che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta dichiarazione sia approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 19);
  • si proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021 (articolo 35, comma 4);
  • si prorogano al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i comuni che non adottano o non trasmettono tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima (articolo 20);
  • sono introdotte norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari (articolo 21);
  • si proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea (articolo 22);
  • sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale  (articolo 24);
  • sono introdotte delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale attualmente in essere per i prodotti alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità (articolo 25);
  • per evitare trattamenti diversificati, si estende l'applicabilità di alcune deroghe in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie – indicate dall'art. 104 del Codice del Terzo settore ed in vigore già dal 1° gennaio 2018 per ODV, APS ed ONLUS -, ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del terzo settore (ETS) (articolo 26).

 

Con riferimento alle disposizioni finanziarie, è abrogata la disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia (articolo 31); è modificata la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. In luogo di affidare agli organismi di vigilanza il compito di istituire un elenco delle società operanti nei predetti settori, nonché di inserire tra i compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia i controlli dei flussi finanziari sulle medesime imprese, le norme in esame prevedono l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei predetti ambiti (articolo 33).

Procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato

Il Titolo II, Capo I del decreto-legge reca disposizioni in materia di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato. In particolare:

  • l'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale.
  • l'articolo 28 abroga la norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria centrale dello Stato (art. 6 del decreto legislativo n. 430 del 1997).
  • l'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.
  • l'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto n. 2440 del 1923, al fine di adeguarne il testo in relazione alla normativa che, nel corso degli anni, è intervenuta sulle procedure di spesa e sulle procedure di controllo di quest'ultima.
  • l'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia, recata dagli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933, in ragione delle nuove modalità di estinzione delle disposizioni di spesa previste ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto-legge.
  • l'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, recata dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30. La disciplina del controllo dei conti giudiziali è estesa esplicitamente agli agenti che svolgono attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo. La norma prevede, infine, che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, rinviando alla normativa secondaria la definizione dei dettagli operativi.
Disposizioni in materia economico finanziaria e sociale

 In tema di sanità e politiche sociali vanno ricordate le seguenti misure:

  • il comma 1 dell'articolo 23 modifica la disciplina di cui all'articolo 31, commi 1-5 e comma 9, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. La novella, in particolare, sopprime la limitazione del riferimento ai farmaci nuovi, estendendo l'ambito del credito d'imposta in esame alle spese di ricerca e sviluppo relative a tutti i farmaci (compresi i vaccini);
  • l'articolo 35, comma 5 dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 – termine già precedentemente prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2022- della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre;
  • l'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, - aventi effetto retroattivo dal 1° marzo 2022- dirette ad inserire - tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno - i nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti e nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto. Viene ridotta nella misura di 136,2 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalle novelle sopra descritte;

  • l'articolo 39 dispone l'istituzione di un apposito Fondo  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 58 milioni di euro per il 2022, diretto al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento delle attività per favorire il benessere dei minorenni e per contrastare la povertà educativa, tra le quali, in particolare:

    • attività rivolte a favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori;
    • attività finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle discipline scientifiche, tecnihe e matematiche (c.d materie STEM, "Science, Technology, Engineering & Mathematics", vale a dire materie di carattere scientifico e tecnologico), da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

In materia di trasporti, il provvedimento estende il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (c.d. ecobonus) dei veicoli a basse emissioni (articolo 40).

Infine il decreto-legge incrementa di 70 milioni di euro le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 41).

Misure per la semplificazione del rilascio del nulla osta al lavoro

Il decreto-legge in oggetto reca alcune disposizioni volte alla semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro dei lavoratori stranieri.

In particolare:

  • riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del l° maggio 2022, sempreché per i quali è stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021 (articoli 42 e 43).
  • al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022, modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure introdotte (articolo 44).
  • al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno ad utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziate ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022 (articolo 45).
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Il decreto legge in oggetto semplifica la procedura per il riconoscimento dell'indennità una tantum, pari a 200 euro, prevista dalla normativa vigente in favore dei dipendenti delle pubblche amministrazioni.

In particolare, si prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari della suddetta indennità, prevista dal D.L. n. 50/2022, avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite (articolo 36, co. 1)

Imprese e attività produttive

Per quanto concerne il settore produttivo e il mondo delle imprese, il decreto:

  • estende l'ambito del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci sopprimendo la limitazione del riferimento ai farmaci nuovi. Peraltro, tramite il rinvio all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, il credito in questione viene limitato alle sole attività rientranti nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (articolo 23, comma 1);
  • disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale (articolo 34);
  • proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche. I termini con scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 30 giugno 2023; i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023 (articolo 35);
  • interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese. Si prevede - ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi - la espressa richiesta dell'organo commissariale. La proroga viene configurata come ipotesi eccezionale, per cui viene fissato un termine finale al 30 novembre 2022 (articolo 37).