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Speciale Provvedimenti

Politica economica e finanza pubblica
Politica economica e finanza pubblica
Il decreto Ristori (D.L. n. 137 del 2020)
informazioni aggiornate a mercoledì, 16 dicembre 2020

Il decreto-legge n. 137 del 2020 (A.C. 2828) reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (in particolare, con riferimento alla cd. seconda ondata), e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.

Si rileva, al riguardo, che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata disposta l'abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (c.d. Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.

Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge di cui si propone l'abrogazione.

Di seguito si dà conto dei principali interventi contenuti nel provvedimento che, come anticipato, incorpora le disposizioni degli altri decreti Ristori e contiene anche interventi ulteriori rispetto ai decreti-legge non convertiti.

I dossier di documentazione sul decreto-legge sono consultabili di seguito:

Volume I - Articoli da 1 a 17-bis

Volume II - Articoli da 18 a 35

Di seguito è consultabile un dossier che illustra gli effetti complessivi del decreto-legge sui saldi di finanza pubblica, i principali interventi previsti dal provvedimento e come i diversi decreti "ristori" abbiano influito sulla revisione delle stime tendenziali di indebitamento netto per il 2020.

Revisione delle stime tendenziali di indebitamento per il 2020 ed effetti sui saldi

Un ulteriore dossier, consultabile di  seguito, contiene infine la verifica delle quantificazioni relative agli effetti finanziari ascritti alle diverse disposizioni del decreto legge.

AGRICOLTURA

Tra i principali interventi recati dal decreto in oggetto in materia di agricoltura e pesca si menzionano:

  • il riconoscimento di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato posto sotto sequestro. E' previsto, in particolare, che le risorse del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori siano destinate, nell'anno 2021, anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. A tale scopo il Fondo è incrementato di 0,5 milioni di euro per il 2021 (articolo 7-bis);
  • la previsione dell'esonero - in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni - dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (articolo 16); la previsione in favore dei medesimi soggetti dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto (articolo 16-bis);
  • la concessione di un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni. A tale scopo è previsto un contributo nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020 (articolo 16-ter);
  • la ridefinizione della dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attraverso l'attribuzione di risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, nonché l'individuazione, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici ATECO, di ulteriori attività - come quelle di alloggio connesse alle aziende agricole e di ittiturismo - per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo (articolo 31-decies).
LAVORO E PREVIDENZA

In tema di trattamenti di integrazione salariale, il decreto dispone:

  • la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario relativi alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di sei settimane, con il pagamento - tranne determinate esclusioni - del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente (art.12, c. 1-8);
  • la possibilità di applicazione dei trattamenti in oggetto relativi a periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori alle dipendenze del datore richiedente la prestazione al 9 novembre 2020 (artt. 12-bis e 12-ter);
  • la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 per tali interventi di integrazione salariale (artt. 11);
  • l'ampliamento delle possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (art. 13-undevicies)

In materia di sgravi contributivi si prevede:

  • un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto (art. 12, c. 14-17);
  • la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (art. 15-bis, c. 12 e 13);
  • uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per le mensilità relative a novembre 2020 (art. 16) e dicembre 2020 (art. 16-bis).

Viene riconosciuta l'erogazione di alcune indennità in favore di diverse categorie di lavoratori. In particolare, s prevede l'erogazione:

  • di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie di lavoratori (alle quali può essere erogata sino ad un massimo di due volte - a cui si può aggingere una terza volta sulla base di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 104/2020 - a seconda del periodo temporale nel quale si verifica il possesso dei requisiti richiesti):
    • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che hanno cessato involontariamente l'attività lavorativa tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art. 15, c. 1 e 2, e 15-bis, c 1); 
    • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (art.15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
    • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in posseso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (art. 15, c. 1 e 5, e 15-bis, c. 1 e 5);
    • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 (art. 15, c. 3) o al 30 novembre 2020 (art. 15-bis, c. 3);
    • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo arco temporale da cui deriva un reddito non superiore ai 35.00 (art. 15, c. 1 e 6, e 15-bis, c. 1 e 6);
    • ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra i l 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (art. 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
    • agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separataal 30 novembre 2020 (art. 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3);
  • di un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 (art. 17 e 17-bis):
    • ai titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP (Comitato italiano paralimpico), federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A.

In materia di conciliazione vita-lavoro:

  • si riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale diritto è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (art. 13-terdecies);
  • viene esteso l'ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente, prevedendo che tale diritto sia riconosciuto con riferimento ai figli fino a 16 anni (in luogo dei 14 precedentemente previsti) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (art. 22);
  • si definisce - limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile - uno specifico e distinto limite di spesa (pari a 52,1 milioni di euro per il 2020) per il riconoscimento di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale limite di spesa costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dal precedente art. 22  per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici (nel caso in cui tale sospensione riguardi figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il congedo in questione non è retribuito) (art. 22-bis).

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Per quanto riguarda l'inserimento dei lavoratori svantaggiati:

  • le imprese sociali vengono inserite nel novero dei soggetti con i quali i servizi di collocamento obbligatorio stipulano convenzioni quadro - aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro - al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili e si estende alle medesime imprese la possibilità di considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente (art. 1-septies);
  • si riconosce anche per il 2021 un contributo, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro, in favore delle cooperative sociali che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, donne vittime di violenza di genere (art. 12, c. 16-bis e 16-ter).

Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (art.12, c. 9-11).

In materia di rappresentatività sindacale, in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, il decreto pone al 31 dicembre 2021 la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione e proroga, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale, disponendo che le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi si svolgeranno entro il 15 aprile 2022 (art. 31-quinquies).

Si segnala, inoltre, una deroga transitoria al requisito anagrafico di ammissione al servizio civile universale, qualora lo svolgimento di quest'ultimo sia rimasto interrotto durante l'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica. Si prevede che possano essere ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo (articolo 12-quater). Ciò in deroga alla L. 40/2017 che ammette a svolgere il servizio civile universale i cittadini italiani (nonché i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) i quali (alla data di presentazione della domanda) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

Infine, in materia previdenziale il decreto in oggetto:

  • sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.13). Tale sospensione è estesa (ad eccezione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL) anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone (art. 13-bis).
  • dispone che  i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021 (art. 13-undecies).
AMBIENTE E TERRITORIO

In materia ambientale, si dispone che, al fine di ridurre gli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti competenti e per la produzione di energia elettrica da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al DM 2 marzo 2010 e sono considerati ''biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali'' (art. 31-duodecies).

TRASPORTI

In materia di trasporto pubblico locale si interviene  ampliando fino al 31 gennaio 2021 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo, istituito dal D.L. n. 34/2020, destinato alle aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19 (art. 22-ter). Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020  e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l'anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.

INFRASTRUTTURE

In materia di infrastrutture, si integra il quadro normativo delineato dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017 (volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all'autostrada A22 Brennero-Modena) al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni, prevedendosi in particolare che la società in house individuata come nuovo concessionario può procedere, anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data del 30 novembre 2020) e che, in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti (dal comma 2 dell'art. 2437-quater c.c.) per l'offerta di opzione e per l'esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un terzo, mentre il termine previsto (dal comma 5 del medesimo articolo) in caso di mancato collocamento delle azioni è ridotto a venti giorni (art. 31-undecies).

GIUSTIZIA

Nel settore della giustizia il decreto-legge, anzitutto, introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali nel periodo emergenziale, e dunque fino al 31 gennaio 2021 (artt. 23, 23-bis, 23-ter e 24).

In particolare, sono dettate disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali e che concernono:

  • la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse;
  • la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate;
  • con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario;
  • la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio.

Con riguardo ai procedimenti civili, oltre ad disposizioni specifiche per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi, il decreto-legge disciplina la possibilità per la Cassazione civile di assumere le proprie decisioni con giudizio cartolare, in assenza delle parti, in camera di consiglio, a meno che le parti stesse non richiedano la discussione orale.

Con specifico riguardo ai procedimenti penali, il decreto-legge:

  • consente il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti;
  • consente che la decisione dell'appello sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale;
  • disciplina lo svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali.
  • prevede la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati con conseguente sospensione, per massimo 60 giorni, del computo della prescrizione; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.

Inoltre, vengono semplificate le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari, stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze, ivi compresi gli atti di impugnazione, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari.

Specifiche disposizioni sono dettate, fino al 31 gennaio 2021:

  • per il processo amministrativo, consentendo la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto (at. 25);
  • per il processo contabile, consentendo lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico (art. 26);
  • per il processo tributario, consentendo lo svolgimento delle udienze da remoto e, in alternativa alla discussione, la decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti insista per la discussione (art.27).

Con riguardo al sistema penitenziario, il decreto-legge prevede:

  • che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura;  la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 gennaio 2021 (art. 28);
  • che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno, o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, fino al 31 gennaio 2021 possano essere concesse le suddette misure anche in deroga ai limiti temporali previsti; tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti (art. 29);
  • fino al 31 gennaio 2021, che la pena detentiva non superiore a 18  mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici (art. 30).

Infine, il decreto-legge stanzia un milione di euro in più, a decorrere dal 2021, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 23-quater).

Ulteriori disposizioni di interesse della giustizia riguardano:

  • la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore (art. 4);
  • la semplificazione dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) che, fatta eccezione per talune disposizioni, non è ancora entrato in vigore (art. 4-ter);
  • lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali con modalità telematiche da remoto (art. 31);
  • la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito nel 2018, e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito nel 2019 (art. 31-bis);
  • l'ulteriore differimento dell'entrata in vigore della riforma della class action (art. 31-ter);
  • l'inserimento di specifiche norme in materia di parità di genere all'interno della disciplina sull'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili (art. 31-terdecies);

  • l'aumento delle previsioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria (art 32-bis);
  • l'equiparazione, ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza ai giudici onorari di tribunale, delle udienze con trattazione scritta alle udienze in presenza (art. 32-ter).

MISURE FINANZIARIE

Per quanto riguarda le misure finanziarie, si segnalano:

  • le modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, volte a espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo (art. 4-bis);
  • l'attribuzione di un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione (art. 9-quater);
  • la proroga al 30 giugno 2021 dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni (cd. golden power, art. 10-ter);
  • la proroga di 24 mesi (al 9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno (art. 13-octies);
  •  la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (art. 31-novies).
MISURE FISCALI

Con riferimento alle misure fiscali, si segnala che il provvedimento in esame contiene i seguenti interventi:

  • la sospensione sino al 31 marzo 2021 delle procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (art. 4-quater);
  • l'ampliamento del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, con l'elevazione del relativo limite di spesa a 800.000 euro nei tre anni d'imposta (art. 5, co. 4-bis e 4-ter);
  •  l'estensione del tax credit vacanze al periodo d'imposta 2021, che viene reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021 (art. 5, co. 6 e 7);
  •  l'estensione, per alcuni specifici settori, del credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; tale beneficio è inoltre reso applicabile al settore del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona nonché alle agenzie di viaggio e tour operator operanti nelle cd. zone rosse (artt. 8 e 8-bis);
  • l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione (artt. 9, 9-bis e 9-ter);
  • l'esonero, per alcuni soggetti, dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap, art. 9-ter, co. 2-8);
  • l'estensione a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (art. 9-quinquies);
  • la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 (articolo 10);
  • la detassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi (art. 10-bis);
  • la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge(art. 13-ter);
  • la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Tale sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e al fatturato, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 (art. 13-quater);
  •  la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti e del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 13-quinquies e 13-sexies);
  •  l'estensione del differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa per i versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Si consente inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (art. 13-septiesdecies);
  •  la proroga al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari (art. 13-septies);
  •  numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla  semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 e, infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (art. 13-decies);
  • la possibilità di versare il saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021 (art. 13-novies);
  • la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (art. 27);
  • la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (art. 31-octies).
Misure fiscali
Energia elettrica 

Le misure fiscali per la mitigazione degli effetti dei rincari dell'energia elettrica adottate nel biennio 2022-2023 comprendono:

  •  il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica (purché nel trimestre precedente vi sia stato un incremento di almeno il 30% del prezzo dell'energia rispetto al medesimo periodo del 2019). Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% della spesa nella materia energia sostenuta nel I trimestre 2022 (art. 15, D.L. n. 4/2022) e del 25% della spesa effettuata nel II e del III trimestre 2022 (art. 4, D.L. n. 17/2022, art. 5, D.L. n. 21/2022 e art. 6 D.L. n. 115 del 2022). Nel II e nel III trimestre 2022, l'agevolazione è stata estesa anche all'energia prodotta e autoconsumata, valorizzata sulla base dei prezzi registrati sul mercato elettrico. L'articolo 1 del decreto-legge Aiuti-ter (n. 144 del 2022) ha esteso l'agevolazione, fissandola nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; il decreto-legge n. 176 del 2022 l'ha estesa, nella medesima misura del 40 per cento, al mese di dicembre 2022. L'articolo 1, comma 2 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) riconosce il credito d'imposta per le imprese energivore nella misura del 45% (in luogo del 40%) per il primo trimestre 2023. Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 4, comma 1) ha infine riconosciuto l'agevolazione per il secondo trimestre 2023 nella misura del 20%;
  • il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle altre imprese connesse alla rete elettrica con potenza pari o superiore a 16,5kW, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% della spesa nella materia energia sostenuta nel II e nel III trimestre 2022, purché nel trimestre precedente vi sia stato un incremento del prezzo di almeno il 30% rispetto al medesimo periodo del 2019 (art. 3. D.L. n. 21/2022, art. 2, D.L. n. 50/2022 e art. 6 del D.L. n. 115 del 2022). L'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha riconosciuto l'agevolazione a un novero diverso e più ampio di imprese, e cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, altresì elevando l'agevolazione al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'agevolazione spetta, nella medesima misura del 30%, anche per il mese di dicembre 2022 (decreto-legge n. 176 del 2022) e per il primo trimestre 2023 nella misura del 35% (articolo 1, comma 3 della legge di bilancio 2023). Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 4, comma 3) ha attribuito l'agevolazione per il secondo trimestre 2023 nella misura  del 10%; 

Entrambi i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sono cedibili a soggetti terzi, a specifiche condizioni.

Il decreto-legge n. 132 del 2023 (articolo 7) ha anticipato dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica in capo alle imprese.

Gas 

Le misure fiscali per la mitigazione degli effetti dei rincari del gas comprendono:

  • la riduzione dell'IVA sul gas metano utilizzato per usi civili e industriali dal 10 al 5% fino a dicembre 2022 (art. 1, comma 506, Legge n. 234/2021, art. 2, D.L. n. 17/2022 e art. 5 D.L. n. 115 del 2022); tale riduzione è stata prorogata ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (articolo 1, comma 13 della legge di bilancio 2023) e successivamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023 (articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2023) nonché ai mesi luglio-settembre 2023 (articolo 3-bis, comma 4 del decreto-legge n. 57 del 2023). Il decreto-legge n. 131 del 2023 (articolo 1, comma 5) ha esteso la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Si dispone (legge di bilancio 2023, articolo 1, comma 14) la riduzione al 5 per cento anche in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia per il primo trimestre 2023, prorogata da ultimo, dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2023 al secondo trimestre 2023. Con la legge di bilancio 2023 (articolo 1,comma 16) e il decreto-legge n. 34 del 2023 tale riduzione è stata prevista per i servizi di teleriscaldamento (per i primi due trimestri del 2023).
  • il riconoscimento di un credito di imposta per le imprese gasivore, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto del gas naturale per usi non termoelettrici; il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale nel I trimestre 2022 e del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale nel II e nel III trimestre 2022 (art. 5 D.L. n. 17 del 2022, art. 2 e 4 D.L. n. 50/2022 e art. 6 D.L. n. 115 del 2022). Anche tale misura è estesa dall'articolo 1 del decreto-legge Aiuti-ter, che la fissa nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il decreto-legge n. 176 del 2022 ha esteso l'agevolazione, nella misura del 40 per cento, al mese di dicembre 2022 e la legge di bilancio 2023 (comma 4) l'ha prorogata al primo trimestre 2023 nella misura del 45%. Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 4, comma 4) riconosce l'agevolazione per il secondo trimestre 2023 nella misura  del 20%.
  • il riconoscimento di un credito di imposta per le altre imprese, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di gas naturale; il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25% della spesa sostenuta nel II e nel III trimestre 2022 (art. 4, D.L. n. 21/2022, art. 2, D.L. n. 50/2022 e art. 6 D.L. n. 115/2022).La misura è stata prorogata ai mesi di ottobre e novembre 2022, nella misura del 40 per cento, dal decreto-legge n. 144 del 2022. La misura del 40 per cento è stata confermata dal decreto-legge n. 176 del 2022 anche per il mese di dicembre 2022. Con la legge di bilancio 2023 (comma 5) l'agevolazione è stata estesa al primo trimestre 2023 nella misura del 45%, al secondo trimestre 2023 dal decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 4, comma 5) nella misura del 20%. Il già citato decreto-legge n. 132 del 2023 (articolo 7) anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023 per l'acquisto di gas naturale.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e sono cedibili ad altri soggetti.

Carburanti

Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 è stata disposta una generale riduzione delle accise sui carburanti, mediante provvedimenti di rango primario e secondario (elementi che, com'è noto, incidono sul prezzo finale alla pompa).

Tali riduzioni sono cessate il 31 dicembre 2022.

 In particolare, l'articolo 1 (commi 1 e 2) del decreto legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo 2022 (in origine, fino al 21 aprile 2022). Successivamente, il decreto-legge n. 38 del 2022, incorporato poi nell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2022, ha disposto la proroga delle riduzioni, azzerando altresì l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e riducendo l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha disposto, fino al 31 dicembre 2022, la riattivazione del sistema di rideterminazione delle aliquote di accisa mediante decreto ministeriale - disciplinata dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 –, consentendo la riduzione d'accisa sui carburanti a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio.  Tale meccanismo è stato modificato e perfezionato consentendo, tra l'altro, l'emanazione del decreto con cadenza diversa da quella trimestrale. Di conseguenza, le riduzioni dell'accisa sui carburanti sono state  disposte per effetto di disposizioni di rango primario e secondario (decreti ministeriali), secondo la copertura finanziaria; in particolare si tratta del menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 come convertito in legge (e, nelle more della conversione, per effetto dei DM 18 marzo 2022 e 6 aprile 2022), per il periodo dal 22 marzo fino all'8 luglio 2022; successivamente, tali misure sono state confermate dai decreti ministeriali 24 giugno 2022 (GU n. 154 del 4 luglio 2022, per il periodo dal 9 luglio 2022 al 2 agosto 2022) e 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25 luglio 2022), quest'ultimo avente efficacia dal 3 agosto 2022 fino al 21 agosto 2022).

Sul punto è poi intervenuto l'articolo 8 del decreto-legge n. 115 del 2022, che ha previsto, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Con il decreto ministeriale del 30 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, le misure ridotte di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per autotrazione (accisa zero), nonché l'Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione sono state prorogate fino al 5 ottobre 2022.  Con il DM del 13 settembre 2022 sono state prorogate fino al 17 ottobre le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 144, nella sua formulazione originaria, prorogava in norma primaria le riduzioni di accise e IVA fino al 31 ottobre 2022.

Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2022 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2022) disposto la proroga della riduzione di accise e Iva sui predetti prodotti energetici nel periodo 1° - 3 novembre 2022. L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2022, che è stato abrogato e il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2022, ha prorogato le agevolazioni dal 4 fino al 18 novembre 2022.

Il testo originario del decreto-legge n. 176 del 2022 prorogava le predette agevolazioni fino al 31 dicembre 2022; tuttavia, per effetto del menzionato decreto-legge n. 179 del 2022, che è stato incorporato nel decreto-legge n. 176 nel corso dell'esame parlamentare (con relativa abrogazione e salvezza degli effetti) le misure ridotte d'accisa originariamente introdotte a decorrere dal mese di marzo 2022 sono state mantenute solo fino al 30 novembre 2022, per poi registrare un lieve innalzamento delle aliquote nel periodo 1-31 dicembre 2022, secondo l'andamento illustrato nella seguente tabella riepilogativa. 

La tabella illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell'accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell'accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in parola e dai decreti ministeriali sopra citati.

Prodotto

Unità di misura

Accisa Minima UE

Accisa nazionale al 21.03.22

Accisa nazionale dal 22.03.22 al 30.11.2022

Accisa nazionale dal
1.12.22 al 31.12.2022

Accisa nazionale al 1.01.23

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

728,40

478,40

578,40

728,40

Benzina

Euro/1000 l

359

728,40

478,40

578,40

728,40

Gasolio

Euro/1000 l

330

617,40

367,40

467,40

617,40

GPL

Euro/1000 kg

125

267,77

182,61

216,67

267,77

Si rammenta che l'azzeramento dell'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e l'Iva al 5 per cento sul medesimo gas naturale per autotrazione hanno operato dal 3 maggio 2022 (come disposto dal decreto-legge n. 38 del 2022, poi abrogato e incorporato nel decreto-legge n. 21 del 22 dalla relativa legge di conversione, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi).

L'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2023 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo sopra illustrato e previsto dalla legge n. 244 del 2007.

Le modifiche prevedono che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico; vengono innovati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

 

 

Si rammenta inoltre che le misure emergenziali hanno poi disposto:

- il riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese dell'autotrasporto in ragione del 28% della spesa, al netto dell'IVA, sostenuta nel I trimestre 2022 per il gasolio impiegato in veicoli di categoria 5 o superiore (art. 3, D.L. n. 50/2022);

- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 15% della spesa sostenuta nel 2022 dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto della componente AdBlue, al netto dell'IVA, per l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni (art. 6, comma 3, D.L. n. 17/2022). I crediti di imposta sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro;

- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 20% della spesa sostenuta dalle imprese autotrasportatrici per l'acquisto di gas naturale liquefatto, al netto dell'IVA (art. 6, comma 5, D.L. n. 17/2022). I crediti di imposta sono riconosciuti entro il limite massimo di spesa di 25 milioni di euro;

- il riconoscimento di un credito di imposta in ragione del 20% della spesa in carburanti sostenuta nel 2022 da imprese agricole e della pesca (art. 18, D.L. n. 21/2022 e art. 7 D.L. 115/2022 e articolo 2 del DL 144 del 2022), prorogato al quarto trimestre 2022 dal decreto-legge n.176 del 2022 (art. 2-bis) ed al primo trimestre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (commi 45-50); 

- la detassazione, ai fini IRPEF, dei buoni carburanti fino a 200 euro ceduti dai datori di lavoro ai propri dipendenti (art. 2, D.L. n. 21/2022), misura estesa al 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2023;

- una deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (articolo 6 del decreto-legge n. 34 del 2023).

I contributi straordinari contro i rincari energetici

Con D.L. n. 21/2022 è stato istituito il cd. contributo straordinario contro il caro bollette, a carico delle imprese energetiche che svolgono attività di produzione, importazione, estrazione, vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi (art. 37).

La base imponibile è data dall'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, come da comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica solo qualora il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro e almeno del 10 per cento.

Il D.L. n. 50/2022 ha elevato l'aliquota dell'imposta dal 10 al 25 per cento e esteso il periodo di riferimento al mese di aprile (in origine, erano considerate le operazioni attive e passive riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022).

Il predetto decreto ha, inoltre, previsto il versamento dell'imposta in due rate: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno ed il saldo entro il 30 novembre del 2022.

L'articolo 42 del decreto-legge n. 115 del 2022 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune  disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

La legge di bilancio 2023 (commi 120 e 121) ha disposto che il contributo di solidarietà 2022 sia dovuto solo se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o introduzione nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. E' stata modificata la base imponibile di calcolo del contributo, posticipando dal 31 marzo al 30 aprile il termine da prendere in considerazione in caso di saldo negativo (che, ai fini del calcolo della base imponibile, determina l'assunzione di un valore di riferimento pari a zero). Sono state chiarite le operazioni che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive ed è stato infine regolato l'insieme degli effetti della variazione dell'importo dovuto per il periodo d'imposta 2022.

Il medesimo provvedimento (commi 115-120 della legge di bilancio 2023) ha istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento sulla quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Se la media dei redditi pregressi è negativa, si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (comma 116). Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (o, se approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio) (comma 117) e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP (comma 118).

Il decreto-legge n. 34 del 2023 (articolo 5) ha in un primo tempo previsto la rideterminazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, prevedendo l'esclusione dal computo del reddito dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali e che siano parimenti esclusi, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1 ° gennaio 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta. Detta disposizione è stata abrogata dal D.L. n. 61/2023 (art. 21, comma 1). Poiché l'applicazione dell'articolo 5 de D.L. n. 34/2023 comportava, per alcune imprese, una riduzione dell'imposta dovuta, il D.L. n. 98/2023 (art. 4, comma 1) aveva fissato al 30 novembre 2023 il termine per il versamento della differenza di importo. Tuttavia, l'articolo 6 del D.L. n. 145/2023 ha stabilito che il maggior importo dovuto dalle imprese, ove non già versato, sia corrisposto nel 2024, in due rate (entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre), a titolo di contributo di solidarietà 2024.

POLITICHE SOCIALI

In tema di politiche sociali il decreto legge detta alcune misure riguardanti:

  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore con una dotazione per il 2021 di 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono demandati a un decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (articolo 13-quaterdecies);
  • il riconoscimento ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza della medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem. I requisiti di accesso rimangono gli stessi di quelli richiesti per le tre precedenti quote, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare, ora riferito al mese di settembre. La richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020. Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per il 2020, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza (articolo 14).
SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Per quanto concerne la scuola:

  •  per il 2020, si incrementano di € 85 mln le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando lo stesso incremento all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Per le medesime finalità, sono altresì stanziati € 2 mln per il 2021 per la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 21, co. da 1 a 6, 7 e 7-bis);
  • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di € 5,5 mln. Il fondo è destinato esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari. Esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento (art. 21, co. 6-bis-6-quinquies);
  • per il 2020, si autorizza la spesa di € 2,4 mln per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che sia genitore: -nelle c.d. aree rosse, di figli che frequentano le scuole secondarie di primo grado in cui l'attività didattica in presenza sia stata sospesa a seguito del DPCM 3 novembre 2020; - di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 (art. 22-bis).

 

Per quanto riguarda l'università, si prevede:

  • che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il corso di dottorato nell'a.a. 2019/2020 e che hanno già beneficiato della proroga del termine finale del medesimo corso per un periodo non superiore a 2 mesi (art. 236, co. 5, del D.L. 34/2020-L. 77/2020), possono chiedere una ulteriore proroga, non superiore a 3 mesi, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Possono richiedere la proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tal caso, la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per tale finalità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 21,6 mln per il 2021 (art. 21-bis);
  • il riconoscimento di un contributo di € 3 mln per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati (art. 6-bis, co. 15-17).
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

Nel settore dell'informazione:

  •  per il 2021, si prevede un contributo una tantum per gli esercenti delle edicole, fino ad € 1.000 ed entro il tetto di spesa di € 7,2 mln, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 (art. 6-ter);
  • per imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, si confermano, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'art. 96 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020. In particolare, si estende all'annualità di contributo 2020 la possibilità di pagare i costi sostenuti entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo. Inoltre, si estende all'annualità di contributo 2021 la possibilità di accedere al contributo in presenza di una percentuale di copie vendute della testata pari al 25% (invece del 30%) delle copie distribuite per le testate locali e al 15% (invece del 20%) delle copie distribuite per le testate nazionali. Infine, per la medesima annualità contributiva 2021 si prevede che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo del contributo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità 2019, l'importo è parificato a quello corrisposto per il medesimo anno, e che, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto (art. 5, co. 7-bis);
  • in materia di servizi di media audiovisivi, si modifica l'art. 27, co. 6 del Testo Unico (D.Lgs. n. 177 del 2005), prevedendo che in caso di trasferimento di concessione per emittenti radio in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione sia convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare e che tale disposizione si applichi anche alle emittenti nazionali mentre precedentemente era consentito che le emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale titolari di concessione a carattere commerciale potessero trasferirla ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria (art. 6-bis, commi 18 e 19).
CULTURA E SPETTACOLO

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo:

  • si incrementa, complessivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 e di € 90 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (art. 5, co. 1, e art. 6-bis, co. 1);
  • si incrementa di € 400 mln per il 2020 e di € 50 mln per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, destinando € 350 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Inoltre, si incrementa lo stesso Fondo di € 1 mln per il 2021, da destinare al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 (art. 5, co. 3, e art. 6-bis, co. 3 e 4);
  • si prevede che una serie di contributi, tra cui quelli a valere sui Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale. Inoltre, si stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conserva la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi (art. 6-bis, co. 9 e 10);
  • si riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a € 1.000, in favore, fra gli altri, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti (artt. 15 e 15-bis);
  • si prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, estendendo l'applicazione dell'art. 88, co. 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (art. 5, co. 4);
  • si amplia l'ambito di applicazione del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. In particolare, si stabilisce quale requisito che l'impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta (e non più dal 1º gennaio 2012) e si aumenta l'importo massimo del credito di imposta (da € 200.000) a € 800.000 nei tre anni d'imposta (art. 5, co. 4-bis e 4-ter);
  • si estende la finalità della L. 238/2012 (recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale) al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane e si prevede l'assegnazione di un contributo annuo di € 1 mln, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (art. 6-bis, co. 5-7);
  • si dispone che il MIBACT può autorizzare incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (disciplinati dall'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2020-L. 126/2020) nelle more della pubblicazione dei bandi (e non più a decorrere dalla pubblicazione degli stessi) relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'art. 1, co. 338, della L. 145/2018 (art. 6-bis, co. 8).
SPORT

Per quanto concerne lo sport:

  •  si incrementa di € 5 mln per il 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva al fine di concedere contributi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (art. 2);
  • si istituisce il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il 2020, di € 142 mln, e si dispone che al Fondo affluiscono anche € 30 mln stanziati per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall'art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (art. 3);
  • si prevede un'indennità pari a € 800 per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio - subordinato alla condizione che tali soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività – è concesso, per il mese di novembre 2020, nel limite di spesa di € 124 mln e, per il mese di dicembre, nel limite di spesa di € 170 mln, integrato da eventuali risorse residue relative agli stanziamenti già disposti per precedenti indennità temporanee per le suddette categorie (artt. 17 e 17-bis).
SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE

Tra i principali interventi a sostegno delle attività economiche si segnala il riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive attività conseguenti all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria.

L'erogazione e la misura di tali contributi è differenziata secondo le tipologie di attività svolta o le zone del territorio nazionale. In questo senso sono state adottate le seguenti misure:

  • viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000 (art. 1 e  Allegato 1);
  • viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) (art. 1-bis e Allegato 2);
  • viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4, essenzialmente agenti, intermediari e procacciatori i affari (art. 1-ter e Allegato 4).

Il decreto istituisce poi due nuovi fondi. Si tratta:

  • del Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato. A valere sulle risorse del fondo può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (art. 1-quater);
  • del fondo finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge. Il fondo ha una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 8-ter).

Per rendere immediatamente operativo l'ampiamento del limite delle operazioni di micro credito (da 25 mila a 40 mila euro), viene poi soppresso l'obbligo di aggiornare la normativa secondaria  (contenuta nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176), come precedentemente previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 1, comma 14-quinquies).

 

Per favorire la internazionalizzazione delle imprese:

  •  viene rifinanziato il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (cd. "Fondo Legge n. 394/1981"). Il fondo è rifinanziato una prima volta per 150 milioni di euro per l'anno 2020   (articolo 6, comma 1) e una seconda volta per 400 milioni di euro sempre per l'anno 2020   (art. 6-bis, comma 6);
  • viene rifinanziato il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'art. 72 del D.L. n. 18/2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981". Il fondo è rifinanziato una prima volta per 200 milioni di euro per l'anno 2020   (articolo 6, comma 2) e una seconda volta per 100 milioni di euro sempre per l'anno 2020   (art. 6-bis, comma 6);
  • i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (art. 6-bis, comma 9);
  • non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali anche i contributi erogati dalla sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani (art. 6-bis, comma 9);
  • viene esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e possono essere concessi ai beneficiari anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili (art. 6, comma 3).

La disciplina sugli aiuti di Stato è stata completata dalle seguenti disposizioni:

  • per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Tale misura è motivata dall'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi (art. 31-octies);
  • è stata inserita una clausola che prevede che alcuni benefici debbano rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato, integrata dal regime temporaneo seguito alla pandemia (art. 13-duodecies). In particolare la disposiione fa riferimento alle seguenti agevolazioni:
    • contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 1);
    • contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 1-bis); 
    • credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (art. 8-bis)
    • cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (art. 9-bis).
ENTI TERRITORIALI

Si prevede, in primo luogo, l'assegnazione alle regioni di due contributi: il primo, di 250 milioni di euro per il 2020, per il finanziamento delle quote di capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, prevedendo che i conseguenti risparmi siano destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza epidemiologica; il secondo, di 110 milioni di euro per il 2021, da destinare direttamente al ristore delle suddette categorie (art. 32-quater).

Si dispone, inoltre, il trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro per il 2021, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa (art. 32-quinquies).

 E' differita di un ulteriore biennio, dal 2021 al 2023, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali (art.  31-sexies).

TURISMO

Con riferimento al turismo, si segnalano le seguenti misure:

 

  • viene incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (art. 5, comma 2);
  • con diversa disposizione, viene ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del medesimo fondo (art. 6-bis, comma 2);
  • i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (art. 6-bis, comma 9);
  • viene estesa la disciplina del tax credit vacanze comprendendo il periodo d'imposta 2021, il beneficio può essere utilizzato, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (art. 5, comma 6):
  • viene istituisto nello stato di previsione del MIBACT un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro per le perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (articolo 6-bis, commi 11-13);
  • viene rifinanziato il Fondo per la filiera della ristorazione, per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021 (art. 31-decies).
ELEZIONI

A causa della recrudescenza dell'emergenzia epidemiologica, si dispone che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgano entro il 31 marzo 2021, anziche entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, come previsto dalla legge elettorale (art. 31-quater). 

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine di indizione delle elezioni deve essere interpretato nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non semplicemente siano indette, entro il lasso temporale prestabilito (sent. 196/2013).

Attualmente, presso la Camera dei deputati, è vacante il seggio nel collegio uninominale n. 12 – Siena della XII Circoscrizione Toscana, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.

SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

Il decreto-legge prevede diverse misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In primo luogo si prevedono autorizzazioni di spesa per:

  • indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia;
  • oneri connessi all'impiego delle polizie locali;
  • prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Una prima autorizzazione di spesa per complessivi 67.761.547 euro è relativa ll'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020 (articolo 32). Una seconda, per complessivi 67.622.126  euro riguarda il periodo  compreso tra il 25 novembre ed il 31 dicembre 2020 (art. 32-bis, commi 1 e 2).

Analoga previsione per le prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è contenuta nel comma 5 dell'articolo 32-bis. Si prevede uno stanziamento  complessivo di 3.636.500 euro per l'anno 2020 riguardo al lavoro straordinario svolto dal Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Inifne, il comma 4 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 103 (commi 23 e 25) del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri impiegati in agricoltura, nella cura della persona o nel lavoro domestico (con deroga espressa all'obbligo per tutte le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale - tra cui quello a tempo determinato - nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010; e con facoltà di utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n.50 del 2016). L'autorizzazione di spesa complessiva massima prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 è pari a 30 milioni. La sua modulazione, prevista dai commi 23 e 25 di quell'articolo 103 (come modificati dal decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37-quater), era bipartita per il biennio 2020-2021, rispettivamente in: 24,615 milioni per il 2020 e 5,384 milioni per il 2021. La modifica ora introdotta destina l'intero stanziamento di 30 milioni, al 2021. Tali risorse coprono l'impiego complessivo - per un periodo di sei mesi - di 1.300 unità di personale (800 presso gli Sportelli unici dell'immigrazione delle prefetture, 500 presso le sedi territoriali delle questure).

DIFESA

Con riferimento al comparto della Difesa, il provvedimento reca, innanzitutto, una serie di disposizioni concernnti il potenziamento delle strutture  e dei servizi resi della Sanità militare nell'ambito dell'emergenza Covid-19, in considerazione delle eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia sul territorio nazionale.

Nel dettaglio, si prevede l'arruolamento di:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare (art. 19-undecies).

Inoltre, si autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 7.800.000 per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare. La disposizione consente espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari (art. 19-duodecies).

 Si segnala, inoltre, che viene autorizzatata la spesa complessiva di euro 6.507.485 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive relative all'emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (art. 32-bis, comma 3).