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Speciale Provvedimenti

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Banche e mercati finanziari
Istituzione di una Commissione di inchiesta sul sistema bancario
informazioni aggiornate a giovedì, 4 aprile 2019
La legge 26 marzo 2019, n. 28 istituisce una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, è costituita da un pari numero di senatori e deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.
Il Presidente della Repubblica, in una lettera inviata ai Presidenti di Camera e Senato, ha espresso alcune considerazioni sull'oggetto dell'attività di indagine della Commissione e sui relativi poteri.
Contenuto della legge

La legge n. 28 del 2019 istituisce una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario costituita da un pari numero di senatori e  deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.

La Commissione (articolo 1) è tenuta a presentare annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori, la Commissione deve presentare altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta; essa (articolo 2) è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

I componenti della Commissione devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.

L' articolo 3, che reca i compiti della Commissione, specifica che la Commissione è chiamata, in primo luogo, a svolgere la propria attività di indagine in relazione a diversi aspetti dell'attività bancaria e creditizia, tra cui: alcuni profili di gestione degli enti creditizi; le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; la normativa in materia di incompatibilità e conflitto d'interesse delle autorità di vigilanza, il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali; il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza. La Commissione deve inoltre operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all'attività bancaria, quali: il sistema dei confidi, le agenzie di rating, l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale), le fondazioni bancarie e le norme in materia di tutela del risparmio.

Viene disciplinata poi l'attività di indagine della Commissione e la richiesta di atti e documenti da parte della stessa (articoli 4 e 5).

I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono vincolati al segreto (articolo 6).

L'articolo 7 reca il funzionamento dell'organo e, in particolare, pone il limite alle spese per il predetto funzionamento. Tale limite è pari a 55.000 euro per l'anno 2018 e in 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi. L'importo è stato così abbassato per effetto delle modifiche apportate al Senato; la proposta di legge originariamente fissava l'ammontare in 75.000 euro per l'anno 2018 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Gli oneri sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Può essere autorizzato, su richiesta della Commissione e con determinazione dei Presidenti delle due Camere, un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Si veda qui il dossier.

La Commissione di inchiesta istituita nella XVII Legislatura

Si ricorda che nella XVII legislatura la legge 12 luglio 2017, n. 107 aveva istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con il compito di verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano; la gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, destinatari anche in forma indiretta di risorse pubbliche o posti in risoluzione; l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui  mercati finanziari; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Nella propria relazione conclusiva, approvata a maggioranza, la Commissione ha formulato alcune proposte, auspicando:

  • un aggiornamento del quadro normativo del sistema di vigilanza e controllo che, tra l'altro, preveda l'attribuzione di maggiori poteri investigativi alla Banca d'Italia, l'introduzione di limiti più stringenti alla possibilità di assunzione e di ottenere incarichi presso gli enti vigilati e il rafforzamento della collaborazione tra Autorità competenti;
  • un rafforzamento della governance degli istituti bancari, con un maggior rigore nella prevenzione e nel contrasto al conflitto di interessi ed una maggiore attenzione alla governance degli istituti in crisi;
  • una gestione più efficace dei crediti deteriorati, affidandone il management ad un organismo pubblico che agisca, a livello nazionale, entro un sistema di regole stabilite in sede europea (bad bank);
  • alcune riforme alla normativa penalistico-economica, tra cui la creazione di nuove fattispecie penali che sanzionino le condotte di gestione fraudolenta e di truffa di mercato, anche in mancanza di declaratoria di insolvenza;
  • con riferimento alla tutela del risparmio, la semplificazione dei prospetti informativi, una più netta separazione tra attività bancaria e finanziaria, nonché la promozione delle iniziative di educazione finanziaria, peraltro già avviate con l'introduzione della Strategia per l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa.