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Unione europea e governance economica
Commissione: XIV Unione Europea
L' Italia e l' Unione europea
La legge di delegazione europea 2019-2020
informazioni aggiornate a giovedì, 1 aprile 2021

Il 31 marzo 2021 l'Assemblea della Camera dei deputati ha concluso l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757), apportando una modifica al testo già approvato in prima lettura al Senato.

Si riepiloga di seguito brevemente l'iter finora seguito dal provvedimento.

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato erano state apportate diverse modifiche, inclusa quella del Titolo della legge, modificato in "Delegazione eur"Delegazione europea 2019-2020", al fine di inserirvi il riferimento all'anno in corso;  erano inoltre stati inseriti nove nuovi articoli, dal 21 al 29, modificati numerosi articoli e inserite nell'Allegato A sei direttive.

Per una completa illustrazione delle modifiche apportate dal Senato e del contenuto del disegno di legge, si rinvia al dossier sul provvedimento.

Nel corso dell'esame presso la XIV Commissione della Camera, iniziato l'11 novembre 2020 e conclusosi il 17 dicembre dello stesso anno, non sono state apportate modifiche. Sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli di tutte le Commissioni di merito. In particolare, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, e Difesa hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con un'osservazione; le Commissioni Bilancio, Finanze e Cultura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con osservazioni, mentre le Commissioni Ambiente, Trasporti, Lavoro, Attività produttive, Affari sociali e Agricoltura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli. Sono pervenuti altresì il parere, con osservazioni, del Comitato per la legislazione e il parere, favorevole con una condizione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti e articoli aggiuntivi di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e, pertanto, le proposte emendative non sono state poste in votazione presso la XIV Commissione. 

L'Assemblea della Camera dei deputati ha iniziato l'esame del provvedimento il 25 gennaio 2021 e lo ha concluso il 31 marzo, apportando un'unica modifica all'Allegato A, volta a prevedere il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. 

La legge di delegazione europea

La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene:

  • disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
  • disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
  • disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive;
  • delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
  • delega legislativa al Governo limitatamente a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
  • disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
  • disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  • disposizioni che autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
  • delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.

Per più puntuali approfondimenti sul contenuto tipico e sul procedimento di approvazione della legge di delegazione europea e della legge europea si rinvia al relativo tema dell'attività parlamentare.

Contenuto della legge di delegazione 2019-2020

Il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757), come approvato dall'Assemblea del Senato il 29 ottobre 2020 e non modificato dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei.

L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

In particolare, rispetto al testo originario è stato modificato il Titolo della legge in «Delegazione europea 2019-2020», al fine di inserirvi il riferimento all'anno in corso, e sono stati inseriti nove nuovi articoli, dal 21 al 29. Tali articoli riguardano l'uso delle informazioni finanziarie nelle indagini (articolo 21), la riduzione dell'incidenza dei prodotti di plastica nell'ambiente (articolo 22), la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE (articolo 23); la sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (articolo 24), la cartolarizzazione (articolo 25), l'emissione di obbligazioni garantite (articolo 26), la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (articolo 27), i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (articolo 28) e l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (articolo 29). Inoltre, sempre rispetto al testo originario sono state inserite nell'Allegato A sei direttive, concernenti la vigilanza prudenziale, l'emissione di obbligazioni garantite, il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il sistema generale delle accise, gli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per le piccole imprese. È stata, altresì, soppressa dal citato Allegato la direttiva relativa all'inclusione di alcune zone italiane nel territorio doganale dell'Unione, poiché già attuata dalla legge di bilancio 2020.

  

Più in dettaglio, l'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nel citato allegato A, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La formulazione della norma è stata integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l'estensione della delega anche all'attuazione degli altri atti europei, come i regolamenti, indicati nell'articolato. Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai princìpi e ai criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio, come di consueto, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo dovrà tenere altresì conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19 (cosiddetta «clausola Covid»).

L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). La direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, compresi i servizi on demand e le piattaforme di condivisione video, rafforzando la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio, promuovendo le produzioni europee e garantendo l'indipendenza dell'Autorità di regolamentazione del settore. La norma è stata modificata nel corso dell'esame al Senato, nell'ottica di una maggiore tutela dei minori dai contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete Internet, contro l'utilizzo dei media per la diffusione di fake news, per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie.
 L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il Codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità.

L'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 6 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime autorità l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione.

L'articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, che introduce elementi di maggiore trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali.

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull'esercizio del diritto d'autore e diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale. A tal fine, la direttiva provvede a estendere il principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori, nonché a introdurre l'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione.

L'articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a tutela del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale.

L'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive – CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), che insieme definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

L'articolo 11 detta i princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) in materia di capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione. Le citate direttive BRRD e SRMR definiscono un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.
 L'articolo 12 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in coordinamento con quelle per la promozione delle fonti rinnovabili. Sottolinea in particolare, che la direttiva ha l'obiettivo di promuovere l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sistemi di accumulo, tra cui quelli di ricarica dei veicoli elettrici. L'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 5 e 19 del disegno di legge in esame, concernenti la medesima materia.

L'articolo 13 indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1156, volti ad apportare modifiche al TUF al fine di facilitare la vendita e la gestione transfrontaliera dei fondi d'investimento e favorire la creazione di un mercato unico dei fondi di investimento. I
 L'articolo 14 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili, che fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da circa 50 atti normativi. Similmente, si prevede a livello nazionale il riordino, alla luce del regolamento, della materia della sanità animale, attualmente disciplinata in maniera disorganica.

L'articolo 15 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici – come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, che ne ha differito i termini di decorrenza al fine di fronteggiare l'emergenza COVID19 –, e al regolamento 2017/746, concernente i dispositivi medico diagnostici in vitro. La normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare benefici alla salute dei cittadini.

L'articolo 16 fornisce la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il venture capital e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

L'articolo 17 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e sulle conversioni valutarie. In particolare, si prevede la definizione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie, limitandone l'applicabilità ai casi carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia.
 L'articolo 18 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'UE per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica. In particolare, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico sia designato quale «autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza», con compiti di certificazione, di controllo della conformità dei prodotti, di rilascio e di revoca dei certificati europei. Si prevede inoltre la definizione del sistema delle sanzioni applicabili.
 L'articolo 19 prevede la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. L'attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12 del disegno di legge, concernenti la medesima materia.

L'articolo 20 fornisce la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), un prodotto pensionistico individuale di previdenza complementare ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea.

L'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

L'articolo 22 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

L'articolo 23 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. whistleblowing), al fine di valorizzare e dare uniformità a normative nazionali sul tema, attualmente assai eterogenee o frammentarie.

L'articolo 24 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il «rischio di sostenibilità» è riferito alla sensibilità del valore dell'investimento all'ipotesi del verificarsi di eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance. L'obiettivo del regolamento è quello di rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri.

L'articolo 25 reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/20.

L'articolo 26 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite.

L'articolo 27 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.
 L'articolo 28 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

L'articolo 29 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Le direttive europee oggetto di recepimento

Le direttive europee oggetto di recepimento  contenute nell'Allegato A del disegno di legge C. 2757

01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018) (punto introdotto con una modifica approvata dalla Camera dei deputati);

1) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);

2) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);

3) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

4) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);

5) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);

6) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);

7) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);

8) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);

9) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);

10) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 11) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);

 12) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);

13) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);

 14) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la

remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

 15) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

16) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

 17) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);

18) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

19) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021); 20) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);

21) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

22) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

23) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

24) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);

25) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

26) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);

27) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

28) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

29) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

30) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

31) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

32) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);

33) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (ter- mini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);

34) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);

35) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);

36) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);

37) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);

38) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).

In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:

 

Direttive:

  • (UE) n. 2018/1808 - fornitura di servizi media audiovisivi (articolo 3)
  • (UE) n. 2018/1972 - codice europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 4)
  • (UE) n. 2018/2001 - uso di energia da fonti rinnovabili (articolo 5)
  • (UE) n. 2019/1 - poteri delle Autorità garanti della concorrenza (articolo 6)
  • (UE) n. 2019/633 - pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare (articolo 7)
  • (UE) n. 2019/789 - diritto d'autore nelle trasmissioni on line (articolo 8)
  • (UE) n. 2019/790 - diritto d'autore nel mercato unico digitale (articolo 9)
  • (UE) n. 2019/878 - società di partecipazione finanziaria (articolo 10)
  • (UE) n. 2019/879 - capacità di assorbimento di perdite e ricapitalizzazione degli enti creditizi (articolo 11)
  • (UE) n. 2019/904 - riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica nell'ambiente (articolo 22)
  • (UE) n. 2019/944 - mercato interno dell'energia elettrica (articolo 12)
  • (UE) n. 2019/1151 - uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (articolo 29)
  • (UE) n. 2019/1153 - uso di informazioni finanziarie ai fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei reati (articolo 21)
  • (UE) n. 2019/1159 - requisiti minimi di formazione per la gente di mare (articolo 28)
  • (UE) n. 2019/1160 - distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (articolo 13)
  • (UE) n. 2019/2162 - emissione di obbligazioni garantite (articolo 26)
  • (UE) n. 2019/2034 - vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (articolo 27)

 

Regolamenti:

 

  • (UE) n. 2014/806 - meccanismo di risoluzione unico (articolo 11)
  • (UE) n. 2016/429 - malattie animali trasmissibili (articolo 14)
  • (UE) n. 2017/2402 - quadro generale per la cartolarizzazione (articolo 25)
  • (UE) n. 2017/745 - dispositivi medici (articolo 15)
  • (UE) n. 2020/561 – dispositivi medici (articolo 15)
  • (UE) n. 2017/746 - dispositivi diagnostici in vitro (articolo 15)
  • (UE) n. 2017/1991 - fondi europei per i venture capital (articolo 16)
  • (UE) n. 2019/518 - commissioni sui pagamenti transfrontalieri (articolo 17)
  • (UE) n. 2019/876 - modifica del regolamento sui requisiti prudenziali degli enti creditizi (articolo 10)
  •  (UE) n. 2019/881 - Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (articolo 18)
  • (UE) n. 2019/941 - preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (articolo 19)
  • (UE) n. 2019/943 - mercato interno dell'energia elettrica (articolo 19)
  • (UE) n. 2019/1156 - distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (articolo 13)
  • (UE) n. 2019/1238 - prodotto pensionistico individuale europeo (articolo 20)
  • (UE) n. 2019/2033 - requisiti prudenziali delle imprese di investimento (articolo 27)
  • (UE) n. 2019/2088 - sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (articolo 24)
  • (UE) n. 2019/2160 - obbligazioni garantite (articolo 26)