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Speciale Provvedimenti

Unione europea e governance economica
Commissione: XIV Unione Europea
L' Italia e l' Unione europea
La legge europea 2019-2020
informazioni aggiornate a venerdì, 15 luglio 2022

L'Assemblea della Camera dei deputati il 21 dicembre 2021 ha approvato definitivamente il disegno di Legge europea 2019-2020 (A.C. 2670 -B), non apportando modifiche al testo già approvato, con modificazioni rispetto al testo del Governo, dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 e dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021.

La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022.

Finalità e contenuto del provvedimento

La legge europea 2019-2020, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta di 48 articoli (rispetto ai 34 del testo originario presentato dal Governo), suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

In particolare, il testo reca disposizioni di natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

  • libera circolazione di persone, beni e servizi (capo I, articoli 1-13);spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 14-20);
  • fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 21-23); 
  • affari economici e monetari (capo IV, articoli 24-28);
  • sanità (capo V, articoli 29-33);
  • protezione dei consumatori (capo VI, articoli 34-37);
  • energia (capo VII, articolo 38).

 

Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano:

- il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 39);

- le modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea (articoli 40 e 41);

- il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 42);

- il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR (articolo 43);

- il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 44);

- l'assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC (articolo 45);

- lo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei Conti, prevista in attuazione del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 46);

- il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 47).

Completa il provvedimento l'articolo 48, recante la clausola di copertura finanziaria.

 

In sintesi, la Legge Europea 2019-2020 intende:

 

a) agevolare la chiusura di 17 procedure d'infrazione, 4 casi di preinfrazione e 1 caso pilota;

 

Il testo tratta in particolare le seguenti procedure di infrazione:

1) 2019/2100 sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 3);

2) 2018/2175 sulla cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 4);

3) procedura 2018/2295 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 5);

4) 2018/2374 in materia di punto di contatto unico, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 7);

5) 2018/2273 in materia di contratti pubblici, allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE (articolo 10);

6) 2017/2090 per il non corretto recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici (2014/23, 2014/24 e 2014/25);

7) 2020/0211 sulle specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 18);

8) 2020/0212 sulle specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 18);

9) 2019/2033 in materia di attacchi contro i sistemi di informazione, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 19);

10) 2018/2335 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 20);

11) 2020/0070 sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 21);

12) 2021/2040 per il non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (articolo 23);

13) 2019/2130 sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 26);

14) 2021/0274 per il mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (articolo 28);

15) 2021/0275 per il mancato recepimento della direttiva UE 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (articolo 27);

16) 2016/2013 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 33);

17) 2019/2095 sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, archiviata il 27 novembre 2019 (articolo 38).

Inoltre, la legge intende agevolare la chiusura dei seguenti casi ARES:

  • (2019) 1602365, avviato per mancata attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (articolo l);
  • (2019) 4793003, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero (articolo 2);
  • (2019) 7142023, avviato per l'attuazione della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (articolo 35).

 

b) attuare i seguenti regolamenti europei:

1) regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (articolo 13);

2) regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (articolo 25);

3) regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (articolo 37);

4) regolamento (UE) 2017/1954, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi (articolo 15);

5) regolamento (UE) 2017/1128, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (articolo 34);

6) regolamento (UE) 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (articolo 17);

7) regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (articolo 22);

8) regolamento (UE) n. 528/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (articolo 32);

9) regolamento (CE) n. 1223/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (articolo 31);

10) regolamento (CE) n. 810/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (articolo 16);

11) regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (articolo 12);

12) regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (articolo 11).

 

c) garantire la corretta attuazione delle seguenti direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale:

 

1) direttiva 2013/55/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (articolo 6);

2) direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (articolo 15);

3) direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (articolo 19);

4) direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (articolo 20);

5) direttiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (articolo 23);

6) direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (articolo 24);

7) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (articolo 28);

8) direttiva 2004/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (articolo 29);

 

d) garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale (articolo 14);

 

e) recepire la rettifica della direttiva 2001/112/CE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (articolo 8);

 

f) attuare la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (articolo 9), nonché la direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (articolo 27).

La Legge europea 2019-2020 apporta inoltre modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (articoli 40 e 41).

In particolare, in relazione al rapporto fra Governo e Parlamento nel processo decisionale europeo, interviene l'articolo 40, che al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 4 della citata legge n. 234 del 2012, al fine di estendere gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l'informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta; il medesimo obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea.

Infine, la lettera b) del medesimo articolo riformula l'articolo 7 della legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere.

L'articolo 41 modifica invece all'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea, al fine di consentire, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura "secondo semestre", debitamente corredato di relazione illustrativa.

Si ricorda, infine, che l'articolo 43 della legge interviene in ordine al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), stabilendo che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni sono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti

Il sistema di recepimento legislativo del diritto dell'UE

La legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

L'articolo 29, comma 5, della legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge dal titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione del disegno di legge europea. Al contrario l'articolo 29, comma 4, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'articolo 30, comma 3, dettaglia come segue il contenuto della legge europea:

a)   disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti  in contrasto con  gli  obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b)  disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c)   disposizioni necessarie per dare attuazione a, o per assicurare l'applicazione di, atti dell'Unione europea;

d)  disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e)   disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile ex articolo 117, comma 5, della Costituzione per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in caso di inadempienza degli enti competenti. Peraltro l'articolo 41 detta principi e limiti cui è sottoposto tale potere sostitutivo.

Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre- contenzioso EU Pilot (su cui infra).

La legge di delegazione europea contiene, invece (art. 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012):

  • disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative per l'attuazione di atti legislativi europei, incluse norme non direttamente applicabili di regolamenti UE, e modifica o abrogazione di norme vigenti oggetto di pareri motivati o sentenze di condanna verso l'Italia;
  • la disciplina sanzionatoria penale o amministrativa per violazioni di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per violazioni di regolamenti dell'UE;
  • l'autorizzazione al recepimento in via regolamentare;
  • i principi fondamentali per le materie di competenza legislativa concorrente con le Regioni; disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi.

Sugli schemi di disegno di legge europea e di delegazione europea è previsto, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, il parere della Conferenza Stato-regioni. La presentazione alle Camere ha luogo comunque ove il parere medesimo non sia adottato entro venti giorni dalla richiesta. È comunque possibile - come accaduto per il disegno di legge in titolo - che il Governo ricorra alla procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 e che quindi il parere sia reso non anticipatamente ma successivamente. In questo caso, il Governo è tenuto a tenere conto dei pareri una volta espressi.

La legge europea e la legge di delegazione europea non sono gli unici strumenti per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE. L'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 specifica, infatti, che "il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei ministri  l'adozione  dei provvedimenti,  anche urgenti,  diversi  dalla  legge  di  delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento". Qualora si rilevi necessario ricorrere a tali ulteriori provvedimenti, "il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare" (art. 37, comma 2).

Infine, l'articolo 38 della legge n. 234 del 2012, in tema di "Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea", prevede che "in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale".

Il meccanismo parlamentare di attuazione delle norme europee

Con riguardo all'attuazione della normativa europea sono previsti appositi strumenti e procedure regolamentari volte ad assicurare la piena e tempestiva attuazione degli obblighi discendenti da atti giuridici dell'Unione europea, oltre che da pronunce giurisdizionali.

La fase discendente di esame e di approvazione delle leggi europee - con il contestuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione -, diventano il momento per compiere, in sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE da parte dell'Italia. Sui due atti si svolge, infatti, un procedimento di esame congiunto in Commissione ed in Assemblea, pur avendo l'uno natura legislativa e l'altro quella di indirizzo e controllo.

Per quanto riguarda la procedura di esame parlamentare dei disegni di legge europea e di delegazione europea, occorre far riferimento a quanto previsto all'articolo 126-ter del Regolamento della Camera che traccia una procedura speciale.

 

Nella vigente formulazione la norma regolamentare mantiene il riferimento alla legge comunitaria e alla relazione annuale, precedentemente previsti dalla legge n. 11 del 2005. Per effetto dello sdoppiamento dello strumento legislativo recato dalla L. 234, tale disciplina regolamentare si intende applicabile all'esame della legge europea e di delegazione europea. La disciplina speciale prevista all'art. 126- ter, inoltre, si intende riferita solamente all'esame della relazione consuntiva.

Quanto all'esame della Relazione consuntiva, la Giunta per il Regolamento della Camera con due pareri adottati il 6 ottobre 2009 ed il 14 luglio 2010, ha ritenuto, in via interpretativa, che: la relazione programmatica, che il Governo presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta medesima il 9 febbraio 2000; la relazione a consuntivo, che il Governo presenta assieme al disegno di legge comunitaria, è invece oggetto di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto regolamentare vigente.

 

Più in dettaglio, l'art. 126-ter R.C. prevede che il disegno di legge comunitaria (ora: legge europea e di delegazione europea) e la relazione (ora: consuntiva) annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE siano assegnati per l'esame generale in sede referente, alla Commissione XIV Politiche dell'Unione europea, e per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle commissioni competenti per materia.

 

Le Commissioni sono tenute ad esaminare le parti del disegno di legge di propria competenza entro quindici giorni dall'assegnazione, approvando una relazione e nominando un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione XIV Politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le eventuali relazioni di minoranza presentate in commissione. Le commissioni nel corso dell'esame votano anche degli emendamenti, che allegano alla relazione per la XIV Commissione.

 

Analogamente, sempre entro quindici giorni, le commissioni esaminano anche le parti di competenza della relazione annuale, approvando un parere. Decorso il termine indicato, la Commissione Politiche dell'Unione europea, entro i successivi  trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge e della relazione, predisponendo per ciascun atto una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate, rispettivamente, le relazioni ed i pareri approvati dalle Commissioni.

 

La XIV Commissione svolge l'esame in sede referente del provvedimento e gli emendamenti approvati dalle singole commissioni si ritengono accolti salvo che la XIV Commissione non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria, ovvero per esigenze di coordinamento generale.

Criteri particolari riguardano l'ammissibilità degli emendamenti: oltre ai princìpi generali contenuti all'articolo 89 R.C. (estraneità all'oggetto della discussione), sono considerati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio delle leggi europee, come definito dalla legislazione vigente. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Terminata la fase in commissione, i disegni di legge europea e di delegazione europea e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, approdano all'Assemblea, dove si svolge una discussione generale congiunta e dove possono essere presentate risoluzioni sulla Relazione, che sono votate dopo la votazione finale sul disegno di legge.

Si ricorda, infine, che sul disegno di legge di delegazione europea (e su quello europeo, ove contenga deleghe), si esprime, inoltre, il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, R.C., dal momento che si tratta di una legge contenente norme di delegazione legislativa.