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Finanza, fisco e patrimonio pubblico
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Misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus
informazioni aggiornate a mercoledì, 28 settembre 2022

Per far fronte all'emergenza Coronavirus sono state adottate numerose misure straordinarie dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti d'urgenza finalizzati a sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra marzo e dicembre 2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020 Cura Italia,  il decreto-legge n. 23 del 2020 Liquidità, il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020 Agosto, e il decreto-legge n. 137 del 2020 Ristori,  il decreto-legge n. 149 del 2020 Ristori-bisil decreto-legge n.154 del 2020 Ristori-ter e il decreto-legge n. 157 del 2020  Ristori-quater.  In sede di conversione del primo D.L. Ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n. 157  sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020 .

In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi interessati dalle misure restrittive sono stati adottati, nel corso di quest'anno, il decreto-legge n. 41 del 2021 Sostegni e il decreto-legge n. 73 del 2021 Sostegni-bis. Taluni inteventi, a sostegno di attività economiche chiuse, sono stati adottati anche nell'anno 2022, con il decreto legge n. 4 del 2022.

Gli interventi sono stati assunti in conformità al Quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato (si rinvia, sul punto, all'apposito tema dell'attività parlamentare). Tra i regimi di aiuto alle imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica, particolare rilievo assumono quelli per la liquidità, per la patrimonializzazione e i contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito riduzioni del fatturato. 

Le misure fiscali

Il legislatore fiscale nel corso dell'emergenza Covid è intervenuto a più riprese con un corposo ed eterogeneo insieme di misure, anzitutto volte a posticipare o sospendere adempimenti e attività della riscossione, ma dall'altro lato volti a sostenere economicamente imprese e famiglie colpite dalle ripercussioni economiche della pandemia.

Nei prossimi paragrafi si dà conto, in sintesi, dei principali interventi, raggruppati secondo la tematica di riferimento.

La sospensione della riscossione e le modifiche alla relativa disciplina nell'emergenza Covid-19

Con un primo gruppo di interventi, il legislatore ha disposto anzitutto la sospensione della riscossione.

 In sintesi, la riscossione di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione è rimasta sospesa durante il periodo decorrente dall'8 marzo 2020 (salvo che per i territori compresi nella cd. Zona rossa di Lombardia e Veneto, per cui la sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020) fino al 31 agosto 2021.

 

Più in dettaglio, il decreto cd. Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020), ha determinato:

  • la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
  • la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, cd. rottamazione-ter  e saldo e stralcio, scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020.

 

Successivamente il cd. decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), oltre a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni predette, ha disposto:

  • per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 degli istituti di definizione agevolata, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate con l'integrale versamento delle rate in scadenza nell'anno entro il termine del 10 dicembre 2020;
  • per i contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento secondo le regole ordinarie per le somme ancora dovute;
  • per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l'estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza;
  • la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

 

Il decreto-legge Agosto (n. 104 del 2020), ha differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione già menzionato, ivi compreso il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

 

Il decreto-legge n. 125 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito i predetti termini al 31 dicembre 2020.

 

Il decreto Ristori (137 del 2020) ha introdotto le seguenti, ulteriori novità in materia di riscossione prevedendo:

  • il differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 degli istituti della definizione agevolata;
  • l'estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
  • per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, l'innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione;
  • per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste;
  • la possibilità, entro il 31 dicembre 2021, per i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
  • la possibilità anche per i contribuenti decaduti dai benefici della "prima rottamazione" (decreto-legge n. 193 del 2016) e della "rottamazione-bis" (decreto-legge n. 148 del 2017), di chiedere la dilazione del pagamento delle somme ancora dovute.

 

Il decreto legge n. 183/2020 ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione, con pagamento da effettuarsi entro il 31 marzo 2021.

 

In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione:

  • il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione della riscossione, comprese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, le procedure cautelari ed esecutive (così come i pignoramenti pressi terzi) e la verifica di inadempienza cui sono obbligate le PP.AA. prima del pagamento;
  • per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 delle definizioni agevolate, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021;
  • per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 dei medesimi istituti, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l'integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021;
  • annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La misura è destinata alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Si ricorda inoltre che l'articolo 5 del decreto Sostegni, ai commi 1-11 e 17, ha consentito agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

 

I termini sono stati successivamente prorogati dal decreto Sostegni-bis (decreto-legge n. 73 del 2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti agli atti in scadenza dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per la zona rossa) al 31 agosto 2021, per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Sono stati, inoltre, ridefiniti i termini utili ad effettuare i versamenti delle rate scadute nel 2020 e quelle dovute per il 2021 della definizione agevolata.

 

Il decreto fiscale (n. 146 del 2021) ha previsto i seguenti ulteriori interventi:

  • per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Per i pagamenti entro tale nuovo termine, gli oneri di riscossione sono da corrispondere nella misura del 3% delle somme dovute e non saranno applicati interessi di mora.
    Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l'ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo;
  • per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020, è stata prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, nonché la possibilità di essere riammessi alla dilazione originaria effettuando il pagamento della rate dovute entro il 31 ottobre 2021.
  • È stata prevista la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e 2021 nei tempi stabiliti dal decreto Sostegni-bis (v. supra). Il termine ultimo per pagare in unica soluzione le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 e 2021, è stato fissato al 9 dicembre 2021 con cinque giorni di tolleranza (14 dicembre 2021).

 

La legge di bilancio 2022 (n. 234 del 2022) ha previsto alcune novità in materia di riscossione, per cui si rinvia al relativo tema web; ha inoltre disposto la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione e l'estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.

Il decreto legge n. 228 del 2021 (proroga termini) ha previsto che i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione (8 marzo 2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

Adempimenti fiscali

Con riferimento agli adempimenti fiscali, il decreto Agosto (articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020) ha differito al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

Il decreto-legge n. 23 del 2020, cd. Liquidità (articolo 20) ha consentito ai contribuenti di calcolare gli acconti Irpef, Ires e Irap sulla base del cd. metodo previsionale (ovvero in base ai redditi che si prevede di ottenere nel periodo di impresa) in luogo del criterio storico (sulla base della dichiarazione dell'anno precedente), nel periodo d'imposta 2020 (ovvero quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), senza applicazione di sanzioni e interessi, a specifiche condizioni;

E' stata posticipata la scadenza del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (cd. web tax): in particolare il decreto Sostegni (articolo 5 del decreto-legge n. 41 del 2021) ha fissato tale termine dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno. In sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali è stato differito dal l6 marzo al 16 maggio 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020; il termine di presentazione della relativa dichiarazione è stato differito dal 30 aprile al 30 giugno 2021.

 

Crediti di imposta emergenziali

 I decreti emergenziali hanno introdotto numerose misure agevolative sotto forma di crediti d'imposta.

 Si segnalano tra l'altro le seguenti misure agevolative:

  • il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi alcuni lavori edilizi (articolo 120 del decreto Rilancio);
  •  il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 64 del decreto-legge Cura Italia e articolo 30 del decreto legge Liquidità, confluito nell'articolo 125 del decreto-legge Rilancio, che ha potenziato la misura e ne ha esteso l'operatività; il decreto-legge agosto ha potenziato le risorse a disposizione per tale misura);
  • la previsione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, di un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (articolo 32 del decreto Sostegni-bis);
  • il credito di imposta botteghe e negozi (atto a compensare le spese per i canoni di locazione sostenuti nel marzo 2020) e il credito d'imposta per i canoni di locazione (articolo 28 del decreto legge Rilancio) pari a una percentuale dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Esso spetta anche alle imprese turistico-ricettive, fino al 30 aprile 2021, a specifiche condizioni. Tale credito è stato progressivamente esteso nel tempo a diversi soggetti;
  • il cd. bonus vacanze, con riconoscimento (articolo 176 del decreto Rilancio) ai nuclei familiari di un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed & breakfast e agriturismo. Esso è destinato ai nuclei familiari in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica fornita dall'Inps e con ISEE non superiore a 40 mila euro; il decreto Ristori (articolo 5) ha esteso il beneficio al periodo d'imposta 2021 e il decreto proroga termini l'ha reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 31 dicembre 2021;
  • il credito d'imposta (articolo 81 del decreto Agosto e articolo 10, commi 1-2 del decreto Sostegni-bis), pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie effettuate a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile; il decreto Sostegni-bis ha reiterato le misure per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali;
  • il riconoscimento (articolo 79 del decreto Agosto) per i due periodi di imposta 2020 e 2021 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L'agevolazione spetta anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta. La misura è stata da ultimo prorogata al 2024 dal decreto-legge n. 152 del 2021, che ne ha altresì modificato la disciplina;
  • le modifiche temporanee al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, che consentono anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire, in un'unica quota annuale, del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017) e gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (articolo 20 del decreto Sostegni-bis);
  • l'introduzione di un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 (articolo 31, commi 1-5 del decreto Sostegni-bis).
  • con riferimento al settore cinematografico, il decreto Rilancio ha consentito per il 2020 una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, co. 7).
  • con riferimento al settore della stampa si segnala l'ampliamento del c.d. tax credit per le edicole (articolo 98 del decreto-legge Cura Italia); il rafforzamento regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186 del decreto Rilancio); il regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA (articolo 187); il credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (articolo 188; la misura, poi prorogata, è riconosciuta anche per gli anni 2022 e 2023 per effetto della legge di bilancio 2022) e  il credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (articolo 190; la legge di bilancio 2021 ha esteso l'ambito temporale della misura fino al 2021 e al 2022).

 

Si ricorda che l'articolo 122 del decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di cessione per i crediti d'imposta botteghe e negozi, canoni di locazione, adeguamento degli ambienti di lavoro e sanificazione.

IVA

In materia di Iva, si ricorda che i decreti emergenziali hanno previsto la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti Iva e accise (articolo 123 del decreto Rilancio).

Inoltre, fino al 31 dicembre 2020 sono state esenti, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l'aliquota Iva del 5% (articolo 124 del decreto Rilancio).  Per effetto della legge di bilancio 2021, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto sono esenti da Iva fino al 31 dicembre 2022.

Compensazioni, adempimento e rimborsi

Per il 2020 il decreto Rilancio ha elevato a un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari (articolo 147). Per il 2021 il predetto limite è elevato a 2 milioni di euro (articolo 22 del decreto Sostegni-bis) e dal 2022 in poi (legge di bilancio 2022) il limite di 2 milioni di euro è diventato strutturale.

L'articolo 145 del decreto Rilancio ha consentito di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo nell'anno 2020. Il decreto Sostegni (articolo 5, comma 12) ha prorogato tale misura al 30 aprile 2021.

Ulteriori differimenti sono stati previsti dal decreto Rilancio per l'avvio sperimentale della cd. precompilata Iva (articolo 142); l'integrazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (articolo 143), sulla quale era già intervenuto il decreto Liquidità con una prima semplificazione e dilazione delle scadenze (articolo 28). In tema di precompilata IVA, l'articolo 1 del decreto Sostegni ha rinviato l'avvio dell'istituto al 1° luglio 2021, in luogo del 1° gennaio 2021.

 

Ulteriori misure agevolative

Si ricordano inoltre le seguenti misure:

  • - il regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile; si stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento, rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento) (articolo 19 del decreto Sostegni-bis).
  • l'elevazione (articolo 112 del decreto Agosto) per il 2020 e il 2021, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite è stato quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro; da ultimo tale beneficio è stato elevato a 600 euro a partire dal 2022, dalla legge di bilancio 2022;
  • la sospensione, fino al 31 marzo 2022, degli adempimenti necessari (quali il cambio di residenza) per godere delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa (articolo 24 del decreto Liquidità, prorogato da ultimo dal decreto-legge n. 221 del 2021, articolo 3);
  • la neutralizzazione degli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, modalità con cui vengono attualmente ceduti i farmaci volti a contrastare il COVID 19 (articolo 27 del decreto Liquidità), nonché la detraibilità a fini Iva delle erogazioni liberali in natura per finanziare interventi di contenimento e gestione dell'emergenza (articolo 12-quater del medesimo decreto Liquidità);
  • la digitalizzazione degli atti del processo tributario, anche se la controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee (articolo 29 del decreto Liquidità);
  • il rinvio al 2023 della d. sugar tax e della cd. plastic tax, imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), per effetto dell'articolo 9, comma 4 del decreto Sostegni-bis e poi della legge di bilancio 2022;

 

In ragione dell'emergenza, sono stati concessi specifici incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66 del decreto Cura Italia), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estesi anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Si rinvia al relativo focus per le misure emergenziali di natura fiscale relative ai tributi degli enti locali. 

Accise e dogane

 In materia di accise e dogana si segnalano le numerose misure disposte dal decreto Rilancio e, in particolare: il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (artt. da 129 a 132); la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (articolo 161); le modifiche alla disciplina della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale (articolo 162); la proroga del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163).

 

Approfondimenti
Le misure di sostegno finanziario alle imprese

Le misure di sostegno economico alle imprese contenute nei decreti legge emergenziali sono riconducibili essenzialmente alle seguenti principali direttrici di intervento:

  • sostegno alla liquidità
  • sostegno alla patrimonializzazione e contributi a fondo perduto;
  • sostegno all'export e all'internazionalizzazione;
  • sospensione di taluni adempimenti e di versamenti tributari, nonché sgravi temporanei sui costi fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche in bassa tensione;
  • interventi per le imprese in crisi, per la riconversione industriale e i contratti di sviluppo (per i quali si rinvia al tema Transizione 4.0 e al tema Procedure conservative delle imprese in crisi);
  • tutela del tessuto economico imprenditoriale nazionale attraverso modifiche, talune delle quali temporanee, all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (cd. golden power). Per una disamina delle modifiche alla cd. "golden power", si rinvia al  relativo tema.

Sostegno alla liquidità

Moratoria ex lege sui finanziamenti

Alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che abbiano autocertificato una carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID è stata data la possibilità di usufruire di una moratoria ex lege sui finanziamenti contratti. Beneficiarie sono state le MPMI alle quali, al 17 marzo 2020 sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito e le quali, alla stessa data non presentavano esposizioni classificabili, come deteriorate (articolo 56 del D.L. n. 18/2020). La legge di bilancio 2021  ha esteso l'operatività della moratoria (L. n. 178/2020, art.1, co. 213). Il regime di aiuto è stato approvato dalla Commissione UE.

Inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021 (per la sola quota capitale dei finanziamenti), dal D.L. n. 73/2021 (art. 16). Le banche e gli altri finanziatori hanno potuto accedere, su richiesta, ad una garanzia del 33% degli importi, rilasciata da apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. La sezione è stata a tal fine inizialmente dotata di 1.730 milioni di euro per il 2020. L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il 2020 (ai sensi del D.L. n. 23/2020 e  dal D.L. n. 104/2020) e in 300 milioni per il 2021 (ai sensi della Legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, co. 254). Circa le modalità operative della sezione speciale, si rinvia qui.

"Garanzia Italia" SACE

Il D.L. n. 23/2020 (articolo 1 e 13), convertito in legge n. 40/2020, ha delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI: lo schema SACE è intevenuto per categorie di imprese medio grandi e comunque per PMI impossibilitate ad accedere a Fondo di garanzia PMI (per superamento del relativo plafond o non aventi la capacità di accesso).

Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione UE in base al  "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the  COVID-19 outbreak". Il Temporary Frameworkè stato esteso ed integrato più volte, fino al 30 giugno 2022  

L'operatività della garanzia SACE  è stata dunque, parallelamente, via via prorogata, sino 30 giugno 2022, in linea con il quadro temporaneo. L'ultima proroga è stata disposta dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 231/2021, articolo 1, comma 59).

Nel dettaglio,l'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020 ha autorizzato SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia. Hanno potuto beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI dovevano aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono state escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

 

Il limite per gli impegni assumibili da SACE è stato fissato in 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi per le PMI (inclusi lavoratori autonomi e i liberi professionisti con partita IVA, nonché associazioni professionali e le società tra professionisti).Sugli impegni assunti da SACE è stata prevista garanzia statale e, a tal fine, è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri presso il Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 31 miliardi di euro).

Si segnala che i plafond sopra indicati sono ridultati, alla data del 30 giugno 2022, utilizzati solo in parte per le finalità di cui al D.L. n. 23/2020. Le risorse libere sono state dunque utilizzate, in particolare dal D.L. n. 50/2022 e dal D.L. n. 144/2022, per il rilascio di garanzie - sempre da parte di SACE - a sostegno della liquidità delle imprese colpite dal caro energia.

Per il rilascio della garanzia SACE sono state previste una serie di condizioni:

  • la durata massima del finanziamento, inizialmente fissata in 6 anni (con preammortamento fino a 36 mesi), poi in 8 anni, ai sensi del D.L. n. 73/2021;
  • l'impresa beneficiaria, al 31 dicembre 2019, non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, e, al 29 febbraio 2020, non doveva avere esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario. Sono state in ogni caso escluse le imprese con sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;
  • limiti all'importo garantito, conformemente allo Temporary Framework;
  • la percentuale di copertura, 70, 80 o 90 percento, ha seguito un meccanismo inversamente proporzionale alla dimensione dell'impresa.
  • l'assunzione da parte delle imprese di specifici impegni: gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali, divieto di distribuzione di dividendi e di delocalizzazione degli stabilimenti produttivi;
  • finanziamento destinato a date tipologie di spese aziendali: non più del 20 per cento per il pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso si è reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia.

Per l'ottenimento della garanzia SACE sono state previste due modalità distinte in funzione del fatturato del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo del finanziamento: una "procedura semplificata" e una "procedura ordinaria" (qui il manuale operativo SACE). Per facilitare l'accesso  alle garanzie SACE è stata prevista l'autocertificazione (art. 1-bis del D.L. n. 23/2020).

Garanzia SACE su operazioni di factoring

La "Garanzia Italia" SACE è stata prevista anche sulle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente (pro solvendo) e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, senza di garanzia di solvenza (pro soluto) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari. L'estensione dell'ambito di applicazione è stata disposta dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 206, lett. b) e co. 211). Si rinvia al sito istituzionale SACE.

Garanzia SACE su operazioni di rinegoziazione del debito

La legge di Bilancio 2021 ha esteso la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, a date condizioni:  l'erogazione di credito aggiuntivo deve essere in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e il rilascio della garanzia deve essere idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. In caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi finanziatori non è accreditata su apposito conto corrente dedicato (art. 1, co. 206, lett.c)e 208).

Garanzia SACE alle imprese "mid cap", gia prestate dal Fondo garanzia PMI

La legge di bilancio 2021 ha consentito  alle imprese "mid-cap" di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI (articolo 13, comma 1, lett. a-c) del D.L. n. 23/2020) la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel D.L. n. 23/2020).

Il D.L. n. 73/2021 ha precisato la definizione di "mid-cap" (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di micro, piccole e medie imprese) e rimosso l'obbligo per esse di non approvare la distribuzione di dividendi o riacquistare azioni. La garanzia SACE a favore delle "mid-cap" ha operato anch'essa fino al 30 giugno 2022. Si rinvia all'apposito manuale operativo SACE.

Garanzia SACE su titoli del debito

Fino al 30 giugno 2022, SACE è stata autorizzata a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti sottoscrittori in Italia di prestiti obbligazionari o di altri titoli di debito emessi da imprese con rating pari a BB- o equivalente. Il D.L. n. 73/2021 ridotto dal 30 al 15 per cento la quota - rapportata al valore dell'emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di rating inferiore a BBB - sono obbligati a mantenere per l'intera durata della garanzia (articolo 13, co. 1, lett. a)).

Garanzie statali su esposizioni di CDP

Nel limite massimo dei 200 miliardi di euro di esposizione sopra prevista, il MEF è stato autorizzato a concedere, con decreto del Ministro, garanzie, anche di prima perdita, su esposizioni di Cassa depositi e prestiti assunte o da assumere entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie rilasciate su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica (articolo 1, co. 13, D.L. n. 23/2020).

Garanzie SACE in favore delle assicurazioni su crediti commerciali a breve termine

Il D.L. n. 34/2020  ha autorizzato SACE a prestare garanzia a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito sugli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dal 19 maggio 2020 fino al 30 giugno 2021, entro il limite di 2.000 milioni di euro (articolo 35). La proroga della misura al 30 giugno 2021 è stata disposta dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 232, lett. b)). La garanzia SACE è stata fissata sul 90% degli indennizzi. Gli impegni SACE sono stati garantiti dallo Stato. La Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti il 13 agosto 2020 (S.A.57937), nonchè la sua proroga (S.A 59681) il 15 gennaio 2021

Nuovo intervento ordinario in garanzia di SACE  e riforma della governance

Il D.L. liquidità, D.L. n. 23/2020(articolo 2), ha introdotto una nuova forma di intervento in garanzia di SACE implementata e modificata da successivi interventi legislativi, da ultimo il D.L. n. 50/2022 (articolo 17), che ha introdotto le specifiche tecniche della misura, senza più demandare ad un decreto ministeriale attuativo.

La misura, che non è transitoria, ma opera a regime, è finalizzata al sostegno e rilancio dell'economia e a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione.

SACE rilascia, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma e controgaranzie, verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni di SACE vi è la garanzia statale.

L'implementazione delle competenze di SACE ha determinato una revisione della sua governance. Il D.L. n. 23/2020 (articolo 3) e il D.L. n. 104/2020 (articolo 67) hanno previsto il riassetto del Gruppo. Con la riforma, SACE è stata sottratta all'attività di direzione e coordinamento di CDP. In suo luogo, si prevede un'attività concertativa tra MEF e CDP circa l'esercizio da parte di CDP dei diritti derivanti dalla sua partecipazione in SACE. A sua volta il MEF, su talune attività (inerenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese), agisce di concerto con il MAECI (articolo 67).

Il riassetto è stato determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 17 marzo 2022 (qui il decreto e qui il comunicato stampa). L'operazione di riassetto prevede, in sequenza, il trasferimento da parte di SACE a CDP della partecipazione detenuta in Simest S.p.A. (Simest), pari al 76 per cento del capitale sociale e il trasferimento da parte di CDP al MEF della partecipazione detenuta in SACE.

 Fondo di garanzia PMI

Nel quadro delle misure a sostegno della liquidità durante il periodo pandemico, un ruolo fondamentale ha giocato il potenziamento del Fondo di garanzia PMI, disposto, in deroga alla disciplina ordinaria, dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020.

Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione UE in base alla disciplina dello State Aid Temporary Framework, già sopra citata, operante sino al 30 giugno 2022.

L'articolo 13  ha assorbito e rafforzato la disciplina originariamente già introdotta, durante la prima fase acuta da Covid, dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 ed è stato successivamente integrato nei contenuti da una serie di interventi legislativi successivi.

L'intervento è stato esteso al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 231/2021), ma, contestualmente, è stato ridimensionato, in una logica di un graduale phasing out dal periodo emergenziale, ed in particolare:

  • dal 1° aprile 2022  è stato ripristinata l'onerosità della garanzia del Fondo. Le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione.
    Con il D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022), per agevolare le imprese nella sopravvenuta crisi energetica, è stata comunque consentita, fino al 30 giugno 2022, la gratuità delle garanzie rilasciate su finanziamenti concessi per comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi dell'energia;
  • inoltre, dal 1° gennaio 2022, è stata portata dal 90 (percentuale già così abbassata dal  D.L. n. 73/2021) all'80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro di durata fino a 15 anni e preammortamento di 24 mesi. Per il rilascio della relativa garanzia, dal 1° aprile 2022, è stato imposto il pagamento di una commissione da versare al Fondo. Con il D.L. n. 21/2022, il preammortamento è stato portato da 24 a 30 mesi.

La legge di bilancio 2022 ha anche prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.

Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

La legge di bilancio 2022 introduce anche rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio.

Si rinvia al sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI, in costante aggiornamento.

Le disposizioni straordinarie transitorie sul Fondo di garanzia PMI dettate dal D.L. n. 23/2020 hanno trovato applicazione, ai sensi del medesimo D.L., in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché delle imprese forestali, dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.

Attuazione delle misure sulla liquidità

Per verificare lo stato di attuazione delle misure è stata istituita una Task Force (MEF, MISE, BANCA D'ITALIA, ABI, MEDIO CREDITO CENTRALE, SACE) che ha pubblicato periodiamente comunicati di aggiornamento (qui il link).

Interventi a fondo perduto

Le misure per il sostegno alla liquidità sono state affiancate da corposi interventi a fondo perduto a favore dei settori imprenditoriali maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla misure limitative imposte per far fronte alla pandemia.

Dai dati riportati dall'Agenzia delle entrate, soggetto incaricato dell'erogazione dei principali contributi, negli anni 2020 e 2021, sono stati erogati complessivamente, tramite bonifico o credito d'imposta, contributi per un ammontare di 24,9 miliardi di euro (cfr. audizione del direttore dell'Agenzia del 10 febbraio 2022 presso la V commissione Bilancio del Senato).

Si citano in questa i principali interventi, in ordine cronologico, che hanno avuto quale soggetto erogatore l'Agenzia delle entrate:

  • il contributo a fondo perduto, previsto dal D.L. n. 34/2020, spettante ai titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica. Hanno potuto ottenere l'agevolazione coloro che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro e aver soddisfatto una serie di requisiti ivi previsti (articolo 25)
  • il contributo a fondo perduto per l'anno 2020, introdotto dal D.L. n. 104/2020, destinato a sostenere le attività commerciali danneggiate dal calo delle presenze turistiche straniere causato dall'emergenza (articolo 59);
  • Il contributo a fondo perduto previsto per l'anno 2020 dal D.L. n. 137/2020, a favore locatori degli immobili (situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore) che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021, hanno accordato al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021 (articolo 9-quater);
  • I contributi a fondo perduto previsti per l'anno 2020 dal D.L. n. 137/2020 e D.L. n. 149/2020 a favore dei titolari d partita IVA esercenti attività prevalente (domicilio fiscale o la sede operativa) nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità di contagi sottoposte a restrizioni (regioni "rosse");
  • il contributo a fondo perduto previsto per l'anno 2021 nel D.L. n. 41/2021, consistente in una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di credito d'imposta, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. L'ammontare del contributo a fondo perduto è stata determinata applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (articolo 1);
  • il contibuto a fondo perduto per le startup, riconosciuto per l'anno 2021 dal D.L. n. 41/2021 ai titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attivita', in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio e' iniziata nel corso del 2019. Il contributo è stato riconosciuto ai soggetti ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge (articolo 1-ter);

  • il contributo a fondo perduto previsto per l'anno 2021 dal D.L. n. 73/2021 (art. 1, commi da 5 a 15), a scelta del contribuente, trasformabile in credito d'imposta, a favore di coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione e percettori di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (cd. contributo attività stagionali). Il contributo è stato alternativo all'ulteriore contributo a fondo perduto previsto all'art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto, consistente nell'erogazione automatica di un importo pari al contributo di cui al D.L. n. 41/2021;
  • il contributo a fondo perduto, cd. perequativo, previsto per l'anno 2021 dal D.L. n. 73/2021 (art. 1, commi da 16 a 27)  a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021;
    Il contributo spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d'esercizio per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il trenta per cento
  • il contributo a fondo perduto previsto per l'anno 2021 dal D.L. n. 73/2021, riconosciuto agli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica a seguito della presentazione di un'apposita istanza, esercenti attività d'impresa,  lavoro autonomo e  reddito agrario, titolari di partita IVA che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel 2019 (art. 1, comma 30-bis);
  • il contributo riconosciuto per l'anno 2021 a valere sul Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, di cui al D.L. n. 73/2021, come successivamente integrato dal D.L. n. 105/2021 (articolo 11);
  • il contributo a fondo perduto, riconosciuto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering ( contributo HO.RE.CA.) per l'anno 2021 dal D.L. n. 73/2021 (articolo 1-ter ,come modificato e integrato dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 4/2022 )
  • il contributo a fondo perduto (cd. contributo ristorazione collettiva), riconosciuto per l'anno 2021dal D.L. n. 73/2021 (articolo 43-bis);
  • il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 4/2022, a favore dei soggetti degli esercenti di cui al codice ATECO 2007 "93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili"(cosiddetto contributo discoteche), che alla data del 27 gennaio 2022 risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19".(articolo 1, comma 1);
  • il contributo a fondo perduto previsto per l'anno 2022 dal D.L. n. 4/2022, a valere sul Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio per le imprese che svolgono in via prevalente tale attività presentano un ammontare di ricavi nel 2019 non superiore a 2 milioni di euro; hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 (articolo 2).

Patrimonio destinato

Il decreto-legge Rilancio (articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020) ha previsto la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale Patrimonio Destinato è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

 Nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto MEF del 3 febbraio 2021, che reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato (Atto del Governo n. 222). 

In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone due differenti operatività del Patrimonio Destinato:

  • la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza COVID-19, su cui - come riferisce il Governo -la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane (decisione C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020); nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;
  • una operatività a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (c.d. pari passu).

 

Successivamente (per effetto del decreto-legge n. 73 del 2021 e del decreto-legge n. 146 del 2021) gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati) sono stati estesi al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha ampliato gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.

Rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato e di rafforzamento delle startup

L'articolo 66 del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020. Questo importo è stato incrementato di 925 milioni per l'anno 2022 sul finire della legislatura, dal D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).

Sostegno all'export e internazionalizzazione delle imprese

Garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi SACE nel sostegno all'internazionalizzazione

Con il D.L. n. 23/2020, è stato riformato il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, con l'introduzione di un nuovo sistema di coassicurazione. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della Società sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento.

Inoltre, si dispone che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. A tal fine sono considerati strategici  la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del Made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il Made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare (articolo 2).

Sostegno all'internazionalizzazione

Interventi a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, settori fortemente colpiti dagli effetti dell'attuale pandemia, sono stati principalmente adottati con il D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), con il D.L. n. 34/2020, con il D.L. n. 137/2020 , D.L. n. 41/2021 e D.L. n. 73/2021.

Il D.L. n. 18/2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo legge n. 394/1981 (articolo 72, comma 1).

Il Fondo per la promozione integrata, inizialemente dotato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e successivamente consistentemente rifinanziato, da ultimo, con la legge di bilancio 2022 è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti per l'internazionalizzazione delle imprese concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Contestualmente, anche il Fondo Legge n. 394/1981 è stato rifinanziato e implementato, da ultimo con il D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021).

Il Fondo in questione è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE, secondo quanto come precisato dal decreto-legge n. 34/2019.

Il D.L. n. 104/2020 - oltre a rifinanziare il Fondo - ha istituito una sezione del Fondo dedicata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, destinaria una quota parte dello stesso Fondo, fissata dall'amministratore, il Comitato Agevolazioni. Il D.L. n. 137/2020, all'articolo 6, ha poi esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione: tra i beneficiari sono state incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.  

Si rammenta in questa sede che, grazie al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR - M1C2.I 5.1), il Fondo ha ottenute nuove linee di finanziamento a supporto dei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI italiane (Cfr. Corte dei Conti, Relazione "Rifinanziamanto e ridefinizione del Fondo 394/81" del 14 luglio 2022).

Nel periodo emergenziale è stato anche rifinanziato, con il D.L. n. 104/2020 il Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006, nonchè esteso nella sua operatività a tutti gli Stati e territori esteri (articolo 91, comma 5).

Infine, il D.L. n. 41/2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi (articolo 38, comma 3), successivamente rifinanziato dal D.L. n. 73/2021 (articolo 2, comma 4-bis).

Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, comma 2, D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80, D.L. n. 104/2020, aveva già istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa COVID.

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Il D.L. n. 34/2020 ha istituito presso il MISE un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è stato inizialmente finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (art. 43).

Il D.L. n. 104/2020 ha poi rifinanziato di ulteriori 200 milioni per l'anno 2020 ed esteo l'ambito di intervento del Fondo. Il Fondo è stato anche rifinanziato con la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, Sez. II) di 250 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni sino al 2035.

Fondo grandi imprese

Il recente D.L. n. 41/2021 Sostegni ha istituito un Fondo diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese  in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica (articolo 37). Sono state escluse le grandi imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. I prestiti devono essere restituiti nel termine massimo di 5 anni. Il finanziamento è previsto sia concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo, originariamente dotato di 200 milioni di euro per il 2021 è stato integrato di ulteriori 200 milioni per lo stesso anno dal D.L. n. 73/2021 (art. 24, comma 1).

Sgravi temporanei sulle bollette elettriche

Sgravi temporanei sul costo delle bollette elettriche per le PMI sono stati previsti dal D.L. n. 34/2020 (art. 30), per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, e dal D.L. n. 41/2021 Sostegni (art. 6) e dal D.L. n. 73/2021 Sostegni-bis (articolo 5), per i mesi di aprile maggio, giugno e luglio 2021. Gli sgravi sono stati specificamente diretti alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, dunque a favore dei piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori. La riduzione ha operato nell'ambito del limite delle risorse stanziate, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, versate sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Quanto alle misure di contenimento delle bollette energetiche nel contesto della crisi dei prezzi determinatasi a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina, si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare.

Banche, società e settore finanziario

I decreti emergenziali hanno altresì introdotto specifiche misure riguardanti il settore finanziario.

In primo luogo, il decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) ha modificato, nel quadro dell'emergenza pandemica, la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori considerati strategici. Per una disamina più ampia si rinvia al relativo tema.

Il medesimo provvedimento, inoltre ha concesso alle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni a specifiche condizioni (articolo 6-bis) e ha sospeso i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, prevedendo che i protesti non sono trasmessi alle camere di commercio e che le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari sono cancellate (articolo 11, prorogato dal comma 207 della legge di bilancio 2021 fino al 31 gennaio 2021).

 

Con riferimento ai mutui, si ricorda che le disposizioni emergenziali hanno rifinanziato il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa (cd. Fondo Gasparrini), che consente, per i titolari di un mutuo di specifica entità contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. È stata inoltre allargata la platea dei potenziali beneficiari (decreti-legge n. 18 e n. 23 del 2020, cd. cura Italia e Liquidità). Il termine per avvalersi dei benefici previsti dal Fondo è stato prorogato di 24 mesi (9 aprile 2022, per effetto del decreto-legge Ristori, n. 137 del 2020) per mutui in ammortamento da meno di un anno. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha prorogato fino al 22 dicembre 2022 il termine (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 e poi dal decreto Sostegni-bis, n. 73 del 2021) relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, nel medesimo periodo possono accedere ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa.

Si ricorda che le norme emergenziali hanno inoltre modificato la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dalla legge di stabilità 2014, la cui funzione è di offrire una garanzia pubblica sul mutuo per l'acquisto della prima casa.

Il decreto-legge Sostegni-bis (n. 73 del 2021) ha disposto l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Se la cessione è soggetta ad IVA, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto.

La legge di bilancio 2022 (comma 151 della legge n. 234 del 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa e      delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36").

Sotto un analogo profilo, si segnala la sospensione fino al 31 gennaio 2021 delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (articolo 37-bis del decreto-legge Liquidità e successive modifiche).

 

Con riferimento al settore bancario, il decreto Rilancio ha permesso di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32). Si ricorda che le GACS - garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze) sono garanzie concesse dallo Stato finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza (non performing loans o NPL) presenti nei bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia, ovvero a favorire le transazioni aventi ad oggetto lo stock di crediti deteriorati sul mercato secondario. Al riguardo si rammenta che lo schema delle GACS è stato rinnovato con il decreto-legge 25 marzo 2019 n. 22, con alcune modifiche, per 24 mesi. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 ne ha prorogato l'operatività per ulteriori 12 mesi, fino al 14 giugno 2022, termine in cui il regime è venuto a scadenza. 

 

Il medesimo decreto Rilancio ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167). Il provvedimento ha disciplinato anche il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articoli 168-175).

 

L'articolo 11 del decreto-legge 52 del 2021 ha esteso fino al 31 luglio 2021 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, già introdotte dai decreti n. 23, n. 34, n. 104 e n. 183 del 2020.

Il decreto Cura Italia (articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020) ha definito un insieme di norme di semplificazione sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. ed s.r.l. la cui applicabilità è stata successivamente estesa nel tempo dalle ulteriori norme emergenziali. Il complesso di norme introdotto consente, tra l'altro, un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Il termine di applicabilità delle norme è stata da ultimo esteso dal decreto proroga termini 2021 (n. 228 del 2021) fin a includere le assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.