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D.L. 65/2015 Ammortizzatori sociali e pensioni
informazioni aggiornate a martedì, 21 luglio 2015

Il 15 luglio 2015 l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109, in Gazzetta ufficiale 20 luglio 2015, n. 166), che interviene in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e detta altre disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e TFR.

Dossier
La rivalutazione delle pensioni

L'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi.

Si ricorda che la materia è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

L'articolo 1 interviene dunque dettando una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente agli anni 2012 e 2013, "al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale."

La disposizione, in particolare, interviene sull'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (di seguito: "rivalutazione") di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013, prevedendo, ferma restando la rivalutazione del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, il riconoscimento della rivalutazione nelle seguenti misure:

  • per gli anni 2012-2013, nella misura del:

        - 40 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;

        - 20 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

        - 10 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.

  • per gli anni 2014 e 2015, nella misura del 20 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;
  • a decorrere dal 2016, nella misura del 50 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

Infine, si prevede che le somme arretrate dovute sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte due modifiche:

La prima è volta a specificare che la rivalutazione riconosciuta per gli anni 2014 e 2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionali deve intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia dell'articolo 1, comma 483, della legge n.147 del 2013) per il medesimo biennio.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 483, della legge n.147 del 2013, ha disposto che per gli anni 2014-2016 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici operi nei seguenti termini percentuali:
  • 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
  • 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
  • 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
  • 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
  • 40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

 

La seconda è volta a prevedere che nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario (ossia sulla base di calcolo della rivalutazione) si debba tenere conto degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi non solo ai fini della rivalutazione riconosciuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale, ma, a regime, ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di rivalutazione.


A seguito della nuova disciplina, gli effetti  sui saldi di finanza pubblica si riducono a 2,2 miliardi di euro nel 2015 e a 0,5 miliardi di euro per gli anni successivi (rispetto ai 15,4 miliardi di euro nel 2015, 3,9 miliardi di euro nel 2016, 3,8 miliardi nel 2017, 3,7 miliardi nel 2018 e nel 2019 stimati dalla relazione tecnica in caso di rimborso integrale della rivalutazione persa a seguito del blocco).

Le altre disposizioni

Il D.L. 65/2015 contiene ulteriori disposizioni.

L'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015.

L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 290 milioni di euro per il 2015 (incrementandola rispetto ai 70 milioni previsti dal testo del decreto-legge) al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

L'articolo 5 modifica la disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, prevedendo che esso non possa essere inferiore ad un valore pari a uno (tale disposizione trae origine dal fatto che nel 2014 il tasso di capitalizzazione ha avuto per la prima volta segno negativo, ciò che avrebbe comportato una rivalutazione negativa dei montanti pensionistici contributivi).

Nel corso dell'esame in Commissione la norma che faceva comunque salvo il recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive è stata modificata, prevedendo che – fermo restando, in linea generale, il principio del recupero – esso non operi in sede di prima applicazione della norma.

L'articolo 5-bis, introdotto in Commissione, detta una norma di interpretazione autentica in materia di benefici previdenziali riconosciuti in caso di esposizione all'amianto, precisando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge n.190/2014 per lavoratori "attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).

L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale.