Il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge n. 168 del 2016 (A.S. 2550), che introduce una serie di misure urgenti per l'efficienza degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alla Corte di cassazione.
Il decreto interviene sull'organico della Corte, prevede misure volte a garantire la celere copertura degli uffici giudiziari vacanti ed a consentire la permanenza in servizio dei vertici della supreme magistrature. Il provvedimento d'urgenza, inoltre, introduce significative modifiche al procedimento in cassazione, potenzia gli uffici di sorveglianza e detta disposizioni sul processo amministrativo telematico in relazione alla proroga della sua vigenza a regime.
Il potenziamento dell'organico della Corte di cassazione
Il decreto-legge n. 168 del 2016 detta misure volte a ridurre il contenzioso pendente in Corte di Cassazione, potenziando l'organico della Corte e stabilizzandone momentaneamente i vertici. A tal fine, il provvedimento:
Le modifiche al procedimento di cassazione
Un nuovo articolo 1-bis apporta diverse modifiche al procedimento di cassazione. In particolare:
Le misure per coprire gli uffici giudiziari vacanti
Il decreto-legge contiene poi disposizioni volte a garantire la celere copertura degli uffici vacanti. In merito, l'art. 2 (commi da 2 a 5) interviene sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici e riduce, in via eccezionale, da 18 a 12 mesi (11 presso gli uffici giudiziari, 1 presso la Scuola superiore della magistratura) la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie.
Viene, poi, dall'art. 3, aumentato da 3 a 4 anni il periodo di permanenza nella sede cui è subordinata la richiesta di trasferimento dei magistrati ordinari. Una norma transitoria precisa che il termine quadriennale non si applica ai magistrati di prima nomina che sono stati immessi nell'ufficio da almeno 3 anni né ai magistrati le cui procedure di trasferimento o ad assegnazione ad altre funzioni siano già iniziate alla data di vigenza del decreto.
Il decreto-legge, inoltre, consente anche ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni monocratiche penali, fino ad oggi escluse.
Il potenziamento degli uffici di sorveglianza
Ulteriore finalità del provvedimento d'urgenza è il potenziamento degli uffici di sorveglianza, che nel corso della legislatura hanno visto ampliate le proprie funzioni.
Per quanto riguarda il personale amministrativo, infatti, il decreto-legge prevede che il personale assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza (art. 4); per quanto riguarda il personale di magistratura, il decreto-legge aumenta di 52 unità i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi (art. 6) che saranno prevalentemente destinati alla pianta organica della magistratura di sorveglianza.
Gli interventi sulla giustizia amministrativa
Le disposizioni del decreto-legge n. 168 relative alla giustizia amministrativa (artt. 7-10) - di modifica del Codice del processo amministrativo e delle relative norme di attuazione - sono volte principalmente a: