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Il contenzioso in Cassazione e l'efficienza degli uffici giudiziari nel decreto-legge n. 168 del 2016
informazioni aggiornate a lunedì, 5 febbraio 2018

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge n. 168 del 2016 (A.S. 2550), che introduce una serie di misure urgenti per l'efficienza degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alla Corte di cassazione.

Il decreto interviene sull'organico della Corte, prevede misure volte a garantire la celere copertura degli uffici giudiziari vacanti ed a consentire la permanenza in servizio dei vertici della supreme magistrature. Il provvedimento d'urgenza, inoltre, introduce significative modifiche al procedimento in cassazione, potenzia gli uffici di sorveglianza e detta disposizioni sul processo amministrativo telematico in relazione alla proroga della sua vigenza a regime.

Il potenziamento dell'organico della Corte di cassazione

Il decreto-legge n. 168 del 2016 detta misure volte a ridurre il contenzioso pendente in Corte di Cassazione, potenziando l'organico della Corte e stabilizzandone momentaneamente i vertici. A tal fine, il provvedimento:

  • consente al Presidente della Corte di applicare temporaneamente (per 3 anni) alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità (art. 1);
  • consente lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione (art. 2, comma 1);
  • proroga sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di Cassazione e la Procura generale della Corte di Cassazione; possono usufruire del trattenimento i soli magistrati che non abbiano compiuto 72 anni entro l'anno 2016 e che debbano essere collocati a riposo entro l'anno 2017;
  • riduce da 4 a 3 il numero degli anni residui di servizio che devono essere assicurati prima del pensionamento dai magistrati che aspirino a svolgere funzioni direttive di legittimità (art. 5).

Le modifiche al procedimento di cassazione

Un nuovo articolo 1-bis apporta diverse modifiche al procedimento di cassazione. In particolare:

  • viene generalizzato l'uso della trattazione camerale nei procedimenti civili davanti alle sezioni semplici, regolato dal nuovo art. 380-bis.1 c.p.c.;
  • è modificato sia il cd. procedimento-filtro di cui all'art. 380-bis che quello sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza; entrambe le novità rispondono a criteri di semplificazione e speditezza;
  • viene distinto il procedimento di correzione degli errori materiali (che viene previsto senza limiti di tempo) da quello di revocazione delle sentenze della cassazione.

Le misure per coprire gli uffici giudiziari vacanti

Il decreto-legge contiene poi disposizioni volte a garantire la celere copertura degli uffici vacanti. In merito, l'art. 2 (commi da 2 a 5) interviene sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici e riduce, in via eccezionale, da 18 a 12 mesi (11 presso gli uffici giudiziari, 1 presso la Scuola superiore della magistratura) la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie.

Viene, poi, dall'art. 3, aumentato da 3 a 4 anni il periodo di permanenza nella sede cui è subordinata la richiesta di trasferimento dei magistrati ordinari. Una norma transitoria precisa che il termine quadriennale non si applica ai magistrati di prima nomina che sono stati immessi nell'ufficio da almeno 3 anni né ai magistrati le cui procedure di trasferimento o ad assegnazione ad altre funzioni siano già iniziate alla data di vigenza del decreto.

Il decreto-legge, inoltre, consente anche ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni monocratiche penali, fino ad oggi escluse.

Il potenziamento degli uffici di sorveglianza

Ulteriore finalità del provvedimento d'urgenza è il potenziamento degli uffici di sorveglianza, che nel corso della legislatura hanno visto ampliate le proprie funzioni.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, infatti, il decreto-legge prevede che il personale assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza (art. 4); per quanto riguarda il personale di magistratura, il decreto-legge aumenta di 52 unità i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi (art. 6) che saranno prevalentemente destinati alla pianta organica della magistratura di sorveglianza.

Gli interventi sulla giustizia amministrativa

Le disposizioni del decreto-legge n. 168 relative alla giustizia amministrativa (artt. 7-10) - di modifica del Codice del processo amministrativo e delle relative norme di attuazione - sono volte principalmente a:

  • coordinare il citato Codice con la proroga al 1° gennaio 2017 dell'entrata in vigore a regime della disciplina sul processo amministrativo telematico;
  • prevedere criteri di redazione degli atti processuali che valorizzino la sinteticità e la chiarezza (art. 7-bis),
  • istituire l'ufficio per il processo amministrativo (art. 8); come negli uffici ordinari, ne potranno far parte anche i laureati in legge che svolgono gli stage formativi o il tirocinio per l'accesso alla professione forense;
  • aumentare di 53 unità gli organici del personale amministrativo e tecnico di Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali (art. 9);
  • consentire il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati che svolgono funzioni direttive in Consiglio di Stato, che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età; tale disciplina riguarda anche i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive presso la Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato in posizione apicale.

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge n. 168 del 2016 (A.S. 2550), che introduce una serie di misure urgenti per l'efficienza degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alla Corte di cassazione.

Il decreto interviene sull'organico della Corte, prevede misure volte a garantire la celere copertura degli uffici giudiziari vacanti ed a consentire la permanenza in servizio dei vertici della supreme magistrature. Il provvedimento d'urgenza, inoltre, introduce significative modifiche al procedimento in cassazione, potenzia gli uffici di sorveglianza e detta disposizioni sul processo amministrativo telematico in relazione alla proroga della sua vigenza a regime.

Il potenziamento dell'organico della Corte di cassazione

Il decreto-legge n. 168 del 2016 detta misure volte a ridurre il contenzioso pendente in Corte di Cassazione, potenziando l'organico della Corte e stabilizzandone momentaneamente i vertici. A tal fine, il provvedimento:

  • consente al Presidente della Corte di applicare temporaneamente (per 3 anni) alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità (art. 1);
  • consente lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione (art. 2, comma 1);
  • proroga sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di Cassazione e la Procura generale della Corte di Cassazione; possono usufruire del trattenimento i soli magistrati che non abbiano compiuto 72 anni entro l'anno 2016 e che debbano essere collocati a riposo entro l'anno 2017;
  • riduce da 4 a 3 il numero degli anni residui di servizio che devono essere assicurati prima del pensionamento dai magistrati che aspirino a svolgere funzioni direttive di legittimità (art. 5).

Le modifiche al procedimento di cassazione

Un nuovo articolo 1-bis apporta diverse modifiche al procedimento di cassazione. In particolare:

  • viene generalizzato l'uso della trattazione camerale nei procedimenti civili davanti alle sezioni semplici, regolato dal nuovo art. 380-bis.1 c.p.c.;
  • è modificato sia il cd. procedimento-filtro di cui all'art. 380-bis che quello sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza; entrambe le novità rispondono a criteri di semplificazione e speditezza;
  • viene distinto il procedimento di correzione degli errori materiali (che viene previsto senza limiti di tempo) da quello di revocazione delle sentenze della cassazione.

Le misure per coprire gli uffici giudiziari vacanti

Il decreto-legge contiene poi disposizioni volte a garantire la celere copertura degli uffici vacanti. In merito, l'art. 2 (commi da 2 a 5) interviene sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici e riduce, in via eccezionale, da 18 a 12 mesi (11 presso gli uffici giudiziari, 1 presso la Scuola superiore della magistratura) la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie.

Viene, poi, dall'art. 3, aumentato da 3 a 4 anni il periodo di permanenza nella sede cui è subordinata la richiesta di trasferimento dei magistrati ordinari. Una norma transitoria precisa che il termine quadriennale non si applica ai magistrati di prima nomina che sono stati immessi nell'ufficio da almeno 3 anni né ai magistrati le cui procedure di trasferimento o ad assegnazione ad altre funzioni siano già iniziate alla data di vigenza del decreto.

Il decreto-legge, inoltre, consente anche ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni monocratiche penali, fino ad oggi escluse.

Il potenziamento degli uffici di sorveglianza

Ulteriore finalità del provvedimento d'urgenza è il potenziamento degli uffici di sorveglianza, che nel corso della legislatura hanno visto ampliate le proprie funzioni.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, infatti, il decreto-legge prevede che il personale assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza (art. 4); per quanto riguarda il personale di magistratura, il decreto-legge aumenta di 52 unità i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi (art. 6) che saranno prevalentemente destinati alla pianta organica della magistratura di sorveglianza.

Gli interventi sulla giustizia amministrativa

Le disposizioni del decreto-legge n. 168 relative alla giustizia amministrativa (artt. 7-10) - di modifica del Codice del processo amministrativo e delle relative norme di attuazione - sono volte principalmente a:

  • coordinare il citato Codice con la proroga al 1° gennaio 2017 dell'entrata in vigore a regime della disciplina sul processo amministrativo telematico;
  • prevedere criteri di redazione degli atti processuali che valorizzino la sinteticità e la chiarezza (art. 7-bis),
  • istituire l'ufficio per il processo amministrativo (art. 8); come negli uffici ordinari, ne potranno far parte anche i laureati in legge che svolgono gli stage formativi o il tirocinio per l'accesso alla professione forense;
  • aumentare di 53 unità gli organici del personale amministrativo e tecnico di Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali (art. 9);
  • consentire il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati che svolgono funzioni direttive in Consiglio di Stato, che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età; tale disciplina riguarda anche i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive presso la Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato in posizione apicale.