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La normativa vigente in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni AFAM
informazioni aggiornate a giovedì, 22 settembre 2022

1. Il dettato costituzionale e la L. 240/2010

 

Le radici del diritto allo studio universitario sono rinvenibili negli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Infatti, il secondo comma dell'art. 3 affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'art. 34, terzo e quarto comma, prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

A seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione – operata con la L. cost. 3/2001 – la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta alle regioni, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente. Allo Stato spetta, tuttavia, la competenza legislativa esclusiva relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.).

 In precedenza, invece, era stato realizzato un sistema di concorrenza tra norme statali e norme regionali, prima con l'art. 44 del DPR 616/1977 - attraverso il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari - e, successivamente, con la L. 390/1991, mediante l'attribuzione allo Stato delle funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di diritto agli studi universitari, e alle regioni del compito di attivare gli interventi.

Nel contesto costituzionale descritto, l'art. 5 della L. 240/2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V – della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitavano l'accesso all'istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.

 

In attuazione della delega recata dalla L. 240/2010, è stato emanato il d.lgs. 68/2012, le cui disposizioni hanno avuto effetto a decorrere dall'a.a. 2012-2013 e riguardano gli studenti iscritti ai corsi svolti dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.

 

2. La ripartizione delle competenze

 

L'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

  • lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP;
  • le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;
  • le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;
  • le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

 

L'art. 12, inoltre, ha attribuito all'allora MIUR (oggi, MUR) il compito di promuovere accordi di programma e protocolli di intesa per favorire il raccordo tra le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle stesse.

 

Inoltre, l'art. 6 – nell'indicare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo (in particolare: servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio) – ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM possono definire altri servizi e che l'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione delle borse di studio) sono stabiliti dalle stesse regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenza – in coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio (art. 8, co. 4, d.lgs. 68/2012). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano risorse proprie (art. 18, co. 9, d.lgs. 68/2012).

 

3. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

 

L'art. 7 del d.lgs. 68/2012 ha definito i LEP per il conseguimento del pieno successo formativo con riferimento all'assistenza sanitaria e alle borse di studio.

In particolare, i LEP di assistenza sanitaria – garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente su tutto il territorio nazionale – consistono nella fruizione dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione AFAM cui gli studenti sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.

Con riferimento alle borse di studio, la determinazione dell'importo standard – cui si deve provvedere, con cadenza triennale, con decreto MUR-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) – tiene in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi. Questi ultimi sono calcolati, in maniera distinta per gli studenti in sede, pendolari o fuori sede, con riferimento alle voci di costo riferite a materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura.

Il decreto interministeriale non è ancora stato emanato.

Da ultimo, il DM 12 febbraio 2021, n. 157 – esplicitamente intervenuto nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 7 del d.lgs. 68/2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l'a.a. 2021/2022 fissandole in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, a € 2.898,51 per gli studenti pendolari, e a € 1.981,75 per gli studenti in sede.

4. Le borse di studio

 

In base all'art. 8 del d.lgs. 68/2012, la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il medesimo decreto interministeriale che deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse.

In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea.

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

 

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001.

Il DPCM 9 aprile 2001 individua i requisiti di merito utilizzando come parametro i crediti formativi universitari (CFU - art. 6).
Le condizioni economiche dello studente sono individuate, ai sensi dell'art. 5, sulla base dell'ISEE. Sono previste come modalità integrative di selezione l'ISEE estero e l'ISPE. I limiti massimi di ciascun Indicatore – entro cui regioni, province autonome e università (per gli interventi di rispettiva competenza) possono fissare la soglia massima – sono aggiornati annualmente con decreto ministeriale.
In materia, il regolamento adottato con DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE, ha definito, all'art. 8, modalità specifiche di calcolo dello stesso per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Successivamente, peraltro, a seguito delle Sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, l'art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha modificato il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al DPCM 159/2013.
Per l'a.a. 2020/2021, il DM 9 maggio 2020, n. 65, ha fissato l'importo massimo dell'ISEE ad € 23.626,32 e l'importo massimo dell'ISPE ad € 51.361,58.
Gli stessi limiti sono stati confermati per l'a.a. 2021/2022 con DM 18 marzo 2021, n. 256.

 

Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 338) ha modificato ulteriormente l'art. 8 del DPCM 159/2013, con riferimento al requisito della residenza dello studente. In particolare, ha disposto che, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorra – oltre che la presenza di una adeguata capacità di reddito – la residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) riferita al nucleo familiare (di cui all'art. 10), in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima.

Più in generale, il D.L. 104/2020 (L. 159/2020: art. 33, co. 2) ha disposto che, limitatamente all'a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020 – le regioni, le province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, potevano rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede.

Inoltre, ha stabilito che – sempre limitatamente all'a.a. 2020-2021 ma, ove possibile, anche per l'a.s. 2019/2020 – gli stessi soggetti potevano considerare come fuori sede, in deroga al DPCM 9 aprile 2001, lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prendeva alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio era utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.

Con riguardo al finanziamento delle borse di studio, l'art. 18 del d.lgs. 68/2012 – come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011), al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle stesse si provvede attraverso:

  • un nuovo Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – sul quale sono confluite, fra l'altro, le risorse del (precedente) Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore (art. 16, L. 390/1991) – da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e da ripartire secondo criteri e modalità definiti con il medesimo D.I. che deve fissare l'importo della borsa di studio;
  • il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente).
La misura minima della tassa regionale è fissata, rispettivamente per le diverse fasce, in € 120, € 140 e € 160. Le regioni e le province autonome possono stabilire l'importo della tassa fino ad un massimo di € 200 (da aggiornare annualmente, in base al tasso di inflazione programmato). Qualora non vi provvedano, la stessa è fissata in € 140;
  • risorse proprie delle regioni (oltre al gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio), pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo.
L'impegno delle regioni in termini maggiori è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale e del Fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel relativo territorio.

 

Con specifico riferimento al Fondo integrativo statale – che è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR e che, per il 2021, in base al ddl di assestamento per l'anno finanziario 2021, ha una disponibilità di € 307,8 mln –, negli ultimi anni si sono registrati interventi volti ad incrementarne, progressivamente, le risorse.

 

Da ultimo, il Fondo è stato incrementato dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 519) di € 70 mln annui dal 2021.

In precedenza, il Fondo è stato incrementato di:

- complessivi € 150 mln annui dal 2014 (art. 2, D.L. 104/2013 – L. 128/2013 e art. 1, co. 259, L. 147/2013 – L. di stabilità 2014);

- € 54,75 mln per il 2016 ed € 4,75 mln annui dal 2017 (art. 1, co. 254, L. 208/2015 – L. di stabilità 2016);

- (ulteriori) € 50 mln annui a decorrere dal 2017 (art. 1, co. 268, L. 232/2016 – L. di bilancio 2017);

- € 20 mln annui a decorrere dal 2018 (art. 1, co. 636-637, L. 205/2017 – L. di bilancio 2018);

- € 10 mln per il 2019 (art. 1, co. 981, L. 145/2018 – L. di bilancio 2019);

- € 31 mln per il 2020 (art. 1, co. 265, L. 160/2019 – L. di bilancio 2020);

- € 40 mln per il 2020 (art. 236, co. 4, D.L. 34/2020-L. 77/2020).

 

Inoltre, l'art. 2 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che il 3% delle somme nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, co. 1, d.lgs. 159/2011) è destinata al medesimo Fondo.

L'operatività di tale meccanismo non è scattata immediatamente. Al riguardo, infatti, il rappresentante del Governo, rispondendo nell'Assemblea della Camera, il 15 novembre 2017, all'interrogazione a risposta immediata 3-03353, aveva fatto presente che "le vigenti disposizioni prevedono un complesso meccanismo contabile. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, vigilata dal Ministero dell'Interno, versa quanto confiscato al Fondo unico per la giustizia, gestito da Equitalia Giustizia Spa. Quest'ultima storna le somme in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del MEF allo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia. Il 3 per cento del totale delle somme indicate deve confluire nel Fondo integrativo statale che, con apposito DPCM, su proposta del MIUR, viene ripartito tra le regioni.
Tale complessità del sistema, che coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione completa della norma, ha comportato, ad oggi, un ritardo dell'integrazione del Fondo.
A questo si aggiunga che, a decorrere dall'entrata in vigore della norma e per gli anni precedenti, nessuna delle amministrazioni interessate, ivi compreso il MIUR, che poteva avere un ruolo propositivo, si è resa parte attiva per l'avvio di un procedimento già così complesso. Ora il MIUR si è attivato per sollecitare l'attuazione della norma e ottenere nel più breve tempo possibile e, segnatamente, già in sede di assestamento di bilancio per l'anno 2018, il risultato concreto necessario".
Al riguardo, come risulta, tra l'altro, dalla premessa del D.D 138/2020, con il quale si è proceduto al riparto del FIS per il 2020, il 23 novembre 2017 si era svolto un incontro tecnico tra MIUR-DGSINFS, UCB-RGS-MEF, IGB-RGS-MEF, Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), Equitalia Giustizia Spa per il Fondo unico di giustizia (FUG), e Ministero dell'interno, in occasione del quale l'ANBSC aveva confermato la piena volontà di versare in favore del FIS le somme di cui all'art. 48, co. 1, del d.lgs. 159/2011 secondo le modalità operative di trasferimento convenute con il MEF.
L'importo di tali somme nello stesso D.D. 138/2020 è pari a € 20.851.
Nel successivo D.D. 23398 del 2 agosto 2021, con il quale si è proceduto all'impegno e al pagamento di una quota di acconto del FIS per il 2021, l'importo di tali somme è pari a € 11.67.

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse allocate sul cap. 1710 negli anni 2012-2021.

Con riguardo all'assegnazione delle risorse, l'art. 1, co. 271, della L. 232/2016(L. di bilancio 2017) ha disposto che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di riparto del Fondo, al fine di consentire l'assegnazione dello stesso in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni (secondo quanto dispone l'art. 18 dello stesso d.lgs. 68/2012), tale fabbisogno doveva essere determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

E' conseguentemente intervenuto dapprima il D.I. 798 dell'11 ottobre 2017 - adottato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni - il cui art. 7 ha stabilito che lo stesso aveva vigenza triennale a partire dall'anno 2017 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012.

 

Inoltre, ai fini della gestione delle risorse del Fondo, i co. 269 e 272 avevano previsto, rispettivamente, che ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, e che le risorse del Fondo dovevano essere attribuite direttamente al bilancio dell'(unico) ente regionale erogatore entro il 30 settembre di ogni anno. Nelle more della razionalizzazione, le risorse dovevano comunque essere trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.

Infine, il co. 270 aveva disposto che la previsione del co. 269 costituiva principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

 

Successivamente, con sentenza 87/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 269, 270 e 272 della L. 232/2016, in quanto la previsione, puntuale e non transitoria, di organizzazione del sistema di erogazione dei servizi per il diritto allo studio attraverso un unico ente regionale incide su ambiti afferenti alla competenza legislativa regionale, quali l'"organizzazione amministrativa della regione" (sentenze 293/2012, 95/2008 e 387/2007) e il "diritto allo studio" (sentenze 2/2013, 61/2011, 299/2010, 134/2010, 50/2008, 300/2005 e 33/2005).

Ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 271, della stessa L. 232/2016 nella parte in cui prevede che il decreto interministeriale che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni, anziché previa intesa con la stessa.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato che, sebbene il decreto interministeriale sia stato, di fatto, adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ciò non ha inciso sulla materia del contendere, poiché la disposizione impugnata, sebbene di natura transitoria, può trovare applicazione sino all'adozione del decreto di cui all'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, con il quale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo integrativo statale. In particolare, ha evidenziato che la determinazione dei fabbisogni regionali è strettamente collegata e prodromica al riparto delle risorse del Fondo statale, ma l'art. 1, co. 271, della L. 232/2016 prevede che sia effettuata con il mero parere della Conferenza Stato-Regioni, discostandosi così da quanto previsto per il riparto del Fondo stesso.
Nel prosieguo, a seguito delle risultanze del Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali costituito con D.D. 662/2017 - composto da 4 rappresentanti del MIUR, 6 rappresentanti della Conferenza delle regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) - si è ritenuto opportuno modificare, per il successivo triennio e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012, il D.I. 798/2017.

 

E', dunque, intervenuto, per il triennio 2020-2022, è dunque intervenuto il D.I. 853 del 12 novembre 2020 che ha ridefinito i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

In particolare, l'art. 4, co. 4, dello stesso D.I. ha disposto che le risorse del FIS sono attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Nel caso in cui le regioni si avvalgano di più enti strumentali per la prestazione dei servizi del diritto allo studio, tra i quali, in base a specifiche norme regionali ed accordi, le stesse Istituzioni della formazione superiore ubicate sul suo territorio, le risorse sono trasferite direttamente ai bilanci dei suddetti enti nelle proporzioni indicate dalle regioni.

Al riguardo, la premessa del già citato D.D. 138 del 4 dicembre 2020 fa presente che, alla luce della sentenza 87/2018, il MUR avrebbe potuto procedere alla attribuzione delle risorse del FIS alle singole regioni e non più direttamente agli enti per il diritto allo studio universitario. Tuttavia, già dal 2017 le regioni avevano richiesto che, in merito al circuito finanziario previsto per il pagamento del FIS, venissero superati gli effetti abrogativi determinati dalla medesima sentenza, prevedendo comunque l'attribuzione del FIS direttamente agli Enti regionali erogatori dei servizi per il DSU, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi ove in una medesima regione fossero presenti più Enti.

Da ultimo, con deliberazione n. 16/2020 del 29 ottobre-23 dicembre 2020, la Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato ha approvato il rapporto concernente il finanziamento delle borse di studio: il Fondo integrativo borse di studio.

 5. Il prestito d'onore

 

L'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e sulla base di criteri definiti con decreto MIUR-MEF, sentita la Conferenza Stato-regioni – disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d'onore agli studenti che possiedono i requisiti di merito.

Il decreto non risulta emanato.

I medesimi soggetti possono altresì concedere un prestito d'onore aggiuntivo rispetto alla borsa di studio – a condizioni agevolate e in misura massima pari all'importo della borsa – agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato (nonché agli studenti iscritti almeno al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico), in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio.

 

6. I servizi abitativi

 

La L. 338/2000 ha previsto il cofinanziamento da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Da ultimo, il D.L. 77/2021 (L 108/2021: art. 64, co. 8) ha innalzato (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato.

Da ultimo, con il DM 937 del 28 novembre 2016 è stato emanato il IV bando.
Qui la pagina dedicata sul sito del MUR.

Più in generale, l'art. 13 del d.lgs. 68/2012 ha disposto la collaborazione fra i soggetti che offrono servizi per il diritto allo studio, per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale e per la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati.

Ha, altresì, indicato i requisiti in presenza dei quali una struttura ricettiva è qualificata come "struttura residenziale universitaria", disponendo che le strutture residenziali universitarie si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. In particolare, si differenziano in:

a) collegi universitari, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;

b) residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

 

Con riguardo agli utenti delle strutture, l'art. 14 ha previsto che agli studenti universitari venga destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua).

E' inoltre consentito destinare i posti alloggio a dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (eventualmente prevedendo una contribuzione alle spese differenziata), o a soggetti diversi, in particolare nei periodi di chiusura estiva.

Successivamente, il decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022) ha previsto la possibilità di destinare risorse del PNRR all'incremento di posti letto per studenti universitari ovvero al finanziamento di interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard europei. In particolare, con bando del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione dell'art. 1 della legge n. 338 del 2000, che siano in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, possono essere destinate ai suddetti interventi (art. 14, comma 6-vicies quater).

Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022 (legge n. 142 del 2022) interviene per integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, con l'obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, opera su due versanti:

i) sostituisce l'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all'interno dell'art. 1 della L. 338/2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);

ii) prevede semplificazioni procedimentali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR (art. 39).

7. Rimborso del canone di affitto a studenti universitari fuori sede

Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 29, co. 1-bis) ha vincolato € 20 mln del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/1998, art. 11) al rimborso, per il periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – e, dunque, fino al 31 luglio 2020 –, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove era ubicato l'immobile locato, che avessero un ISEE fino a € 15.000.

  In attuazione, è intervenuto il DM 57 del 14 gennaio 2021. 

Successivamente, La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 526 e 527) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 15 mln per il 2021, finalizzato alla corresponsione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad € 20.000, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

In attuazione, è intervenuto il DM 1013 del 30 luglio 2021.

8. Detrazione d'imposta per studenti fuori sede

 

In base all'art. 15, co. 1, lett. i-sexies) e i-sexies.01), del DPR 917/1986 – come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 23, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – i canoni di locazione sostenuti dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, corrisposti per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, sono detraibili per un importo non superiore a € 2.633.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della predetta agevolazione si è inteso rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è stato ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

9. Esenzione IVA per servizi di vitto e alloggio

 

L'art. 2-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha esteso l'esenzione IVA ai servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.

In particolare, con un intervento di interpretazione autentica, ha chiarito che tra i destinatari dell'esenzione IVA già prevista all'art. 10, primo comma, n. 20), del DPR 633/1972 per alcune prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS rientrano anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono stati fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti per il diritto allo studio universitario, per cui non si dà luogo al rimborso dell'IVA erroneamente applicata, né al recupero dell'IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta.

10. Limiti alla contribuzione studentesca ed esoneri

 

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 1, co. 252-267, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha ridefinito la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione.

Il contributo può essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.

Pertanto, le università statali non possono istituire – fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, nonché le imposte erariali – ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, fino al rilascio del titolo finale di studio.

Ha, comunque, fatto salve, tra l'altro, le norme in materia di imposta di bollo, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio.

 

La contribuzione studentesca non può eccedere, in base all'art. 5 del DPR 306/1997, il limite del 20% del finanziamento ordinario annuale dello Stato (FFO).

Al raggiungimento del limite non concorrono i contributi dovuti dagli studenti frequentanti le scuole di specializzazione, nonché, in base alle modifiche successivamente apportate, i contributi dovuti dagli studenti fuori corso (art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012-L. 135/2012) e dagli "studenti internazionali" (art. 1, co. 638, della L. 205/2017-L. di bilancio 2018).

Durante l'esame parlamentare della L. di bilancio 2018 non è stato chiarito se con l'espressione "studenti internazionali" si sia inteso far riferimento agli studenti iscritti a corsi di laurea c.d. "internazionali", ossia a percorsi formativi definiti e organizzati in collaborazione con una o più istituzioni straniere (a titolo di esempio, si veda qui e qui), ovvero agli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo (quali definiti, per l'a.a. 2017/2018, ai sensi dell'art. 13, co. 5, del DPCM 9 aprile 2001, con DM 1455 del 9 giugno 2017), ovvero, ancora, agli studenti che hanno conseguito un titolo di studio rilasciato da un sistema di istruzione non italiano, valido comunque per l'accesso ai corsi universitari italiani.

Peraltro, si segnala che il Documento MIUR-MAECI Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017-2020, del marzo 2017, evidenzia che con il termine di "studente internazionale" sono identificati tutti gli studenti in mobilità verso un sistema di istruzione, sia per un intero ciclo degli studi, sia per un periodo di studio. Con tale termine, dunque, sono identificati anche quegli studenti che non hanno necessità di richiedere alcun visto di ingresso (come i cittadini di un paese dell'UE), nonché i cittadini italiani possessori di titolo estero che decidano di rientrare nel sistema italiano.

Con riguardo alla contribuzione degli studenti fuori corso, inoltre, l'art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha stabilito che gli importi da essi versati possono essere incrementati dalle università secondo limiti e criteri individuati con decreto annuale del Ministro (ora) dell'università e della ricerca, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori. In ogni caso, l'incremento non può superare il doppio dei limiti stabiliti per gli studenti in corso. Tali incrementi sono destinati, in misura pari almeno al 50%, a integrare le risorse disponibili per le borse di studio e, per la parte residua, a finanziare altri interventi di sostegno al diritto allo studio.

Aveva, inoltre, previsto che, per tre anni accademici a decorrere dall'a.a. 2013/2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti in corso il cui ISEE familiare non superava € 40.000 non poteva essere maggiore dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Una graduazione dei contributi dovuti dagli studenti per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri per gli studenti in possesso di determinati requisiti sono stati disposti, invece, dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e dal già citato art. 1, co. 252-267, della L. 232/2016.

In particolare, l'art. 9 del d.lgs. 68/2012 ha disposto che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi, le (sole) università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

Ha, altresì, previsto l'esonero totale dal pagamento per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.

Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

Ha, altresì, previsto che le università non statali legalmente riconosciute devono riservare una quota del contributo statale di cui alla L. 243/1991 per l'esonero totale in favore degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio e degli studenti disabili con invalidità superiore al 66%, nonché per eventuali ulteriori esoneri autonomamente stabiliti. Al tal fine, con il riparto dei contributi di cui alla L. 243/1991 sono definiti specifici incentivi che tengono conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio.

 

In seguito, l'art. 1, co. 252-267, della L. 232/2016 – le cui disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento (infatti, le funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento sono state delegate alla provincia autonoma di Trento dall'art. 2, co. 122, della L. 191/2009. I contenuti della delega sono stati specificati con il d.lgs. 142/2011.  Al riguardo, si veda, però, quanto successivamente previsto con decreti del Ministro dell'università e della ricerca) – ha integrato tale disciplina, introducendo la c.d. no-tax area. In particolare, ha disposto che sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012 – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (co. 255):

a)   appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000 (previsione poi ampliata);

b)   sono iscritti all'università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c)   nel caso di iscrizione al secondo a.a., hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell'a.a. precedente la relativa iscrizione.

Ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo a.a. devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE (co. 256).

Ha, inoltre, fissato i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (c.d. esonero parziale).

In particolare:

  • per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra € 13.001 e € 30.000, e che soddisfano i requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c), il contributo non poteva superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 (co. 257) (tale previsione è stata poi superata) .
Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non poteva superare € 70; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non poteva superare € 1.190;
  • per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a € 30.000, e che soddisfano solo il requisito di cui alla precedente lett. c), il contributo non può superare quello determinato ai sensi dei co. 255 e 257, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200 (co. 258).
Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non può superare € 200; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non può superare € 1.785.

In base allo stesso d.lgs, a decorrere dall'a.a. 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni dovevano essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia di tali novità (al riguardo, v. infra).

 

Ha, inoltre, esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio (co. 262).

 

Nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, possono essere disposti dal regolamento in materia di contribuzione studentesca, che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, e che stabilisce anche l'importo stesso del contributo onnicomprensivo annuale (co. 259).

In sede di prima applicazione, i regolamenti delle università dovevano essere approvati entro il 31 marzo 2017 ed entrare in vigore a decorrere dall'a.a. 2017/2018. In caso di mancato rispetto del termine, si doveva applicare comunque la nuova disciplina sugli esoneri e le riduzioni.
Per quanto concerne le Istituzioni AFAM, la L. 232/2016 ha previsto che le stesse dovevano adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. In caso di mancato adeguamento, si applicavano comunque le disposizioni sull'esonero dal pagamento o di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale.

Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all'estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE ai sensi dell'art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina (co. 261).

Ai fini sopra indicati, la stessa L. di bilancio 2017 ha disposto un incremento del FFO di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln annui a decorrere dal 2018, stabilendo che tali somme dovevano essere ripartite tra le università statali, a decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e, dal 2018, della nuova disciplina in materia di esonero totale e parziale, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso (co. 265).

Successivamente, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 3) ha previsto, per il 2020, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), per € 165 mln, e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, per € 8 mln, al fine di ampliare il numero degli studenti beneficiari dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Ha, altresì, rimesso la definizione dei criteri di riparto delle risorse e delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, per quanto riguarda le università, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI).

In attuazione, sono intervenuti per le università il DM 234 del 26 giugno 2020 e, per le istituzioni AFAM, il DM 295 del 14 luglio 2020.
In particolare, il DM 234 del 26 giugno 2020 ha disposto che le università statali dovevano provvedere, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l'a.a. 2020/2021:
a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 50 mln;
b) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000 , in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 65 mln;
c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 50 mln.
Inoltre, ha ritenuto di ripartire le risorse complessivamente disponibili per l'anno 2020, nel caso di quelle destinate all'ampliamento degli esoneri totali e parziali, proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi e, nel caso di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle università, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascun ateneo, in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti iscritti all'università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, e il costo standard per studente dell'anno 2020.
Infine, ha disposto che le università per stranieri di Perugia e Siena e l'università degli studi di Trento potevano, con autonome determinazioni, applicare le disposizioni recate dal DM, congiuntamente alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 232. L'applicazione di tali disposizioni per l'a.a. 2020/2021, da comunicare al Ministero, era condizione necessaria ai fini della assegnazione delle risorse.
Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le università erano tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali ed entro il 15 marzo 2021 i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.
Qui il riparto.
Il DM 295 del 14 luglio 2020 ha disposto che le istituzioni AFAM statali dovevano provvedere, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l'a.a. 2020/2021:
a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE sia non superiore a € 20.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln;
b) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 3 mln;
c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
Inoltre, ha ritenuto di ripartire risorse complessivamente disponibili per l'anno 2020, nel caso di quelle destinate all'ampliamento degli esoneri totali e parziali, proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall' applicazione di tali interventi e, nel caso di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle istituzioni AFAM, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello.
Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le istituzioni AFAM erano tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali ed entro il 15 marzo 2021 i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.
Qui il riparto.

Gli incrementi previsti per il 2020 dal D.L. 34/2020 sono poi stati stabilizzati, a decorrere dal 2021, dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 518). Ciò, in particolare, ha consentito di ampliare la c.d. no tax area, dall'a.a. 2021/2022, agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM con ISEE fino ad € 22.000. Anche in tal caso, la disciplina applicativa è rimessa a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, per quanto riguarda le università, sentita la CRUI.

In particolare:
  • per le università statali, è intervenuto il DM 1014 del 3 agosto 2021 che ha destinato, a decorrere dal 2021: € 70 mln all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 22.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016; € 60 mln ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 22.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016 (80% tra € 22.000 ed € 24.000, 50% tra € 24.000 ed € 26.000, 25% tra € 26.000 ed € 28.000, 10% tra € 28.000 ed € 30.000) ; € 35 mln a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
    Inoltre, ha confermato, a decorrere dal 2021, il riparto delle risorse complessivamente disponibili destinate agli esoneri totali o parziali proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi e di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle università, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascun ateneo, in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti entro il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente utilizzato per il riparto del FFO del medesimo anno.
    Ha, altresì, confermato, a regime, le previsioni già introdotte per l'a.a. 2020/2021 relativamente alle università per stranieri di Perugia e Siena e all'università degli studi di Trento.
    Infine, ha disposto che, in relazione agli esiti del monitoraggio, quanto da esso previsto può essere rimodulato con successivi decreti, da adottare entro il 30 giugno antecedente l'a.a. di applicazione degli interventi;
  • per le istituzioni AFAM statali, è intervenuto il DM 1016 del 4 agosto 2021 che ha destinato, a decorrere dal 2021: € 3,5 mln all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 22.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016; € 3 mln ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 22.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016 (80% tra € 22.000 ed € 24.000, 50% tra € 24.000 ed € 26.000, 25% tra € 26.000 ed € 28.000, 10% tra € 28.000 ed € 30.000) ; € 1,5 mln a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
    Inoltre, ha confermato, a decorrere dal 2021, il riparto delle risorse complessivamente disponibili per gli esoneri totali e parziali proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall' applicazione di tali interventi e di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle istituzioni AFAM, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello.
    Infine, ha disposto che, in relazione agli esiti del monitoraggio, quanto da esso previsto può essere rimodulato, con successivi decreti, da adottare entro il 30 giugno antecedente l'a.a. di applicazione degli interventi.

Da ultimo, si segnala che il Ministero dell'università e della ricerca ha diramato il D.M. 344/2022 nel quale ha individuato i Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo per l'A.A. 2022/2023. Si ricorda che, ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi indicati nel decreto, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del D.P.C.M. 9/2001, recante " Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari."

 

11. Monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio e anagrafi in materia di istruzione

 

L'art. 20 del d.lgs. 68/2012 ha disposto l'istituzione – con decreto del MUR – dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, cui compete, in particolare, la creazione di un sistema informativo per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs., anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio.

Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio deve presentare al MUR una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio.

A sua volta il Ministro presenta al Parlamento, ogni 3 anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio.

Da ultimo, il 25 ottobre 2017 il MIUR ha reso nota la firma del decreto relativo alla ricostituzione dell'Osservatorio, indicandone i componenti e la durata in carica degli stessi per tre anni.
L'Osservatorio si è insediato il 19 febbraio 2018.

La relazione al Parlamento non è mai stata presentata.

Per converso, periodicamente il MUR pubblica un Focus. Da ultimo, nel mese di aprile 2021 è stato il pubblicato il FOCUS relativo all'a.a. 2019/2020. 

Si ricorda, poi, che l'art. 39-quinquies del decreto-legge n. 77 del 2021 (legge n. 108 del 2021), recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) e l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), introducendo gli articoli 62-quater e 62-quinquies al codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).

In attuazione della suddetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 19 gennaio 2022, recante "Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale".

1. Il dettato costituzionale e la L. 240/2010

 

Le radici del diritto allo studio universitario sono rinvenibili negli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Infatti, il secondo comma dell'art. 3 affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'art. 34, terzo e quarto comma, prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

A seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione – operata con la L. cost. 3/2001 – la potestà legislativa in materia di diritto allo studio universitario spetta alle regioni, non rientrando né tra le materie di potestà esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente. Allo Stato spetta, tuttavia, la competenza legislativa esclusiva relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.).

 In precedenza, invece, era stato realizzato un sistema di concorrenza tra norme statali e norme regionali, prima con l'art. 44 del DPR 616/1977 - attraverso il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari - e, successivamente, con la L. 390/1991, mediante l'attribuzione allo Stato delle funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di diritto agli studi universitari, e alle regioni del compito di attivare gli interventi.

Nel contesto costituzionale descritto, l'art. 5 della L. 240/2010 ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V – della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitavano l'accesso all'istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.

 

In attuazione della delega recata dalla L. 240/2010, è stato emanato il d.lgs. 68/2012, le cui disposizioni hanno avuto effetto a decorrere dall'a.a. 2012-2013 e riguardano gli studenti iscritti ai corsi svolti dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.

 

2. La ripartizione delle competenze

 

L'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

  • lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP;
  • le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;
  • le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;
  • le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

 

L'art. 12, inoltre, ha attribuito all'allora MIUR (oggi, MUR) il compito di promuovere accordi di programma e protocolli di intesa per favorire il raccordo tra le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle stesse.

 

Inoltre, l'art. 6 – nell'indicare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo (in particolare: servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio) – ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM possono definire altri servizi e che l'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione delle borse di studio) sono stabiliti dalle stesse regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenza – in coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio (art. 8, co. 4, d.lgs. 68/2012). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano risorse proprie (art. 18, co. 9, d.lgs. 68/2012).

 

3. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni

 

L'art. 7 del d.lgs. 68/2012 ha definito i LEP per il conseguimento del pieno successo formativo con riferimento all'assistenza sanitaria e alle borse di studio.

In particolare, i LEP di assistenza sanitaria – garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente su tutto il territorio nazionale – consistono nella fruizione dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione AFAM cui gli studenti sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.

Con riferimento alle borse di studio, la determinazione dell'importo standard – cui si deve provvedere, con cadenza triennale, con decreto MUR-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) – tiene in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi. Questi ultimi sono calcolati, in maniera distinta per gli studenti in sede, pendolari o fuori sede, con riferimento alle voci di costo riferite a materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura.

Il decreto interministeriale non è ancora stato emanato.

Da ultimo, il DM 12 febbraio 2021, n. 157 – esplicitamente intervenuto nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 7 del d.lgs. 68/2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l'a.a. 2021/2022 fissandole in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, a € 2.898,51 per gli studenti pendolari, e a € 1.981,75 per gli studenti in sede.

4. Le borse di studio

 

In base all'art. 8 del d.lgs. 68/2012, la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il medesimo decreto interministeriale che deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse.

In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea.

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

 

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001.

Il DPCM 9 aprile 2001 individua i requisiti di merito utilizzando come parametro i crediti formativi universitari (CFU - art. 6).
Le condizioni economiche dello studente sono individuate, ai sensi dell'art. 5, sulla base dell'ISEE. Sono previste come modalità integrative di selezione l'ISEE estero e l'ISPE. I limiti massimi di ciascun Indicatore – entro cui regioni, province autonome e università (per gli interventi di rispettiva competenza) possono fissare la soglia massima – sono aggiornati annualmente con decreto ministeriale.
In materia, il regolamento adottato con DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE, ha definito, all'art. 8, modalità specifiche di calcolo dello stesso per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Successivamente, peraltro, a seguito delle Sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, l'art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha modificato il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al DPCM 159/2013.
Per l'a.a. 2020/2021, il DM 9 maggio 2020, n. 65, ha fissato l'importo massimo dell'ISEE ad € 23.626,32 e l'importo massimo dell'ISPE ad € 51.361,58.
Gli stessi limiti sono stati confermati per l'a.a. 2021/2022 con DM 18 marzo 2021, n. 256.

 

Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 338) ha modificato ulteriormente l'art. 8 del DPCM 159/2013, con riferimento al requisito della residenza dello studente. In particolare, ha disposto che, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorra – oltre che la presenza di una adeguata capacità di reddito – la residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) riferita al nucleo familiare (di cui all'art. 10), in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima.

Più in generale, il D.L. 104/2020 (L. 159/2020: art. 33, co. 2) ha disposto che, limitatamente all'a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020 – le regioni, le province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, potevano rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede.

Inoltre, ha stabilito che – sempre limitatamente all'a.a. 2020-2021 ma, ove possibile, anche per l'a.s. 2019/2020 – gli stessi soggetti potevano considerare come fuori sede, in deroga al DPCM 9 aprile 2001, lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prendeva alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio era utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.

Con riguardo al finanziamento delle borse di studio, l'art. 18 del d.lgs. 68/2012 – come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011), al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle stesse si provvede attraverso:

  • un nuovo Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – sul quale sono confluite, fra l'altro, le risorse del (precedente) Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore (art. 16, L. 390/1991) – da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e da ripartire secondo criteri e modalità definiti con il medesimo D.I. che deve fissare l'importo della borsa di studio;
  • il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente).
La misura minima della tassa regionale è fissata, rispettivamente per le diverse fasce, in € 120, € 140 e € 160. Le regioni e le province autonome possono stabilire l'importo della tassa fino ad un massimo di € 200 (da aggiornare annualmente, in base al tasso di inflazione programmato). Qualora non vi provvedano, la stessa è fissata in € 140;
  • risorse proprie delle regioni (oltre al gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio), pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo.
L'impegno delle regioni in termini maggiori è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale e del Fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel relativo territorio.

 

Con specifico riferimento al Fondo integrativo statale – che è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR e che, per il 2021, in base al ddl di assestamento per l'anno finanziario 2021, ha una disponibilità di € 307,8 mln –, negli ultimi anni si sono registrati interventi volti ad incrementarne, progressivamente, le risorse.

 

Da ultimo, il Fondo è stato incrementato dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 519) di € 70 mln annui dal 2021.

In precedenza, il Fondo è stato incrementato di:

- complessivi € 150 mln annui dal 2014 (art. 2, D.L. 104/2013 – L. 128/2013 e art. 1, co. 259, L. 147/2013 – L. di stabilità 2014);

- € 54,75 mln per il 2016 ed € 4,75 mln annui dal 2017 (art. 1, co. 254, L. 208/2015 – L. di stabilità 2016);

- (ulteriori) € 50 mln annui a decorrere dal 2017 (art. 1, co. 268, L. 232/2016 – L. di bilancio 2017);

- € 20 mln annui a decorrere dal 2018 (art. 1, co. 636-637, L. 205/2017 – L. di bilancio 2018);

- € 10 mln per il 2019 (art. 1, co. 981, L. 145/2018 – L. di bilancio 2019);

- € 31 mln per il 2020 (art. 1, co. 265, L. 160/2019 – L. di bilancio 2020);

- € 40 mln per il 2020 (art. 236, co. 4, D.L. 34/2020-L. 77/2020).

 

Inoltre, l'art. 2 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che il 3% delle somme nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, co. 1, d.lgs. 159/2011) è destinata al medesimo Fondo.

L'operatività di tale meccanismo non è scattata immediatamente. Al riguardo, infatti, il rappresentante del Governo, rispondendo nell'Assemblea della Camera, il 15 novembre 2017, all'interrogazione a risposta immediata 3-03353, aveva fatto presente che "le vigenti disposizioni prevedono un complesso meccanismo contabile. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, vigilata dal Ministero dell'Interno, versa quanto confiscato al Fondo unico per la giustizia, gestito da Equitalia Giustizia Spa. Quest'ultima storna le somme in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del MEF allo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia. Il 3 per cento del totale delle somme indicate deve confluire nel Fondo integrativo statale che, con apposito DPCM, su proposta del MIUR, viene ripartito tra le regioni.
Tale complessità del sistema, che coinvolge una pluralità di soggetti istituzionali ai fini dell'attuazione completa della norma, ha comportato, ad oggi, un ritardo dell'integrazione del Fondo.
A questo si aggiunga che, a decorrere dall'entrata in vigore della norma e per gli anni precedenti, nessuna delle amministrazioni interessate, ivi compreso il MIUR, che poteva avere un ruolo propositivo, si è resa parte attiva per l'avvio di un procedimento già così complesso. Ora il MIUR si è attivato per sollecitare l'attuazione della norma e ottenere nel più breve tempo possibile e, segnatamente, già in sede di assestamento di bilancio per l'anno 2018, il risultato concreto necessario".
Al riguardo, come risulta, tra l'altro, dalla premessa del D.D 138/2020, con il quale si è proceduto al riparto del FIS per il 2020, il 23 novembre 2017 si era svolto un incontro tecnico tra MIUR-DGSINFS, UCB-RGS-MEF, IGB-RGS-MEF, Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), Equitalia Giustizia Spa per il Fondo unico di giustizia (FUG), e Ministero dell'interno, in occasione del quale l'ANBSC aveva confermato la piena volontà di versare in favore del FIS le somme di cui all'art. 48, co. 1, del d.lgs. 159/2011 secondo le modalità operative di trasferimento convenute con il MEF.
L'importo di tali somme nello stesso D.D. 138/2020 è pari a € 20.851.
Nel successivo D.D. 23398 del 2 agosto 2021, con il quale si è proceduto all'impegno e al pagamento di una quota di acconto del FIS per il 2021, l'importo di tali somme è pari a € 11.67.

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse allocate sul cap. 1710 negli anni 2012-2021.

Con riguardo all'assegnazione delle risorse, l'art. 1, co. 271, della L. 232/2016(L. di bilancio 2017) ha disposto che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di riparto del Fondo, al fine di consentire l'assegnazione dello stesso in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni (secondo quanto dispone l'art. 18 dello stesso d.lgs. 68/2012), tale fabbisogno doveva essere determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

E' conseguentemente intervenuto dapprima il D.I. 798 dell'11 ottobre 2017 - adottato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni - il cui art. 7 ha stabilito che lo stesso aveva vigenza triennale a partire dall'anno 2017 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012.

 

Inoltre, ai fini della gestione delle risorse del Fondo, i co. 269 e 272 avevano previsto, rispettivamente, che ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, e che le risorse del Fondo dovevano essere attribuite direttamente al bilancio dell'(unico) ente regionale erogatore entro il 30 settembre di ogni anno. Nelle more della razionalizzazione, le risorse dovevano comunque essere trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.

Infine, il co. 270 aveva disposto che la previsione del co. 269 costituiva principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

 

Successivamente, con sentenza 87/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 269, 270 e 272 della L. 232/2016, in quanto la previsione, puntuale e non transitoria, di organizzazione del sistema di erogazione dei servizi per il diritto allo studio attraverso un unico ente regionale incide su ambiti afferenti alla competenza legislativa regionale, quali l'"organizzazione amministrativa della regione" (sentenze 293/2012, 95/2008 e 387/2007) e il "diritto allo studio" (sentenze 2/2013, 61/2011, 299/2010, 134/2010, 50/2008, 300/2005 e 33/2005).

Ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 271, della stessa L. 232/2016 nella parte in cui prevede che il decreto interministeriale che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni, anziché previa intesa con la stessa.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato che, sebbene il decreto interministeriale sia stato, di fatto, adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ciò non ha inciso sulla materia del contendere, poiché la disposizione impugnata, sebbene di natura transitoria, può trovare applicazione sino all'adozione del decreto di cui all'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, con il quale, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo integrativo statale. In particolare, ha evidenziato che la determinazione dei fabbisogni regionali è strettamente collegata e prodromica al riparto delle risorse del Fondo statale, ma l'art. 1, co. 271, della L. 232/2016 prevede che sia effettuata con il mero parere della Conferenza Stato-Regioni, discostandosi così da quanto previsto per il riparto del Fondo stesso.
Nel prosieguo, a seguito delle risultanze del Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali costituito con D.D. 662/2017 - composto da 4 rappresentanti del MIUR, 6 rappresentanti della Conferenza delle regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) - si è ritenuto opportuno modificare, per il successivo triennio e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012, il D.I. 798/2017.

 

E', dunque, intervenuto, per il triennio 2020-2022, è dunque intervenuto il D.I. 853 del 12 novembre 2020 che ha ridefinito i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

In particolare, l'art. 4, co. 4, dello stesso D.I. ha disposto che le risorse del FIS sono attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Nel caso in cui le regioni si avvalgano di più enti strumentali per la prestazione dei servizi del diritto allo studio, tra i quali, in base a specifiche norme regionali ed accordi, le stesse Istituzioni della formazione superiore ubicate sul suo territorio, le risorse sono trasferite direttamente ai bilanci dei suddetti enti nelle proporzioni indicate dalle regioni.

Al riguardo, la premessa del già citato D.D. 138 del 4 dicembre 2020 fa presente che, alla luce della sentenza 87/2018, il MUR avrebbe potuto procedere alla attribuzione delle risorse del FIS alle singole regioni e non più direttamente agli enti per il diritto allo studio universitario. Tuttavia, già dal 2017 le regioni avevano richiesto che, in merito al circuito finanziario previsto per il pagamento del FIS, venissero superati gli effetti abrogativi determinati dalla medesima sentenza, prevedendo comunque l'attribuzione del FIS direttamente agli Enti regionali erogatori dei servizi per il DSU, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi ove in una medesima regione fossero presenti più Enti.

Da ultimo, con deliberazione n. 16/2020 del 29 ottobre-23 dicembre 2020, la Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato ha approvato il rapporto concernente il finanziamento delle borse di studio: il Fondo integrativo borse di studio.

 5. Il prestito d'onore

 

L'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e sulla base di criteri definiti con decreto MIUR-MEF, sentita la Conferenza Stato-regioni – disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d'onore agli studenti che possiedono i requisiti di merito.

Il decreto non risulta emanato.

I medesimi soggetti possono altresì concedere un prestito d'onore aggiuntivo rispetto alla borsa di studio – a condizioni agevolate e in misura massima pari all'importo della borsa – agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato (nonché agli studenti iscritti almeno al quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico), in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio.

 

6. I servizi abitativi

 

La L. 338/2000 ha previsto il cofinanziamento da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Da ultimo, il D.L. 77/2021 (L 108/2021: art. 64, co. 8) ha innalzato (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato.

Da ultimo, con il DM 937 del 28 novembre 2016 è stato emanato il IV bando.
Qui la pagina dedicata sul sito del MUR.

Più in generale, l'art. 13 del d.lgs. 68/2012 ha disposto la collaborazione fra i soggetti che offrono servizi per il diritto allo studio, per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale e per la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati.

Ha, altresì, indicato i requisiti in presenza dei quali una struttura ricettiva è qualificata come "struttura residenziale universitaria", disponendo che le strutture residenziali universitarie si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. In particolare, si differenziano in:

a) collegi universitari, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;

b) residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

 

Con riguardo agli utenti delle strutture, l'art. 14 ha previsto che agli studenti universitari venga destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua).

E' inoltre consentito destinare i posti alloggio a dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (eventualmente prevedendo una contribuzione alle spese differenziata), o a soggetti diversi, in particolare nei periodi di chiusura estiva.

Successivamente, il decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022) ha previsto la possibilità di destinare risorse del PNRR all'incremento di posti letto per studenti universitari ovvero al finanziamento di interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard europei. In particolare, con bando del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione dell'art. 1 della legge n. 338 del 2000, che siano in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, possono essere destinate ai suddetti interventi (art. 14, comma 6-vicies quater).

Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022 (legge n. 142 del 2022) interviene per integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, con l'obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, opera su due versanti:

i) sostituisce l'art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all'interno dell'art. 1 della L. 338/2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);

ii) prevede semplificazioni procedimentali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR (art. 39).

7. Rimborso del canone di affitto a studenti universitari fuori sede

Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 29, co. 1-bis) ha vincolato € 20 mln del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/1998, art. 11) al rimborso, per il periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – e, dunque, fino al 31 luglio 2020 –, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove era ubicato l'immobile locato, che avessero un ISEE fino a € 15.000.

  In attuazione, è intervenuto il DM 57 del 14 gennaio 2021. 

Successivamente, La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 526 e 527) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 15 mln per il 2021, finalizzato alla corresponsione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad € 20.000, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

In attuazione, è intervenuto il DM 1013 del 30 luglio 2021.

8. Detrazione d'imposta per studenti fuori sede

 

In base all'art. 15, co. 1, lett. i-sexies) e i-sexies.01), del DPR 917/1986 – come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 23, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – i canoni di locazione sostenuti dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, corrisposti per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, sono detraibili per un importo non superiore a € 2.633.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della predetta agevolazione si è inteso rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è stato ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

9. Esenzione IVA per servizi di vitto e alloggio

 

L'art. 2-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha esteso l'esenzione IVA ai servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.

In particolare, con un intervento di interpretazione autentica, ha chiarito che tra i destinatari dell'esenzione IVA già prevista all'art. 10, primo comma, n. 20), del DPR 633/1972 per alcune prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS rientrano anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono stati fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti per il diritto allo studio universitario, per cui non si dà luogo al rimborso dell'IVA erroneamente applicata, né al recupero dell'IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta.

10. Limiti alla contribuzione studentesca ed esoneri

 

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 1, co. 252-267, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha ridefinito la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione.

Il contributo può essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.

Pertanto, le università statali non possono istituire – fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, nonché le imposte erariali – ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, fino al rilascio del titolo finale di studio.

Ha, comunque, fatto salve, tra l'altro, le norme in materia di imposta di bollo, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio.

 

La contribuzione studentesca non può eccedere, in base all'art. 5 del DPR 306/1997, il limite del 20% del finanziamento ordinario annuale dello Stato (FFO).

Al raggiungimento del limite non concorrono i contributi dovuti dagli studenti frequentanti le scuole di specializzazione, nonché, in base alle modifiche successivamente apportate, i contributi dovuti dagli studenti fuori corso (art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012-L. 135/2012) e dagli "studenti internazionali" (art. 1, co. 638, della L. 205/2017-L. di bilancio 2018).

Durante l'esame parlamentare della L. di bilancio 2018 non è stato chiarito se con l'espressione "studenti internazionali" si sia inteso far riferimento agli studenti iscritti a corsi di laurea c.d. "internazionali", ossia a percorsi formativi definiti e organizzati in collaborazione con una o più istituzioni straniere (a titolo di esempio, si veda qui e qui), ovvero agli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo (quali definiti, per l'a.a. 2017/2018, ai sensi dell'art. 13, co. 5, del DPCM 9 aprile 2001, con DM 1455 del 9 giugno 2017), ovvero, ancora, agli studenti che hanno conseguito un titolo di studio rilasciato da un sistema di istruzione non italiano, valido comunque per l'accesso ai corsi universitari italiani.

Peraltro, si segnala che il Documento MIUR-MAECI Strategia per la promozione all'estero della formazione superiore italiana 2017-2020, del marzo 2017, evidenzia che con il termine di "studente internazionale" sono identificati tutti gli studenti in mobilità verso un sistema di istruzione, sia per un intero ciclo degli studi, sia per un periodo di studio. Con tale termine, dunque, sono identificati anche quegli studenti che non hanno necessità di richiedere alcun visto di ingresso (come i cittadini di un paese dell'UE), nonché i cittadini italiani possessori di titolo estero che decidano di rientrare nel sistema italiano.

Con riguardo alla contribuzione degli studenti fuori corso, inoltre, l'art. 7, co. 42, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha stabilito che gli importi da essi versati possono essere incrementati dalle università secondo limiti e criteri individuati con decreto annuale del Ministro (ora) dell'università e della ricerca, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori. In ogni caso, l'incremento non può superare il doppio dei limiti stabiliti per gli studenti in corso. Tali incrementi sono destinati, in misura pari almeno al 50%, a integrare le risorse disponibili per le borse di studio e, per la parte residua, a finanziare altri interventi di sostegno al diritto allo studio.

Aveva, inoltre, previsto che, per tre anni accademici a decorrere dall'a.a. 2013/2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti in corso il cui ISEE familiare non superava € 40.000 non poteva essere maggiore dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Una graduazione dei contributi dovuti dagli studenti per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri per gli studenti in possesso di determinati requisiti sono stati disposti, invece, dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e dal già citato art. 1, co. 252-267, della L. 232/2016.

In particolare, l'art. 9 del d.lgs. 68/2012 ha disposto che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi, le (sole) università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

Ha, altresì, previsto l'esonero totale dal pagamento per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.

Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

Ha, altresì, previsto che le università non statali legalmente riconosciute devono riservare una quota del contributo statale di cui alla L. 243/1991 per l'esonero totale in favore degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio e degli studenti disabili con invalidità superiore al 66%, nonché per eventuali ulteriori esoneri autonomamente stabiliti. Al tal fine, con il riparto dei contributi di cui alla L. 243/1991 sono definiti specifici incentivi che tengono conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio.

 

In seguito, l'art. 1, co. 252-267, della L. 232/2016 – le cui disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento (infatti, le funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento sono state delegate alla provincia autonoma di Trento dall'art. 2, co. 122, della L. 191/2009. I contenuti della delega sono stati specificati con il d.lgs. 142/2011.  Al riguardo, si veda, però, quanto successivamente previsto con decreti del Ministro dell'università e della ricerca) – ha integrato tale disciplina, introducendo la c.d. no-tax area. In particolare, ha disposto che sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012 – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (co. 255):

a)   appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000 (previsione poi ampliata);

b)   sono iscritti all'università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c)   nel caso di iscrizione al secondo a.a., hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell'a.a. precedente la relativa iscrizione.

Ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo a.a. devono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE (co. 256).

Ha, inoltre, fissato i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (c.d. esonero parziale).

In particolare:

  • per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra € 13.001 e € 30.000, e che soddisfano i requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c), il contributo non poteva superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 (co. 257) (tale previsione è stata poi superata) .
Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non poteva superare € 70; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non poteva superare € 1.190;
  • per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a € 30.000, e che soddisfano solo il requisito di cui alla precedente lett. c), il contributo non può superare quello determinato ai sensi dei co. 255 e 257, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200 (co. 258).
Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non può superare € 200; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non può superare € 1.785.

In base allo stesso d.lgs, a decorrere dall'a.a. 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni dovevano essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia di tali novità (al riguardo, v. infra).

 

Ha, inoltre, esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio (co. 262).

 

Nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, possono essere disposti dal regolamento in materia di contribuzione studentesca, che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, e che stabilisce anche l'importo stesso del contributo onnicomprensivo annuale (co. 259).

In sede di prima applicazione, i regolamenti delle università dovevano essere approvati entro il 31 marzo 2017 ed entrare in vigore a decorrere dall'a.a. 2017/2018. In caso di mancato rispetto del termine, si doveva applicare comunque la nuova disciplina sugli esoneri e le riduzioni.
Per quanto concerne le Istituzioni AFAM, la L. 232/2016 ha previsto che le stesse dovevano adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. In caso di mancato adeguamento, si applicavano comunque le disposizioni sull'esonero dal pagamento o di riduzione del contributo onnicomprensivo annuale.

Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all'estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE ai sensi dell'art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina (co. 261).

Ai fini sopra indicati, la stessa L. di bilancio 2017 ha disposto un incremento del FFO di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln annui a decorrere dal 2018, stabilendo che tali somme dovevano essere ripartite tra le università statali, a decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e, dal 2018, della nuova disciplina in materia di esonero totale e parziale, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso (co. 265).

Successivamente, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 3) ha previsto, per il 2020, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), per € 165 mln, e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, per € 8 mln, al fine di ampliare il numero degli studenti beneficiari dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Ha, altresì, rimesso la definizione dei criteri di riparto delle risorse e delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, per quanto riguarda le università, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI).

In attuazione, sono intervenuti per le università il DM 234 del 26 giugno 2020 e, per le istituzioni AFAM, il DM 295 del 14 luglio 2020.
In particolare, il DM 234 del 26 giugno 2020 ha disposto che le università statali dovevano provvedere, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l'a.a. 2020/2021:
a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 50 mln;
b) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000 , in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 65 mln;
c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 50 mln.
Inoltre, ha ritenuto di ripartire le risorse complessivamente disponibili per l'anno 2020, nel caso di quelle destinate all'ampliamento degli esoneri totali e parziali, proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi e, nel caso di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle università, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascun ateneo, in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti iscritti all'università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno, e il costo standard per studente dell'anno 2020.
Infine, ha disposto che le università per stranieri di Perugia e Siena e l'università degli studi di Trento potevano, con autonome determinazioni, applicare le disposizioni recate dal DM, congiuntamente alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 232. L'applicazione di tali disposizioni per l'a.a. 2020/2021, da comunicare al Ministero, era condizione necessaria ai fini della assegnazione delle risorse.
Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le università erano tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali ed entro il 15 marzo 2021 i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.
Qui il riparto.
Il DM 295 del 14 luglio 2020 ha disposto che le istituzioni AFAM statali dovevano provvedere, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l'a.a. 2020/2021:
a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE sia non superiore a € 20.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln;
b) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 3 mln;
c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
Inoltre, ha ritenuto di ripartire risorse complessivamente disponibili per l'anno 2020, nel caso di quelle destinate all'ampliamento degli esoneri totali e parziali, proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall' applicazione di tali interventi e, nel caso di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle istituzioni AFAM, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello.
Ai fini dell'erogazione delle risorse disponibili, le istituzioni AFAM erano tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali ed entro il 15 marzo 2021 i dati definitivi, necessari ai fini dell'erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.
Qui il riparto.

Gli incrementi previsti per il 2020 dal D.L. 34/2020 sono poi stati stabilizzati, a decorrere dal 2021, dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 518). Ciò, in particolare, ha consentito di ampliare la c.d. no tax area, dall'a.a. 2021/2022, agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM con ISEE fino ad € 22.000. Anche in tal caso, la disciplina applicativa è rimessa a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, per quanto riguarda le università, sentita la CRUI.

In particolare:
  • per le università statali, è intervenuto il DM 1014 del 3 agosto 2021 che ha destinato, a decorrere dal 2021: € 70 mln all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 22.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016; € 60 mln ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 22.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016 (80% tra € 22.000 ed € 24.000, 50% tra € 24.000 ed € 26.000, 25% tra € 26.000 ed € 28.000, 10% tra € 28.000 ed € 30.000) ; € 35 mln a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali, però, lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
    Inoltre, ha confermato, a decorrere dal 2021, il riparto delle risorse complessivamente disponibili destinate agli esoneri totali o parziali proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi e di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle università, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascun ateneo, in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti entro il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente utilizzato per il riparto del FFO del medesimo anno.
    Ha, altresì, confermato, a regime, le previsioni già introdotte per l'a.a. 2020/2021 relativamente alle università per stranieri di Perugia e Siena e all'università degli studi di Trento.
    Infine, ha disposto che, in relazione agli esiti del monitoraggio, quanto da esso previsto può essere rimodulato con successivi decreti, da adottare entro il 30 giugno antecedente l'a.a. di applicazione degli interventi;
  • per le istituzioni AFAM statali, è intervenuto il DM 1016 del 4 agosto 2021 che ha destinato, a decorrere dal 2021: € 3,5 mln all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 22.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 255 e 256, della L. 232/2016; € 3 mln ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 22.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, co. 257, della L. 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del contributo dovuto ai sensi della L. 232/2016 (80% tra € 22.000 ed € 24.000, 50% tra € 24.000 ed € 26.000, 25% tra € 26.000 ed € 28.000, 10% tra € 28.000 ed € 30.000) ; € 1,5 mln a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, per i quali lo stesso DM ha dato indirizzi e definito priorità.
    Inoltre, ha confermato, a decorrere dal 2021, il riparto delle risorse complessivamente disponibili per gli esoneri totali e parziali proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall' applicazione di tali interventi e di quelle destinate ad ulteriori esoneri autonomamente definiti dalle istituzioni AFAM, una volta accertata l'effettiva disposizione di tali ulteriori iniziative da parte di ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello.
    Infine, ha disposto che, in relazione agli esiti del monitoraggio, quanto da esso previsto può essere rimodulato, con successivi decreti, da adottare entro il 30 giugno antecedente l'a.a. di applicazione degli interventi.

Da ultimo, si segnala che il Ministero dell'università e della ricerca ha diramato il D.M. 344/2022 nel quale ha individuato i Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo per l'A.A. 2022/2023. Si ricorda che, ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi indicati nel decreto, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del D.P.C.M. 9/2001, recante " Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari."

 

11. Monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio e anagrafi in materia di istruzione

 

L'art. 20 del d.lgs. 68/2012 ha disposto l'istituzione – con decreto del MUR – dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, cui compete, in particolare, la creazione di un sistema informativo per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs., anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio.

Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio deve presentare al MUR una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio.

A sua volta il Ministro presenta al Parlamento, ogni 3 anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio.

Da ultimo, il 25 ottobre 2017 il MIUR ha reso nota la firma del decreto relativo alla ricostituzione dell'Osservatorio, indicandone i componenti e la durata in carica degli stessi per tre anni.
L'Osservatorio si è insediato il 19 febbraio 2018.

La relazione al Parlamento non è mai stata presentata.

Per converso, periodicamente il MUR pubblica un Focus. Da ultimo, nel mese di aprile 2021 è stato il pubblicato il FOCUS relativo all'a.a. 2019/2020. 

Si ricorda, poi, che l'art. 39-quinquies del decreto-legge n. 77 del 2021 (legge n. 108 del 2021), recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha istituito l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) e l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), introducendo gli articoli 62-quater e 62-quinquies al codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).

In attuazione della suddetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 19 gennaio 2022, recante "Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale".