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Le procedure di attuazione del PNRR previste nel D.L. n. 121 del 2021
informazioni aggiornate a giovedì, 23 settembre 2021

Il decreto-legge n. 121 del 2021 ha introdotto alcune disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (art. 10, commi 1-6). In primo luogo, si dispone la sostituzione dell'articolo 1, comma 1039, della legge n. 178/2020, relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU, prevedendo che le risorse NGUE sono attribuite alle amministrazioni od organismi titolari e/o attuatori di progetti, in relazione al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi, con le procedure definite con il D.M. previsto dal comma 1042 della medesima legge n. 178 del 2020 con il quale devono essere definite le procedure amministrativo-contabiili per la gestione delle risorse del NGEU e le modalità di rendicontazione del Fondo di rotazione. Non è più previsto il trasferimento delle risorse mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale.

Si individua, quindi, nella decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia" e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono individuate le risorse finanziarie, come determinate nella suddetta decisione del Consiglio UE, la base giuridica dell'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, anche ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la disposizione in esame fa riferimento è il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021). Tale provvedimento assegna le risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata. Tale Tabella elenca per ciascun Ministero gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione. Il D.L. 121/2021 prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sia aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.

Le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, salvo che sia diversamente previsto nel PNRR. Le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento UE 241/2021 (istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza), anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si renda necessario il recupero di somme nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, trovano applicazione le procedure stabilite dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il quale nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

 Fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche possono avvalersi direttamente di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie (art. 10, comma 7-quinquies). Le medesime amministrazioni possono avvalersi anche, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, di Mediocredito Centrale S.p.A. (comma 7-septies). Il Ministero dello sviluppo economico può sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital (comma 7-sexies).

L'articolo 12 del D.L. n. 121 del 2021 – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni del Mezzogiorno, nonché in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l'istituzione del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale" (Fondo per la progettazione territoriale), con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo. Con il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 è stato ripartito l'importo di 161,5 milioni di euro del Fondo per la progettazione territoriale per gli anni 2021 e 2022, definendo inoltre i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul Fondo. Il Fondo è ripartito tra 7 Città metropolitane, 38 Province e circa 4.800 Comuni fino a 30.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, o ricompresi nella mappatura delle aree interne. In particolare, le Città metropolitane riceveranno ciascuna un milione di euro, mentre alle singole Province sono riservati 500.000 euro.

Il decreto-legge n. 121 del 2021 ha introdotto alcune disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (art. 10, commi 1-6). In primo luogo, si dispone la sostituzione dell'articolo 1, comma 1039, della legge n. 178/2020, relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU, prevedendo che le risorse NGUE sono attribuite alle amministrazioni od organismi titolari e/o attuatori di progetti, in relazione al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi, con le procedure definite con il D.M. previsto dal comma 1042 della medesima legge n. 178 del 2020 con il quale devono essere definite le procedure amministrativo-contabiili per la gestione delle risorse del NGEU e le modalità di rendicontazione del Fondo di rotazione. Non è più previsto il trasferimento delle risorse mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale.

Si individua, quindi, nella decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN "Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia" e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono individuate le risorse finanziarie, come determinate nella suddetta decisione del Consiglio UE, la base giuridica dell'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, anche ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la disposizione in esame fa riferimento è il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021). Tale provvedimento assegna le risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata. Tale Tabella elenca per ciascun Ministero gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione. Il D.L. 121/2021 prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sia aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.

Le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, salvo che sia diversamente previsto nel PNRR. Le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento UE 241/2021 (istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza), anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si renda necessario il recupero di somme nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, trovano applicazione le procedure stabilite dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il quale nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

 Fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche possono avvalersi direttamente di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie (art. 10, comma 7-quinquies). Le medesime amministrazioni possono avvalersi anche, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, di Mediocredito Centrale S.p.A. (comma 7-septies). Il Ministero dello sviluppo economico può sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital (comma 7-sexies).

L'articolo 12 del D.L. n. 121 del 2021 – al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni del Mezzogiorno, nonché in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – prevede l'istituzione del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale" (Fondo per la progettazione territoriale), con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo. Con il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 è stato ripartito l'importo di 161,5 milioni di euro del Fondo per la progettazione territoriale per gli anni 2021 e 2022, definendo inoltre i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul Fondo. Il Fondo è ripartito tra 7 Città metropolitane, 38 Province e circa 4.800 Comuni fino a 30.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, o ricompresi nella mappatura delle aree interne. In particolare, le Città metropolitane riceveranno ciascuna un milione di euro, mentre alle singole Province sono riservati 500.000 euro.