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Temi dell'attività parlamentare

Le emergenze rifiuti
informazioni aggiornate a lunedì, 5 marzo 2018
L'emergenza rifiuti in Campania e le misure destinate alla c.d. Terra dei fuochi
Le norme emanate per la gestione dei rifiuti in Campania

Nei primi due anni della XVII legislatura, sono state adottate numerose norme per il superamento della situazione di criticità in Campania.

Le principali disposizioni hanno riguardato:

  • il prolungamento, da 2 a 3 anni, del mandato dei Commissari straordinari (nominati dal Presidente della Regione Campania) incaricati della realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (art. 3, comma 3, del D.L. 43/2013);
  • la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, di ulteriori commissari, ossia di uno o più commissari ad acta con il compito di provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le connesse iniziative necessarie (art. 41, commi 6 e seguenti, del D.L. 69/2013);
  • il divieto, nelle more del completamento degli impianti di cui al punto precedente e comunque non oltre il 21 agosto 2015, di importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento (art. 41, comma 6-quater, del D.L. 69/2013);
  • la proroga sino al 31 dicembre 2015 della durata del periodo durante il quale, nel territorio della Regione, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province (art. 3, comma 3-bis, del D.L. 43/2013 e, successivamente, art. 10, comma 2, del D.L. 150/2013 e art. 14, comma 3, del D.L. 91/2014 e, da ultimo, art. 9, commi 4-ter e 4-quater, del D.L. 192/2014);
  • l'inclusione, per la regione Campania, della somma corrispondente al contributo di ristoro ambientale tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES (art. 3, comma 3-quater, del D.L. 43/2013), oggi sostituita dalla TARI;
  • la proroga, al 31 dicembre 2015, dell'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania (art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013). Su tale proroga è intervenuto anche l'art. 5 del D.L. 136/2013, che però non ha modificato il termine di scadenza, ma ha disciplinato il funzionamento dell'UTA anche attraverso l'emanazione di un apposito D.P.C.M. poi emanato in data 20 febbraio 2014 (e pubblicato nella G.U. del 26 maggio 2014). Tale proroga è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2016 dal comma 3 dell'art. 11 del D.L. 210/2015 (c.d. decreto milleproroghe 2016), al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania. Ulteriori proroghe sono state disposte dall'art. 14, comma 10, del D.L. 244/2016 e, fino al 31 dicembre 2018, dal comma 1120, lettera e), della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017);
  • l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano (art. 10, comma 12-bis, del D.L. 91/2014, attuato con il D.M. Ambiente 15 gennaio 2015);
  • la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in Provincia di Salerno (comma 4 dell'articolo 14 del D.L. 91/2014);
  • la possibilità (prevista dall'art. 14, comma 3-ter, del D.L. 91/2014), nelle more del completamento degli impianti di recupero/trattamento dei rifiuti e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui:
    - all'art. 8, comma 2, del D.L. 90/2008 (che ha dettato una disposizione pressoché identica a quella in esame, ma la cui validità è cessata alla scadenza dello stato di emergenza, intervenuta il 31 dicembre 2009);
    - e all'articolo 10, comma 1, del D.L. 195/2009.    
    Il primo periodo del comma 1 dell'art. 10, cui la norma in esame sembra riferirsi (il secondo periodo fa infatti riferimento al collaudo delle discariche), dispone l'evacuazione e l'esecuzione delle successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, a prescindere dalla destinazione dei rifiuti, entro il termine massimo di tre anni a decorrere dalla fine dello stato d'emergenza, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero.  
       

      Ulteriori disposizioni sono state dettate dal cd. decreto competitività (D.L. 91/2014) riguardo al compostaggio fuori regione dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione Campania (si veda in proposito il paragrafo "Il compostaggio fuori regione dei rifiuti organici prodotti in Campania e nel Lazio").

      Si ricorda altresì la proroga della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno (prevista dall'articolo 11 dell'O.P.C.M. n. 3891/2010), disposta prima dall'art. 5 del D.L. 136/2013 e poi (fino al 31 luglio 2016) dall'art. 11, comma 3-quinquies, del D.L. 210/2015.

      Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 16 dicembre 2016, n. 425, è stato disciplinato il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano e Laghetti di Castelvolturno. In merito alla situazione di inquinamento ambientale nel comune di Giugliano, utili informazioni sono state fornite dal Ministro dell'ambiente, nel corso del 2017, in risposta alle interrogazioni 4-02792 e 4-17405.

      Le norme del D.L. 185/2015 per lo smaltimento delle ecoballe

      L'articolo 2 del D.L. 185/2015 è intervenuto nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania al fine di pervenire alla soluzione della situazione di grave criticità perdurante nella Regione a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati (le c.d. ecoballe), che sono stati collocati in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale, che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila. Il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015, v. infra).

      Per sanare tale situazione l'articolo 2 prevede che il Presidente della regione predisponga un piano straordinario di interventi di smaltimento delle "ecoballe", anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, e di bonifica dei siti non interessati dalla citata messa in sicurezza (comma 1). I commi successivi disciplinano le modalità e i tempi di approvazione del piano (commi 2 e 6), nonché i termini per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi (comma 3). Nelle more dell'approvazione del piano, viene affidato al Presidente della Regione Campania il compito di predisporre e attuare un primo stralcio operativo di interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30% delle ecoballe presso impianti nazionali ed esteri (comma 7).

      Per la copertura finanziaria del Piano viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze (commi 4 e 5), con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni immediatamente trasferiti alla Regione Campania per il finanziamento del Piano stralcio.

      Per una trattazione approfondita della questione si rinvia al commento dell'art. 2 del D.L. 185/2015contenuto nel dossier n. 383. 

      Utili elementi di informazione sono stati forniti in risposta alle interrogazioni nn. 5-109914-14738 e 4-17544.

      Le misure per la "Terra dei fuochi" Il decreto-legge n. 136/2013

      Con riferimento al problema dei roghi di rifiuti nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, denominato "terra dei fuochi", e al monitoraggio sanitario della popolazione ivi residente, nonché alla mappatura dei terreni agricoli al fine di garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, il Governo ha emanato il D.L. 136/2013. Alcune modifiche a tale disciplina sono state successivamente apportate dal comma 12 dell'art. 10 del D.L. 91/2014. Le disposizioni dettate da tale comma sono volte a: ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di ulteriori analisi in caso di emersione di elementi nuovi (lett. a e b); attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (lett. c).

      Al fine di contrastare il fenomeno dei roghi dei rifiuti nella terra dei fuochi, l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 136/2013 ha previsto la possibilità per i prefetti delle province della regione Campania di avvalersi di personale militare delle Forze Armate fino ad un massimo di 850 unità nell'ambito del piano di impiego operativo, previsto al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, per l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità, che, successivamente, il comma 6 dell'articolo 4 del D.L. 192 del 2014 (cd. milleproroghe) ha prorogato al 31 marzo 2015. L'art. 5, comma 1, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 ha esteso la suddetta proroga al 30 giugno 2015, e, specificatamente, per le esigenze dei Prefetti delle province della regione Campania, ha consentito fino al 31 dicembre 2015, l'utilizzo di un contingente non superiore a 200 unità di personale militare. A  decorrere dal  30 giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino a 300 unita', compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.

      Informazioni sullo stato di attuazione delle misure introdotte dal D.L. 136/2013 sono state fornite neldocumento consegnato dal Ministro dell'ambiente all'VIII Commissione durante l'audizione del 18 febbraio 2015. Si ricorda altresì che sulle questioni riguardanti la "Terra dei fuochi" sono state svolte numerose interrogazioni. Tra le più recenti si ricordano quelle svolte nel corso del 2016 (n. 4-02075, la n. 4-14173 e la n. 5-09542) e del 2017 (la n. 4-15694 e la n. 4-13833).

      Per un approfondimento dei provvedimenti emanati in attuazione del D.L. 136/2013 si veda la sezione "Gli interventi", costantemente aggiornata, della sezione "Terra dei Fuochi, la mappatura delle aree e le azioni del Ministero" del sito del Ministero della salute. 

      Si ricorda, tra gli interventi più recenti, il D.M. politiche agricole 3 aprile 2017, recante "Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136".

      Ulteriori e più recenti elementi di informazione sono stati forniti in risposta alle interrogazioni 5/12785 e 4/01007

      Nella risposta a tale ultima interrogazione, pubblicata nel resoconto della seduta dell'Assemblea della Camera del 30 novembre 2017, si legge che "per quanto concerne le linee finanziarie strumentali agli interventi indicati nel programma della commissione, si fa presente che il fabbisogno economico complessivo per le misure previste è pari a 103,425 milioni di euro. Tali misure possono suddividersi in 6 macroaree d'intervento: misure per le bonifiche e il ripristino ambientale (le quali prevedono un fabbisogno economico pari a 38,5 milioni di euro); misure ricadenti sulla sicurezza (19,65 milioni di euro); area ambiente e salute (40,725 milioni di euro); rafforzamento delle misure di prevenzione antimafia e anticorruzione per le attività inerenti alla messa in sicurezza e la bonifica dei terreni (1,2 milioni di euro); misure relative alla comunicazione, sensibilizzazione e informazione della popolazione (250.000 euro); area rivitalizzazione economica del territorio (3,1 milioni di euro)". 
      Il fondo istituito dalla legge di stabilità 2016

      Il comma 475 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma ha assegnato al fondo una dotazione di 300 milioni di euro (150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017). L'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse è demandata ad un apposito D.P.C.M. che deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Lo stesso comma specifica che, nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica.

      In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 30 dicembre 2016 (pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2017) 

      Il contenzioso europeo

      Con la sentenza del 4 marzo 2010, pronunciata nella causa C-297/08 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195), la Corte di Giustizia ha statuito che l'Italia ha violato gli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania, in particolare per la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione. Rilevando che il programma attuativo per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza, predisposto e approvato dalla regione Campania, non è stato rispettato, il 10 dicembre 2013, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia per la mancata esecuzione della medesima sentenza. Il 6 novembre 2014, la Corte di giustizia, con la sentenza nella causa C-385/13 P, ha confermato le decisioni con cui la Commissione ha rifiutato di pagare all'Italia i contributi finanziari per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

      In data 16 luglio 2015, la Corte di giustizia europea  ha pronunciato la sentenza definitiva di condannaper la causa C-653/13 relativa al mancato adempimento, da parte dell'Italia, di tutte le misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza del 4 marzo 2010, nella causa C-297/08.

      In risposta all'interrogazione 3-02059, il sottosegretario all'ambiente ha sottolineato che "sebbene la Commissione europea abbia riconosciuto i risultati raggiunti dalla regione Campania in termini di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti, la Corte di giustizia, con la sentenza del 16 luglio scorso, ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro oltre a una sanzione di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo, fino alla completa realizzazione di impianti di incenerimento per una capacità annua di 1.190.000 tonnellate, di discariche per una capacità di 1.829.000 tonnellate e di impianti di trattamento della frazione organica per una capacità annua di 382.500 tonnellate". Ulteriori elementi riguardanti il contenzioso con l'UE, per quanto riguarda le discariche presenti nel territorio campano, sono stati forniti dal Ministro dell'ambiente in risposta all'interrogazione 3-01658 e, più recentemente, in risposta all'interrogazione 4-09899 e dal sottosegretario all'ambiente in risposta all'interrogazione 3-02745.

      Elementi di informazione sono altresì contenuti nella "Relazione alle Camere recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle" (Doc. CCXXXIV, n. 1). 

      L'emergenza rifiuti in Calabria - Rientro all'ordinaria gestione

      Con l'ordinanza di protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013 sono state dettate disposizioni per favorire il rientro alla gestione ordinaria, in virtù dell'intervenuta scadenza del termine della dichiarazione dello stato di emergenza (scaduto il 31 dicembre 2011). Tale ordinanza ha quindi disciplinato il subentro della regione Calabria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al commissario delegato, nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima regione. Con la successiva ordinanza n. 146 del 17 febbraio 2014, per consentire il completamento delle attività programmate, è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di chiusura della contabilità speciale ove sono allocate le risorse da utilizzare per il finanziamento delle medesime attività. Un'ulteriore proroga della contabilità speciale, fino al 30 giugno 2017, è stata disposta dall'ordinanza 24 aprile 2017, n. 448.

      Elementi di informazione sulla situazione della gestione dei rifiuti in Calabria sono stati forniti in risposta all'interrogazione 3-00684, nel corso della seduta del 12 marzo 2014 dell'Assemblea della Camera. Ulteriori informazioni sono state fornite, nel corso della seduta del 16 dicembre 2015, in risposta all'interrogazione n. 4-06699. Elementi di informazione sulla gestione dei rifiuti in Calabria sono stati altresì forniti dal Ministro dell'ambiente, più di recente, in risposta alle interrogazioni 4-04029 e 4-00379

      La situazione di criticità nella gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio

      Nel corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti, sia legislativi che ministeriali, in merito alla situazione di criticità determinatasi in provincia di Roma in relazione alla programmata chiusura della discarica di Malagrotta (per un approfondimento della normativa emanata si rinvia alla scheda "La crisi nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma").

      Successivamente alla chiusura della discarica di Malagrotta, avvenuta nei primi giorni di ottobre del 2013, e dopo la mancata conversione dei decreti-legge nn. 126/2013 e 151/2013, che contenevano norme per il finanziamento del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", è stato emanato (e convertito in legge) il D.L. 16/2014. Il comma 5-bis dell'articolo 16 di tale decreto ha disposto la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nel limite di 22,5 milioni di euro per il biennio 2014-2015, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata" ivi previsto e opportunamente rimodulato sulla base delle risorse disponibili. La finalità della norma – secondo quanto in essa esplicitato – è il superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale (per approfondire i contenuti della norma v. scheda tratta dal dossier).

      L'art. 14, comma 1, del D.L. 91/2014 ha introdotto una speciale disciplina per l'adozione, nella Regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, derogatoria della disciplina generale contenuta nell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente).

      Rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 191, che consente l'adozione (da parte del Presidente della Regione o della Provincia o del Sindaco) di ordinanze contingibili e urgenti in materia di gestione dei rifiuti, il comma 1 consente, al Presidente della Giunta regionale del Lazio o al sindaco di uno dei comuni della Regione medesima, di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in tutti i casi di eccezionale ed urgente gravità, nonché di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; nonchè per consentire il ricorso a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti (da intendersi impianti per la gestione dei rifiuti) e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

      La disposizione dichiara espressamente di essere volta a prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea. In proposito occorre ricordare che la Corte di giustizia ha emanato la sentenza 15 ottobre 2014, causa C-323/13, con cui ha condannato la Repubblica italiana per non aver creato, nella Regione Lazio, una rete integrata ed adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, nonchè per non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma, ad esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle del SubATO di Latina non venisse sottoposta ad un trattamento comprensivo di un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e della stabilizzazione della loro frazione organica.

      Ulteriori disposizioni sono state dettate dal D.L. 91/2014 (cd. "decreto competitività) riguardo al compostaggio fuori regione dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione Lazio (si veda in proposito il paragrafo "Il compostaggio fuori regione dei rifiuti organici prodotti in Campania e nel Lazio").

      Elementi di informazione sulla gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio sono stati forniti dal Ministro dell'ambiente, nel corso della sua audizione presso la 13a Commissione del Senato (seduta del 27 settembre 2016), nonché in risposta alle interrogazioni 4-039014-136544-09104 e 4-14065.

      Ulteriori informazioni sono altresì contenute nella "Relazione alle Camere recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle" (Doc. CCXXXIV, n. 1).

      Informazioni più recenti sono state fornite, nel corso del 2017, in risposta alle interrogazioni nn. 3-030063-03023 e 4-16936.

      L'emergenza rifiuti in Sicilia - Rientro all'ordinaria gestione

      Con l'art. 2, comma 1, del D.L. 43/2013 la disciplina emergenziale e la gestione commissariale nel territorio della Regione Sicilia sono state prorogate, fino al 31 dicembre 2013, limitatamente alle seguenti attività, localizzate principalmente nel territorio di Palermo:

      • completamento della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo, sita nel comune di Palermo, messa in sicurezza dell'intera discarica e, nelle more del citato completamento, realizzazione di speciali forme di gestione dei rifiuti;
      • miglioramento ed incremento della raccolta differenziata nel medesimo Comune;
      • completamento del sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

      Un'ulteriore proroga al 30 giugno 2014 era stata prevista da una disposizione inserita nel corso dell'esame parlamentare del D.L. 150/2013 (art. 2, comma 2-ter) e successivamente soppressa.

      Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2014 è stata pubblicata l'ordinanza di protezione civile n. 148per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.

      Nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015 è stata pubblicata l'ordinanza di protezione civile 6 marzo 2015, n. 227 che, per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione, ha disposto che la contabilità speciale n. 5446 (intestata al Direttore generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della citata ordinanza n. 148) rimane aperta fino al 31 agosto 2016.

      Informazioni sullo stato della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione della regione Sicilia, sono contenute nel documento consegnato dal Ministro dell'ambiente alla Commissione VIII (Ambiente) durante l'audizione del 18 febbraio 2015, nonché nella risposta, fornita nella seduta del 3 novembre 2015, all'interrogazione n. 4-02858.

      Elementi più recenti sono stati forniti dal Ministro dell'ambiente in risposta alle interrogazioni 4-114014-042174-106154-12807 e 5-08787, nonché nel corso della sua audizione presso la 13a Commissione del Senato (seduta del 27 settembre 2016)Elementi di informazione sono altresì contenuti nella "Relazione alle Camere recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle" (Doc. CCXXXIV, n. 1).

      Si ricorda inoltre l'approvazione, nel luglio 2016, da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, della Relazione territoriale sulla Regione siciliana (Doc. XXIII, n. 20).

      Informazioni ulteriori sono state fornite, nel corso del 2017, in risposta alle interrogazioni 4-05004 e 4-14952.

      Si segnala la sentenza del TAR Sicilia n. 252/2018, con la quale sono state annullate alcune ordinanze adottate dal Presidente della Regione Siciliana.

      Ulteriori disposizioni
        Il compostaggio fuori regione dei rifiuti organici prodotti in Campania e nel Lazio

        Il comma 3-bis dell'art. 14 del D.L. 91/2014 ha differito al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale - per le esigenze della Regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa - gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8%. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.

        Si ricorda che il citato termine, previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, inizialmente fissato al 31 dicembre 2011, è stato da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2014 dall'art. 10, comma 3, del D.L. 150/2013.

        La stessa finalità, e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma 8-ter del medesimo articolo 14.

        Rispetto al precedente comma 3-bis, il comma 8-ter:

        • ha esteso le disposizioni anche alla Regione Lazio;
        • ha specificato che la norma è limitata ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense (vale a dire quelli con codice CER 20.01.08);

        I rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08) sono un sottoinsieme delle frazioni oggetto di raccolta differenziata (CER 20.01) dei "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata" a cui è associato il codice CER 20.

        • ha previsto che le regioni Campania e Lazio provvedano alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

        In materia interviene anche l'art. 35 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), seppur con una disposizione che non riguarda specificamente le regioni Lazio e Campania.

        Il comma 2 di tale articolo prevede infatti l'effettuazione (con apposito D.P.C.M.) di una ricognizione dell'offerta esistente e del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni. Fino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, il medesimo comma consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità. 

        A tale norma è stata data attuazione con il D.P.C.M. 7 marzo 2016.

          Ulteriori norme in materia di smaltimento fuori regione e di ordinanze urgenti

          L'art. 35, comma 11, del D.L. 133/2014 (cd. "sblocca Italia") consente di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti, per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale comma 11 prevede infatti la non applicazione del divieto, previsto dal comma 3 dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

          Si segnala infine l'articolo 44 della legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), che interviene nella disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti, precisando, in particolare, che devono sempre essere comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea.

          L'emergenza rifiuti in Campania e le misure destinate alla c.d. Terra dei fuochi
          Le norme emanate per la gestione dei rifiuti in Campania

          Nei primi due anni della XVII legislatura, sono state adottate numerose norme per il superamento della situazione di criticità in Campania.

          Le principali disposizioni hanno riguardato:

          • il prolungamento, da 2 a 3 anni, del mandato dei Commissari straordinari (nominati dal Presidente della Regione Campania) incaricati della realizzazione urgente dei siti da destinare ad impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (art. 3, comma 3, del D.L. 43/2013);
          • la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, di ulteriori commissari, ossia di uno o più commissari ad acta con il compito di provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le connesse iniziative necessarie (art. 41, commi 6 e seguenti, del D.L. 69/2013);
          • il divieto, nelle more del completamento degli impianti di cui al punto precedente e comunque non oltre il 21 agosto 2015, di importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e non, e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento (art. 41, comma 6-quater, del D.L. 69/2013);
          • la proroga sino al 31 dicembre 2015 della durata del periodo durante il quale, nel territorio della Regione, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province (art. 3, comma 3-bis, del D.L. 43/2013 e, successivamente, art. 10, comma 2, del D.L. 150/2013 e art. 14, comma 3, del D.L. 91/2014 e, da ultimo, art. 9, commi 4-ter e 4-quater, del D.L. 192/2014);
          • l'inclusione, per la regione Campania, della somma corrispondente al contributo di ristoro ambientale tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES (art. 3, comma 3-quater, del D.L. 43/2013), oggi sostituita dalla TARI;
          • la proroga, al 31 dicembre 2015, dell'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania (art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013). Su tale proroga è intervenuto anche l'art. 5 del D.L. 136/2013, che però non ha modificato il termine di scadenza, ma ha disciplinato il funzionamento dell'UTA anche attraverso l'emanazione di un apposito D.P.C.M. poi emanato in data 20 febbraio 2014 (e pubblicato nella G.U. del 26 maggio 2014). Tale proroga è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2016 dal comma 3 dell'art. 11 del D.L. 210/2015 (c.d. decreto milleproroghe 2016), al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania. Ulteriori proroghe sono state disposte dall'art. 14, comma 10, del D.L. 244/2016 e, fino al 31 dicembre 2018, dal comma 1120, lettera e), della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017);
          • l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano (art. 10, comma 12-bis, del D.L. 91/2014, attuato con il D.M. Ambiente 15 gennaio 2015);
          • la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in Provincia di Salerno (comma 4 dell'articolo 14 del D.L. 91/2014);
          • la possibilità (prevista dall'art. 14, comma 3-ter, del D.L. 91/2014), nelle more del completamento degli impianti di recupero/trattamento dei rifiuti e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui:
            - all'art. 8, comma 2, del D.L. 90/2008 (che ha dettato una disposizione pressoché identica a quella in esame, ma la cui validità è cessata alla scadenza dello stato di emergenza, intervenuta il 31 dicembre 2009);
            - e all'articolo 10, comma 1, del D.L. 195/2009.    
            Il primo periodo del comma 1 dell'art. 10, cui la norma in esame sembra riferirsi (il secondo periodo fa infatti riferimento al collaudo delle discariche), dispone l'evacuazione e l'esecuzione delle successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, a prescindere dalla destinazione dei rifiuti, entro il termine massimo di tre anni a decorrere dalla fine dello stato d'emergenza, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero.  
               

              Ulteriori disposizioni sono state dettate dal cd. decreto competitività (D.L. 91/2014) riguardo al compostaggio fuori regione dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione Campania (si veda in proposito il paragrafo "Il compostaggio fuori regione dei rifiuti organici prodotti in Campania e nel Lazio").

              Si ricorda altresì la proroga della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno (prevista dall'articolo 11 dell'O.P.C.M. n. 3891/2010), disposta prima dall'art. 5 del D.L. 136/2013 e poi (fino al 31 luglio 2016) dall'art. 11, comma 3-quinquies, del D.L. 210/2015.

              Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 16 dicembre 2016, n. 425, è stato disciplinato il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate alla messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano e Laghetti di Castelvolturno. In merito alla situazione di inquinamento ambientale nel comune di Giugliano, utili informazioni sono state fornite dal Ministro dell'ambiente, nel corso del 2017, in risposta alle interrogazioni 4-02792 e 4-17405.

              Le norme del D.L. 185/2015 per lo smaltimento delle ecoballe

              L'articolo 2 del D.L. 185/2015 è intervenuto nella vicenda dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania al fine di pervenire alla soluzione della situazione di grave criticità perdurante nella Regione a causa della presenza di una ingente quantità di rifiuti imballati (le c.d. ecoballe), che sono stati collocati in diversi siti del territorio regionale durante il periodo emergenziale, che ha interessato la Campania nell'arco del primo decennio degli anni Duemila. Il mancato smaltimento di tali rifiuti è stato contestato all'Italia nelle procedure di infrazione concluse con una doppia condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015, v. infra).

              Per sanare tale situazione l'articolo 2 prevede che il Presidente della regione predisponga un piano straordinario di interventi di smaltimento delle "ecoballe", anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, e di bonifica dei siti non interessati dalla citata messa in sicurezza (comma 1). I commi successivi disciplinano le modalità e i tempi di approvazione del piano (commi 2 e 6), nonché i termini per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi (comma 3). Nelle more dell'approvazione del piano, viene affidato al Presidente della Regione Campania il compito di predisporre e attuare un primo stralcio operativo di interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al 30% delle ecoballe presso impianti nazionali ed esteri (comma 7).

              Per la copertura finanziaria del Piano viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze (commi 4 e 5), con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni immediatamente trasferiti alla Regione Campania per il finanziamento del Piano stralcio.

              Per una trattazione approfondita della questione si rinvia al commento dell'art. 2 del D.L. 185/2015contenuto nel dossier n. 383. 

              Utili elementi di informazione sono stati forniti in risposta alle interrogazioni nn. 5-109914-14738 e 4-17544.

              Le misure per la "Terra dei fuochi" Il decreto-legge n. 136/2013

              Con riferimento al problema dei roghi di rifiuti nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, denominato "terra dei fuochi", e al monitoraggio sanitario della popolazione ivi residente, nonché alla mappatura dei terreni agricoli al fine di garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, il Governo ha emanato il D.L. 136/2013. Alcune modifiche a tale disciplina sono state successivamente apportate dal comma 12 dell'art. 10 del D.L. 91/2014. Le disposizioni dettate da tale comma sono volte a: ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di ulteriori analisi in caso di emersione di elementi nuovi (lett. a e b); attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (lett. c).

              Al fine di contrastare il fenomeno dei roghi dei rifiuti nella terra dei fuochi, l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 136/2013 ha previsto la possibilità per i prefetti delle province della regione Campania di avvalersi di personale militare delle Forze Armate fino ad un massimo di 850 unità nell'ambito del piano di impiego operativo, previsto al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, per l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità, che, successivamente, il comma 6 dell'articolo 4 del D.L. 192 del 2014 (cd. milleproroghe) ha prorogato al 31 marzo 2015. L'art. 5, comma 1, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 ha esteso la suddetta proroga al 30 giugno 2015, e, specificatamente, per le esigenze dei Prefetti delle province della regione Campania, ha consentito fino al 31 dicembre 2015, l'utilizzo di un contingente non superiore a 200 unità di personale militare. A  decorrere dal  30 giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino a 300 unita', compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.

              Informazioni sullo stato di attuazione delle misure introdotte dal D.L. 136/2013 sono state fornite neldocumento consegnato dal Ministro dell'ambiente all'VIII Commissione durante l'audizione del 18 febbraio 2015. Si ricorda altresì che sulle questioni riguardanti la "Terra dei fuochi" sono state svolte numerose interrogazioni. Tra le più recenti si ricordano quelle svolte nel corso del 2016 (n. 4-02075, la n. 4-14173 e la n. 5-09542) e del 2017 (la n. 4-15694 e la n. 4-13833).

              Per un approfondimento dei provvedimenti emanati in attuazione del D.L. 136/2013 si veda la sezione "Gli interventi", costantemente aggiornata, della sezione "Terra dei Fuochi, la mappatura delle aree e le azioni del Ministero" del sito del Ministero della salute. 

              Si ricorda, tra gli interventi più recenti, il D.M. politiche agricole 3 aprile 2017, recante "Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136".

              Ulteriori e più recenti elementi di informazione sono stati forniti in risposta alle interrogazioni 5/12785 e 4/01007

              Nella risposta a tale ultima interrogazione, pubblicata nel resoconto della seduta dell'Assemblea della Camera del 30 novembre 2017, si legge che "per quanto concerne le linee finanziarie strumentali agli interventi indicati nel programma della commissione, si fa presente che il fabbisogno economico complessivo per le misure previste è pari a 103,425 milioni di euro. Tali misure possono suddividersi in 6 macroaree d'intervento: misure per le bonifiche e il ripristino ambientale (le quali prevedono un fabbisogno economico pari a 38,5 milioni di euro); misure ricadenti sulla sicurezza (19,65 milioni di euro); area ambiente e salute (40,725 milioni di euro); rafforzamento delle misure di prevenzione antimafia e anticorruzione per le attività inerenti alla messa in sicurezza e la bonifica dei terreni (1,2 milioni di euro); misure relative alla comunicazione, sensibilizzazione e informazione della popolazione (250.000 euro); area rivitalizzazione economica del territorio (3,1 milioni di euro)". 
              Il fondo istituito dalla legge di stabilità 2016

              Il comma 475 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma ha assegnato al fondo una dotazione di 300 milioni di euro (150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017). L'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse è demandata ad un apposito D.P.C.M. che deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Lo stesso comma specifica che, nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica.

              In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 30 dicembre 2016 (pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2017) 

              Il contenzioso europeo

              Con la sentenza del 4 marzo 2010, pronunciata nella causa C-297/08 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195), la Corte di Giustizia ha statuito che l'Italia ha violato gli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania, in particolare per la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione. Rilevando che il programma attuativo per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza, predisposto e approvato dalla regione Campania, non è stato rispettato, il 10 dicembre 2013, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia per la mancata esecuzione della medesima sentenza. Il 6 novembre 2014, la Corte di giustizia, con la sentenza nella causa C-385/13 P, ha confermato le decisioni con cui la Commissione ha rifiutato di pagare all'Italia i contributi finanziari per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

              In data 16 luglio 2015, la Corte di giustizia europea  ha pronunciato la sentenza definitiva di condannaper la causa C-653/13 relativa al mancato adempimento, da parte dell'Italia, di tutte le misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza del 4 marzo 2010, nella causa C-297/08.

              In risposta all'interrogazione 3-02059, il sottosegretario all'ambiente ha sottolineato che "sebbene la Commissione europea abbia riconosciuto i risultati raggiunti dalla regione Campania in termini di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti, la Corte di giustizia, con la sentenza del 16 luglio scorso, ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro oltre a una sanzione di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo, fino alla completa realizzazione di impianti di incenerimento per una capacità annua di 1.190.000 tonnellate, di discariche per una capacità di 1.829.000 tonnellate e di impianti di trattamento della frazione organica per una capacità annua di 382.500 tonnellate". Ulteriori elementi riguardanti il contenzioso con l'UE, per quanto riguarda le discariche presenti nel territorio campano, sono stati forniti dal Ministro dell'ambiente in risposta all'interrogazione 3-01658 e, più recentemente, in risposta all'interrogazione 4-09899 e dal sottosegretario all'ambiente in risposta all'interrogazione 3-02745.

              Elementi di informazione sono altresì contenuti nella "Relazione alle Camere recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle" (Doc. CCXXXIV, n. 1). 

              L'emergenza rifiuti in Calabria - Rientro all'ordinaria gestione

              Con l'ordinanza di protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013 sono state dettate disposizioni per favorire il rientro alla gestione ordinaria, in virtù dell'intervenuta scadenza del termine della dichiarazione dello stato di emergenza (scaduto il 31 dicembre 2011). Tale ordinanza ha quindi disciplinato il subentro della regione Calabria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al commissario delegato, nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima regione. Con la successiva ordinanza n. 146 del 17 febbraio 2014, per consentire il completamento delle attività programmate, è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di chiusura della contabilità speciale ove sono allocate le risorse da utilizzare per il finanziamento delle medesime attività. Un'ulteriore proroga della contabilità speciale, fino al 30 giugno 2017, è stata disposta dall'ordinanza 24 aprile 2017, n. 448.

              Elementi di informazione sulla situazione della gestione dei rifiuti in Calabria sono stati forniti in risposta all'interrogazione 3-00684, nel corso della seduta del 12 marzo 2014 dell'Assemblea della Camera. Ulteriori informazioni sono state fornite, nel corso della seduta del 16 dicembre 2015, in risposta all'interrogazione n. 4-06699. Elementi di informazione sulla gestione dei rifiuti in Calabria sono stati altresì forniti dal Ministro dell'ambiente, più di recente, in risposta alle interrogazioni 4-04029 e 4-00379

              La situazione di criticità nella gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio

              Nel corso del 2013 sono stati emanati diversi provvedimenti, sia legislativi che ministeriali, in merito alla situazione di criticità determinatasi in provincia di Roma in relazione alla programmata chiusura della discarica di Malagrotta (per un approfondimento della normativa emanata si rinvia alla scheda "La crisi nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma").

              Successivamente alla chiusura della discarica di Malagrotta, avvenuta nei primi giorni di ottobre del 2013, e dopo la mancata conversione dei decreti-legge nn. 126/2013 e 151/2013, che contenevano norme per il finanziamento del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", è stato emanato (e convertito in legge) il D.L. 16/2014. Il comma 5-bis dell'articolo 16 di tale decreto ha disposto la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nel limite di 22,5 milioni di euro per il biennio 2014-2015, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata" ivi previsto e opportunamente rimodulato sulla base delle risorse disponibili. La finalità della norma – secondo quanto in essa esplicitato – è il superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale (per approfondire i contenuti della norma v. scheda tratta dal dossier).

              L'art. 14, comma 1, del D.L. 91/2014 ha introdotto una speciale disciplina per l'adozione, nella Regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, derogatoria della disciplina generale contenuta nell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente).

              Rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 191, che consente l'adozione (da parte del Presidente della Regione o della Provincia o del Sindaco) di ordinanze contingibili e urgenti in materia di gestione dei rifiuti, il comma 1 consente, al Presidente della Giunta regionale del Lazio o al sindaco di uno dei comuni della Regione medesima, di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in tutti i casi di eccezionale ed urgente gravità, nonché di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; nonchè per consentire il ricorso a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti (da intendersi impianti per la gestione dei rifiuti) e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

              La disposizione dichiara espressamente di essere volta a prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea. In proposito occorre ricordare che la Corte di giustizia ha emanato la sentenza 15 ottobre 2014, causa C-323/13, con cui ha condannato la Repubblica italiana per non aver creato, nella Regione Lazio, una rete integrata ed adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, nonchè per non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma, ad esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle del SubATO di Latina non venisse sottoposta ad un trattamento comprensivo di un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e della stabilizzazione della loro frazione organica.

              Ulteriori disposizioni sono state dettate dal D.L. 91/2014 (cd. "decreto competitività) riguardo al compostaggio fuori regione dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione Lazio (si veda in proposito il paragrafo "Il compostaggio fuori regione dei rifiuti organici prodotti in Campania e nel Lazio").

              Elementi di informazione sulla gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio sono stati forniti dal Ministro dell'ambiente, nel corso della sua audizione presso la 13a Commissione del Senato (seduta del 27 settembre 2016), nonché in risposta alle interrogazioni 4-039014-136544-09104 e 4-14065.

              Ulteriori informazioni sono altresì contenute nella "Relazione alle Camere recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle" (Doc. CCXXXIV, n. 1).

              Informazioni più recenti sono state fornite, nel corso del 2017, in risposta alle interrogazioni nn. 3-030063-03023 e 4-16936.

              L'emergenza rifiuti in Sicilia - Rientro all'ordinaria gestione

              Con l'art. 2, comma 1, del D.L. 43/2013 la disciplina emergenziale e la gestione commissariale nel territorio della Regione Sicilia sono state prorogate, fino al 31 dicembre 2013, limitatamente alle seguenti attività, localizzate principalmente nel territorio di Palermo:

              • completamento della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo, sita nel comune di Palermo, messa in sicurezza dell'intera discarica e, nelle more del citato completamento, realizzazione di speciali forme di gestione dei rifiuti;
              • miglioramento ed incremento della raccolta differenziata nel medesimo Comune;
              • completamento del sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

              Un'ulteriore proroga al 30 giugno 2014 era stata prevista da una disposizione inserita nel corso dell'esame parlamentare del D.L. 150/2013 (art. 2, comma 2-ter) e successivamente soppressa.

              Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2014 è stata pubblicata l'ordinanza di protezione civile n. 148per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.

              Nella Gazzetta ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015 è stata pubblicata l'ordinanza di protezione civile 6 marzo 2015, n. 227 che, per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione, ha disposto che la contabilità speciale n. 5446 (intestata al Direttore generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della citata ordinanza n. 148) rimane aperta fino al 31 agosto 2016.

              Informazioni sullo stato della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione della regione Sicilia, sono contenute nel documento consegnato dal Ministro dell'ambiente alla Commissione VIII (Ambiente) durante l'audizione del 18 febbraio 2015, nonché nella risposta, fornita nella seduta del 3 novembre 2015, all'interrogazione n. 4-02858.

              Elementi più recenti sono stati forniti dal Ministro dell'ambiente in risposta alle interrogazioni 4-114014-042174-106154-12807 e 5-08787, nonché nel corso della sua audizione presso la 13a Commissione del Senato (seduta del 27 settembre 2016)Elementi di informazione sono altresì contenuti nella "Relazione alle Camere recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle" (Doc. CCXXXIV, n. 1).

              Si ricorda inoltre l'approvazione, nel luglio 2016, da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, della Relazione territoriale sulla Regione siciliana (Doc. XXIII, n. 20).

              Informazioni ulteriori sono state fornite, nel corso del 2017, in risposta alle interrogazioni 4-05004 e 4-14952.

              Si segnala la sentenza del TAR Sicilia n. 252/2018, con la quale sono state annullate alcune ordinanze adottate dal Presidente della Regione Siciliana.

              Ulteriori disposizioni
                Il compostaggio fuori regione dei rifiuti organici prodotti in Campania e nel Lazio

                Il comma 3-bis dell'art. 14 del D.L. 91/2014 ha differito al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale - per le esigenze della Regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa - gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8%. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.

                Si ricorda che il citato termine, previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, inizialmente fissato al 31 dicembre 2011, è stato da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2014 dall'art. 10, comma 3, del D.L. 150/2013.

                La stessa finalità, e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma 8-ter del medesimo articolo 14.

                Rispetto al precedente comma 3-bis, il comma 8-ter:

                • ha esteso le disposizioni anche alla Regione Lazio;
                • ha specificato che la norma è limitata ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense (vale a dire quelli con codice CER 20.01.08);

                I rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08) sono un sottoinsieme delle frazioni oggetto di raccolta differenziata (CER 20.01) dei "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata" a cui è associato il codice CER 20.

                • ha previsto che le regioni Campania e Lazio provvedano alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

                In materia interviene anche l'art. 35 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), seppur con una disposizione che non riguarda specificamente le regioni Lazio e Campania.

                Il comma 2 di tale articolo prevede infatti l'effettuazione (con apposito D.P.C.M.) di una ricognizione dell'offerta esistente e del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni. Fino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, il medesimo comma consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità. 

                A tale norma è stata data attuazione con il D.P.C.M. 7 marzo 2016.

                  Ulteriori norme in materia di smaltimento fuori regione e di ordinanze urgenti

                  L'art. 35, comma 11, del D.L. 133/2014 (cd. "sblocca Italia") consente di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti, per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale comma 11 prevede infatti la non applicazione del divieto, previsto dal comma 3 dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

                  Si segnala infine l'articolo 44 della legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), che interviene nella disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti, precisando, in particolare, che devono sempre essere comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea.