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L'elezione dei consigli metropolitani
informazioni aggiornate a martedì, 13 dicembre 2016

La legge n. 56/2014 disciplina il sistema elettorale del consiglio metropolitano (commi 26-38), che è organo elettivo di secondo grado. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (comma 25).

Il sistema elettorale è un sistema proporzionale per liste. Ai fini della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto e devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. L'elezione avviene in un'unica giornata presso l'ufficio elettorale costituito presso il consiglio metropolitano. Ciascun elettore esprime un voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista. Il voto è in entrambi i casi ponderato. I seggi sono assegnati alle liste secondo il metodo d'Hondt. Sono proclamati eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Il voto dei sindaci e consiglieri ha dunque un valore diverso legato alla popolazione del comune di appartenenza, tanto più alto quanto maggiore è la popolazione. Esso è pertanto ponderato in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune (le fasce demografiche sono determinate dal comma 33). Nella ponderazione sono adottati due correttivi volti a ridurre il peso degli elettori appartenenti ad un solo comune la cui popolazione superi il 45% della popolazione complessiva della città metropolitana e degli elettori appartenenti ad una fascia demografica la cui popolazione superi il 35% della popolazione complessiva (Allegato A). I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana (comma 39).

La legge prevede altresì disposizioni volte a promuovere la rappresentanza di genere, per cui nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali, ossia dal 26 dicembre 2017 (commi 27-28).

Sono inoltre disciplinate le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano, attraverso apposite modifiche al TUEL (comma 23).

 

La legge consente inoltre agli statuti di prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, ma subordinando tale facoltà ad alcune condizioni (legge statale sul sistema elettorale; articolazione del comune capoluogo in più comuni) e secondo una procedura specifica indicati n dettaglio nella legge medesima (comma 22).

Le prime elezioni dei consigli metropolitani di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino hanno avuto luogo tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2014. L'elezione del consiglio della città metropolitana di Venezia si è svolta il 9 agosto 2015 e quella di Reggio Calabria il 7 agosto 2016.

Il consiglio metropolitano dura in carica 5 anni. Tuttavia, la legge stabilisce che in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano, che sono indette dal sindaco entro sessanta giorni dalla sua proclamazione.

A seguito delle elezioni amministrative che si sono tenute nel 2016, si è proceduto al rinnovo dei consigli delle città metropolitane di Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino con elezioni svolte in data 9 ottobre 2016.

La legge n. 56/2014 disciplina il sistema elettorale del consiglio metropolitano (commi 26-38), che è organo elettivo di secondo grado. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (comma 25).

Il sistema elettorale è un sistema proporzionale per liste. Ai fini della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto e devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. L'elezione avviene in un'unica giornata presso l'ufficio elettorale costituito presso il consiglio metropolitano. Ciascun elettore esprime un voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista. Il voto è in entrambi i casi ponderato. I seggi sono assegnati alle liste secondo il metodo d'Hondt. Sono proclamati eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Il voto dei sindaci e consiglieri ha dunque un valore diverso legato alla popolazione del comune di appartenenza, tanto più alto quanto maggiore è la popolazione. Esso è pertanto ponderato in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune (le fasce demografiche sono determinate dal comma 33). Nella ponderazione sono adottati due correttivi volti a ridurre il peso degli elettori appartenenti ad un solo comune la cui popolazione superi il 45% della popolazione complessiva della città metropolitana e degli elettori appartenenti ad una fascia demografica la cui popolazione superi il 35% della popolazione complessiva (Allegato A). I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana (comma 39).

La legge prevede altresì disposizioni volte a promuovere la rappresentanza di genere, per cui nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali, ossia dal 26 dicembre 2017 (commi 27-28).

Sono inoltre disciplinate le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano, attraverso apposite modifiche al TUEL (comma 23).

 

La legge consente inoltre agli statuti di prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, ma subordinando tale facoltà ad alcune condizioni (legge statale sul sistema elettorale; articolazione del comune capoluogo in più comuni) e secondo una procedura specifica indicati n dettaglio nella legge medesima (comma 22).

Le prime elezioni dei consigli metropolitani di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino hanno avuto luogo tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2014. L'elezione del consiglio della città metropolitana di Venezia si è svolta il 9 agosto 2015 e quella di Reggio Calabria il 7 agosto 2016.

Il consiglio metropolitano dura in carica 5 anni. Tuttavia, la legge stabilisce che in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano, che sono indette dal sindaco entro sessanta giorni dalla sua proclamazione.

A seguito delle elezioni amministrative che si sono tenute nel 2016, si è proceduto al rinnovo dei consigli delle città metropolitane di Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino con elezioni svolte in data 9 ottobre 2016.