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Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Bolzano e di Trento
informazioni aggiornate a venerdì, 21 gennaio 2022

L'accordo tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 18 novembre 2021, è stato recepito con la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), ai commi da 548 a 551. L'accordo aggiorna il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e i tre enti, intervenendo in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due province, concorso alla finanza pubblica, restituzione delle riserve all'erario.

Nelle medesime materie sono intervenuti i precedenti accordi: quello del 15 ottobre 2014 recepito dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, commi da 406 a 413) e quello del 30 novembre 2009, recepito dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2010, art. 2, commi da 106 a 125).

Il comma 548 specifica che le norme recate ai commi 549, 550 e 551 intervengono nell'ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972), con riguardo a:

  • le entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi: il comma 549, lettera a) modifica l'articolo 75 dello statuto, al fine di includere esplicitamente il gettito di tali entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; il comma 550 ne definisce l'ambito e le modalità di calcolo in relazione alle diverse tipologie di giochi;
  • la determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e dalle province autonome per gli anni 2022 e dal 2023 modificando l'articolo 79 dello statuto che ne stabilisce disciplina e quantificazione (comma 549, lettere b) e c)).
  • l'attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come restituzione delle riserve all'erario di cui alla legge di stabilità 2014 (comma 551).

 

L'accordo del 18 novembre 2021 prevede, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2022 le Province autonome partecipino ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali (realizzati dalla SOSE), secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 

Entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi

Il comma 549, lettera a) modifica il comma 1, lettera g), dell'articolo 75 dello statuto al fine di estendere la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale.

L'articolo 75 dello statuto elenca le quote del gettito delle entrate tributarie attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Regione Trentino Alto Adige, riviste, da ultimo, con la legge n. 190 del 2014 a seguito dell'accordo con il Governo del 15 ottobre 2014. Nello specifico è stata rimodulata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli 'altri prodotti energetici'.

In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l'intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell'IVA generale; alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell'IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l'IVA all'importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige.

Con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2022, tra ‘tutte le altre entrate' sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.

Le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi è disciplinata al comma 550 della legge di bilancio 2022.

La contabilizzazione delle entrate è effettuata per il gioco in rete fisica, in riferimento alle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia, mentre per il gioco a distanza, in riferimento alle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a residenti nel territorio di ciascuna provincia. Quanto alle tipologie di giochi, fermo restando la spettanza alla regione dei 9 decimi del provento del lotto al netto delle vincite (come stabilito all'articolo 69, comma 2, lettera c), dello statuto), i giochi con vincita in denaro considerati sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. La norma specifica infine che la quantificazione del gettito spettante alle province, quando per alcune tipologie di giochi non sia possibile, è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

Alle due province autonome, inoltre, lo Stato riconosce in via definitiva la spettanza dei gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti agli anni fino al 2021 e quantifica tali spettanze in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano. In tal senso è intervenuto il decreto legge n. 146 del 2021 con l'articolo 16, comma 7, che ha quantificato la suddetta somma, inizialmente stabilita in 50 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione (legge n. 215 del 2021) in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

 

Concorso alla finanza pubblica

Il comma 549, lettere b) e c), modifica i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 79 dello statuto al fine di rimodulare la misura del concorso alla finanza pubblica per la regione e le province autonome per gli anni a decorrere dal 2022. La disciplina inizialmente prevista fino al 2022 è limitata all'anno 2021, sono fatte salve le riduzioni e i ristori per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica e viene stabilito il contributo alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 713,71 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.

 

Si ricorda che l'articolo 79 dello statuto (già riscritto a seguito dell'accordo del 2009), è stato successivamente integrato, in recepimento dell'accordo del 2014 con il Governo, riguardo il concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di specificare funzioni e limiti della Regione e delle Province ed inserire la definizione della quantità e modalità del contributo dei tre enti alla finanza pubblica. In particolare la norma definisce il sistema territoriale regionale integrato (costituito oltre che dai tre enti, da tutti gli altri enti dipendenti da questi: aziende sanitarie, università, camere di commercio), elenca le misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà; attribuisce alle province l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati; stabilisce che agli enti del sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili altri obblighi, oneri, o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme statutarie. La norma stabilisce inoltre il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio in via definitiva a decorrere dal 2018, determina il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e detta disposizioni sulle modalità di determinazione del contributo a decorrere dal 2023.

Le modifiche apportate a seguito dell'accordo del 2021, riducono il contributo dovuto a decorrere dal 2022 (da 905,3 a 713,7 milioni di euro) e posticipano di 5 anni (dal 2023 al 2028) quanto stabilito sulla rideterminazione del suddetto contributo.

Il comma 4-bis, come modificato dalla legge di bilancio 2022, determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021; sono fatte salve le riduzioni i ristori per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per ciascuno degli anni a decorrere dal 2022, il suddetto contributo è pari a 713,71 milioni di euro. Rimane non modificata la quota di 15,091 milioni di euro imputata alla regione così come la modalità di ripartizione della rimanente parte del contributo richiesto tra le due province autonome sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono, inoltre, concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo.

Il comma 4-ter, anch'esso modificato dalla legge di bilancio 2022, stabilisce che il contributo illustrato sopra - pari a complessivi 713,71 milioni - a decorrere dall'anno 2028 (anziché 2013) è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; invariata la modalità di ripartizione del contributo tra i tre enti.

Rimane invariata la restante disciplina in materia di concorso alla finanza pubblica dettata dall'articolo 79, a seguito dell'accordo del 2014: il monitoraggio e la certificazione (comma 4-quinques), le modalità di acquisizione del contributo da parte dello Stato (comma 4-sexsies) e le possibilità di modifica del contributo stesso da parte dello Stato (comma 4-septies).

In particolare il comma 4-sexsies stabilisce che il contributo in termini di saldo netto da finanziare, stabilito a decorrere dall'anno 2015, è versato all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno. Sulle modalità di modifica del contributo senza l'accordo con la regione e le province autonome, il comma 4-septies, stabilisce che l'ammontare del contributo dovuto dai tre enti può essere modificato dallo Stato unilateralmente solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo.

 

Restituzione delle riserve all'erario

Anche l'accordo del 18 novembre 2021, come i precedenti, interviene nel tema della riserva all'erario. Viene infatti stabilita l'attribuzione a ciascuna provincia autonoma, a decorrere dall'anno 2022, dell'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve all'erario previste dalla legge di stabilità 2014.

L'articolo 1, comma 508, della legge di stabilità n. 147 del 2013 ha previsto la riserva all'erario delle maggiori entrate tributarie delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011, per un periodo di 5 anni e a copertura degli oneri del debito pubblico[2].

Successivamente, in recepimento dell'accordo del 2014 tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 412 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che le riserve all'erario[3] previste dal comma 508 della legge n. 147 del 2014 sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

In attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, l'articolo 54 del decreto legge n. 73 del 2021, stabilisce l'erogazione nell'anno 2021 di 60 milioni di euro a ciascuna provincia autonoma.

Con l'accordo del 2021 è stata quindi individuata la copertura finanziaria per poter restituire a ciascuna Provincia autonoma l'intero importo dovuto.

Si rammenta infine che con l'accordo del 2014 viene inoltre integrata la disciplina generale della riserva all'erario, recata dallo statuto (comma 3-bis, art. 75-bis, statuto). La norma statutaria conferma la possibilità di riservare allo Stato il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, solo nel caso in cui sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province e purché risulti temporalmente delimitato, nonché quantificabile. In aggiunta alla normativa vigente, viene specificato che non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.

Il comma 551 della legge di bilancio 2022, in attuazione di quanto concordato, provvede, quindi, a restituire alle province autonome le riserve all'erario precedentemente trattenute, in rate annuali di 20 milioni di euro fino a coprire l'intero importo.

Il Governo quantifica il suddetto importo (nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio) sulla base dei dati disponibili e in attesa del relativo riscontro da parte della Agenzia delle entrate, in circa 669 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e in circa 634 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

 

Un'altra modifica statuaria (secondo la procedura dell'art. 104 dello statuto) è intervenuta in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento. Le leggi di bilancio 2018 (commi da 832 a 834) e 2020 (commi 76 e 77) hanno modificato le disposizioni in materia dettate dall'articolo 13 dello statuto. La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province e viene previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. In materia di sistema idrico, inoltre, la norma prevede la previa consultazione delle province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

L'accordo tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 18 novembre 2021, è stato recepito con la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), ai commi da 548 a 551. L'accordo aggiorna il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e i tre enti, intervenendo in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due province, concorso alla finanza pubblica, restituzione delle riserve all'erario.

Nelle medesime materie sono intervenuti i precedenti accordi: quello del 15 ottobre 2014 recepito dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, commi da 406 a 413) e quello del 30 novembre 2009, recepito dalla legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2010, art. 2, commi da 106 a 125).

Il comma 548 specifica che le norme recate ai commi 549, 550 e 551 intervengono nell'ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972), con riguardo a:

  • le entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi: il comma 549, lettera a) modifica l'articolo 75 dello statuto, al fine di includere esplicitamente il gettito di tali entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; il comma 550 ne definisce l'ambito e le modalità di calcolo in relazione alle diverse tipologie di giochi;
  • la determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e dalle province autonome per gli anni 2022 e dal 2023 modificando l'articolo 79 dello statuto che ne stabilisce disciplina e quantificazione (comma 549, lettere b) e c)).
  • l'attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come restituzione delle riserve all'erario di cui alla legge di stabilità 2014 (comma 551).

 

L'accordo del 18 novembre 2021 prevede, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2022 le Province autonome partecipino ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali (realizzati dalla SOSE), secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 

Entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi

Il comma 549, lettera a) modifica il comma 1, lettera g), dell'articolo 75 dello statuto al fine di estendere la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale.

L'articolo 75 dello statuto elenca le quote del gettito delle entrate tributarie attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Regione Trentino Alto Adige, riviste, da ultimo, con la legge n. 190 del 2014 a seguito dell'accordo con il Governo del 15 ottobre 2014. Nello specifico è stata rimodulata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli 'altri prodotti energetici'.

In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l'intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell'IVA generale; alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell'IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l'IVA all'importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige.

Con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2022, tra ‘tutte le altre entrate' sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.

Le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi è disciplinata al comma 550 della legge di bilancio 2022.

La contabilizzazione delle entrate è effettuata per il gioco in rete fisica, in riferimento alle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia, mentre per il gioco a distanza, in riferimento alle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a residenti nel territorio di ciascuna provincia. Quanto alle tipologie di giochi, fermo restando la spettanza alla regione dei 9 decimi del provento del lotto al netto delle vincite (come stabilito all'articolo 69, comma 2, lettera c), dello statuto), i giochi con vincita in denaro considerati sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. La norma specifica infine che la quantificazione del gettito spettante alle province, quando per alcune tipologie di giochi non sia possibile, è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

Alle due province autonome, inoltre, lo Stato riconosce in via definitiva la spettanza dei gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti agli anni fino al 2021 e quantifica tali spettanze in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano. In tal senso è intervenuto il decreto legge n. 146 del 2021 con l'articolo 16, comma 7, che ha quantificato la suddetta somma, inizialmente stabilita in 50 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione (legge n. 215 del 2021) in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

 

Concorso alla finanza pubblica

Il comma 549, lettere b) e c), modifica i commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 79 dello statuto al fine di rimodulare la misura del concorso alla finanza pubblica per la regione e le province autonome per gli anni a decorrere dal 2022. La disciplina inizialmente prevista fino al 2022 è limitata all'anno 2021, sono fatte salve le riduzioni e i ristori per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica e viene stabilito il contributo alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 713,71 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.

 

Si ricorda che l'articolo 79 dello statuto (già riscritto a seguito dell'accordo del 2009), è stato successivamente integrato, in recepimento dell'accordo del 2014 con il Governo, riguardo il concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di specificare funzioni e limiti della Regione e delle Province ed inserire la definizione della quantità e modalità del contributo dei tre enti alla finanza pubblica. In particolare la norma definisce il sistema territoriale regionale integrato (costituito oltre che dai tre enti, da tutti gli altri enti dipendenti da questi: aziende sanitarie, università, camere di commercio), elenca le misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e solidarietà; attribuisce alle province l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali e dei propri enti e organismi pubblici e privati; stabilisce che agli enti del sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili altri obblighi, oneri, o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dalle norme statutarie. La norma stabilisce inoltre il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio in via definitiva a decorrere dal 2018, determina il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e detta disposizioni sulle modalità di determinazione del contributo a decorrere dal 2023.

Le modifiche apportate a seguito dell'accordo del 2021, riducono il contributo dovuto a decorrere dal 2022 (da 905,3 a 713,7 milioni di euro) e posticipano di 5 anni (dal 2023 al 2028) quanto stabilito sulla rideterminazione del suddetto contributo.

Il comma 4-bis, come modificato dalla legge di bilancio 2022, determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021; sono fatte salve le riduzioni i ristori per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per ciascuno degli anni a decorrere dal 2022, il suddetto contributo è pari a 713,71 milioni di euro. Rimane non modificata la quota di 15,091 milioni di euro imputata alla regione così come la modalità di ripartizione della rimanente parte del contributo richiesto tra le due province autonome sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono, inoltre, concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo.

Il comma 4-ter, anch'esso modificato dalla legge di bilancio 2022, stabilisce che il contributo illustrato sopra - pari a complessivi 713,71 milioni - a decorrere dall'anno 2028 (anziché 2013) è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; invariata la modalità di ripartizione del contributo tra i tre enti.

Rimane invariata la restante disciplina in materia di concorso alla finanza pubblica dettata dall'articolo 79, a seguito dell'accordo del 2014: il monitoraggio e la certificazione (comma 4-quinques), le modalità di acquisizione del contributo da parte dello Stato (comma 4-sexsies) e le possibilità di modifica del contributo stesso da parte dello Stato (comma 4-septies).

In particolare il comma 4-sexsies stabilisce che il contributo in termini di saldo netto da finanziare, stabilito a decorrere dall'anno 2015, è versato all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno. Sulle modalità di modifica del contributo senza l'accordo con la regione e le province autonome, il comma 4-septies, stabilisce che l'ammontare del contributo dovuto dai tre enti può essere modificato dallo Stato unilateralmente solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo.

 

Restituzione delle riserve all'erario

Anche l'accordo del 18 novembre 2021, come i precedenti, interviene nel tema della riserva all'erario. Viene infatti stabilita l'attribuzione a ciascuna provincia autonoma, a decorrere dall'anno 2022, dell'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve all'erario previste dalla legge di stabilità 2014.

L'articolo 1, comma 508, della legge di stabilità n. 147 del 2013 ha previsto la riserva all'erario delle maggiori entrate tributarie delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011, per un periodo di 5 anni e a copertura degli oneri del debito pubblico[2].

Successivamente, in recepimento dell'accordo del 2014 tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 412 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che le riserve all'erario[3] previste dal comma 508 della legge n. 147 del 2014 sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

In attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, l'articolo 54 del decreto legge n. 73 del 2021, stabilisce l'erogazione nell'anno 2021 di 60 milioni di euro a ciascuna provincia autonoma.

Con l'accordo del 2021 è stata quindi individuata la copertura finanziaria per poter restituire a ciascuna Provincia autonoma l'intero importo dovuto.

Si rammenta infine che con l'accordo del 2014 viene inoltre integrata la disciplina generale della riserva all'erario, recata dallo statuto (comma 3-bis, art. 75-bis, statuto). La norma statutaria conferma la possibilità di riservare allo Stato il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, solo nel caso in cui sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province e purché risulti temporalmente delimitato, nonché quantificabile. In aggiunta alla normativa vigente, viene specificato che non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.

Il comma 551 della legge di bilancio 2022, in attuazione di quanto concordato, provvede, quindi, a restituire alle province autonome le riserve all'erario precedentemente trattenute, in rate annuali di 20 milioni di euro fino a coprire l'intero importo.

Il Governo quantifica il suddetto importo (nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio) sulla base dei dati disponibili e in attesa del relativo riscontro da parte della Agenzia delle entrate, in circa 669 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e in circa 634 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

 

Un'altra modifica statuaria (secondo la procedura dell'art. 104 dello statuto) è intervenuta in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento. Le leggi di bilancio 2018 (commi da 832 a 834) e 2020 (commi 76 e 77) hanno modificato le disposizioni in materia dettate dall'articolo 13 dello statuto. La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province e viene previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. In materia di sistema idrico, inoltre, la norma prevede la previa consultazione delle province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).