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Temi dell'attività parlamentare

Risorse a compensazione gettiti IMU e Tasi e altre disposizioni finanziarie per gli enti locali
informazioni aggiornate a venerdì, 31 luglio 2015

Si prevede (articolo 8, co. 10-13) che per l'anno 2015 sia attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. La quota di tale contributo (c.d. fondo IMU/Tasi, atteso che analoga operazione è stata effettuata per un importo lievemente superiore anche per l'anno 2014) di spettanza di ciascun comune è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014. Con una modifica introdotta dal Senato si è stabilito che quota parte del suddetto importo (pari a 57,5 milioni) sia ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli. Le somme attribuite agli enti interessati non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno Si dispone inoltre l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. Nel corso dell'esame al Senato per l'anno 2015 si è consentito il pagamento, entro il 30 ottobre dello stesso anno, della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

L'articolo 7 prevede che gli enti locali possano realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui, consentite dalla legge di stabilità 2015 (tra cui, ad esempio, le rinegoziazioni già effettuate relative a passività da emissione di strumenti obbligazionari) anche nel corso dell'esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo per i citati enti di effettuare le relative iscrizioni nel bilanci di previsione. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione possono essere utilizzate dagli enti senza vincoli di destinazione. Si estende poi anche al tributo comunale sui rifiuti e su servizi (TARES) la facoltà per i Comuni (ora prevista per la TARI) di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la riscossione del tributo medesimo ai soggetti ai quali risultava affidato alla data del 31 dicembre 2013. Viene inoltre differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 l'operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, superando la scadenza del 30 giugno 2014, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le relative attività. In materia di tassa sui rifiuti, infine, si dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a talune tipologie di crediti risultati inesigibili.

Tra le varie modifiche intervenute al Senato su tale articolo possono segnalarsi rispettivamente ai commi 2-bis ed 8-bis: l'intervento sulla procedura di riequilibrio finanziario degli enti in dissesto, con sui si prolunga di un anno il termine per il raggiungimento dell' equilibrio di bilancio e vi si includono anche le province e città metropolitane; la previsione che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione.

Si prevede (articolo 8, co. 10-13) che per l'anno 2015 sia attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. La quota di tale contributo (c.d. fondo IMU/Tasi, atteso che analoga operazione è stata effettuata per un importo lievemente superiore anche per l'anno 2014) di spettanza di ciascun comune è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014. Con una modifica introdotta dal Senato si è stabilito che quota parte del suddetto importo (pari a 57,5 milioni) sia ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli. Le somme attribuite agli enti interessati non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno Si dispone inoltre l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. Nel corso dell'esame al Senato per l'anno 2015 si è consentito il pagamento, entro il 30 ottobre dello stesso anno, della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

L'articolo 7 prevede che gli enti locali possano realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui, consentite dalla legge di stabilità 2015 (tra cui, ad esempio, le rinegoziazioni già effettuate relative a passività da emissione di strumenti obbligazionari) anche nel corso dell'esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo per i citati enti di effettuare le relative iscrizioni nel bilanci di previsione. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione possono essere utilizzate dagli enti senza vincoli di destinazione. Si estende poi anche al tributo comunale sui rifiuti e su servizi (TARES) la facoltà per i Comuni (ora prevista per la TARI) di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la riscossione del tributo medesimo ai soggetti ai quali risultava affidato alla data del 31 dicembre 2013. Viene inoltre differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 l'operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, superando la scadenza del 30 giugno 2014, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le relative attività. In materia di tassa sui rifiuti, infine, si dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a talune tipologie di crediti risultati inesigibili.

Tra le varie modifiche intervenute al Senato su tale articolo possono segnalarsi rispettivamente ai commi 2-bis ed 8-bis: l'intervento sulla procedura di riequilibrio finanziario degli enti in dissesto, con sui si prolunga di un anno il termine per il raggiungimento dell' equilibrio di bilancio e vi si includono anche le province e città metropolitane; la previsione che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione.