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Utilizzo dei farmaci cannabinoidi nell'ambito dei servizi sanitari regionali
informazioni aggiornate a venerdì, 2 febbraio 2018

Sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 309/1990  (T.U sugli stupefacenti), fino al 2006 l'utilizzo dei farmaci a base di cannabinoidi era permesso, ma, poiché nel territorio nazionale era vietata la coltivazione della Canapa e la produzione dei medicinali da questa derivati , il loro acquisto poteva essere effettuato solo  grazie alla   procedura prevista dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997 Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero.

Dopo l'approvazione della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. Legge Fini-Giovanardi che modifica il D.P.R. 309/1990), la Cannabis e i suoi derivati vengono invece classificati come sostanze di abuso " prive di utilità terapeutica" ed inseriti nella Tabella I, con la conseguenza che viene anche vietata l'importazione dei farmaci cannabinoidi.

Per permettere ai numerosi pazienti di continuare ad utilizzare i cannabinoidi, fu pertanto necessario che l'allora Ministro della Salute firmasse un'ordinanza che, in deroga alla legge nel frattempo entrata in vigore, continuava ad autorizzarne le importazioni dall'estero.

Dopo l'appello di ricercatori e medici a sostegno dell'utilizzo terapeutico della Cannabis, il decreto ministeriale n. 98 del 28 aprile 2007  riconosce l'efficacia terapeutica del THC, il principale principio attivo della cannabis. Nella versione aggiornata al 2009 della tabella II-B vengono ammessi all'importazione anche il Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (denominato anche Dronabinol) e il  Nabilone. In seguito, il decreto 23 gennaio 2013  inserisce nella tabella II, sezione B, del D.P.R. 309/1990 anche i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).

Recentemente, il decreto legge 36/2014 ha rimodellato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope ridistribuendo al loro interno le sostanze in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi.

Per quanto riguarda la Cannabis, la sezione B della tabella dei medicinali allegata al T.U. vigente, ha incluso i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) tra quelli che possono essere prescritti con ricetta non ripetibile.

E' stato invece confermato il divieto di coltivare le piante comprese nelle tabelle I e II  (art. 26 del D.P.R. 309/1990).  Una deroga è prevista solo qualora il Ministro della sanità autorizzi istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante per scopi scientifici, sperimentali o didattici. Per quanto riguarda, l'autorizzazione alla coltivazione della Canapa per scopo terapeutici, l'art. 27 del D.P.R. 309/1990 ne permette la coltivazione, se ne viene fatta richiesta da parte di imprese autorizzate alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questo caso la richiesta di autorizzazione deve  contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve inoltre indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione devono poi essere trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi responsabili della vigilanza, tra cui la Guardia di finanza, ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge 36/2014 (AC 2215) nella seduta del 30 aprile 2014, il Governo ha accolto gli Ordini del giorno  9/02215-AR/005;  9/02215-AR/030 9/02215-ar/022 che  invitavano il Governo ad avviare   iniziative legislative volte a consentire la coltivazione della Cannabis per uso terapeutico, prendendo in considerazione la possibilità più immediata, di consentire allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze – previo Protocollo tra Ministero della difesa e Ministero della salute –  la produzione di medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani.

Il 18 settembre 2014, il  Ministro della salute e il Ministro della difesa hanno presentato e sottoscritto pubblicamente l'Accordo di collaborazione per l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis con l'obiettivo di garantire l'unitarietà e la sicurezza  dell'impiego di preparazioni magistrali di sostanze di origine vegetale a base di cannabis e di evitare il ricorso a prodotti non autorizzati, contraffatti o illegali. Il punto 2 dell'Accordo specifica che l'avvio del progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis all'interno dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), un impianto facente capo all'Agenzia industrie difesa che opera sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, deve essere condotto secondo le modalità definite da un protocollo operativo prodotto da un apposito Gruppo di lavoro. Il Gruppo di lavoro - istituito con decreto del 30 ottobre 2014 del direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, integrato con d.d. 22 dicembre 2014 e d.d. 23 giugno 2015 -, ha poi elaborato un documento di sintesi per la realizzazione del Progetto Pilota unitamente ad un allegato tecnico  per la definizione delle modalità di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.

Il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 recante "Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972" ha poi specificato le funzioni che il Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti, svolge in materia di autorizzazione alla coltivazione delle piante e di determinazione delle quote di fabbricazione della sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis, nonché di determinazione delle prescrizioni e garanzie cui subordinare tale autorizzazione, ai sensi degli articoli 17, 27 e 31 del Testo Unico, anche in qualità di organismo statale individuato ai sensi degli articoli 23 e 28 della  Convenzione unica sugli stupefacenti di New York.

Inoltre, il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 contiene un allegato tecnico che riporta esclusivamente gli impieghi della cannabis per uso medico, in modo da consentirne un utilizzo omogeneo su tutto il territorio nazionale (sul punto Interrogazione a risposta orale 3-02471, conclusa in Commissione 12° del Senato nella seduta del 25 maggio 2016).

In ultimo si rammenta che, per il momento, sul territorio nazionale è disponibile un solo medicinale a base di estratti di cannabis sativa autorizzato all'immissione in commercio  (con determinazione dell'AIFA pubblicata sul supplemento n°33 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2013), indicato come trattamento per allieviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave, dovuta alla sclerosi multipla, che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia (a questo proposito si rinvia al chiarimento del Ministero della salute su Prescrizione di preparazioni magistrali contenenti Cannabis o delta 9 –THC) .

Leggi regionali che consentono l'erogazione, e in alcuni casi la produzione, dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche

  1. Legge Regione Piemonte 15 giugno 2015, n. 11Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati. Per ridurre il costo della canapa e dei principi attivi cannabinoidi importati dall'estero, la legge autorizza la Giunta regionale ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di canapa. La Giunta regionale è anche autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa, con gli atenei piemontesi, le associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze. La legge prevede una spesa di 200mila euro per le attività di ricerca.
  2. Legge Regione Toscana 8 maggio 2012 n. 18, "Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale". Per la Regione Toscana, merita evidenziale anche la Delibera della Giunta regionale 988 del 10 novembre 2014 che ha stabilito: la prescrizione e l'inizio del trattamento con i medicinali di cui alla legge regionale n. 18/2012, deve essere eseguita in strutture ospedaliere o ad esse assimilabili del Servizio Sanitario Regionale della Toscana, inclusi reparti di degenza, day- hospital o strutture ambulatoriali; nel caso in cui vi sia la necessità di proseguire il trattamento farmacologico anche al termine della presa in carico del paziente da parte della struttura ospedaliera, il medico o la struttura che hanno attivato la prescrizione, possono provvedere ad attuare una dimissione assistita del paziente e provvedere direttamente alla consegna dei farmaci ritenuti necessari al proseguimento della terapia farmacologica oppure provvedono al rilascio di un piano terapeutico, con validità non superiore a tre mesi. Il medico di medicina generale può prescrivere i medicinali, con oneri a carico del SSR, solo in conformità del piano terapeutico rilasciato dal medico ospedaliero; le farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie della Toscana devono attivare, nel rispetto della vigente normativa nazionale, tutte le procedure relative all'acquisto o all'importazione delle sostanze medicinali e all'allestimento dei preparati magistrali sia in ambito ospedaliero che in dimissione assistita del paziente, anche nei casi di prescrizione del MMG secondo il piano terapeutico rilasciato dal medico ospedaliero; l'erogazione da parte delle strutture del Servizio Sanitario Regionale delle prestazioni di cui alla legge regionale n. 18/2012 è limitata ai pazienti residenti o domiciliati nella Regione Toscana. Infine, la legge Regione Toscana 19 febbraio 2015, n. 20 "Nuove disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannibinoidi" ha recepito il contenuto della Delibera regionale 988 del 2014 prevedendo la possibilità di avviare la somministrazione di farmaci cannabinoidi in via domiciliare, anche su prescrizione del medico di medicina generale sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, confermando anche in questa ipotesi la distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera. Inoltre, per una significativa riduzione dei costi derivanti dall'importazione di farmaci non ancora commercializzati, la legge 20/2015 prevede  la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi;
  3. Legge Regione Emilia Romagna 17 luglio 2014, n. 11, "Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale". La legge rende i farmaci cannabinoidi già prescrivibili ai sensi della normativa nazionale, oggetto o di erogazione in ambito ospedaliero o assimilabile, ovvero di trattamento in ambito domiciliare, con l'obiettivo di disciplinare e organizzare le modalità di accesso" e, quindi, di "agevolarne l'acquisizione e imputare i relativi costi al Sistema sanitario regionale;
  4. Legge Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 16, "Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell'ambito del Servizio sanitario regionale". La legge garantisce la somministrazione in ambito ospedaliero, domiciliare (su prescrizione del medico di Medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista ospedaliero che ha in cura il paziente) e nelle strutture sanitarie private accreditate che erogano prestazioni in regime ospedaliero. La norma impegna la Giunta regionale a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori sanitari;
  5. Legge Regione Umbria 17 aprile 2014 , n. 7, "Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi". Il 6 marzo 2015, la Giunta regionale ha nominato il Comitato tecnico scientifico previsto dalla legge regionale 7/2014. Il Comitato,  istituito presso la Giunta regionale, è composto da un dirigente della struttura regionale competente che lo presiede, da medici esperti in materia di terapia del dolore e delle cure palliative, da due rappresentanti delle farmacie pubbliche e private convenzionate operanti sul territorio regionale, da un farmacologo, un rappresentante delle associazioni dei malati destinatari delle terapie specifiche e un rappresentante delle associazioni dei farmacisti preparatori, un esperto legale e un esperto della comunicazione di massa. La Regione si avvale dell'organismo che dura in carica tre anni, per: assicurare livelli uniformi di accesso e di erogazione dei farmaci cannabinoidi; garantire la massima riduzione dei tempi di attesa; definire protocolli attuativi della legge 7/2014; promuovere campagne di informazione sulle problematiche del dolore e sulla rete delle strutture deputate alla terapia del dolore ed alle cure palliative; monitorare il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza; rilevare eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riferimento alle problematiche inerenti l'acquisizione e l'erogazione dei farmaci cannabinoidi; predisporre corsi di aggiornamento e di formazione per gli operatori sanitari interessati; individuare e suggerire i filoni di ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della cannabis nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche ed al miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali. I componenti del comitato, ai quali non spetta nessun compenso, dovranno anche valutare i progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca pubblici e universitari, privilegiando quelli che vengono sviluppati con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere presenti nella Regione;
  6. Delibera Regione siciliana 26 marzo 2014, n. 83, "Erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". La delibera prevede che l'inizio del trattamento avvenga in strutture ospedaliere o a queste assimilabili, con spesa e responsabilità per l'acquisto dei medicinali a carico della medesima struttura. Il paziente può poi proseguire il trattamento in ambito domiciliare, sulla base della prescrizione del medico che lo ha in cura; anche in questo caso la spesa rimane a carico della struttura ospedaliera. La delibera prevede inoltre che l'impiego dei farmaci cannabinoidi sia monitorato, con particolare riguardo al numero di pazienti trattato e  alla spesa sostenuta; i risultati del monitoraggio devono essere pubblicati periodicamente sul sito istituzionale dell'Assessorato alla salute;
  7. Legge Regione Puglia 12 febbraio 2014, n. 2, "Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". In Puglia, l'inizio del trattamento può avvenire in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato, ma anche in ambito domiciliare. Nel caso in cui il trattamento avvenga in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato, compresi day hospital e ambulatori, i farmaci cannabinoidi sono acquistati, o preparati e forniti, dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. Nel caso in cui il trattamento sia avviato in ambito domiciliare, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista;
  8. Legge Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 4, "Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". La norma prevede che i medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del Sistema sanitario regionale, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista. La cura può avvenire sia in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile che in ambito domiciliare. In entrambi i casi è prevista l'erogazione gratuita. I medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del SSR qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione. Il paziente, inoltre, può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, con oneri a carico del Ssr, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista che ha in cura il paziente. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento. Per quanto riguarda la produzione e la preparazione dei medicinali cannabinoidi, in Abruzzo, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale sulla produzione  e sulla preparazione dei medicinali cannabinoidi al fine di ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero;
  9. Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 7 febbraio 2013, n. 2, "Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". La legge regionale specifica che i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del Servizio sanitario regionale qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili e nel caso di prolungamento della cura dopo le dimissioni. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento. ;
  10. Legge Regione Marche 22 gennaio 2013, n. 1 "Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale". La norma consente la somministrazione dei farmaci cannabinoidi se effettuata in ambito ospedaliero e soltanto se la fase iniziale del trattamento si svolge presso strutture ospedaliere. L'eventuale prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite del paziente è condizionata all'esigenza di una continuità terapeutica. I farmaci cannabinoidi sono acquisiti tramite la farmacia ospedaliera.;
  11. Legge Regione Veneto del 28 settembre 2012, n. 38, "Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". Anche in questo caso, qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o della azienda unità locale socio-sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del SSR. Il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del SSR, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento. Successivamente, la Deliberazione della giunta regionale n. 2526 del 23 dicembre 2014, Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di medicinali e preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche a favore di pazienti affetti da grave spasticità da lesioni midollari che non hanno risposto alle terapie raccomandate, stabilisce l'erogazione mediante distribuzione diretta da parte dell'Azienda ULSS di residenza del paziente, a carico del SSR, di medicinali e preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi in favore di pazienti residenti in Veneto e affetti da grave spasticità da lesioni midollari che non hanno risposto alle terapie raccomandate;
  12. Legge Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, "Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche", impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale, che, con la sentenza 141/2013, ha dichiarato il provvedimento parzialmente illegittimo. Per recepire il pronunciamento della Consulta, nell'agosto del 2013 il Consiglio regionale ha approvato la Legge di modifica 9 agosto 2013, n. 28;

Sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 309/1990  (T.U sugli stupefacenti), fino al 2006 l'utilizzo dei farmaci a base di cannabinoidi era permesso, ma, poiché nel territorio nazionale era vietata la coltivazione della Canapa e la produzione dei medicinali da questa derivati , il loro acquisto poteva essere effettuato solo  grazie alla   procedura prevista dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997 Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero.

Dopo l'approvazione della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. Legge Fini-Giovanardi che modifica il D.P.R. 309/1990), la Cannabis e i suoi derivati vengono invece classificati come sostanze di abuso " prive di utilità terapeutica" ed inseriti nella Tabella I, con la conseguenza che viene anche vietata l'importazione dei farmaci cannabinoidi.

Per permettere ai numerosi pazienti di continuare ad utilizzare i cannabinoidi, fu pertanto necessario che l'allora Ministro della Salute firmasse un'ordinanza che, in deroga alla legge nel frattempo entrata in vigore, continuava ad autorizzarne le importazioni dall'estero.

Dopo l'appello di ricercatori e medici a sostegno dell'utilizzo terapeutico della Cannabis, il decreto ministeriale n. 98 del 28 aprile 2007  riconosce l'efficacia terapeutica del THC, il principale principio attivo della cannabis. Nella versione aggiornata al 2009 della tabella II-B vengono ammessi all'importazione anche il Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (denominato anche Dronabinol) e il  Nabilone. In seguito, il decreto 23 gennaio 2013  inserisce nella tabella II, sezione B, del D.P.R. 309/1990 anche i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).

Recentemente, il decreto legge 36/2014 ha rimodellato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope ridistribuendo al loro interno le sostanze in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi.

Per quanto riguarda la Cannabis, la sezione B della tabella dei medicinali allegata al T.U. vigente, ha incluso i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) tra quelli che possono essere prescritti con ricetta non ripetibile.

E' stato invece confermato il divieto di coltivare le piante comprese nelle tabelle I e II  (art. 26 del D.P.R. 309/1990).  Una deroga è prevista solo qualora il Ministro della sanità autorizzi istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante per scopi scientifici, sperimentali o didattici. Per quanto riguarda, l'autorizzazione alla coltivazione della Canapa per scopo terapeutici, l'art. 27 del D.P.R. 309/1990 ne permette la coltivazione, se ne viene fatta richiesta da parte di imprese autorizzate alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questo caso la richiesta di autorizzazione deve  contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve inoltre indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione devono poi essere trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi responsabili della vigilanza, tra cui la Guardia di finanza, ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge 36/2014 (AC 2215) nella seduta del 30 aprile 2014, il Governo ha accolto gli Ordini del giorno  9/02215-AR/005;  9/02215-AR/030 9/02215-ar/022 che  invitavano il Governo ad avviare   iniziative legislative volte a consentire la coltivazione della Cannabis per uso terapeutico, prendendo in considerazione la possibilità più immediata, di consentire allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze – previo Protocollo tra Ministero della difesa e Ministero della salute –  la produzione di medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani.

Il 18 settembre 2014, il  Ministro della salute e il Ministro della difesa hanno presentato e sottoscritto pubblicamente l'Accordo di collaborazione per l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis con l'obiettivo di garantire l'unitarietà e la sicurezza  dell'impiego di preparazioni magistrali di sostanze di origine vegetale a base di cannabis e di evitare il ricorso a prodotti non autorizzati, contraffatti o illegali. Il punto 2 dell'Accordo specifica che l'avvio del progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis all'interno dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), un impianto facente capo all'Agenzia industrie difesa che opera sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, deve essere condotto secondo le modalità definite da un protocollo operativo prodotto da un apposito Gruppo di lavoro. Il Gruppo di lavoro - istituito con decreto del 30 ottobre 2014 del direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, integrato con d.d. 22 dicembre 2014 e d.d. 23 giugno 2015 -, ha poi elaborato un documento di sintesi per la realizzazione del Progetto Pilota unitamente ad un allegato tecnico  per la definizione delle modalità di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.

Il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 recante "Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972" ha poi specificato le funzioni che il Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti, svolge in materia di autorizzazione alla coltivazione delle piante e di determinazione delle quote di fabbricazione della sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis, nonché di determinazione delle prescrizioni e garanzie cui subordinare tale autorizzazione, ai sensi degli articoli 17, 27 e 31 del Testo Unico, anche in qualità di organismo statale individuato ai sensi degli articoli 23 e 28 della  Convenzione unica sugli stupefacenti di New York.

Inoltre, il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 contiene un allegato tecnico che riporta esclusivamente gli impieghi della cannabis per uso medico, in modo da consentirne un utilizzo omogeneo su tutto il territorio nazionale (sul punto Interrogazione a risposta orale 3-02471, conclusa in Commissione 12° del Senato nella seduta del 25 maggio 2016).

In ultimo si rammenta che, per il momento, sul territorio nazionale è disponibile un solo medicinale a base di estratti di cannabis sativa autorizzato all'immissione in commercio  (con determinazione dell'AIFA pubblicata sul supplemento n°33 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2013), indicato come trattamento per allieviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave, dovuta alla sclerosi multipla, che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia (a questo proposito si rinvia al chiarimento del Ministero della salute su Prescrizione di preparazioni magistrali contenenti Cannabis o delta 9 –THC) .

Leggi regionali che consentono l'erogazione, e in alcuni casi la produzione, dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche

  1. Legge Regione Piemonte 15 giugno 2015, n. 11Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati. Per ridurre il costo della canapa e dei principi attivi cannabinoidi importati dall'estero, la legge autorizza la Giunta regionale ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di canapa. La Giunta regionale è anche autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa, con gli atenei piemontesi, le associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze. La legge prevede una spesa di 200mila euro per le attività di ricerca.
  2. Legge Regione Toscana 8 maggio 2012 n. 18, "Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale". Per la Regione Toscana, merita evidenziale anche la Delibera della Giunta regionale 988 del 10 novembre 2014 che ha stabilito: la prescrizione e l'inizio del trattamento con i medicinali di cui alla legge regionale n. 18/2012, deve essere eseguita in strutture ospedaliere o ad esse assimilabili del Servizio Sanitario Regionale della Toscana, inclusi reparti di degenza, day- hospital o strutture ambulatoriali; nel caso in cui vi sia la necessità di proseguire il trattamento farmacologico anche al termine della presa in carico del paziente da parte della struttura ospedaliera, il medico o la struttura che hanno attivato la prescrizione, possono provvedere ad attuare una dimissione assistita del paziente e provvedere direttamente alla consegna dei farmaci ritenuti necessari al proseguimento della terapia farmacologica oppure provvedono al rilascio di un piano terapeutico, con validità non superiore a tre mesi. Il medico di medicina generale può prescrivere i medicinali, con oneri a carico del SSR, solo in conformità del piano terapeutico rilasciato dal medico ospedaliero; le farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie della Toscana devono attivare, nel rispetto della vigente normativa nazionale, tutte le procedure relative all'acquisto o all'importazione delle sostanze medicinali e all'allestimento dei preparati magistrali sia in ambito ospedaliero che in dimissione assistita del paziente, anche nei casi di prescrizione del MMG secondo il piano terapeutico rilasciato dal medico ospedaliero; l'erogazione da parte delle strutture del Servizio Sanitario Regionale delle prestazioni di cui alla legge regionale n. 18/2012 è limitata ai pazienti residenti o domiciliati nella Regione Toscana. Infine, la legge Regione Toscana 19 febbraio 2015, n. 20 "Nuove disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannibinoidi" ha recepito il contenuto della Delibera regionale 988 del 2014 prevedendo la possibilità di avviare la somministrazione di farmaci cannabinoidi in via domiciliare, anche su prescrizione del medico di medicina generale sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR, confermando anche in questa ipotesi la distribuzione diretta da parte della farmacia ospedaliera. Inoltre, per una significativa riduzione dei costi derivanti dall'importazione di farmaci non ancora commercializzati, la legge 20/2015 prevede  la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi;
  3. Legge Regione Emilia Romagna 17 luglio 2014, n. 11, "Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale". La legge rende i farmaci cannabinoidi già prescrivibili ai sensi della normativa nazionale, oggetto o di erogazione in ambito ospedaliero o assimilabile, ovvero di trattamento in ambito domiciliare, con l'obiettivo di disciplinare e organizzare le modalità di accesso" e, quindi, di "agevolarne l'acquisizione e imputare i relativi costi al Sistema sanitario regionale;
  4. Legge Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 16, "Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell'ambito del Servizio sanitario regionale". La legge garantisce la somministrazione in ambito ospedaliero, domiciliare (su prescrizione del medico di Medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista ospedaliero che ha in cura il paziente) e nelle strutture sanitarie private accreditate che erogano prestazioni in regime ospedaliero. La norma impegna la Giunta regionale a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori sanitari;
  5. Legge Regione Umbria 17 aprile 2014 , n. 7, "Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi". Il 6 marzo 2015, la Giunta regionale ha nominato il Comitato tecnico scientifico previsto dalla legge regionale 7/2014. Il Comitato,  istituito presso la Giunta regionale, è composto da un dirigente della struttura regionale competente che lo presiede, da medici esperti in materia di terapia del dolore e delle cure palliative, da due rappresentanti delle farmacie pubbliche e private convenzionate operanti sul territorio regionale, da un farmacologo, un rappresentante delle associazioni dei malati destinatari delle terapie specifiche e un rappresentante delle associazioni dei farmacisti preparatori, un esperto legale e un esperto della comunicazione di massa. La Regione si avvale dell'organismo che dura in carica tre anni, per: assicurare livelli uniformi di accesso e di erogazione dei farmaci cannabinoidi; garantire la massima riduzione dei tempi di attesa; definire protocolli attuativi della legge 7/2014; promuovere campagne di informazione sulle problematiche del dolore e sulla rete delle strutture deputate alla terapia del dolore ed alle cure palliative; monitorare il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza; rilevare eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riferimento alle problematiche inerenti l'acquisizione e l'erogazione dei farmaci cannabinoidi; predisporre corsi di aggiornamento e di formazione per gli operatori sanitari interessati; individuare e suggerire i filoni di ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della cannabis nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche ed al miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali. I componenti del comitato, ai quali non spetta nessun compenso, dovranno anche valutare i progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca pubblici e universitari, privilegiando quelli che vengono sviluppati con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere presenti nella Regione;
  6. Delibera Regione siciliana 26 marzo 2014, n. 83, "Erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". La delibera prevede che l'inizio del trattamento avvenga in strutture ospedaliere o a queste assimilabili, con spesa e responsabilità per l'acquisto dei medicinali a carico della medesima struttura. Il paziente può poi proseguire il trattamento in ambito domiciliare, sulla base della prescrizione del medico che lo ha in cura; anche in questo caso la spesa rimane a carico della struttura ospedaliera. La delibera prevede inoltre che l'impiego dei farmaci cannabinoidi sia monitorato, con particolare riguardo al numero di pazienti trattato e  alla spesa sostenuta; i risultati del monitoraggio devono essere pubblicati periodicamente sul sito istituzionale dell'Assessorato alla salute;
  7. Legge Regione Puglia 12 febbraio 2014, n. 2, "Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". In Puglia, l'inizio del trattamento può avvenire in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato, ma anche in ambito domiciliare. Nel caso in cui il trattamento avvenga in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato, compresi day hospital e ambulatori, i farmaci cannabinoidi sono acquistati, o preparati e forniti, dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. Nel caso in cui il trattamento sia avviato in ambito domiciliare, il medico di medicina generale prescrive la terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista;
  8. Legge Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 4, "Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". La norma prevede che i medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del Sistema sanitario regionale, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista. La cura può avvenire sia in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile che in ambito domiciliare. In entrambi i casi è prevista l'erogazione gratuita. I medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del SSR qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione. Il paziente, inoltre, può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, con oneri a carico del Ssr, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista che ha in cura il paziente. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento. Per quanto riguarda la produzione e la preparazione dei medicinali cannabinoidi, in Abruzzo, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale sulla produzione  e sulla preparazione dei medicinali cannabinoidi al fine di ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero;
  9. Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 7 febbraio 2013, n. 2, "Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". La legge regionale specifica che i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del Servizio sanitario regionale qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili e nel caso di prolungamento della cura dopo le dimissioni. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento. ;
  10. Legge Regione Marche 22 gennaio 2013, n. 1 "Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale". La norma consente la somministrazione dei farmaci cannabinoidi se effettuata in ambito ospedaliero e soltanto se la fase iniziale del trattamento si svolge presso strutture ospedaliere. L'eventuale prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite del paziente è condizionata all'esigenza di una continuità terapeutica. I farmaci cannabinoidi sono acquisiti tramite la farmacia ospedaliera.;
  11. Legge Regione Veneto del 28 settembre 2012, n. 38, "Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". Anche in questo caso, qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o della azienda unità locale socio-sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del SSR. Il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del SSR, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento. Successivamente, la Deliberazione della giunta regionale n. 2526 del 23 dicembre 2014, Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di medicinali e preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche a favore di pazienti affetti da grave spasticità da lesioni midollari che non hanno risposto alle terapie raccomandate, stabilisce l'erogazione mediante distribuzione diretta da parte dell'Azienda ULSS di residenza del paziente, a carico del SSR, di medicinali e preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi in favore di pazienti residenti in Veneto e affetti da grave spasticità da lesioni midollari che non hanno risposto alle terapie raccomandate;
  12. Legge Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, "Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche", impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale, che, con la sentenza 141/2013, ha dichiarato il provvedimento parzialmente illegittimo. Per recepire il pronunciamento della Consulta, nell'agosto del 2013 il Consiglio regionale ha approvato la Legge di modifica 9 agosto 2013, n. 28;