Sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 309/1990 (T.U sugli stupefacenti), fino al 2006 l'utilizzo dei farmaci a base di cannabinoidi era permesso, ma, poiché nel territorio nazionale era vietata la coltivazione della Canapa e la produzione dei medicinali da questa derivati , il loro acquisto poteva essere effettuato solo grazie alla procedura prevista dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997 Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero.
Dopo l'approvazione della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. Legge Fini-Giovanardi che modifica il D.P.R. 309/1990), la Cannabis e i suoi derivati vengono invece classificati come sostanze di abuso " prive di utilità terapeutica" ed inseriti nella Tabella I, con la conseguenza che viene anche vietata l'importazione dei farmaci cannabinoidi.
Per permettere ai numerosi pazienti di continuare ad utilizzare i cannabinoidi, fu pertanto necessario che l'allora Ministro della Salute firmasse un'ordinanza che, in deroga alla legge nel frattempo entrata in vigore, continuava ad autorizzarne le importazioni dall'estero.
Dopo l'appello di ricercatori e medici a sostegno dell'utilizzo terapeutico della Cannabis, il decreto ministeriale n. 98 del 28 aprile 2007 riconosce l'efficacia terapeutica del THC, il principale principio attivo della cannabis. Nella versione aggiornata al 2009 della tabella II-B vengono ammessi all'importazione anche il Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (denominato anche Dronabinol) e il Nabilone. In seguito, il decreto 23 gennaio 2013 inserisce nella tabella II, sezione B, del D.P.R. 309/1990 anche i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).
Recentemente, il decreto legge 36/2014 ha rimodellato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope ridistribuendo al loro interno le sostanze in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi.
Per quanto riguarda la Cannabis, la sezione B della tabella dei medicinali allegata al T.U. vigente, ha incluso i medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) tra quelli che possono essere prescritti con ricetta non ripetibile.
E' stato invece confermato il divieto di coltivare le piante comprese nelle tabelle I e II (art. 26 del D.P.R. 309/1990). Una deroga è prevista solo qualora il Ministro della sanità autorizzi istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante per scopi scientifici, sperimentali o didattici. Per quanto riguarda, l'autorizzazione alla coltivazione della Canapa per scopo terapeutici, l'art. 27 del D.P.R. 309/1990 ne permette la coltivazione, se ne viene fatta richiesta da parte di imprese autorizzate alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questo caso la richiesta di autorizzazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve inoltre indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione devono poi essere trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi responsabili della vigilanza, tra cui la Guardia di finanza, ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.
Durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge 36/2014 (AC 2215) nella seduta del 30 aprile 2014, il Governo ha accolto gli Ordini del giorno 9/02215-AR/005; 9/02215-AR/030; 9/02215-ar/022 che invitavano il Governo ad avviare iniziative legislative volte a consentire la coltivazione della Cannabis per uso terapeutico, prendendo in considerazione la possibilità più immediata, di consentire allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze – previo Protocollo tra Ministero della difesa e Ministero della salute – la produzione di medicinali cannabinoidi per i pazienti italiani.
Il 18 settembre 2014, il Ministro della salute e il Ministro della difesa hanno presentato e sottoscritto pubblicamente l'Accordo di collaborazione per l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis con l'obiettivo di garantire l'unitarietà e la sicurezza dell'impiego di preparazioni magistrali di sostanze di origine vegetale a base di cannabis e di evitare il ricorso a prodotti non autorizzati, contraffatti o illegali. Il punto 2 dell'Accordo specifica che l'avvio del progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis all'interno dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), un impianto facente capo all'Agenzia industrie difesa che opera sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, deve essere condotto secondo le modalità definite da un protocollo operativo prodotto da un apposito Gruppo di lavoro. Il Gruppo di lavoro - istituito con decreto del 30 ottobre 2014 del direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, integrato con d.d. 22 dicembre 2014 e d.d. 23 giugno 2015 -, ha poi elaborato un documento di sintesi per la realizzazione del Progetto Pilota unitamente ad un allegato tecnico per la definizione delle modalità di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.
Il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 recante "Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972" ha poi specificato le funzioni che il Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti, svolge in materia di autorizzazione alla coltivazione delle piante e di determinazione delle quote di fabbricazione della sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis, nonché di determinazione delle prescrizioni e garanzie cui subordinare tale autorizzazione, ai sensi degli articoli 17, 27 e 31 del Testo Unico, anche in qualità di organismo statale individuato ai sensi degli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti di New York.
Inoltre, il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 contiene un allegato tecnico che riporta esclusivamente gli impieghi della cannabis per uso medico, in modo da consentirne un utilizzo omogeneo su tutto il territorio nazionale (sul punto Interrogazione a risposta orale 3-02471, conclusa in Commissione 12° del Senato nella seduta del 25 maggio 2016).
In ultimo si rammenta che, per il momento, sul territorio nazionale è disponibile un solo medicinale a base di estratti di cannabis sativa autorizzato all'immissione in commercio (con determinazione dell'AIFA pubblicata sul supplemento n°33 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2013), indicato come trattamento per allieviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave, dovuta alla sclerosi multipla, che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia (a questo proposito si rinvia al chiarimento del Ministero della salute su Prescrizione di preparazioni magistrali contenenti Cannabis o delta 9 –THC) .