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Diritto all'oblio

Diritto all'oblio di dati personali contenuti in atti parlamentari

L'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, nelle riunioni del 1° ottobre e del 4 dicembre 2013, ha approvato una specifica disciplina in materia di diritto all'oblio.
Nella suddetta disciplina sono individuati una serie di criteri sulla base dei quali l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle richieste pervenute alla Camera dei deputati aventi ad oggetto dati personali contenuti in atti parlamentari.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46/2013
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla deliberazione n. 53/2013

Procedura in ordine a richieste concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari

  1. Alle istanze dei cittadini che, invocando il cosiddetto "diritto all'oblio" con riferimento a loro dati personali contenuti in atti parlamentari pubblicati sul sito Internet della Camera dei deputati, chiedono di procedere alla deindicizzazione dei predetti atti, si dà seguito - ove ne ricorrano i presupposti di cui ai punti successivi - escludendo dall'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni - secondo le modalità tecniche adottabili in ciascun caso - il documento informatico contenente l'atto parlamentare in questione, ferme restando la piena reperibilità dell'atto medesimo sul sito istituzionale attraverso il motore di ricerca interno al sito stesso e l'intangibilità dell'atto parlamentare.
  2. Sono accolte le istanze aventi ad oggetto i dati personali di cui al punto 4 della presente deliberazione contenuti in atti parlamentari pubblicati nelle legislature precedenti e comunque da non meno di tre anni rispetto alla data in cui l'istanza è formulata, salvo che l'Ufficio di Presidenza deliberi diversamente, in modo motivato, in relazione allo specifico interesse da tutelare.
  3. Le istanze possono riguardare qualsiasi atto parlamentare, ad eccezione degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, alla luce della specifica previsione contenuta nel Codice per la protezione dei dati personali [art. 8, comma 3, lettera c)], che esclude espressamente l'esercizio dei diritti in tema di dati personali di cui all'articolo 7 del medesimo Codice nel caso di trattamenti effettuati dalle suddette Commissioni, salvo nei casi in cui vengano in rilievo esigenze di sicurezza della persona e comunque d'intesa con il Senato. Per gli atti parlamentari relativi ad altri organi bicamerali si procede d'intesa con il Senato.
  4. Ferma restando la valutazione circa l'eventuale perdurante esistenza di un interesse generale alla massima diffusione dell'atto, a prescindere dal decorso del tempo, sono prese in esame le istanze aventi oggetto dati sensibili o giudiziari o riferite a minori ovvero concernenti ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti.
  5. Con riferimento alle istanze, aventi ad oggetto atti di sindacato ispettivo, si procede alla deindicizzazione anche della relativa risposta fornita dal Governo ove abbia ad oggetto anch'essa dati sensibili o giudiziari o sia riferita a minori, ovvero contenga ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti.
  6. Sulle istanze presentate alla Presidenza della Camera dei deputati l'esame istruttorio è svolto, sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti, da un Gruppo di lavoro i cui componenti sono nominati dal Presidente della Camera tra i membri dell'Ufficio di Presidenza assicurando la rappresentanza di ciascun Gruppo parlamentare. Il Gruppo di lavoro riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle singole istanze e sulle eventuali integrazioni o modifiche ai criteri di cui ai punti precedenti ritenuti necessari. Il Gruppo di lavoro, in riferimento a ciascuna istanza, può sottoporre all'Ufficio di Presidenza l'opportunità di acquisire sul punto il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Sulla questione delibera l'Ufficio di Presidenza.
  7. Al termine dell'istruttoria da parte del Gruppo di lavoro di cui al punto 6, l'Ufficio di Presidenza delibera sulle proposte da questo formulate su ciascuna istanza esaminata; valuta le eventuali proposte di modifica o integrazione formulate dal Gruppo di lavoro ai criteri di cui ai punti precedenti e definisce le modalità attraverso le quali esaminare le successive istanze che dovessero essere presentate alla Camera.
  8. La disciplina recante i criteri adottati dall'Ufficio di Presidenza ai fini dell'esame delle istanze in tema di diritto all'oblio è pubblicata sul sito della Camera dei deputati.
Vedi anche
CONOSCERE LA CAMERA
LINK ESTERNI