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La revisione della Costituzione

Il testo originario della Costituzione ha subito negli anni alcune modificazioni, approvate secondo il procedimento previsto dall'art.138 Cost.: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, che ciascuna Camera adotta con un intervallo non inferiore a tre mesi rispetto alla data della prima, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda deliberazione.

La fase della prima deliberazione si svolge secondo la procedura ordinaria e si conclude quando entrambe le Camere abbiano approvato un identico testo.

Ai fini della seconda deliberazione, si applica una procedura speciale. Dopo la discussione generale, si passa direttamente alla votazione finale senza esaminare gli articoli: non sono ammessi emendamenti, questioni pregiudiziali e sospensive, nè richieste di stralcio, nè ordini del giorno.

Entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo approvato, un quinto dei membri di una Camera, 500 mila elettori o cinque consigli regionali possono richiedere che il testo sia sottoposto a referendum popolare, tranne che nel caso in cui la legge sia stata approvata da ciascuna Camera, nella seconda deliberazione, a maggioranza di due terzi dei propri componenti.

L'elenco delle leggi di revisione costituzionale che hanno modificato il testo della Carta dal 1962, e delle altre leggi costituzionali, i documenti e i materiali riguardanti le proposte di riforma costituzionale esaminate dal Parlamento nel corso degli anni, sono consultabili sul sito satellite Piattaforma didattica sulla Costituzione.