Occupazione e lavoro
Il settore del lavoro è stato interessato da una serie di interventi finalizzati soprattutto alla ridefinizione delle tipologie contrattuali, alla riduzione del costo del lavoro, alla promozione (anche attraverso appositi incentivi economici) di forme di occupazione stabile.
Buona parte del processo di riforma si è dispiegato attraverso il cd. Jobs act, ossia il complesso di otto decreti legislativi adottati in attuazione dell'ampia legge delega n. 183/2014 , che ha consentito al Governo di intervenire in modo incisivo su vasti ambiti della legislazione in materia di lavoro. I decreti legislativi, in particolare, introducono il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dettano una nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, ridefiniscono le tipologie dei contratti di lavoro, intervengono in materia di politiche attive (con la creazione di una apposita Agenzia nazionale) e attività ispettiva, dettano una nuova disciplina delle mansioni lavorative, promuovono la conciliazione tra vita e lavoro e la parità di genere.
Una prima serie di interventi ha riguardato il contratto a termine, sul quale il legislatore è intervenuto dapprima con il D.L. 76/2013 e, successivamente, con il D.L. 34/2014, che hanno apportato modifiche alla normativa di settore volte ad ampliare l'accesso a tale forma contrattuale, anche allentando taluni dei vincoli introdotti dalla legge n.92/2012 (di riforma del mercato del lavoro - cd. Legge Fornero). In particolare, è stata eliminata la necessità di indicare la causale ed è stata prevista la possibilità di prorogare il contratto fino a 5 volte; a fronte di ciò, è stato introdotto un tetto all'utilizzo di tale contratto, pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato dipendenti dallo stesso datore di lavoro. La materia è stata quindi oggetto di una complessiva ridefinizione ad opera del Jobs act (D.Lgs. n.81 del 2015). Per quanto attiene all'apprendistato sono state semplificate le procedure per la redazione del piano formativo e per lo svolgimento della formazione pubblica; inoltre sono stati attenuati gli obblighi di stabilizzazione e fissati criteri volti al contenimento della retribuzione nell'apprendistato di primo livello.
A fronte della crisi produttiva ed occupazionale che ha investito l'economia nazionale, in avvio della legislatura un'ampia discussione (che ha coinvolto anche le regioni), si è svolta sul tema degli strumenti di sostegno al reddito, inducendo il legislatore a intervenire ripetutamente per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga.
Specifiche misure sono state adottate per l'avvio e l'implementazione della «Garanzia per i giovani», programma europeo diretto a fronteggiare il fenomeno della disoccupazione giovanile attraverso l'attuazione, sia a livello nazionale che territoriale, di misure volte a favorire l'occupabilità dei giovani fino ai 25 anni e ad offrire loro opportunità di orientamento, formazione ed inserimento nel mercato del lavoro.
Tra i vari provvedimenti per incentivare l'occupazione stabile va menzionato, in primo luogo, il decreto-legge n.76/2013, che ha introdotto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumessero, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Successivamente, con la legge di stabilità per il 2015 è stato previsto un significativo sgravio contributivo triennale per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato nel corso 2015, che la legge di stabilità per il 2016 ha esteso, peraltro con criteri ed entro limiti più restrittivi, anche alle assunzioni effettuate nel corso del 2016. Ulteriori sgravi contribuivi sono stati previsti per gli apprendisti dalla legge di bilancio per il 2017 e, con un intervento di carattere strutturale, dalla legge di bilancio per il 2018: quest'ultimo incentivo consiste in una riduzione contributiva triennale del 50%, nella misura massima di 3.000 euro annui, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 2018 di soggetti con meno di 35 anni di età (meno di 30 anni dal 2019).
Da segnalare inoltre i provvedimenti volti alla riduzione del cuneo fiscale. In particolare, con la legge di stabilità per il 2014 è stata prevista l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale, è stato rideterminato l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente, sono stati ridotti i premi e i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è stata prevista l'integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro flessibili trasformati in rapporti a tempo indeterminato. Con la legge di stabilità per il 2015 sono stati adottati ulteriori interventi di riduzione del cuneo fiscale, con l'integrale deduzione dall'IRAP del costo del lavoro (dipendente a tempo indeterminato).
Con la legge di stabilità per il 2016 è stata introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, successivamente ripresa dalla legge di bilancio per il 2017, che ha previsto in particolare misure volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
La legge n.81/2017, ha invece previsto una serie di misure per la tutela del lavoro autonomo e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (cd. smart working).
Infine, il lavoro accessorio (cosiddetti voucher) è stato interessato da una serie di interventi normativi, volti soprattutto ad ampliare la possibilità di ricorrere a tale istituto e a ridurre la portata di vincoli e limiti, intervenendo sui requisiti per l'accesso, sulla possibilità del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni. Prima della sua abrogazione (ad opera del D.L n.25 del 2017, che ha impedito lo svolgimento della consultazione referendaria poco prima indetta per l'abrogazione dell'istituto), la disciplina del lavoro accessorio era stata definita nel suo complesso con il D.Lgs. 81/2015, adottato in attuazione della legge delega in materia di lavoro n. 183/2014 (cd. Jobs act). A poca distanza dalla soppressione del lavoro accessorio è intervenuto l'articolo 54-bis del D.L. 50/2017, che ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali.
Professioni
Tra le misure più significative introdotte nella legislatura nel settore delle professioni va ricordata la disciplina dell'equo compenso per le prestazioni professionali con la finalità di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattali tra professionisti e "grandi clienti", individuati nelle imprese bancarie e assicurative. Ulteriori interventi hanno interessato la professione forense e la professione notarile.
Gli interventi nel settore previdenziale si sono inseriti nella direzione tracciata con le riforme adottate nelle precedenti legislature, volte a garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, facendo salve, allo stesso tempo, le aspettative e le esigenze di specifiche categorie di lavoratori, per i quali sono state previste modalità di accesso anticipato al trattamento pensionistico.
Innanzitutto, per far fronte alla cd. questione degli esodati il Parlamento ha approvato cinque interventi di salvaguardia (che si aggiungono ai tre della precedente legislatura), portando a oltre 200.000 il numero complessivo dei lavoratori ai quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso al sistema pensionistico in vigore prima della riforma del 2011 (cd. legge Fornero).
Gran parte dei restanti interventi in materia previdenziale sono stati adottati con le manovre di bilancio.
La legge di stabilità per il 2014 (legge n.147/2013) ha introdotto, in particolare, un contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, ha previsto limiti alla rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad uno specifico importo e ha sancito il divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare trattamenti economici che, sommati ai trattamenti pensionistici già in godimento, eccedano l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Successivamente, al fine di dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.70 del 2015, con il D.L. 65/2015 è stata determinata la rivalutazione automatica dei trattamenti previdenziali di importo fino a sei volte il minimo INPS, bloccata negli anni 2012 e 2013 dal Governo Monti con il D.L. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia).
La legge di stabilità per il 2015 (legge n.194/2014) ha disposto l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato che ne facciano richiesta. Inoltre, ha previsto un complessivo incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11% al 20% per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e dall'11% al 17% per la rivalutazione del TFR. Infine, sono state eliminate le penalizzazioni per l'accesso alla pensione anticipata.
La legge di stabilità per il 2016 (legge n.208/2015) ha prorogato la sperimentazione della cd. opzione donna, nonchè introdotto una disciplina che consente di trasformare (in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi) il rapporto di lavoro subordinato da tempo pieno a tempo parziale, con copertura pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata) (cd. part-time agevolato).
La legge di stabilità per il 2017 (legge n.232/2016) ha previsto nuove modalità di pensionamento anticipato, introducendo istituti sperimentali quali l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale) e una rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA). Ulteriori disposizioni hanno riguardato il sostegno delle pensioni di importo più basso (attraverso l'estensione della cd. quattordicesima e della no tax area), l'ampliamento delle possibilità di ricorso al cumulo pensionistico, il pensionamento anticipato per i cd. lavoratori precoci (con requisito contributivo di 41 anni), benefici previdenziali per i lavori usuranti e i lavoratori esposti all'amianto, l'ulteriore ampliamento della cd.opzione donna.
Da ultimo, la legge di stabilità per il 2018 (legge n.205/2017) ha modificato il meccanismo di adeguamento dei requisititi pensionistici alla speranza di vita, al fine di limitarne l'impatto e di escluderne l'applicazione per i soggetti impegnati in lavori gravosi e in attività usuranti. Inoltre, è stata ampliata la possibilità di accesso all'APE volontaria e all'APE sociale e sono state ridefinite le norme sui lavoratori precoci, includendovi nuove categorie e semplificando i requisiti richiesti per l'accesso ai relativi benefici previdenziali.