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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 luglio 2013
49.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (Nuovo testo C. 1139 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1139 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2013, recante «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale»;
   considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela dell'ambiente» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e che vengono altresì in rilievo le materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che:
    il commissariamento di un'impresa privata – pur consentito dall'articolo 41 della Costituzione, come la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire (si veda in particolare la sentenza n. 85 del 2013) – rappresenta un rilevante intervento pubblico nella sfera dell'iniziativa economica privata, parimenti tutelata dal citato articolo 41;
     appare conseguentemente necessario circoscrivere il più possibile il potere del Governo di ricorrere al commissariamento di un'impresa, limitandolo ai casi in cui ciò sia effettivamente indispensabile per assicurare che – come richiesto dall'articolo 41 della Costituzione – l'iniziativa economica privata non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;
    l'articolo 1, comma 1, del testo in esame prevede – come una delle condizioni che consentono il commissariamento straordinario della impresa avente le caratteristiche ivi indicate – quella che l'attività produttiva di uno stabilimento industriale gestito dall'impresa stessa abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della «inosservanza, anche reiterata», dell'autorizzazione integrata ambientale;
    l'inciso «anche reiterata» implica che la reiterazione dell'inosservanza non sia una condizione necessaria e quindi che anche una sola inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale sia sufficiente – in concorso con le altre condizioni previste dal provvedimento – a consentire il commissariamento dell'impresa;

   rilevato altresì che:
    l'articolo 2, comma 1, stabilisce che i presupposti per il commissariamento di un'impresa sussistono per la società ILVA e che, «in considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria e urgenza della relativa fattispecie», non trova applicazione per questa società il comma 1-bis dell'articolo 1;Pag. 29
    il citato comma 1-bis dell'articolo 1 prevede importanti limitazioni del potere di disporre il commissariamento delle imprese private e conseguenti garanzie per queste ultime, stabilendo che il commissariamento stesso possa essere disposto (dal Consiglio dei ministri), «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il supporto dell'Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, in contraddittorio con l'impresa interessata»;
    l'esclusione della società ILVA dalle garanzie stabilite per le altre imprese dall'articolo 1, comma 1-bis, potrebbe risultare irragionevolmente lesiva del principio costituzionale che impone l'uguale trattamento normativo delle situazioni uguali;

   considerato infine che:
    l'ampiezza delle esenzioni di responsabilità previste in favore del commissario straordinario dall'articolo 1, commi 9 e 10, possono apparire eccessive, tenuto conto dell'esigenza di rinvenire il miglior bilanciamento possibile tra due valori che sono entrambi tutelati dalla Costituzione: l'utilità sociale, come limite dell'iniziativa economica privata, e la proprietà dell'imprenditore,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 1, comma 1, le parole «a causa dell'inosservanza, anche reiterata, dell'autorizzazione integrata ambientale» siano sostituite con le seguenti: «a causa dell'inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ridimensionare le limitazioni di responsabilità previste in favore del commissario straordinario dall'articolo 1, commi 9 e 10, del provvedimento;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 e di ricondurre il procedimento per il commissariamento della società ILVA alla disciplina generale di cui all'articolo 1.

Pag. 30

ALLEGATO 2

5-00142 Peluffo: Sede dell'Arma dei Carabinieri nel comune di Pero (Milano).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interpellanza all'ordine del giorno l'onorevole Peluffo chiede notizie in merito alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nel comune di Pero.
  La sede della stazione dei carabinieri della cittadina lombarda si trova in un immobile di proprietà privata, gravato da sfratto esecutivo sin dal 2001, e attualmente detenuto a titolo di occupazione extracontrattuale, per la quale viene corrisposta una indennità annua di circa 35 mila euro, ridotta del 15 per cento ai sensi della normativa sulla spending review.
  Per effetto dell'elevazione della predetta stazione a tenenza, avvenuta nel 2006, si è cercato di individuare una nuova e più soddisfacente sistemazione logistica.
  Al riguardo, a seguito dell'interessamento della Prefettura di Milano, il Comune di Pero, dopo aver messo a disposizione un'apposita area e proceduto alla costituzione di un diritto di superficie, ha individuato l'impresa che avrebbe dovuto realizzare l'immobile.
  Nell'ottobre del 2009 l'impegno della ditta a locare l'immobile in costruzione per il nuovo Comando Carabinieri di Pero è pervenuto alla Prefettura.
  La stipula del contratto, pur autorizzata in un primo momento dal Ministero dell'Interno, non ha tuttavia avuto luogo in quanto le successive modifiche legislative in materia finanziaria hanno previsto un forte ridimensionamento dei costi relativi ai fitti passivi, anche nell'ottica di razionalizzazione degli spazi locativi e del contenimento della spesa pubblica.
  Infatti la Prefettura di Milano, nel maggio del 2012, ha comunicato al Sindaco di Pero, alla Provincia e alla Regione Lombardia che la situazione deficitaria dei capitoli di spesa del 2012, anche relativamente alla previsione triennale, non consentiva l'assunzione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti.
  A fronte di tali restrizioni economiche, nel caso di specie si verrebbe a creare un forte divario tra il canone corrisposto per la sede attualmente occupata – che come già ricordato ammonta a circa 35 mila euro – e quello riferibile alla nuova sede, di poco superiore ai 540 mila euro.
  Va evidenziato anche che il tentativo di coinvolgere gli stessi enti territoriali nel sostegno della spesa relativa al canone di locazione per il momento non ha prodotto risultati positivi.
  Nel quadro finanziario delineato, peraltro, un'ipotesi percorribile potrebbe essere quella della stipula di un contratto di comodato gratuito senza la previsione di una successiva locazione passiva.
  Anche in questa prospettiva, l'Amministrazione dell'Interno continuerà ad assicurare ogni sforzo per garantire la presenza di presidi di polizia sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini.

Pag. 31

ALLEGATO 3

5-00115 Oliverio: Tutela dell'incolumità dell'onorevole Angela Napoli.
5-00135 Picierno: Tutela dell'incolumità dell'onorevole Angela Napoli.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni dell'onorevole Oliverio e dell'onorevole Picierno, alle quali rispondo congiuntamente, richiamano l'attenzione del Governo sul ridimensionamento della scorta all'onorevole Angela Napoli – da sempre impegnata nella lotta alla mafia e l'affermazione della cultura della legalità – chiedendo l'adozione di ogni utile iniziativa volta a ripristinare gli originari dispositivi di sicurezza e tutela.
  Voglio precisare, innanzitutto, che le misure di protezione sono adottate a seguito di un'approfondita valutazione della situazione personale di rischio, sia in sede locale – con la proposta del Prefetto sulla base delle risultanze della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia – sia in sede centrale, per le definitive determinazioni dell'Ufficio Centrale Interforze per la sicurezza personale (UCIS).
  In particolare, per le persone che hanno ricoperto in passato cariche pubbliche, la valutazione sull'effettivo livello di rischio è volta a verificare l'attualità o meno dell'esposizione a pericolo.
  In ogni caso, comunque, viene effettuata una periodica e sistematica verifica del grado di personale esposizione al rischio che costituisce un'ulteriore garanzia dell'effettiva necessità dei servizi di scorta.
  La materia è stata oggetto di alcuni correttivi, apportati dai Decreti del Ministro dell'interno del 23 novembre 2011 e del 3 dicembre 2012, nella prospettiva di una razionalizzazione dell'uso delle scorte e del contenimento dei costi.
  Venendo ora al caso specifico dell'onorevole Napoli sollevato con l'atto di sindacato ispettivo, preciso che sin dal febbraio 1999, nei confronti della ex parlamentare, sono stati adottati dispositivi di protezione consistenti in una vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione e la segreteria politica in quanto la stessa subiva minacce di morte per le sue attività di denuncia e contrasto alle organizzazioni criminali calabresi.
  A partire dal 2002, in funzione degli incarichi istituzionali svolti e di alcuni episodi intimidatori, sono state disposte più incisive misure di protezione e, da ultimo, un servizio di scorta di cosiddetto 3o livello (auto blindata con scorta armata).
  Lo scorso 6 maggio, in sede di revisione periodica dei dispositivi di tutela e in considerazione della cessazione dalle funzioni parlamentari, è stata disposta la rimodulazione della misura nel 4o livello (auto non protetta con scorta armata).
  Sulla base delle preoccupazioni emerse in merito alla sicurezza personale dell'interessata, la situazione è stata riesaminata dall'Ufficio centrale interforze per la sicurezza che ha ripristinato – così come peraltro richiesto dagli onorevoli interroganti – la tutela di 3o livello, integrata – limitatamente al territorio di Reggio Calabria – da un servizio di vigilanza generica radiocollegata.