ALLEGATO 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);
rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo 13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;
considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1, lettere b), d) – con particolare riferimento al divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale – e) ed f) – soprattutto per quanto attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di base, biomedica e applicata, determinando peraltro condizioni di rischio di infrazione in quanto appaiono misure «più rigorose» di quelle previste dalla citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall'articolo 2 della direttiva medesima;
preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo, il cui iter subirebbe un rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera, poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento, ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dal novembre 2012;
considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo 13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell'articolo 13, di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione intende rivolgergli attraverso l'adozione di appositi atti di indirizzo;
esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse nell'Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l'assistenza sanitaria transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; la farmacovigilanza; il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le Pag. 150importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.
Pag. 151ALLEGATO 2
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);
rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo 13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;
considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1, lettere b), d) – con particolare riferimento al divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale – e) ed f) – soprattutto per quanto attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di base, biomedica e applicata e delle sue applicazioni cliniche già ampiamente presenti nella pratica attuale, determinando peraltro condizioni di rischio di infrazione in quanto appaiono misure «più rigorose» di quelle previste dalla citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall'articolo 2 della direttiva medesima;
preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo, il cui iter subirebbe un rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera, poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento, ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dal novembre 2012;
considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo 13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell'articolo 13, di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione intende rivolgergli attraverso l'adozione di appositi atti di indirizzo;
esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse nell'Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l'assistenza sanitaria transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; Pag. 152la farmacovigilanza; il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.
Pag. 153ALLEGATO 3
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato);
considerate, in particolare, le disposizioni recate rispettivamente dagli articoli 14 – che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; 15 – che detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi; 16 – che reca alcune norme tese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici; 17 – che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, recante la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, al fine di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 5 del suddetto articolo 16, un termine per la emanazione del decreto del Ministro della salute ivi previsto, nonché la esclusione della sperimentazione e l'importazione di materie prime testate su animali.
ALLEGATO 4
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).
PARERE APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminata, per la parte di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);
preso atto, in particolare, del ruolo assunto dall'Italia nell'ambito dei lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
rilevato, altresì, il contributo fornito dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione della nuova normativa sui dispositivi medici;
preso atto, con riferimento al settore dell'igiene, sicurezza degli alimenti e nutrizione, della posizione assunta dall'Italia in merito alla controversa questione concernente la modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 concernente la revisione dell'ispezione delle carni;
considerato, inoltre, l'impegno del Governo a seguire con attenzione l'attuazione della iniziativa-faro «Una piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione», lanciata dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia Europa 2020, l'impegno profuso per la promozione degli obiettivi dell'anno, sul piano sia nazionale che europeo, con riferimento alla celebrazione dell'Anno europeo 2012 dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, nonché il ruolo assunto dall'Italia sul fronte delle politiche antidroga, soprattutto per quanto concerne il contributo alla realizzazione della nuova Strategia Europea 2013-2020;
rilevata, in generale, una certa difformità per quanto concerne la trattazione dei diversi temi afferenti ai capitoli della salute e delle politiche sociali, nel senso che in determinati casi emerge chiaramente la posizione assunta dal Governo italiano mentre in altri la suddetta relazione si limita a elencare l'attività svolta nell'ambito dei vari comitati e gruppi di lavoro attivi presso le istituzioni europee,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
nell'ambito delle materie afferenti la competenza della Commissione affari sociali, si valuti l'opportunità di utilizzare criteri di maggiore omogeneità, in sede di predisposizione della futura relazione, dando conto delle precise posizioni assunte dal Governo italiano sui singoli provvedimenti oggetto di discussione presso le istituzioni europee.
ALLEGATO 5
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XII Commissione,
esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1328 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 5, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità o di chiarire chi debba rilasciare – in caso di assenza a bordo di un medico – il certificato provvisorio previsto dalla norma, oppure – analogamente a quanto stabilisce la normativa attualmente vigente – di prevedere che, se il periodo di validità del certificato scade in corso di viaggio, il certificato resti valido fino al primo porto di scalo successivo.
ALLEGATO 6
Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2.
RELAZIONE APPROVATA
La XII Commissione Affari sociali,
esaminato il rapporto di performance per l'anno 2012 (Doc CLXIV n. 2) in adempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 68 della legge n. 244 del 2007;
preso atto che il rapporto di performance ha l'obiettivo di fornire una rappresentazione dei risultati realizzati dal Ministero della salute nel corso del 2012, e costituisce premessa imprescindibile per migliorare la qualità dei servizi offerti e consentire al contempo di garantire la massima trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per la loro realizzazione;
considerato che il documento, predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione dà conto degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con particolare riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate;
atteso che l'organismo valutatore ha giudicato positivamente gli obiettivi assegnati ai Centri di Responsabilità e alle strutture operative partendo dalle priorità politiche definite con atto di indirizzo del Ministro della Salute e declinate in obiettivi strategici e operativi,
ritenuti complessivamente positivi i risultati esposti nella Tavola 3 in cui si espone la distribuzione del personale del Ministero della salute e si individua una riduzione di 75 unità, pari al 3,4 per cento, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica;
rilevato, tuttavia che le tecniche di assegnazione degli obiettivi e di valutazione della perfomance, adottate nel dare applicazione alla legge 244/2007, risentono della difficoltà di misurare concretamente l'efficienza e l'efficacia dell'azione degli uffici ministeriali, e che la definizione degli obiettivi non è sempre coerente con la priorità politica individuata dal Ministro;
preso atto dei rilievi formulati dall'Organismo indipendente di valutazione in merito alla significatività degli indicatori nel paragrafo 6 della Relazione;
considerato che il rapporto evidenzia lacune, difficoltà nell'applicazione delle norme e criticità che condurrebbero anche ad anomalie contabili;
ritenuto opportuno formulare delle osservazioni finalizzate ad evidenziare al Ministero tali criticità e a concorrere al miglioramento del meccanismo di rilevazione della performance, e all'implementazione di tecniche gestionali che ne facilitino l'applicazione,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
1) il meccanismo di assegnazione degli obiettivi deve essere affinato in modo da garantire la coerenza tra le priorità Pag. 157politiche individuate dal Ministro e gli obiettivi operativi assegnati alle singole strutture e da abbracciare un numero di funzioni più ampio, al fine di consentire una migliore valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione degli Uffici del Ministero;
2) pur comprendendo le difficoltà della pubblica amministrazione nel dare attuazione a politiche di contenimento della spesa molto severe, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla dichiarazione che si sarebbero costituiti debiti fuori bilancio;
3) sulle difficoltà incontrate e sulle lacune tecniche degli strumenti di gestione attualmente in atto, la Commissione XII ritiene che l'implementazione di un sistema di controllo di gestione, fondato su una attendibile contabilità analitica, potrebbe anche ritenersi non indispensabile nel valutare l'attività di un Ministero, ma se si sceglie di utilizzare questo strumento non è accettabile – anche in considerazione della scarsità numerica dei fattori produttivi impiegati – che la sua effettiva attivazione si protragga per anni;
4) per quanto concerne il punto 6.1 della Relazione è necessario evidenziare che la difficoltà nel costruire e applicare una corretta metodologia di valutazione non può essere giustificata dal fatto che, come osserva l'Organismo Indipendente: «le strutture ministeriali avversano l'impiego delle stesse misure come indicatori da collegare agli obiettivi strategici della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, dal momento che il mancato raggiungimento dei risultati previsti avrebbe conseguenze sulla valutazione individuale del personale ai diversi livelli.». L'Amministrazione competente è invitata ad adottare gli opportuni provvedimenti per ottenere, da parte del personale dirigente, una maggiore adesione allo strumento di valutazione della performance.