ALLEGATO 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
EMENDAMENTO PRESENTATO IN COMMISSIONE
ART. 4.
All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare adotta con proprio decreto un piano strategico d'azione per aumentare l'efficienza degli immobili pubblici e per intraprendere un censimento degli edifici pubblici di classe G, con utilizzo continuativo superiore a 8 mesi all'anno, ai fini di valutare economicamente il loro passaggio, qualora possibile, tenuto conto dei vincoli normativi dell'edificio, almeno in classe D e il risparmio annuo in termini energetici.
X/1326/4. 1. Fantinati, Mucci, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Della Valle, Prodani, Crippa.
ALLEGATO 2
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).
RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive,
esaminato il disegno di legge C. 1326, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»;
rilevato che:
esso dispone la trasposizione nell'ordinamento nazionale di numerose direttive, in alcuni casi con notevole ritardo, posto che il relativo termine di recepimento è da tempo scaduto;
provvedere al tempestivo recepimento delle direttive europee assume carattere prioritario per il nostro Paese per evitare di incorrere in nuove e onerose procedure di infrazione;
proprio allo scopo di velocizzare il processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle novità apportate dall'Unione europea nella precedente legislatura si è provveduto, con la legge n. 234 del 2012, ad aggiornare la strumentazione a disposizione;
i ritardi emersi giustificano una rapida conclusione dell’iter del disegno di legge al quale, nel corso della prima lettura al Senato, sono state apportate alcune modifiche e correzioni migliorative;
in linea generale, nell'esercizio delle deleghe conferitegli per il recepimento delle direttive indicate, è necessario che il Governo si attenga al principio di proporzionalità, evitando l'adozione di disposizioni che non siano effettivamente necessarie e, in ogni caso, facendo in modo di non gravare i destinatari di gravosi e inutili adempimenti;
il concorso alla definizione della disciplina dell'Unione europea in materia economica e il processo di recepimento della stessa debbono assumere come prioritario l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, valorizzando le potenzialità e le vocazioni del sistema produttivo nazionale;
meritano in particolare apprezzamento le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato con l'inserimento dell'articolo 4, recante un criterio di delega per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. L'obiettivo dell'eliminazione dell'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi per introdurre tariffe aderenti al costo del servizio costituisce un cambiamento significativo nell'approccio da assumere in materia, finalizzato a ridurre i costi dell'energia che nel nostro paese restano tuttora più alti rispetto alla media degli altri paesi dell'UE, con conseguente aggravio dei costi per le imprese;
analogamente, un rilievo strategico assume il recepimento della direttiva 2012/27/UE finalizzata al conseguimento dell'obiettivo di ridurre del 20 per cento il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza Pag. 119energetica dopo il 2020. A tal fine la direttiva stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. I requisiti stabiliti sono requisiti minimi, che non impediscono inoltre ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
Pag. 120ALLEGATO 3
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE
ART. 3.
Sopprimere l'articolo 3.
X/1327/3. 1. Mucci, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Prodani, Crippa.
Al comma 2 in fine aggiungere il seguente periodo: previo periodo di tirocinio formativo disciplinato con regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente disegno di legge.
X/1327/3. 2. Mucci, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Prodani, Crippa.
ALLEGATO 4
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive;
esaminato il disegno di legge C 1327, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013»;
considerato che esso costituisce una novità derivante dall'aggiornamento degli strumenti a disposizione del legislatore nazionale per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina dell'Unione europea;
in particolare, lo strumento della legge europea è finalizzato a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione;
le soluzioni normative adottate allo scopo, spesso frutto di complessi negoziati con le istituzioni europee, devono assumere in ogni caso l'obiettivo di non provocare ingiustificati pregiudizi o penalizzazioni per il sistema economico nazionale, già duramente provato dalla crisi economico/finanziaria che si trascina da diversi anni;
tali considerazioni valgono soprattutto per l'articolo 3, recante disposizioni per la libera prestazione dell'attività di guida turistica che, così come formulato, istituisce un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale che si presta ad essere interpretata nel senso di limitarsi a consentire alle guide turistiche di altri Stati membri di effettuare visite guidate in tutta Italia, senza accertarne le competenze e senza verificarne l'effettiva professione;
l'articolo 3 sottopone, infatti, indebitamente le guide turistiche italiane alla cosiddetta direttiva servizi 2006/123/CE, scelta che non appare pienamente condivisibile posto che da più parti si ritiene che le professioni e quindi le guide turistiche ricadano sotto la disciplina della c.d. direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali che è in fase di revisione, e tale approccio finisce con il consentire lo svolgimento dell'attività di guida turistica alle guide provenienti da altri stati membri, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna abilitazione;
quanto all'articolo 17, la procedura di infrazione n. 2009/4583 relativa alla direttiva 2000/13/CE, come modificata alla direttiva 2003/89/CE, è stata archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011, presumibilmente alla luce della circolare 22 luglio 2010, n. 5107, del MISE, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 2010, che ha chiarito l'interpretazione in senso conforme alla direttiva delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione europea; ciò nondimeno, l'articolo 17 sembra inteso, per ragioni di certezza del diritto, a inserire, a livello di fonte primaria, l'innovazione interpretativa richiesta dalla Commissione: tuttavia con l'attuale formulazione l'obbligo di indicare Pag. 122in etichetta la presenza di allergeni alimentari è modulato in maniera contrastante col mantenimento dell'esenzione prevista dalla normativa comunitaria per formaggi, burro, yogurt ed altri derivati del latte,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) in relazione all'articolo 3 si tenga conto della peculiarità del nostro Paese, il cui patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale costituisce un unicum a livello internazionale e presenta una varietà di situazioni e realtà che non ha confronti in Europa, evitando lo svilimento del livello qualitativo delle prestazioni rese ai turisti e ai visitatori dalla guide italiane e la perdita di un numero insostenibile di posti di lavoro; si provveda inoltre, nel più breve tempo possibile, a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che non si limiti ai profili oggetto dell'articolo 3, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, sulla base della nuova direttiva qualifiche in fase di modificazione, la specifica e peculiare professionalità delle guide italiane. Si raccomanda, infine, la massima attenzione, in sede di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3, al fine di preservare la figura della guida turistica abilitata in Italia quale custode del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, adottando disposizioni che consentano di non confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico;
b) si accerti che le disposizioni di cui all'articolo 4, che prevedono l'incremento delle risorse del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico attraverso l'aumento dal 2 al 4 per cento della quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria, siano adeguate allo scopo, ferma restando la necessità di evitare un aggravio dei costi sostenuti dai consumatori;
c) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, si valuti se la formulazione prevista sia adeguata ad evitare equivoci in sede interpretativa ovvero se non sia opportuno integrare il testo precisando che l'indicazione non è necessaria anche qualora la denominazione di vendita sia comunque identificativa della presenza dell'ingrediente allergenico, secondo quanto stabilito dalle linee guida della Commissione europea del 25 novembre 2005.
ALLEGATO 5
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.
PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive;
esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1), relativa all'anno 2012;
preso atto:
a) per quanto concerne la politica commerciale, dell'interesse dell'Italia per la realizzazione di tutte le iniziative volte al rafforzamento delle relazioni con i Paesi terzi, con particolare riguardo ai mercati di maggior interesse (Stati uniti e cosiddetti BRICS) quale strumento per promuovere la crescita delle esportazioni del sistema produttivo nazionale, sia in campo manifatturiero che nel settore agroalimentare;
b) dell'impegno del Governo italiano, che trova riscontro anche in specifiche iniziative del Parlamento europeo, per la valorizzazione delle produzioni di qualità del nostro sistema produttivo, che dovrà proseguire al fine di tradurre concretamente l'obiettivo di pervenire, in sede europea, ad una disciplina sull'etichettatura di origine (il cosiddetto regolamento «Made in»);
c) dell'interesse del nostro paese affinché in sede di aggiornamento della normativa sugli aiuti di Stato non siano privilegiati i Paesi che dispongono di maggiori margini di intervento, per le migliori condizioni della finanza pubblica, i quali già attualmente erogano i più consistenti aiuti;
d) dell'esigenza di aggiornare la strategia in materia di brevetto unico europeo alla luce della recente pronuncia di rigetto della Corte di giustizia del ricorso presentato da Italia e Spagna. È evidente, in proposito, che si deve scongiurare il rischio di emarginare il nostro Paese, ferma restando la necessità di non introdurre, attraverso una nuova disciplina in materia, elementi suscettibili di determinare distorsioni nel mercato unico privilegiando le imprese di alcuni Paesi, in ragione del regime linguistico che si verrebbe ad introdurre;
e) dell'interesse prioritario che può assumere per il nostro sistema produttivo la prospettiva dell'istituzione di un marchio di qualità europeo nel settore del turismo;
f) della esigenza di cogliere tutte le occasioni che le più recenti iniziative europee offrono a sostegno della ricerca e dell'innovazione, a partire da Horizon 2020, alla luce della cronica carenza di risorse adeguate a livello nazionale;
g) dell'impegno che deve continuare a dimostrare il nostro Governo per la realizzazione di un mercato unico dell'energia, anche attraverso il potenziamento e l'interconnessione delle infrastrutture e la diversificazione delle fonti, allo scopo di garantire all'Italia il ruolo di hub del gas;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE