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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2013
104.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (Doc. XXII, n. 13 Fioroni)

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole riconducibili ad aggiungere le seguenti: istituzioni.
1. 1. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
1. 50. Il relatore.
(Approvato)

ART. 2.

  Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:

Art. 2.
(Composizione della Commissione e funzionamento).

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età.
  3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.
  4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
  5. Le spese di funzionamento della Commissione, pari ad euro 10.000 per l'anno 2013, ad euro 30.000 per l'anno Pag. 352014 e ad euro 15.000 per l'anno 2015, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Durata della Commissione).

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato dei lavori.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
2. 2. Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cozzolino.
(Inammissibile)

  Al comma 1 sostituire le parole: dal suo insediamento con le seguenti: dalla sua costituzione.
2. 50. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione presenta una relazione semestrale sullo stato dei lavori.
2. 1. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ammesse relazioni di minoranza.
2. 1. (Nuova formulazione). Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

ART. 3.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Composizione della Commissione e funzionamento).

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età.
  3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.
  4. La Commissione approva, prima dell'avvio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
3. 3. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti, Fraccaro, Dieni.
(Inammissibile)

Pag. 36

  Al comma 1 sostituire le parole da: ciascuna fino a gruppo con le seguenti: ciascun gruppo costituito.
3. 1. Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1 sostituire le parole da: ciascuna fino a: gruppo con le seguenti: ciascun gruppo parlamentare.
3. 1. (Nuova formulazione). Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.
(Approvato)

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento.
3. 50. Il relatore.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Ai componenti dell'Ufficio di presidenza non è corrisposta alcuna indennità di carica. Per le esigenze connesse inerenti all'Ufficio di segreteria, il Presidente della Commissione si avvale esclusivamente di personale dipendente della Camera dei Deputati.
3. 2. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 4.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  3. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. 50. Il relatore.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In relazione a fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile, alla Commissione, il segreto di Stato, il segreto d'ufficio e quello bancario.
4. 1. Pilozzi, Migliore, Claudio Fava, Kronbichler.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. La Commissione può richiedere copie degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
5. 50. Il relatore.
(Approvato)

ART. 6.

  Sopprimere il comma 3.
6. 50. Il relatore.
(Approvato)

Pag. 37

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti della dotazione per le spese di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 2.
7. 1. D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

ART. 8.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il regolamento interno è stabilito anche il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
8. 50. Il relatore.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari ad euro 10.000 per l'anno 2013, ad euro 30.000 per l'anno 2014 e ad euro 15.000 per l'anno 2015, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
8. 1. Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.
(Approvato)

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 50. Il relatore.
(Approvato)