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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 dicembre 2013
143.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 DICEMBRE 2013

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  19-quater. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2013, possono essere utilizzate dall'INPS, ex gestione INPDAP, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
0. 1. 5000. 1. Rostellato, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Baldassarre, Chimienti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  
4-bis. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Inpdap, si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35 della citata legge n. 448 del 1998.

  Conseguentemente, dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 4 e 14 le parole: «, entro il 31 ottobre,» sono abrogate;
   b) al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;
   c) dopo il comma 19 aggiungere i seguenti: «19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base ai decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'Inps, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro Pag. 38del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.
  19-ter. Qualora alla data del 1o gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo dí solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.»;
   d) al comma 20, sostituire le parole: «per una durata non superiore» con le seguenti: «per una durata non inferiore»;
   e) dopo il comma 20 aggiungere il seguente: «20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1o gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.».
1. 5000. Governo.

  Al capoverso 5-bis, terzo periodo, prima delle parole: Il Ministro per la coesione territoriale inserire le seguenti: Ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in tema di istruttoria dei progetti da presentare al CIPE, e all'ottavo periodo, dopo le parole: Il Ministro per la coesione territoriale, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 1. 5001. 1. Misuraca, Vignali, Saltamartini.

  Al capoverso 5-ter, sostituire le parole: può essere con la seguente: è e aggiungere in fine le seguenti parole: e, nella misura del cinquanta per cento di tale quota, è destinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, secondo la procedura prevista al comma 66 della presente legge.
0. 1. 5001. 2. Borghi, Braga, Mariani, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  All'emendamento 1. 5001, al capoverso 5-ter sostituire la parola: può con la seguente: è e sono aggiunte in fine le seguenti parole: della Regione Basilicata.
0. 1. 5001. 3. Latronico.

  Sopprimere il comma 5-quater.
0. 1. 5001. 4. Castelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il lo marzo 2014, il CIPE, con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell'80 per Pag. 39cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita al comma 1. Le Amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce le proposte con le Amministrazioni proponenti, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle Amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna Amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, presenta al CIPE entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 1 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.
  5-ter. Una quota del cinque per cento delle risorse del Fondo può essere destinata, nell'ambito della programmazione, ad interventi di emergenza con finalità di sviluppo.
  5-quater. Qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.
  5-quinquies. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vengono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 5-bis e 5-quater unitamente alla valutazione dei relativi impatti.
1. 5001. Governo.

  Sostituire il comma 9-bis con il seguente:
  9-bis
. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Pag. 40ministri, dei ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020 è autorizzato il trasferimento del personale, nel numero massimo di 100 unità altamente qualificate per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza, dalle amministrazioni pubbliche che abbiano effettuato la dichiarazione di esuberi di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente sopprimere i commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies.
0. 1. 3440. 5. Castelli, Sorial.

  All'emendamento n. 1.3440 del Relatore, comma 9-bis sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine del comma, con le seguenti: è autorizzato il comando, per il periodo 2014-2020, di personale già di ruolo presso le Pubbliche Amministrazioni, nel numero massimo di 100 unità, appartenenti all'Area terza. Al comando si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, a cui è demandata la verifica delle qualifiche idonee del personale, che ne faccia richiesta. Per il trattamento economico del personale in comando si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

  Conseguentemente ai commi 9-ter e 9-quinquies sostituire le parole: euro 5.520.000 con le seguenti: euro 1.000.000.
0. 1. 3440. 4. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 1.3440 del relatore, al comma 9-bis dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti:, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.
0. 1. 3440. 7. Parrini, Fanucci.

  All'emendamento 1.3440 del relatore comma 9-bis sostituire le parole: 120 unità con le seguenti: 50 unità.

  Conseguentemente ai commi 9-ter e 9-quinquies sostituire le parole: euro 5.520.000 con le seguenti: euro 2.250.000.
0. 1. 3440. 3. Castelli, Sorial, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 1.3440 del relatore comma 9-bis al primo periodo sostituire le parole: eventualmente anche oltre con la seguente: entro.
0. 1. 3440. 2. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 1.3440 del relatore comma 9-bis al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante concorso pubblico.
0. 1. 3440. 1. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, Pag. 41per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 20 14-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 20 14-2020.
  9-quater. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 9-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 9-ter del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 9-bis sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
  9-quinquies. A decorrere dall'anno 2016, al relativo onere, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 3440. Il Relatore.

  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 33,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 5002. Governo.

  Al capoverso 26-bis, sostituire le parole: massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: massimo di 500.000 euro per il 2014.
0. 1. 4004. 2. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione Pag. 422014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.
1. 4004. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 60-bis.
0. 1. 5004. 6. Castelli.

  Al comma 60-bis, primo periodo, le parole:, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, sono soppresse.
0. 1. 5004. 5. De Rosa, Castelli, Sorial, Caso.

  All'emendamento 1. 5004, al comma 60-bis, sostituire le parole: 38 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 58 milioni per l'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 60-quater, sostituire le parole: di 100 milioni di euro con le seguenti: di 120 milioni di euro.
0. 1. 5004. 3. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al capoverso comma 60-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: ai predetti Corpi aggiungere le seguenti:, nonché alle Forze armate impiegato negli interventi di concorso alla salvaguardia della sicurezza pubblica di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009,;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: la ripartizione delle relative risorse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, tenendo conto che la stessa per il personale delle Forze armate è operata limitatamente alle risorse tratte dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 60-quater.
0. 1. 5004. 1. Fauttilli, Rossi.

  All'emendamento 1. 5004, al comma 60-ter, sostituire le parole: euro 100 milioni con le seguenti: di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 60-quater, sostituire le parole: di 100 milioni di euro con le seguenti: di 150 milioni di euro.
0. 1. 5004. 2. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 60-quater sopprimere le seguenti parole: 107 milioni di euro per l'anno 2014 e.

Pag. 43

  Conseguentemente, al comma 162, le parole: 614 milioni sono sostituite dalle seguenti: 507 milioni.
0. 1. 5004. 4. Caso.

  Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:
  60-bis. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò Milano 9015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni per l'anno 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni per l'anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per l'anno 2015.
  60-ter. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre a quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di euro 100 milioni. In relazione alle somme di cui alla presente disposizione non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
  60-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente:
   al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2014.
   alla tabella
B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 10.000.
1. 5004. Governo.

  All'emendamento 1. 5005 del Governo premettere le seguenti parole: al comma 70, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «sono utilizzate» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.
0. 1. 5005. 1. Marco Meloni.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1. 5005 del Governo dopo le parole: novembre 2013, aggiungere le seguenti: nonché nella regione Basilicata, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di dicembre 2013.
0. 1. 5005. 2. Latronico.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  70-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 10 gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.
1. 5005. Governo.

Pag. 44

  All'emendamento 1. 4019 inserire la seguente:
   c) le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni della provincia di Parma colpiti dagli eventi sismici del gennaio 2012, finalizzate al ripristino e restauro di beni storici ed architettonici di proprietà degli enti stessi, i cui danni siano stati accertati sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, sono escluse per il 2014 dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, fino ad un onere massimo complessivo valutato in 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
   2014: – 5.000;
   2015: –;
   2016: –.
0. 1. 4019. 1. Bergamini.
(Inammissibile)

  Al comma 87, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: «1-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003» sono inserite le seguenti: «, nonché su edifici ricadenti nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con divieto di cumulo con le agevolazioni previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni».

  Conseguentemente, dopo il comma 237, aggiungere il seguente: «237-bis. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 4019. Il Relatore.

  All'emendamento 1. 5006 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c) capoverso comma 119-quater, aggiungere infine i seguenti periodi: A valere sulle disponibilità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziata per l'importo di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata. A tal fine la citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   b) aggiungere infine le seguenti parole: conseguentemente alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare in diminuzione le seguenti variazioni:
   2015: – 1.000;
   2016: – 1000.
0. 1. 5006. 1. Latronico.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1. 5006 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c) capoverso comma 119-quater, aggiungere infine i seguenti Pag. 45periodi: Il Fondo di cui al presente comma è ridotto di 29,160 milioni di euro per l'anno 2014;
   b) aggiungere in fine le seguenti parole: conseguentemente all'Allegato 4, articolo 1 comma 289, voce Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese, legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3 eliminare il riferimento all'anno 2014.
0. 1. 5006. 2. Leone.
(Inammissibile)

  Al comma 119-quater, sostituire le parole: 237,5 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, al comma 58 sostituire le parole: 20,75 milioni con le seguenti: 58,25 milioni.
0. 1. 5006. 3. Caso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 91, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 93.
  95-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Fermo restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

  Conseguentemente:
   al comma 97, le parole: in caso di opzione sono sostituite dalle seguenti «sui valori oggetto delle opzioni»;
   dopo il comma 119-ter, aggiungere il seguente:
  119-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni per l'anno 2014, di 191,7 milioni per l'anno 2015 e di 201 milioni per l'anno 2016 e 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 5006. Governo.

  Sostituire le parole: una somma fino a 30 milioni di euro con le seguenti: la somma specifica di 30 milioni di euro.
0. 1. 5007. 1. Marcon, Boccadutri, Melilla.

  Al comma 123, sostituire le parole: la somma di 30 milioni di euro con le seguenti: una somma fino a 30 milioni di euro.
1. 5007. Governo.

  Al comma 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese, con le seguenti: settantaduesimo mese e sostituire le parole da: appartenenti alle seguenti categorie: Pag. 46fino alla fine del comma, con le seguenti: i quali risultavano non occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione del contratto di lavoro a qualsiasi titolo o risultavano occupati con contratto di lavoro non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure avevano sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, ancorché ha risoluzione del contratto sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2011, oppure alla stessa data percepivano o erano stati ammessi a prevenire misure di sostegno del reddito, anche in vigenza dei rapporto di lavoro, che è stato risolto o verrà risolto al termine del periodo di godimento delle predette misure, anche se ciò non era originariamente previsto o prevedibile.

  Conseguentemente dopo il comma 127-bis aggiungere il seguente:
  127-bis-1 Sostituire l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con il seguente: Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla convinta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

  al comma 127-ter sostituire le parole: di cui al comma 127-bis non può, con le seguenti: di cui ai commi 127-bis e 127-bis non possono.

  al comma 127-quater sostituire le parole: del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies, le seguenti: del limite di copertura richiamato dai commi 12-quinquies.

  sostituire il comma 127-quinquies con il seguente:
  I benefici di cui ai commi 127-bis e 127-bis-1 sono riconosciuti nel limite dei risparmi e delle maggiori entrate di cui ai commi 173-bis, 300-bis, 301-bis, 326-ter, 395-bis, 399-bis, 439-bis, nonché dai commi 511, lettera b) e 524 come modificati dal presente comma, destinati al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  e al capoverso Conseguentemente, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) dopo il comma 173, inserire il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
   b) dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   b-bis) dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, Pag. 47come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Colpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fine della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestionale delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
   b-ter dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  All'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012», sono sostituite dalle seguenti: «3 gennaio 2014».
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62.5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
   1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti ai periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
   2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi».
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da e-bis) a e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi ai diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:Pag. 48
   1. per una quota pari ai 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
   2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n, 461.
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» «31 dicembre 2013».
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: 6 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2012» «16 maggio 2014».
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».
  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  365-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies All'articolo 96 del testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»;
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   h) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
  395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria».
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in Pag. 49cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti indicati al precedente comma» e sostituire le parole «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione».
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro».
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».
  395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.
   q-quater) dopo il comma 399 aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti».
   2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera:
    b-bis) sia stipulato un contratto verbale.
    b-quinquies dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto Pag. 50degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni reddito:
   fino a 15.000 euro, 23 per cento:
    oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
    oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
    oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
    oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
    oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
    oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
    oltre 250.000 euro, 52 per cento;
   b-sexies. al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento.
   b-septies. al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
0. 1. 5008. 18. Di Salvo, Melilla, Placido, Marcon, Airaudo, Boccadutri.
(Inammissibile
limitatamente alla parte consequenziale)

  Al comma 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese e sostituire le parole da: appartenenti alle seguenti categorie: fino alla fine del comma, con le seguenti: i quali risultavano non occupati al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione del contratto di lavoro a qualsiasi titolo o risultavano occupati con contratto di lavoro non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure avevano sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento, ancorché la risoluzione del contratto sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2011, oppure alla stessa data percepivano o erano stati ammessi a percepire misure di sostegno del reddito, anche in vigenza del rapporto di lavoro, che è stato risolto o verrà risolto al termine del periodo di godimento delle predette misure, anche se ciò non era originariamente previsto o prevedibile.

  Conseguentemente:
   al comma 127-quater sostituire le parole: del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies, con le seguenti: del limite di copertura richiamato dal comma 127-quinquies;
   e al comma 127-quinquies sostituire le parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: sono riconosciuti nel limite dei risparmi e delle maggiori entrate di cui ai commi 173-bis, 300-bis, 301-bis, 326-ter, 395-bis, 399-bis, 439-bis, nonché dai commi 511, lettera b) e 524 come modificati dai presente comma, destinati Pag. 51al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   e al capoverso Conseguentemente sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) dopo il comma 173 inserire il seguente:
  173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.
   b) dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014.
   b-bis) dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dei 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
   b-ter) dopo il comma 395 aggiungere i seguenti:
  395-bis, All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»:
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
    1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al Pag. 52periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013»;
    2. nell'ultimo periodo, le parole: «recedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
    1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
    2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014» e «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: «31 marzo 2012» e le parole: «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014» e «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole: «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole: «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
  395-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
  395-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  395-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;Pag. 53
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  395-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro».
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  395-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 395-septies all'imposta sulle transazioni finanziarie.
   b-quater) dopo il comma 399 aggiungere il seguente:
  399-bis. All'articolo 3, commi 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:Pag. 54
   c) a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, e dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Qualora il contratto prevedesse un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;
    2) al comma 9, aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) sia stato stipulato un contratto verbale
   b-quinquies) dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. All'articolo 11 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    fino a 15.000 euro, 23 per cento;
    oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
    oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
    oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
    oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
    oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
    oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;
    oltre 250.000 euro, 52 per cento»;
   b-sexies) al comma 511, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti. Il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non beati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento”»;
   b-septies) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
0. 1. 5008. 17. Marcon, Airaudo, Boccadutri, Di Salvo, Melilla, Placido.

  Al capoverso 127-bis, alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

  Conseguentemente,
   al capoverso 127-
quinquies sostituire e parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono riconosciuti nel limite di 50.000 soggetti o del maggior numero di soggetto fino alla concorrenza del limite massimo di spesa di 598 milioni di euro per l'anno 2014, 735 milioni di euro per l'anno 2015, 580 milioni di euro per l'anno 2016, 324 milioni di euro per Pag. 55l'anno 2017, 245 milioni di euro per l'anno 2018, 239 milioni di euro per l'anno 2019, 77 milioni di euro per l'anno 2020;
   e al capoverso Conseguentemente sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) al comma 26 le lettera b) è sostituita dalla seguente: «h) al comma 35, le parole: “1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016. a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1.731 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.681 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.090 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.671 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.774 milioni di euro per l'anno 2018, a 834 milioni di euro per l'anno 2019 e a 122 milioni di euro per l'anno 2020”»;

  b) dopo il comma 173, inserire il seguente:
  «173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, sono soppressi.».

   f-bis) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».
0. 1. 5008. 2. Pannarale, Boccadutri, Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 127-bis alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese.

  Conseguentemente,
   al comma 127-
quinquies sostituire le parole: sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono riconosciuti nel limite di 50.000 soggetti o del maggior numero di soggetti fino alla concorrenza del limite massimo di spesa di 598 milioni di euro per l'anno 2014, 735 milioni di euro per l'anno 2015, 580 milioni di euro per l'anno 2016, 324 milioni di euro per l'anno 2017, 245 milioni di euro per l'anno 2018, 239 milioni di euro per l'anno 2019, 77 milioni di euro per l'anno 2020;
   e al capoverso Conseguentemente sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 126 la lettera
b) è sostituita dalla seguente: «b) al comma 25, le parole: “1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “1.731 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.681 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.090 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.671 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.774 milioni di euro per l'anno 2018, a 834 milioni di euro per l'anno 2019 e a 122 milioni di euro per l'anno 2020”»;

  b) dopo il comma 173 inserire il seguente:
  «173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati»;

   b-bis) dopo il comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Pag. 56Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
0. 1. 5008. 1. Di Salvo, Marcon, Airaudo, Melilla, Placido, Boccadutri.

  Al comma 127-bis alinea, sostituire le parole: trentaseiesimo mese con le seguenti: settantaduesimo mese.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «
325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 3. Fedriga.

  Al comma 127-bis, capoverso lettera a), sostituire le parole: 6 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 4. Fedriga.

  Al comma 127-bis, capoverso, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto;.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 12. Fedriga.

  Al comma 127-bis, capoverso lettera b), sostituire le parole: il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di con le seguenti: i lavoratori che, prescindere dalla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, hanno firmato entro il 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche Pag. 57in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 13. Fedriga.

  Al comma 127-bis, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) i lavoratori con 65 anni di età e le lavoratrici con 60 anni di età che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di contribuzione;.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 5. Fedriga.

  Al comma 127-bis, capoverso lettera a), sostituire le parole: i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari con le seguenti: i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità alla data del 31 dicembre 2011, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 raggiungano.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 9. Fedriga.

  Al comma 127-bis, capoverso lettera e), sostituire le parole: i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data con le seguenti: i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità alla data del 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono Pag. 58superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo, Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 8. Fedriga.

  Al comma 127-bis, capoverso lettera e), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trentasei mesi.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 7. Fedriga.

  Al comma 127-bis, capoverso lettera e), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
   c-bis) dopo il comma 254, inserire il seguente:
  «254-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: “di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma»;

   c-ter) dopo il comma 384, inserire il seguente:
  «384-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
0. 1. 5008. 6. Fedriga.

  Al comma 127-bis, capoverso lettera f), sostituire le parole: 4 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 14. Fedriga.

  Sopprimere il comma 127-quinquies.
0. 1. 5008. 11. Fedriga.
(Inammissibile)

Pag. 59

  Sopprimere il comma 127-quinquies.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 16. Fedriga.
(Inammissibile)

  Al comma 127-quinquies, apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole: 17.000 soggetti sono sostituite da: 25.000 soggetti;
   b) le parole: 203 milioni da: 225 milioni;
   c) le parole: 250 milioni da: 285 milioni;
   d) le parole: 197 milioni da: 215;
   e) le parole: 81 milioni da: 96 milioni.

  Conseguentemente, al conseguentemente dell'emendamento, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 10. Fedriga.

  Al Conseguentemente dell'emendamento 1.5008 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
0. 1. 5008. 15. Fedriga.
(Inammissibile)

  All'emendamento 5.008 del Governo, dopo il comma 127-quinquies, aggiungere il seguente:
  127-sexies. All'articolo 47 della legge n.  326 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:
  «46-sexies. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
  6-septies. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto Pag. 60del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbestocorrelate».

  Conseguentemente, al comma 285, sostituire le parole: 60 milioni 700 milioni e 1.410 milioni rispettivamente con: 130 milioni 770 milioni e 1.480 milioni.
0. 1. 5008. 19. Bechis, D'Incà, Sibilia, Rostellato, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto, Ciprini, Castelli.
(Inammissibile)

  All'emendamento 5.008 del Governo, dopo il comma 127-quinquies, inserire il seguente:
   127-sexies. Al fine di consentire la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di lavoratori che non rientrano nel contingente di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 72.312.677 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 4.683 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera, a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di euro 72.312.677 per gli anni dal 2014 al 2017.
  Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 72.312.677, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 1. 5008. 20. Barbanti, Rostellato, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Baldassarre, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cariello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
  127-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dall'articolo Pag. 6122 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
   a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter dei codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
   e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sci mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi I e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 11 versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
   f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

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  127-ter. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 127-bis non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.
  127-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 127-bis sulla base di quanto stabilito dal comma 127-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 127-bis.
  127-quinquies. I benefici di cui al comma 127-bis sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015. 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019.26 milioni di euro per l'anno 2020.
  127-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 127-bis a 127-quinquies è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 127-quinquies il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, decreto legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente:
   al comma 126, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».
   dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:
  326-bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo, le seguenti parole: al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».
  326-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di Pag. 63euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.
1. 5008. Il Governo.

  All'emendamento 1.5009, al comma 129-bis, dopo le parole: a famiglie aggiungere la seguente: italiane.
0. 1. 5009. 3. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.5009, sostituire la parola: residenti con le seguenti: di cittadinanza italiana o comunitaria.
0. 1. 5009. 7. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento 1.5009 del Governo, sostituire la parola: residenti con le seguenti: di cittadini.
0. 1. 5009. 2. Saltamartini, Misuraca.

  All'emendamento 1.5009, al comma 129-bis, dopo le parole: a famiglie residenti aggiungere le seguenti: in Italia da almeno 20 anni.
0. 1. 5009. 5. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.5009, al comma 129-bis, dopo le parole: a famiglie residenti, aggiungere le seguenti: in Italia da almeno 30 anni.
0. 1. 5009. 4. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.5009 del Governo, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato anche a contribuire alle spese sostenute dalle famiglie che adottato all'estero più di un bambino.
0. 1. 5009. 1. Latronico.

  All'emendamento 1.5009, dopo il comma 129-bis, aggiungere i seguenti:
  129-bis. Ai fini di intraprendere un'azione efficiente ed efficace per contrastare il fenomeno dell'assenteismo e di contenimento degli oneri riguardanti l'indennità di malattia, l'INPS, fermo restando quanto stabilito dal comma 108 delle legge 24 dicembre 2012, n. 228, assegna, a decorrere dal 2014, con destinazione vincolata agli accertamenti medico legali disposti d'ufficio ai dipendenti in malattia, un importo non inferiore a quello iscritto in bilancio per l'anno 2012.
  129-ter. Dall'attuazione del comma 129-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 1. 5009. 6. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  129-bis. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Al predetto Fondo confluiscono le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità di organizzazione di funzionamento del Fondo.
1. 5009. Governo.

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  All'emendamento 1 5010, sostituire le parole: 126 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la cifra:
100 con la cifra: 1;
   b) sostituire la cifra: 25 con la cifra: 1;
   c) sopprimere il comma 132-bis.
0. 1. 5010. 4. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento 1. 5010, sostituire il comma 132 con i seguenti:
  132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata al pagamento degli arretrati degli anni 2012 e 2013 dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità impiegati in progetti di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità, a pena di nullità delle medesime.
  132-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con le Regioni che ne facciano domanda, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico dei comuni, per le posizioni attualmente ricoperte dai lavoratori di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con le Regioni interessate, ripartisce le autorizzazioni ad assumere personale.
  132-ter. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 132-bis gli enti pubblici devono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, anche a tempo parziale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  132-quater. Le assunzioni di cui al comma 132-bis devono essere effettuate previo rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono destinate ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 132-bis e 132-ter le autorizzazioni di spesa di cui al comma 132 non impiegate ai sensi dello stesso comma.
0. 1. 5010. 3. Nuti, Castelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Di Benedetto, Di Vita, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Lupo, Mannino, Nesci, Parentela, Sorial, Toninelli.

  All'emendamento 1. 5010, sostituire il comma 132 con il seguente:
  132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata al pagamento degli arretrati degli anni 2012 e 2013 dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblici utilità impiegati in progetti di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità, a pena di nullità delle medesime.
0. 1. 5010. 2. Nuti, Castelli, Cozzolino, D'ambrosio, Dadone, Di Benedetto, Di Vita, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Lupo, Mannino, Nesci, Parentela, Sorial, Toninelli, Barbanti.

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  All'emendamento 1. 5010, al comma 132-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo.
0. 1. 5010. 1. Capodicasa, Iacono.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1. 5010, sostituire i capoversi da 132-ter a 132-septies con i seguenti:
  132-ter. Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attività socialmente utili destinatari di misure di sostegno a valere sul bilancio dello Stato e delle regioni, all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, negli esercizi finanziari dal 2011 al 2013, nella misura di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, sono destinate agli enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 1o dicembre 1997, n. 468. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse.
  8-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera b-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato alle finalità di cui al comma 8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse ai comuni, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui al predetto comma 8.
  8-quater. Al fine di razionalizzare la spesa che finanzia le convenzioni con lavoratori socialmente utili e con lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare Le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili già utilizzati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 8 a pena di nullità delle medesime.
  8-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e Pag. 66delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 8-quater, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazioni.
  8-sexies. Le regioni possono definire programmi di incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 8, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, prevedendo contributi a favore dei comuni nel rispetto dei principi di cui al comma 8-quinquies.
  8-septies. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, negli esercizi pregressi, anche in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono mantenute nel conto dei residui ai fini della successiva rassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.
  8-octies. Le assunzioni a tempo determinato e indeterminato di cui ai commi 8-bis e 8-ter e nei limiti delle risorse finanziarie previste dai predetti commi possono essere adottate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

   b) alla fine del comma 9-bis sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo e a tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni e la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei.».

  132-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 132-ter non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
0. 1. 5010. 5. Aiello, Bruno Bossio, Covello, Censore, Marcon, Paglia, Di Salvo, Boccadutri, Airaudo, Melilla, Placido.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 132 con i seguenti:
  132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e per 25 milioni di euro per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità Pag. 67della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per il tempo strettamente necessario al riassetto del sistema, in attuazione dei commi da 132-bis a 132-sexies, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.
  132-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.
  132-ter. Al fine di razionalizzare la spesa che finanzia le convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili già utilizzati.
  132-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 132-ter, a pena di nullità delle medesime.
  132-quinquies. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma I, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-ter e 132-quater, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso previo rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  132-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazioni.
  132-septies. Alla fine del comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente Pag. 68articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno, e a tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuibile nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo, e la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 5010. Governo.

  Al comma 133, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale».
1. 4008. Il Relatore.

  Al comma 135, lettera c), sostituire le parole: strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei con le seguenti: strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.
1. 5011. Governo.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute sono Incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le procedure di cui ai richiamati commi. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al citato comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.
1. 5012. Governo.

  All'emendamento 1.4011, dopo le parole: regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 aggiungere le parole: nonché delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e dopo le parole: della regione Abruzzo «aggiungere le parole: nonché delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
0. 1. 4011. 1. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
  
163-bis. Nella ripartizione delle risorse di cui al all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, Pag. 69con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, così come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.
1. 4011. Il Relatore.

  All'emendamento 1.5013, al comma 164, dopo le parole ottobre 2012 in Calabria e Basilicata aggiungere le parole nonché al sisma del maggio 2012 in Lombardia e Veneto.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: I relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria, la regione Veneto e l'Emilia-Romagna nei limiti di 2 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata, la Regione Lombardia e l'Emilia-Romagna nei limiti di 1 milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.
0. 1. 5013. 2. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.5013, dopo il secondo capoverso inserire il seguente: Conseguentemente, dopo il comma 329 inserire il seguente:
  329-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile per le regioni di cui al comma 449-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per le quali, alla data del 30 giugno 2014, risultano affidati i lavori di cui al comma 66 in misura superiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico, è incrementato del due per cento, con finalizzazione dei maggiori spazi finanziari agli interventi contro il dissesto idrogeologico.
0. 1. 5013. 1. Bratti, Borghi, Braga, Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1.5013, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  Conseguentemente i commi 346, 347, 348 e 349 sono soppressi.

  Conseguentemente:
   a) il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» è ridotto per l'anno 2014 per l'importo di 560 milioni di euro;
   b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni è ridotta di 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 per far fronte all'onere relativo ai minori interessi attivi.
0. 1. 5013. 3. Borghesi, Guidesi.

Pag. 70

  All'emendamento 1.5013, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:
  Sostituire il comma 249 con il seguente:
  249. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 200,3 milioni di euro per l'anno 2014.
  Per l'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: - 10.000.
0. 1. 5013. 4. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.5013, al comma 357, dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: Entro il 31 luglio 2014, gli spazi finanziari, assegnati agli enti locali secondo le procedure di cui ai periodi precedenti, che non risultano utilizzati alla data del 1o luglio 2014 sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore degli enti locali che, alla data del 30 giugno 2014, hanno utilizzato interamente gli spazi assegnati per spese in conto capitale. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel secondo semestre 2014 dandone evidenza mediante 11 monitoraggio di cui al comma 19.
0. 1. 5013. 5. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.5013, al comma 522-bis, alla lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   4) del gettito comunale dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e versato allo Stato;.
0. 1. 5013. 6. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.5013, al comma 522-bis, alla lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   4) del valore ICI così come risultante dal rendiconto 2010 di ciascun ente.
0. 1. 5013. 7. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.5013, al comma 522-bis, alla lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   4) delle spettanze del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di ciascun Comune.
0. 1. 5013. 8. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.5013, al comma 522-bis, alla lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   4) della quota del gettito complessivo dell'IMU di ciascun Comune nel 2013 trattenuta dallo Stato per alimentare le risorse complessive del Fondo di Solidarietà Comunale.
0. 1. 5013. 9. Borghesi, Guidesi.

  Sostituire il comma 164 con il seguente:
  164. Al fine di permettere il completamento degli interventi dí ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7.5 milioni di euro per l'anno 2015. 1 relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria nei limiti di 2,0 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata nei limiti di 1,0 Pag. 71milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 330 con il seguente:
   330. 1 commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati a decorrere dall'esercizio 2014.;
   al comma 331 apportare le seguenti modifiche:
    a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
     a-bis) al primo periodo sono abrogate le parole «di competenza finanziaria e»;
    b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
     d) al secondo periodo le parole da: «Il complesso delle spese finali» a: «ai sensi del presente comma.» sono soppresse.
   dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  
332-bis. Al comma 460 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».
  332-ter. Al comma 461 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d).».
  332-quater. Al comma 462, lettera a), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza» sono abrogate;
    b) le parole «Dal 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti «Nel 2013»;
    c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».
   dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:
  334-bis. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito, infine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile.»
  334-ter. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono abrogati.
   dopo il comma 338, aggiungere il seguente comma:
  
338-bis. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è Pag. 72rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977,00 euro annui a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, cornuta 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'importo di 160.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
   al comma 355 all'alinea 2-quinquies, sostituire le parole: commi 2 e 6 con le seguenti: commi da 2 a 6.

  Sostituire il comma 357 con il seguente:
  357. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti, alla data del 30 giugno 2014, dalle province e dai comuni riferiti a stati di avanzamento lavori o a obbligazioni giuridiche posti in essere nel primo semestre del 2014. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso i commi da 2 a 6 fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.
   al comma 372, sostituire l'alinea con il seguente: Gli accantonamenti di cui al comma 371 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: «ed al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b) del presente comma;
   al comma 378, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 5 è abrogato.
   al comma 517, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con le seguenti: , per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.;
   al comma 519, sostituire le parole: e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 con le seguenti: Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
   al comma 521, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012. con le seguenti:, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà Pag. 73comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di. Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
   sostituire il comma 522 con i seguenti:
  522. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo capoverso, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;
   b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
   c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
   d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;
   e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
    «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;».

  522-bis. Dopo il comma 380-bis sono inseriti i seguenti:
  «380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:
   a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e di 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
   b) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
    1) di quanto previsto dai numeri 1, 4, 5 e 6 della lettera d) del comma 380;
    2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
    3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.
   e) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi; Pag. 74
   d) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

  380-quater. Con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, è accantonato per essere ridistribuito, con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter del presente articolo, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.».
  522-ter. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.
1. 5013. Governo.

  Al comma 169:
   a) al primo periodo dopo le parole: «74» aggiungere: «e 75»;
   b) al terzo periodo, le parole: «A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro e di 1,4 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75;»

  Conseguentemente dopo il comma 169 aggiungere il seguente:
  169-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 5014. Governo.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, Pag. 75n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui all'articolo 156, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
  171-ter. Per le finalità di cui al comma 171-bis l'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003 indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della presente legge, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l Ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità.».

  Conseguentemente:
   al comma 275, sostituire le parole: Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, con le seguenti: Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali,.
   alla tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.
1. 5015. Governo.

  Dopo il comma 190 aggiungere i seguenti:
  190-bis. È autorizzata la spesa di l milione di euro per l'anno 2014 per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21».
  190-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 190-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
1. 4005. Il Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'inizio dell'emendamento premettere il seguente capoverso: Al comma 63, le parole a decorrere dall'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti per l'anno 2014 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e le parole 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 sono sostituite dalle seguenti 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e sono aggiunte infine le seguenti parole: Le disponibilità finanziarie di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata;
   b) alle parole «al comma 285» premettere le seguenti: al comma 249 le parole di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 sono sostituite dalle seguenti di 187,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 62,5;
   c) aggiungere, infine, il seguente capoverso: Alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2015: -1.000;
   2016: -1.000.
0. 1. 4006. 1. Latronico.
(Inammissibile)

  All'emendamento del relatore 1.4006 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alle parole «al comma 285» premettere le seguenti «al comma 275, capoverso Pag. 76523, sopprimere ovunque ricorrenti, le parole: ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente: Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro.»;
   b) aggiungere infine il seguente periodo: Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: -2.170;
   2015: -2.170.
* 0. 1. 4006. 2. Latronico.
(Inammissibile)

  All'emendamento del relatore 1.4006 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alle parole «al comma 285» premettere le seguenti «al comma 275, capoverso 523, sopprimere ovunque ricorrenti, le parole: ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente: Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro.»;
   b) aggiungere infine il seguente periodo: Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2014: -2.170;
   2015: -2.170.
* 0. 1. 4006. 3. Leone.
(Inammissibile)

  Al comma 191, le parole: 24.631.245 euro sono sostituite dalle seguenti: 24.331.245 euro;

  Conseguentemente:

   al comma 244, sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 59 milioni;

   al comma 285, sostituire le parole: a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017 con le seguenti: a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

   all'elenco 1, di cui all'articolo 1, comma 191:
    a)
sopprimere la voce Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981);
    b) alla riga totale sostituire la cifra: «24.631.245» con la seguente: «24.331.245».
1. 4006. Il Relatore.

  All'emendamento 1.5016, all'alinea del capoverso 192-bis sostituire le parole: nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi con le seguenti: nonché di favorire comunque l'ammodernamento o il recupero di impianti sportivi esistenti.

  Conseguentemente al capoverso 92-ter sostituire le parole prioritariamente con le seguenti: esclusivamente.
0. 1. 5016. 7. Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, primo periodo, dopo le parole: degli spettatori, inserire le seguenti: ovvero la Pag. 77realizzazione di complessi multifunzionali comprendenti uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione dell'impianto.

  Conseguentemente, al comma 192-bis, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   f) il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, ai fini della valorizzazione in termini sociali; occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili;.

  Conseguentemente dopo il comma 192-ter, inserire i seguenti:
  192-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.
  192-quinquies. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dai commi precedenti.
  192-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
0. 1. 5016. 9. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.

  All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, lettera a), secondo periodo, sopprimere dalle parole e al raggiungimento fino alla fine del periodo.
0. 1. 5016. 6. Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, lettera a) secondo periodo, sopprimere le parole da salvo a edilizia residenziale.
0. 1. 5016. 2. De Rosa, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 1.501, al comma 192-bis, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: esclusione aggiungere le seguenti: di interventi in variante degli strumenti urbanistici locali e.
0. 1. 5016. 3. De Rosa, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli interventi di cui al precedente periodo, devono comunque essere contigui all'impianto sportivo.
0. 1. 5016. 5. Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  All'emendamento 1.5016, al comma 192-bis, lettera c), sostituire le parole sentito il Comune interessato, con le seguenti: d'intesa con il Comune interessato.
0. 1. 5016. 4. Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  All'emendamento 1.5016, capoverso 192-bis, aggiungere in fine seguenti periodi: Gli interventi di cui al presente comma, laddove possibile, sono realizzati di preferenza mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. I nuovi impianti sportivi e le altre opere di edilizia e di urbanizzazione previsti dal presente comma non possono essere realizzati su terreni agricoli. Ai fini della presente disposizione si considerano terreni agricoli quelli qualificati tali dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti nonché le aree comunque suscettibili di utilizzazione Pag. 78agricola alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso 192-ter.
0. 1. 5016. 11. Catania, Andrea Romano, Tinagli, Mazziotti Di Celso, Zanetti, Sottanelli, Librandi.

  All'emendamento 1.5016, al comma 192-ter sostituire le parole laddove possibile, sono realizzati prioritariamente con le seguenti: sono realizzati esclusivamente.
0. 1. 5016. 1. Caso.

  All'emendamento 1.5016, al comma 192-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: Detti interventi devono comunque avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
0. 1. 5016. 10. Marcon, Boccadutri, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  All'emendamento 1.5016, al comma 192-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: È comunque vietata la localizzazione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi della normativa vigente.
0. 1. 5016. 8. Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 192 aggiungere i seguenti:
  192-bis. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 192, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:
   a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 192-ter ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
   b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale la conferenza dei servizi è convocata dalla regione che delibera entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione Pag. 79di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;
   c) in caso di superamento dei termini di cui alle precedenti lettere, relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è chiamato a partecipare il Presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari.
   d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;
   e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

  192-ter. Gli interventi di cui al comma 192-bis, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.»
1. 5016. Governo.

  Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
  200-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: »nonché a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;».
1. 4007. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:
  Al comma 202, sesto periodo, sostituire le parole da: Al fine di consentire fino alla fine del comma con le seguenti: Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno» di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Pag. 80Con delibera del CIPE sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. Per la finalità di cui al presente comma si provvede: a) per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, a valere sull'aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, per la quota destinata allo Stato, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 e s.m.i. Tali somme sono riassegnate nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno; b) per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, mediante una componente delle tariffe di distribuzione del gas, in misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Le entrate derivanti dalla predetta componente sono versate dalla Cassa conguaglio del settore elettrico all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate nel limite massimo di 10 milioni di euro annui ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
0. 1. 4003. 2. Misuraca, Saltamartini, Vignali.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: ad assegnare 20 milioni con le seguenti: ad assegnare 10 milioni;
   b) aggiungere, infine, i seguenti periodi: La restante quota di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 è assegnata, secondo le medesime priorità stabilite ai sensi del presente comma, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99, le parole «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore» sono soppresse.
0. 1. 4003. 3. Latronico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole ad assegnare 20 milioni con le seguenti: ad assegnare 10 milioni;
   b) aggiungere, infine, i seguenti periodi: La restante quota di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 è assegnata, secondo le medesime priorità stabilite ai sensi del presente comma, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
0. 1. 4003. 1. Latronico.

  Al terzo periodo, dopo le parole: che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, aggiungere le seguenti:, nell'ambito delle risorse già assegnate al Mezzogiorno,.
0. 1. 4003. 4. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 202, sesto periodo, sostituire le parole da: Al fine di consentire fino alla fine del comma, con le seguenti: Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno Pag. 81di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con delibera del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.
1. 4003. Il Relatore.

  All'emendamento 1.5017, sopprimere la lettera a).
* 0. 1. 5017. 5. Misuraca, Saltamartini, Vignali, Leone.

  All'emendamento 1.5017, sopprimere la lettera a).
* 0. 1. 5017. 3. Latronico.

  Alla lettera b), capoverso 76-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola «interventi» inserire la seguente: «informatici» e dopo la parola: «attività», inserire la seguente: «informatiche»;
   b) in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Ai fini della fatturazione assicurare la razionalizzazione della spesa pubblica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 47, dei decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di Computer Emergency Response Team e di piattaforme di incasso e pagamento quali prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dei decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
0. 1. 5017. 2. Bruno Bossio.

  All'emendamento 1.5017, alla lettera b), aggiungere infine il seguente comma:
  276-undecies. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, compreso i1 collegamento ad internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, in quelle aree dove 1 e condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri, o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili».
0. 1. 5017. 6. Bergamini.

Pag. 82

  All'emendamento 1.5017, sostituire i commi 276-octies, 276-nonies e 276-decies dal seguente:
  276-octies. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
  «5-bis. L'importo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti e degli emolumenti annui onnicomprensivi degli amministratori come stabiliti ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, di società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto ai periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
  5-ter. Per gli amministratori con deleghe delle società di cui al comma precedente, non possono essere previsti bonus, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate da parte di quelle società il cui risultato di esercizio sia negativo.
  5-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5-bis e 5-ter si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 5017. 4. Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Paglia, Melilla.

  All'emendamenti 1.5017, alla lettera b), alla lettera b), capoverso 276-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)
dopo la parola: «interventi» è inserita la seguente: «informatici» e dopo la parola: «attività» è inserita la seguente: «informatiche»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con la finalità di assicurare standard omogenei di qualità ed economicità di soluzioni Sogei S.p.A. può stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di Computer Emergency Response Team.
0. 1. 5017. 1. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera e) è soppressa.;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:
  276-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi dell'Agenda Digitale, la struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Sogei S.p.A, sulla base di apposita convenzione con la quale vengono disciplinati i rapporti, nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività. Pag. 83
  276-ter. Ai fini della stabilizzazione del governo societario di Sogei S.p.A. dopo il trasferimento di attività di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i componenti del Consiglio di amministrazione di Sogei attualmente in carica decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti.
  276-quater. I componenti del collegio sindacale di Sogei attualmente in carica decadono con l'entrata in vigore della presente legge.
  276-quinquies. Con il rinnovo degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e un componente con funzioni di presidente e amministratore delegato individuato anche all'esterno.
  276-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette società.
  276-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 276-bis a 276-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
  276-octies. All'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 5-quater è sostituito dal seguente: 5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, per gli amministratori con deleghe, l'ammontare annuo massimo complessivo dei compensi, fissi e variabili, a qualsiasi titolo determinati, compresi quelli per eventuali rapporti di lavoro con società del medesimo gruppo ed esclusi eventuali trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, non può essere stabilito in misura superiore al 75 per cento del corrispondente ammontare massimo complessivo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo. Resta fermo il trattamento economico derivante da un eventuale rapporto di lavoro con società del medesimo gruppo e, qualora lo stesso risulti uguale o superiore all'importo massimo determinato ai sensi del precedente periodo, tale trattamento deve essere corrisposto anche a titolo di compenso ex articolo 2389 del codice civile.
  276-nonies. Al comma 5-quinquies, secondo periodo, dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole «in sede di rinnovo degli organi di amministrazione,» il restante periodo è sostituito dal presente: «il consiglio di amministrazione propone all'assemblea una delibera, in forza della quale il nuovo consiglio di amministrazione, nell'ambito delle prerogative ad esso riservate ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, è tenuto ad attenersi a quanto previsto dai commi 5-quater e 5-sexies della presente disposizione.».
  276-decies. Al comma 5-sexies dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «siano state adottate riduzioni dei compensi», le parole «dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione sono sostituite dalle seguenti: «degli amministratori con deleghe».
1. 5017. Governo.

Pag. 84

  Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
  204-bis. All'articolo 12, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
  2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione ed inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo.
1. 3439. Il Relatore.

  Al comma 221, lettera b), dopo le parole: delle province di Lucca, Massa Carrara, aggiungere la seguente: Siena,.
1. 4017. Il Relatore.

  All'emendamento 1.4010, comma 252-bis sostituire le parole: 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente al comma 132, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 109 milioni di euro per l'anno 2014.
0. 1. 4010. 1. Guidesi, Borghesi.

Subemendamento all'emendamento 1. 4010.

  Sostituire la parte consequenziale, con la seguente:
   alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2014: – 1.000;
   2015: – 1.000;
   2016: – 1.000.
0. 1. 4010. 2. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:
  225-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite con le seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A: Turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2014:
    CP: + 1.000;
    CS: + 1.000.
   2015:
    CP: + 1.000;
    CS: + 1.000.
   2016:
    CP: + 1.000;
    CS: + 1.000.
1. 4010. Il Relatore.

Pag. 85

  All'emendamento 1.4020, al comma 237-bis, le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.
0. 1. 4020. 1. Villarosa, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Currò, Cancello.

  Dopo il comma 237, aggiungere i seguenti:
  237-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita, su espressa richiesta, al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differito al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.
  237-ter. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 237-bis è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
1. 4020. Il Relatore.

  Sostituire alla parola: 50 per cento con la seguenti: 25 per cento.
0. 1. 4016. 1. Ruocco, Castelli.

  Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:
  
256-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis», fino a: «riduzione prevista dell'ultimo periodo dello stesso comma», sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».
1. 4016. Il Relatore.

  All'emendamento 1.5018, al comma 258-bis, dopo le parole: del personale dirigenziale della pubblica amministrazione aggiungere, le seguenti: non in regime di diritto pubblico; sostituire, inoltre, le parole da: All'atto del collocamento in fuori ruolo fino a: equivalente dal punto di vista Pag. 86finanziario. con le seguenti: il trattamento economico corrisposto dall'amministrazione di appartenenza al dirigente in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo è rimborsato alla medesima amministrazione a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 91 del 2013.».
0. 1. 5018. 1. Covello.

  Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:
  258-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1. secondo periodo, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, temo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo, del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.
1. 5018. Governo.

  Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:
  258-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è inserito il seguente comma:
  «3-bis. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale di cui al comma 3 è conferito ad un dirigente di seconda fascia dei ruoli di un Ministero, di un ente pubblico non economico o di un'agenzia, il dirigente è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico. Il periodo di svolgimento dell'incarico è considerato utile per la maturazione del requisito di anzianità previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al raggiungimento del requisito dei cinque anni il dirigente di seconda fascia può essere inquadrato nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia ove la stessa abbia nella propria dotazione organica posti di funzione dirigenziale di livello generale oppure, in mancanza di tali posti, nel ruolo dell'amministrazione che ha collocato il dirigente in aspettativa.»
1. 5019. Governo.

  Dopo le parole: Al comma 265, aggiungere le seguenti: primo e.
0. 1. 5020. 1. Fiano.

  Al comma 265, secondo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
1. 5020. Governo.

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
  271-bis. L'incarico del Commissario Liquidatore dei Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare Pag. 87l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del R.D. 16 marzo 1942. n. 267. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 ed euro 5.000.000, tale importo pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Al termine della gestione commissariale dí cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.
  3. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.
1. 5021. Governo.

  L'emendamento 1.5022 è sostituito dal seguente:
  Dopo il comma 288 inserire i seguenti:
  «288-bis. I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad un Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  288-ter. Al Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese di cui al comma 76-bis della presente legge vengono altresì attribuite tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente Pag. 88anche i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese.
0. 1. 5022. 4. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  All'emendamento 1.5022, sostituire il comma 288-bis con il seguente:
  I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad fondo denominato «Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare i seguenti interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente anche i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese.»
0. 1. 5022. 5. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.

  All'emendamento 1.5022, al comma 288-bis apportare le seguenti modifiche:
   1) al primo periodo, sostituire le parole: «Tondo per la riduzione della pressione fiscale» con le seguenti: «Fondo per l'equità e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e le pensioni»;

  Conseguentemente al comma 288-ter:
    sostituire le parole:
«, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato,» con le seguenti: «da un lato, in misura pari al 35 per cento, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, dall'altro lato, in misura pari al 65 per cento,»
   aggiungere in fondo al periodo le seguenti parole: «, e le risorse destinate alla corresponsione di un bonus annuale a quei soggetti passivi ai fini dell'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato e da pensione, la cui imposta netta sia pari a zero.».
0. 1. 5022. 1. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  All'emendamento 1.5022, al comma 288-bis apportare le seguenti modifiche:
   1) al primo periodo, sostituire le parole: «Fondo per la riduzione della Pag. 89pressione fiscale» con le seguenti: «Fondo per l'equità e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e le pensioni»;
   2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
    a-bis) l'ammontare del maggior gettito afferente dall'aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie dal 20 per cento al 23 per cento;

  Conseguentemente, al comma 288-ter:
   sostituire le parole: «in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato,» con le seguenti: «da un lato, in misura pari al 35 per cento, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, dall'altro lato, in misura pari al 65 per cento,»;
   aggiungere in fondo al periodo le seguenti parole: , e le risorse destinate alla corresponsione di un bonus annuale a quei soggetti passivi ai fini dell'imposta sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato e da pensione, la cui imposta netta sia pari a zero.
0. 1. 5022. 2. Paglia, Di Salvo, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

  All'emendamento 1.5022, al comma 288-bis, lettera a) dopo le parole: impegni inderogabili, aggiungere le seguenti: individuati nella presente legge.
0. 1. 5022. 3. Capezzone.

  All'emendamento 1.5022, al comma 288-ter, sostituire le parole: ai commi 1, 3 e 4 e con le seguenti: al comma 1.
0. 1. 5022. 6. Misuraca, Saltamartini, Vignali.

  Dopo il comma 288 inserire i seguenti:
  288-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le seguenti risorse:
   a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e di impegni inderogabili;
   b) per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate incassate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

  288-ter Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate, a decorrere dall'esercizio di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, Pag. 903 e 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  288-quater Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 288-bis rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.
  288-quinquies. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 288-bis vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 288-bis. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 288-ter e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  288-sexies. Per il 2014, le entrate non computate nei saldi di finanza pubblica derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione da versare in un apposito capitolo, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al predetto fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. 5022. Governo.

  Dopo il comma 288, aggiungere i seguenti:
  288-bis. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196» aggiungere le seguenti: «, per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
  288-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 5023. Governo.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del predetto Pag. 91testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai componenti delle Commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Restano validi gli atti comunque adottati dalle predette commissioni tecniche provinciali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.»
1. 5024. Governo.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  «300-bis. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».
1. 4014. Il Relatore.

  Dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:
  308-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali dí analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a) punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
1. 5025. Governo.

  Al comma 309, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «Comparto sicurezza», inserire le seguenti: «e del Comporto vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro» con le seguenti: «51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro».

  Conseguentemente dopo il comma 309 aggiungere il seguente: 309-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dall'anno 2015.
1. 5026. Governo.

  Dopo il comma 310, aggiungere i seguenti:
  310-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono aggiunte le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»
  310-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 310-bis, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con Pag. 92modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 310-bis. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.
1. 5027. Governo.

  All'emendamento 1.3437 del Relatore al comma 325-bis, sopprimere le parole: dalle Regioni e dalle Province autonome.
0. 1. 3437. 3. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento 1.3437 del Relatore, comma 325-bis sostituire le parole da: all'entrata fino alla fine del comma con le seguenti: al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.
0. 1. 3437. 1. Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 1.3437, del relatore, comma 395-bis sostituire le parole da: per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al precedente comma 31.
0. 1. 3437. 2. Misuraca.

  Dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli Organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto fruizioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
1. 3437. Il Relatore.

  Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
  327-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono aggiunti i seguenti commi:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».
  3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio del comma 3-bis non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1. della legge 23 novembre 1998. n. 407.».

  327-ter. All'onere di cui al comma 327-bis valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, di euro 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, 1,059 milioni di euro per Pag. 93l'anno 2020, 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'Interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 327-bis. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999. n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1. 5028. Governo.

  All'emendamento 1.5029, al comma 348-bis, capoverso Art. 10, dopo le parole: lo Stato ne prevede la possibilità, può, aggiungere le parole: ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
0. 1. 5029. 1. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 338, inserire il seguente:
  338-bis. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:
   a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
   b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione lino ad azzerarle».
1. 5029. Governo.

  Al comma 339 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 5030. Governo.

  Sostituire il comma 353 con il seguente:
  «353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
   b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».
1. 4013. Il Relatore.

  All'emendamento 1.4015 sostituire le parole: successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro il 30 aprile 2014.
0. 1. 4015. 3. Guidesi, Borghesi.

  All'emendamento 1.4015, sostituire le parole: entro i successivi 6 mesi con le parole: entro i successivi 3 mesi.
0. 1. 4015. 4. Borghesi, Guidesi.

Pag. 94

  All'emendamento 1.4015 del Relatore, aggiungere, in fine il seguente periodo:
   In tale periodo sono sospese da parte di Anas tutte le attività di riscossione oggetto del contenzioso. L'accordo punta a rideterminare i canoni progressi e a determinare quelli futuri con aumenti non superiori agli indici Istat.
*0. 1. 4015. 1. Crimi, De Menech, Miotto.

  All'emendamento 1.4015 del Relatore, aggiungere, in fine il seguente periodo:
   In tale periodo sono sospese da parte di Anas tutte le attività di riscossione oggetto del contenzioso. L'accordo punta a rideterminare i canoni progressi e a determinare quelli futuri con aumenti non superiori agli indici Istat.
*0. 1. 4015. 2. Miotto.

  Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:
  353-bis. Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del medesimo Ministero, l'ANAS Spa e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 4015. Il Relatore.

  All'emendamento 1.4018, comma 383-bis, primo periodo sopprimere le parole: che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246.
0. 1. 4018. 2. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1.4018, al comma 383-bis, primo periodo sostituire le parole: entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine con le seguenti: entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine.
0. 1. 4018. 1. Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:
  383-bis. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, così come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246, possono riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
1. 4018. Il Relatore.

  All'emendamento 1. 5031, sostituire il comma 424 con i seguenti:
  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:
   a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;Pag. 95
   b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;
   c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;
   d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;
   e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;
   f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.

  424-bis. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapienza.
0. 1. 5031. 1. Zanetti, Andrea Romano, Librandi, Sottanelli, Tinagli, Catania, Mazziotti Di Celso.

  All'emendamento 1.5031, al comma 424, dopo le parole: possono estinguere il debito aggiungere le seguenti parole: , per importi originariamente iscritti a ruolo fino ad euro 50.000.
0. 1. 5031. 2. Colletti.

  Sostituire i commi da 424 a 428 con i seguenti:
  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
   a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto;
   b) delle somme dovute a titolo dí remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

  425. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
  426. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma I versano, in una unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
  427. A seguito del pagamento di cui al comma 426, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro la data del 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento Pag. 96nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
  428. Entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.»;
  428-bis. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 1 resta sospesa fino alla data del 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
  428-ter. Le disposizione di cui ai commi da 424 a 428-bis del presente articolo si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
1. 5031. Governo.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».
1. 4012. Il Relatore.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. All'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».
1. 5032. Governo.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 471, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva, aggiungere le seguenti: «nonché i fabbricati costruiti, o oggetto ili interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le
«Rimanenze»; ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 6.000;
   2015: – 6.000;
   2016: – 6.000.
0. 1. 4001. 17. Guidesi, Borghesi.

  Alla lettera c), sostituire le parole: non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 con le seguenti: non può comunque eccedere, a partire dal 2014 e per almeno cinque esercizi finanziari il limite del 0,5 per mille.
0. 1. 4001. 10. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Alla lettera c), sostituire le parole: non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 con le seguenti: non può comunque eccedere, a partire dal 2014 e per almeno cinque esercizi finanziari, il limite del 0,5 per mille.
0. 1. 4001. 11. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  Alla lettera c), dopo le parole: non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 aggiungere le seguenti: L'aliquota massima della TASI di cui al comma Pag. 97476 è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento; fa disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comuni preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.
0. 1. 4001. 12. Borghesi, Guidesi.

  Alla lettera c), sostituire le parole: comma 476 con le seguenti: comma 477, secondo periodo.
0. 1. 4001. 1. Causi, Guerra.

  Alla lettera d), sostituire ovunque ricorrano le parole: 24 gennaio con le seguenti: 10 febbraio 2014.
0. 1. 4001. 13. Borghesi, Guidesi.

  La lettera d), sostituire le parole: i comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione con le seguenti: i comuni inviano il modello di pagamento precompilato per il versamento della maggiorazione entro e non oltre il 6 Gennaio 2014.
0. 1. 4001. 14. Borghesi, Guidesi.

  Alla lettera e), lettera e), dopo le parole: pagamento interbancari: aggiungere le seguenti: e postali.
0. 1. 4001. 8. Bruno Bossio.

  Alla lettera e), dopo le parole; Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-Città e con le principali associazioni rappresentative Comuni.
0. 1. 4001. 15. Borghesi, Guidesi.

  Alla lettera e), dopo le parole: dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con le principali associazioni rappresentative dei Comuni e dei contribuenti.
0. 1. 4001. 16. Borghesi, Guidesi.

  Alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I comuni che applicano la tariffa di cui al comma 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
0. 1. 4001. 4. Rubinato.

  Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al comma 9-bis, dopo le parole, «non siano in ogni caso locati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Cadice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2014; – 2.000;
   2015; – 2.000;
   2016; – 2.000.
0. 1. 4001. 18. Guidesi, Borghesi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   al comma 522, capoverso comma 380, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire Pag. 98le parole: «fino a 0,3 punti percentuali» con le seguenti: «fino a 0,2 punti percentuali»;
   i) al comma 522 aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, le entrate complessive derivanti dalla tassazione degli immobili di cui al presente articolo, non potranno superare i 21.000 milioni di euro. In caso contrario, per effetto di una clausola di salvaguardia posta a protezione dell'intera platea dei contribuenti, l'eventuale eccedenza darà luogo a rimborso a favore degli stessi contribuenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, riducendo corrispettivamente l'entità dei trasferimenti a favore dei Comuni, posti a carico del bilancio dello Stato.
0. 1. 4001. 5. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) al comma 522, capoverso 380, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b), i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente lettera;.
0. 1. 4001. 2. Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) al comma 522, capoverso 380 lettera b), terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a finanziare una detrazione di base di 200 euro, da applicare all'imposta municipale propria con riferimento ad un'unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti beata e che tali cittadini certifichino, con le modalità da stabilire con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, di non essere proprietari di unità immobiliari all'estero, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui tali cittadini appartengano a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
0. 1. 4001. 3. Garavini, Melilla.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h) al comma 522 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le entrate complessive derivanti dalla tassazione degli immobili di cui al presente articolo, non potranno superare i 21.000 milioni di euro. In caso contrario, per effetto di una clausola di salvaguardia posta a protezione dell'intera platea dei contribuenti, l'eventuale eccedenza darà luogo a rimborso a favore degli stessi contribuenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, riducendo corrispettivamente l'entità dei trasferimenti a favore dei Comuni, posti a carico del bilancio dello Stato».
0. 1. 4001. 6. Brunetta, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) al Fondo di cui al comma 522, capoverso comma 380, lettera b), al fine di Pag. 99compensare il minor gettito comunale dovuto all'esenzione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della TASI ad aliquota base dell'1 per mille, per gli anni 2014 e successivi viene incrementata, con risorse a carico del bilancio dello Stato, la quota a carico dei comuni prevista dal Fondo di solidarietà comunale, come introdotta dal comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per un importo pari a 1,8 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 320-bis relativo all'applicazione dei costi standard nel settore della sanità.
0. 1. 4001. 7. Capezzone, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Galati, Latronico, Gelmini.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 450 con il seguente:
  450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.;

  Conseguentemente
   dopo il comma 472, aggiungere il seguente: 472-bis. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna,;
   dopo il comma 477, aggiungere il seguente: 477-bis. Per l'abitazione principale e le pertinenze alla stessa non assoggettate all'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476.
   al comma 478, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;
   sostituire il comma 486 con il seguente: 486. Il versamento della IUC è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo amche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente Pag. 100per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
   al comma 487 sopprimere l'ultimo periodo;
   sostituire il comma 489 con il seguente: 489. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 468 e 469 ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione rifiuti, nonché, anche disgiuntamente, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, della TARSU e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
1. 4001. Il Relatore.

  Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:
  477-bis. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476.
1. 5033. Governo.

  All'emendamento 1. 4009, sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
   b-bis) i commi 8 ed 8-bis sono sostituiti dal seguente:
  8. A decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, non sono soggetti all'imposta municipale propria.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 505-
bis;
   sostituire il comma 505-ter con il seguente:
  505-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 505 lettera b-bis), pari a circa 700 milioni in ragione annua si provvede mediante la seguente disposizione:
  Al comma 511, primo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquantacinque per cento».

  Sostituire il comma 505-quinqies con il seguente:
  505-quinquies.
Al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito d'imposta derivante dalla disposizione di cui al comma 505, lettera b-bis) è attribuito agli stessi, a decorrere dal 2014 un contributo pari a 700 milioni di euro ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da IMU allo scopo comunicate al dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta il riparto di cui al periodo precedente avviene attraverso un minor accantonamento Pag. 101equivalente al minor gettito a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ai sensi dell'articolo 13, comma 17 della legge n. 214 del 2011.
0. 1. 4009. 7. Franco Bordo, Paglia, Marcon, Boccadutri.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1. 4009, alla lettera b-bis), sostituire le parole: pari a 75 con le seguenti: pari a 60.

  Conseguentemente, al comma 505-ter, sostituire le parole: 116,5 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
0. 1. 4009. 1. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1. 4009, alla lettera b-bis), sostituire le parole: pari a 75 con le seguenti: pari a 55.

  Conseguentemente, al comma 505-ter, sostituire le parole: 116,5 milioni di euro con le seguenti: 160 milioni di euro.
0. 1. 4009. 2. Borghesi, Guidesi.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1. 4009, alla parte consequenziale, comma 505-bis, dopo le parole: dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere le seguenti: nonché relativa agli immobili ad uso produttivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
0. 1. 4009. 6. Fedriga.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1. 4009, alla parte consequenziale, al comma 505-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 con le seguenti: un contributo di 120,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
0. 1. 4009. 3. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1. 4009, alla parte consequenziale, al comma 505-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le principali rappresentanze dei Comuni, entro dieci giorni.
0. 1. 4009. 5. Borghesi, Guidesi.

  All'emendamento 1. 4009, al comma 505-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro dieci giorni.
0. 1. 4009. 4. Borghesi, Guidesi.

  Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75».

  Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:
  505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, non è dovuta.Pag. 102
  505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 116,5 milioni di euro annui dal 2014, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui ai sensi del comma 505-quater e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  505-quinquies. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 505, lettera b-bis), e 505-bis, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 505, lettera b-bis), e 505-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
1. 4009. Il Relatore.

  Sostituire il capoverso 522-bis con il seguente:
  522-bis. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 30 giugno 2014 per individuare nuove procedure per il calcolo dei canoni del demanio marittimo, al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo, sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere, sospesi, in attesa di ricalcolo secondo i nuovi canoni, previa domanda all'ente gestore ed all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento di un acconto:
   a) diretto in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
   b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

  Tali somme sono incamerate dall'erario a titolo di acconto sugli importi che verranno definiti con i nuovi canoni derivanti dal riordino della materia e calcolati con riferimento ai periodi di cui ai contenziosi sospesi.
0. 1. 4002. 14. Pesco, Ruocco, Castelli.

Pag. 103

  Al comma 522-bis, sopprimere le seguenti parole: Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 522-ter, aggiungere il seguente:
  522-quater. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire la revisione della disciplina dei canoni annui da applicarsi a decorrere dal 10 ottobre 2013 alle concessioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 1. 4002. 2. Velo, Petitti.

  Al capoverso 522-bis, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2014 con le seguenti: entro il 30 aprile 2014.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 25 per cento e, alla lettera b), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 60 per cento.
0. 1. 4002. 8. Abrignani.

  Al comma 522-bis le parole: procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 giugno 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) diretto in un'unica soluzione di un importo pari al 25 per cento delle somme dovute;
   b) rateizzato fino a un massimo di 5 rate annuali di un importo pari al 50 per cento delle somme dovute oltre agli interessi legali secondo un piano approvato dall'ente gestore;.

  Conseguentemente, al comma 522-ter aggiungere infine il seguente periodo: Al fine di evitare l'instaurazione di ulteriore contenzioso, l'articolo 03, comma 1 lettera b) punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993 n 494, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, è abrogato e i provvedimenti amministrativi di definizione del canone emessi nel corso dell'anno 2013 sulla scorta della norma ora abrogata devono intendersi annullati e privi di effetto. Le somme già corrisposte dal concessionario anche oltre il valore determinato in ragione della definizione di cui al comma precedente saranno oggetto di compensazione sui canoni futuri.
0. 1. 4002. 5. Pizzolante, Misuraca, Saltamartini, Vignali.

  Al comma 522-bis le parole: i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 giugno 2013.

  Conseguentemente, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguenti:
   a) diretto in un'unica soluzione di un importo pari al 25 per cento delle somme dovute;
   b) rateizzato fino a un massimo di 5 rate annuali di un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali secondo un piano approvato dall'ente gestore.

  Conseguentemente, al comma 522-ter aggiungere infine il seguente periodo: Al fine di evitare l'instaurazione di ulteriore contenzioso, l'articolo 03, comma 1 lettera b) punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre Pag. 1041993 n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, è abrogato e i provvedimenti amministrativi di definizione del canone emessi nel corso dell'anno 2013 sulla scorta della norma ora abrogata devono intendersi annullati e privi di effetto. Le somme già corrisposte dal concessionario anche oltre il valore determinato in ragione della definizione di cui al comma precedente saranno oggetto di compensazione sui canoni futuri.
0. 1. 4002. 4. Pizzolante, Misuraca, Saltamartini, Vignali.

  Al capoverso 522-bis, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.
0. 1. 4002. 9. Borghesi, Molteni.

  Al comma 522-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) diretto, in un'unica soluzione, di importo pari al 25 per cento delle somme dovute, per un tetto massimo di 200.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 522-ter aggiungere i seguenti:
  522-quater. Qualora il concessionario abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, dei canoni richiesti, le somme eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto a quanto disposto dal comma 391-bis sono imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive con le modalità previste dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1o ottobre 2013.
0. 1. 4002. 3. Petitti, Velo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 25 per cento;
   b) sostituire le parole: pari al 70 per cento con le seguenti: pari al 60 per cento.
0. 1. 4002. 6. Latronico.

  Al capoverso 522-bis, alla lettera b), sostituire la parola: 9 con la seguente: venti.
0. 1. 4002. 10. Borghesi, Molteni.

  Al capoverso 522-bis, alla lettera b), sostituire la parola: agli con le seguenti: al saggio degli.
0. 1. 4002. 11. Borghesi, Molteni.

  Al capoverso 522-ter sostituire le parole: 31 gennaio 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014.
0. 1. 4002. 12. Borghesi, Molteni.

  Al capoverso 522-ter dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: ed ogni altro atto connesso e consequenziale,.
0. 1. 4002. 13. Borghesi, Molteni.

  Dopo il comma 522-ter, aggiungere il seguente:
  522-quater. Il Magistrato alle Acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge i canoni per le concessione di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato alle Acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009, resta definitiva fino alla scadenza della concessione.
0. 1. 4002. 1. Martella.

Pag. 105

  Dopo il comma 522-ter, aggiungere i seguenti:
  522-quater. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo i legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  522-quinquies. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
  522-sexies. Le aree individuate ai sensi del comma 522-quater sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 522-septies. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  522-septies. L'assegnazione di cui al comma 522-sexies dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale.
  522-octies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 522-quater e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  522-nonies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e Finanze.
  522-decies. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 522-quater confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente.
0. 1. 4002. 7. Palese.

Pag. 106

  Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:
  522-bis. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 30 giugno 2014, al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore ed all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:
   a) diretto in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;
   b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

  522-ter. La domanda di definizione, ai sensi del comma 522-bis, ove l'istante deve precisare se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi ai procedimenti di rilascio nonché alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone demaniale marittimo.
1. 4002. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.5034 del Governo.

  All'emendamento 1. 5034, dopo le parole: scolastiche ed educative aggiungere le seguenti: statali e degli enti locali.
0. 1. 5034. 1. Misuraca, Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:
  530-bis. Per consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni che siano situate nei territori ove non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistano detti servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui alla predetta data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58 comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 Pag. 107agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34.6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 58 comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 definirà soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.
1. 5034. Governo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTI DEPOSITATI DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministro delegato alle politiche per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 5, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
1. 1888. (Nuova formulazione) De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Mauro Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carra.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.500;
   2015: – 1.500;
   2016: – 1.500.
1. 3340. XIII Commissione.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  31-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
   «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti SpA può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depostiti e prestiti SpA, provvede a trattenere Pag. 111le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte di Cassa depostiti e prestiti SpA all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti SpA ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.».
1. 3061. (Nuova formulazione) Vignali.

  Dopo il comma 50-bis, aggiungere il seguente:
  50-ter. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».
1. 1147. (Nuova formulazione) Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 62, dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.

  Conseguentemente: dopo il comma 173, aggiungere il seguente: 173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.
  alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 1.500;
   2015: – 1.500.
1. 630. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Rosato, Gribaudo, Incerti, Coscia, Verini, De Maria, Lenzi, Mariani, Scuvera.

Pag. 112

  Al comma 87, lettera a) premettere la seguente:
  0a) All'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
   «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,».
1. 3235. Vignali.

  Sostituire il comma 99, con il seguente:
  99. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentito il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, condizioni e modalità per la definizione di un sistema di remunerazione di capacità produttiva in grado di fornire gli adeguati servizi di flessibilità, nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico, tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379. Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il comma 7-bis, dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.
1.1109. (Nuova formulazione) Benamati, Realacci, Taranto.

  Al comma 100, primo periodo, sostituire le parole: I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c), e dall'articolo 4, comma 8 con le seguenti: Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   al primo periodo sostituire le parole
: sono prorogati con le seguenti: è prorogato;
   aggiungere, infine, il seguente periodo: Entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
1.150 (Nuova formulazione) Pagano, Vignali.

  Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
  117-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2014. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
1. 1748. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli, Zanetti, Sottanelli, Librandi, Catania.

  Sostituire il comma 168 con il seguente:
  168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo Pag. 113nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 3389. I Commissione.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;
   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi».

  178-ter. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono soppresse le parole: «, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
1. 1999. Causi.

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
* 1. 3363. XIII Commissione.

  Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
* 1. 1171. Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Zanin.

  Dopo il comma 217, inserire il seguente:
  217-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 8 e 11, dell'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
1. 791. Guerra, Plangger, Lorenzo Guerini, Marchetti, Giulietti, Gribaudo, Scuvera, Fragomeli, Pastorino, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Fabbri.

  Dopo il comma 200, inserire il seguente:
  200-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».
1. 1374. (Nuova formulazione) Castelli, Sorial, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Caso.

Pag. 114

  Al comma 228, capoverso lettera n-quinquies), sostituire le parole: dalla regione Emilia-Romagna con le seguenti: dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
1. 3124. (Nuova formulazione) Guidesi, Matteo Bragantini, Grimoldi.

  Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:
  254-bis. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta 60 giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.
  254-ter. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 254-bis della presente legge non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.
1. 501. (Nuova formulazione) Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

  Dopo il comma 265, inserire il seguente:
  265-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.
1. 1119. (Nuova formulazione) Laffranco, Di Stefano, Bianconi, Palese.

  Al comma 285, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.
1. 289. (Nuova formulazione) Rosato.

Pag. 115

  Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:
  326-bis. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti in corso sino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.
1. 2119 (Nuova formulazione) Speranza, Fiano, Giorgis, D'Attorre, Richetti, Bressa, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Rosato, Francesco Sanna, Arlotti, Baruffi, Bini, Bobba, Bonafè, Bruno Bossio, Bonomo, Braga, Paola Bragantini, Campana, Causi, Cominelli, Cova, De Maria, De Menech, De Micheli, D'Ottavio, Ermini, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Fregolent, Garofani, Ghizzoni, Giacomelli, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Iacono, Incerti, Malpezzi, Manzi, Misiani, Morani, Moretti, Piccoli Nardelli, Laforgia, Lodolini, Losacco, Paris, Pastorino, Rampi, Rubinato, Tentori, Villecco Calipari, Zardini, Zoggia, Carra.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:
  326-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
* 1. 2183. De Micheli, Taranto.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:
  326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
* 1. 2777. Latronico.

  Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:
  326-bis. All'articolo 19-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio Pag. 1162009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
* 1. 3119. Vignali.

  Al comma 339, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.
1. 380. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 343, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno 2014.
1. 2916. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 376, capoverso comma 2-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 3415. La I Commissione.

  Al comma 385, dopo le parole: n. 917 aggiungere le seguenti: , tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti,.
1. 1248. (Nuova formulazione) Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 409, aggiungere i seguenti commi:
  409-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «il contributo dovuto è di euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 150»;
   b) alla lettera c), le parole: «il contributo dovuto è di euro 1.800» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo dovuto è di euro 1.150»;
   c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    «d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato l al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400»;
   d) alla lettera e), le parole: «, il contributo dovuto è di euro 650» sono sostituite dalle seguenti: «, il contributo dovuto è di euro 350».

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  409-ter. Le disposizioni di cui al comma 409-bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3282. La II Commissione.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
    a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
    b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
1. 1708. Castricone, Ginefra.

  Sostituire il comma 433 con i seguenti:
  433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
  433-bis. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 433 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 433, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, 450.000 euro per l'anno 2016 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 1. 1142. (Nuova formulazione) Alberti, Pesco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 433 con i seguenti:
  433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
  433-bis. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 433 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 433, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, 450.000 euro per l'anno 2016 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Pag. 11810, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 1. 2928. (Nuova formulazione) Vignali, Saltamartini, Misuraca.

  Al comma 482, primo periodo, sostituire le parole: del 30 giugno successivo con le seguenti: del 30 giugno dell'anno successivo;

  Conseguentemente, al comma 483 primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento con le seguenti: il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
** 1. 479. Saltamartini, Misuraca, Leone, Vignali.

  Al comma 482, primo periodo, sostituire le parole: del 30 giugno successivo con le seguenti: del 30 giugno dell'anno successivo;

  Conseguentemente, al comma 483 primo periodo, sostituire le parole: il termine stabilito dal comune nel regolamento con le seguenti: il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
** 1. 2852. Giampaolo Galli, Gutgeld.