ALLEGATO 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1836 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre);
considerato che esso è stato presentato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, al fine di soddisfare ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
preso atto delle norme volte a dare attuazione alle direttive 2012/35/CE e 2013/38/CE, per quanto concerne i profili di interesse per la XI Commissione;
osservato, in particolare, che la direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificando la precedente direttiva 2008/106/CE e disciplinando, in particolare, i profili dei certificati di competenza della gente di mare, nonché i limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e per i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ottica di prevenire l'affaticamento;
preso atto poi che la direttiva 2013/38/CE apporta modifiche alla precedente direttiva 2009/16/CE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, richiamando espressamente le disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e prevedendo ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori marittimi e dei loro diritti;
ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
si auspica che sulla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori marittimi e, più in generale, del settore dei trasporti, possa essere conferita quanto prima una specifica delega al Governo, che consenta di rendere finalmente operative, a tutela della specificità di tali categorie di lavoratori, le misure introdotte dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini del suo coordinamento con le discipline di settore vigenti.
ALLEGATO 2
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1864 (Legge europea 2013-bis);
considerato che esso contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea;
rilevato, peraltro, che con tale strumento normativo, il Governo intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea;
preso atto con favore delle norme di competenza della Commissione;
rilevato, in particolare, che l'articolo 10, volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'oggetto ed alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro;
osservato poi che l'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
si raccomanda di valutare se, nell'ambito della delega prevista all'articolo 11 (attualmente riferita al settore delle navi da pesca), sia opportuno un riferimento all'esigenza di una disciplina di tutela più complessiva a favore dei lavoratori dei diversi settori dei trasporti, assicurando un coordinamento delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introdotte dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, con tutte le discipline di settore vigenti.
ALLEGATO 3
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola (Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana).
ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 30 aprile 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di Pag. 123euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.