ALLEGATO 1
5-01860 Dadone: Sull'attuazione della normativa anticorruzione.
TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
Come è noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica per contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, individuando nella C.I.V.I.T. (ora A.N.AC.) l'Autorità nazionale anticorruzione e assegnando al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo centrale in materia.
In tal senso, il Dipartimento provvede a coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, elaborate a livello nazionale e internazionale, e a predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione.
L'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 101/2013 prevede che il presidente e i componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) siano nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con riguardo al presidente acquisito altresì il concerto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
La norma sopra citata ha altresì stabilito che le relative proposte di nomina siano formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia entro il 30 novembre 2013.
Preliminarmente si osserva che la procedura di cui trattasi risulta particolarmente complessa, perché prevede il coinvolgimento dei tre Ministri sopra indicati ai fini del concerto richiesto per la nomina del presidente dell'Autorità, una deliberazione del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso con una maggioranza particolarmente qualificata (due terzi dei componenti).
La norma prevede altresì requisiti specifici e particolarmente stringenti per la nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità, che devono essere scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Inoltre la disposizione indica, quali condizioni preclusive alla nomina, il rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o l'aver rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina; in ogni caso, i candidati non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.
Appare evidente, pertanto, l'esigenza di una particolare attenzione per la valutazione puntuale ed approfondita dei profili dei candidati da parte dei Ministri concertanti, anche al fine di sottoporre alla valutazione delle Commissioni parlamentari profili adeguati e concretamente idonei a ricevere un parere favorevole dall'ampia e qualificata maggioranza richiesta dalla legge.
La circostanza che non sia stata ancora avanzata una formale proposta nel termine Pag. 36previsto dalla norma (che deve considerarsi, comunque, termine di carattere meramente ordinatorio) è quindi da attribuire alle ragioni sopra indicate.
La procedura per la nomina dei componenti dell'Autorità è stata comunque già tempestivamente avviata in data 29 novembre 2013, con nota del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione indirizzata alle Autorità di Governo interessate, e porterà all'individuazione, in tempi ragionevolmente brevi, dei candidati da sottoporre al parere parlamentare.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61);
ricordato che l'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 che delega il Governo a recepire la predetta direttiva 2011/98/UE non stabilisce specifici criteri di delega rinviando ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
evidenziato che la disciplina prevista dal provvedimento in titolo rientra nella materia dell'immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, comma secondo, lett. b), della Costituzione;
preso atto che lo schema di decreto legislativo è composto da un solo articolo che novella il testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per introdurvi la disciplina prevista dalla citata direttiva 2011/98/UE;
rilevato che le lettere b) e c) e d) aumentano a 60 giorni i termini vigenti per il rilascio del permesso di soggiorno e per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione;
valutati positivamente, al riguardo, i chiarimenti forniti dal Governo che ha sottolineato come tale ampliamento dei termini è legato alla necessità di informatizzare i titoli autorizzatori nonché alla decisione di unificare le due procedure di rilascio dei medesimi prevedendo un termine uniforme che si attesta, peraltro, sui tempi medi di rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte degli Uffici immigrazione;
tenuto, altresì, conto che da tale ampliamento dei termini non deriva una compressione dei diritti del lavoratore straniero posto che, nelle more della definizione delle procedure di rilascio dei titoli autorizzatori, il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente in Italia e svolgere la propria attività lavorativa come stabilito dall'articolo 5, comma 9-bis, del citato testo unico in materia di immigrazione;
richiamato, infine, quanto disposto ai sensi della lettera e) dell'articolo unico del Pag. 38provvedimento in esame secondo cui solo le domande di nulla osta che rientrano nelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, possono essere esaminate e che le domande eccedentarie, rispetto alle predette quote, possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle quote stesse;
esprime
PARERE FAVOREVOLE