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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 FEBBRAIO 2014

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

ULTERIORI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DAL RELATORE

ART. 7.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non normati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:
    1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951;
    2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «sulla disciplina delle cooperative sociali»;
   b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;
   c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 11. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli standard di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione;
   b) garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti ed il personale amministrativo;Pag. 323
   c) garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;
   d) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;
   e) introdurre misure per rafforzare gli standard di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fine del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 06. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri e principi direttivi specifici:
   a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli standard di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva;
   b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;
   c) prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, contemperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle Regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio:
   d) rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.

  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Pag. 324l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 07. Il Relatore.

Pag. 325

ALLEGATO 2

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 2027 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   considerato che l'articolo 9, comma 14, nella riformulazione intervenuta nel corso dell'esame al Senato, inserisce un comma aggiuntivo 4-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che ha attuato la Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, in cui si prevede che – ai fini dell'ammissione al Registro dei revisori legali – sono esonerati dall'esame di idoneità coloro che abbiano superato le prove d'esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 139 del 2005;
   evidenziato che la norma introdotta nel provvedimento in esame comporta l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali, tra l'esame di idoneità professionale previsto dal decreto n. 39 e l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, esonerando di fatto, coloro che abbiano superato l'esame per l'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili da numerose prove di particolare qualificazione professionale previste dalla direttiva 2006/43/CE per l'esercizio della revisione legale;
   ritenuto che tale equipollenza potrebbe risultare in contrasto con la disciplina europea, in particolare con l'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE concernente l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;
   considerato inoltre che l'articolo 13 del decreto legge proroga le disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012, disponendo altresì che gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014;
   considerato che il provvedimento in esame potrebbe altresì rappresentare lo strumento idoneo ad affrontare il tema di estrema attualità riguardante i contratti in scadenza nella pubblica amministrazione, posto che contiene disposizioni di proroga dei termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e in materia di istruzione, università e ricerca;
   tenuto conto che il provvedimento contiene numerose disposizioni di proroga aventi ad oggetto situazioni emergenziali, alcune delle quali appaiono risalenti nel tempo, e malgrado la normativa europea possa consentire, per le emergenze o gli stati di priorità, l'adozione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa ordinaria, appare opportuno non abusare di strumenti normativi di tale natura, Pag. 326
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito, ove ritenga di confermare la disposizione, di cui all'articolo 9, comma 14, che sancisce l'equipollenza dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione dei revisori legali dei conti, ad adottare misure integrative che contemplino la previsione di eventuale esame integrativo sulle materie indicate all'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE;

  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione l'opportunità di intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali, attualmente caratterizzata da un assetto provvisorio, affinché risulti conforme ai requisiti che in sede di Unione europea legittimano modelli organizzativi dei servizi pubblici locali derogatori dei principi di concorrenza, quali la gestione in house.

Pag. 327

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (Atto n. 50).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA DAL GRUPPO SEL

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (A.G. n. 50);
   premesso che:
    l'articolo 13 della legge 6 agosto 2013, n. 96, ha previsto una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
    il medesimo articolo 13, in quanto norma di delega, ha quindi definito i principi e i criteri direttivi volti a coniugare le esigenze scientifiche con quelle di protezione degli animali, che il decreto legislativo, il cui schema è ora all'esame della Commissione, avrebbe dovuto puntualmente rispettare e dare attuazione;
    lo schema di decreto in esame presenta invece, come più avanti evidenziato, numerose difformità dai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega;
    per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i «metodi alternativi» si segnala in generale l'assenza di misure, a cominciare da quelle relative al sostegno finanziario, volte a incentivare realmente la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. In particolare:
     la lettera a) della legge delega, diretta a «orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi», non appare pienamente rispettata dall'articolo 37 dello schema in esame, in quanto estremamente generico e non individua alcun criterio attuativo. Di fatto, non viene introdotta nessuna misura che oggettivamente incentivi la riconversione di stabulari o lo sviluppo di progetti in questo ambito. Ciò è ancora più grave proprio perché attualmente è scientificamente insostenibile la rinuncia totale alla sperimentazione animale, ed è quindi indispensabile promuovere e finanziare lo studio e la ricerca dei metodi alternativi;
     la lettera i) della legge delega, finalizzato a «sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio», non appare pienamente rispettato, dal momento che, con l'articolo 37, comma 1, viene sancito il principio di promozione dei metodi alternativi, ma in modo generico e senza specificare criteri nell'attuazione, né istituire un serio piano sanzionatorio nel caso non venga osservato il principio;
     la lettera l) della legge delega, non è rispettata. I principi e criteri contenuti in della lettera, prevedono di «destinare annualmente una quota nell'ambito Pag. 328di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi», non sono sostanzialmente rispettati in quanto, in base all'articolo 41 dello schema, le risorse sono insufficienti per promuovere lo sviluppo e la diffusione dei metodi alternativi. Inoltre, nulla è previsto per la suddetta «banca dei dati nazionali sul recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi»;
    per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti i «divieti», si segnala in particolare:
     la lettera d) della legge delega, prevede il divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici. L'articolo 14, comma 1 dello schema di decreto in esame, non rispetta detto principio contenuto nella lettera d), in quanto si prevede che l'anestesia e analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportano dolore intenso e gravi lesioni, quindi classificabili come livello di dolore «grave» dove la Direttiva 2010/63/UE (articolo 14 comma 1) già prevedeva tale obbligo. Così come formulata, la norma lascia la possibilità di continuare a attuare test dolorosi e angoscianti come ad esempio: irradiazione o chemioterapia in dose subletale, sospensione di cibo, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;
     il principio e criterio direttivo previsto alla lettera f), diretto a «vietare l'utilizzo di animali per gli xenotrapianti», è rispettato solo parzialmente e non con effetto immediato: il divieto di esperimenti di xenotrapianto è infatti circoscritto alla sola ipotesi di trapianto di uno e più organi e, oltre tutto, con applicazione dal 2017, differimento non previsto dai criteri direttivi della delega;
     con riguardo invece il principio e criterio direttivo contenuto sempre alla lettera f), volto a «vietare l'utilizzo di animali per le ricerche su sostanza d'abuso», è rispettato nel merito, ma non quanto alla decorrenza degli effetti, differiti al 2017;
     la lettera g) della legge delega, prevede di «vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione». Questa disposizione viene correttamente recepita dall'articolo 10, comma 5, dello schema di decreto in esame, seppure va evidenziato che le sanzioni previste non appaiono sufficientemente dissuasive;
    per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il «riutilizzo di animali», si segnala in particolare:
     la lettera c) della legge delega, prevede di «considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE». Detta disposizione non appare pienamente rispettato dall'articolo 16, comma 1, dello schema, poiché, nonostante sia sancito un principio di analogo tenore, mancano vincoli e oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;
    per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti gli «animali OGM», si segnala in particolare:
     la lettera e) della legge delega, mira a «stabilire che la generazione di Pag. 329ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente». Anche in questo caso il principio e criterio direttivo contenuto nella suddetta lettera e), non appare pienamente rispettato, poiché all'articolo 10, comma 4, è sancito lo stesso principio, ma, anche in questo caso, senza vincoli o oggettive limitazioni nelle procedure di autorizzazioni e in quelle di controllo;
    per quanto riguarda i principi e criteri direttivi riguardanti il «quadro sanzionatorio», si segnala in particolare:
     la lettera h) della legge delega, è volto a «definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale». I principi e criteri direttivi previsti dalla suddetta lettera h) non si possono considerare rispettati, poiché il quadro sanzionatorio previsto all'articolo 40 dello schema di decreto in esame, non prevede misure sufficientemente dissuasive: le sanzioni pecuniarie sono di lieve entità e le misure previste per i casi di gravi negligenze da parte del personale non appaiono assolutamente «appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive»;
     in questo ambito si segnala che all'articolo 40, comma 22, si fa riferimento al medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali e alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia. In questo caso la norma prevede la sanzione del deferimento all'ordine. Detta sanzione non appare adeguata laddove sarebbe invece opportuno prevedere espressamente una più incisiva articolazione delle sanzioni disciplinari, valutando i termini di durata della sospensione dall'ordine dei medici veterinari;
     inoltre al comma 23 del medesimo articolo 40, al fine di garantire un'effettiva repressione delle condotte illecite si fa riferimento all'utilizzo degli Uffici periferici veterinari e delle aziende sanitarie locali. Sarebbe invece indispensabile, al fine di garantire un'efficace attività di controllo e di repressione degli illeciti, prevedere il coinvolgimento delle competenze specializzate della Polizia giudiziaria e delle guardie zoofile negli accertamenti delle attività sanzionabili. Ciò in ragione delle note difficoltà che gravano sugli organismi di controllo chiamati a fronteggiare un numero significativo di enti, aziende ed operatori commerciali sottoposti ad attività di accertamento,
   esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 330

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (Atto n. 50).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
   ricordato che lo schema di decreto appare conforme ai criteri di delega contenuti nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2013 (Legge n. 96 del 2013) relativi al recepimento nell'ordinamento interno della direttiva n. 2010/63/UE «sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»;
   ricordato altresì che il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora (ex articolo 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE (procedura di infrazione n. 2013/42) – che avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 10 novembre 2012 – dando come termine ultimo all'Italia per conformarsi il 2 aprile 2013;
   rilevato che il provvedimento, ai sensi dell'articolo 42, in attesa che siano resi applicabili pratiche e metodi alternativi, differisce al 1o gennaio 2017 l'entrata in vigore dei divieti relativi alle ricerche sugli xenotrapianti (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) e sulle sostanze di abuso (di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e);
   considerato che tale disposizione pone in condizione di incertezza quegli studi e progetti di ricerca, anche ricompresi in percorsi internazionali, per il cui risultato atteso sono previsti tempi superiori alla data indicata del 2017;
   osservato che tale previsione condiziona significativamente la possibilità per gli Istituti di ricerca italiani di partecipare a progetti internazionali che prevedano l'utilizzo di animali da laboratorio;
   preso atto del parere formulato sul provvedimento dalla XII Commissione Affari sociali, nella seduta del 5 febbraio 2014,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda il Governo, ove a tale data non siano ancora applicabili pratiche e metodi alternativi, a prorogare il termine del 1o gennaio 2017 di cui all'articolo 42 per l'entrata in vigore dei divieti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) e e) e, in ogni caso, a garantire la partecipazione italiana ai progetti di ricerca avviati prima del 2017 per il cui risultato atteso sono previsti tempi superiori a tale scadenza, adottando adeguate misure di salvaguardia dei progetti medesimi.

Pag. 331

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo n. 58, volto a dare attuazione alla Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori, l'ambiente, dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti;
   considerato che il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom consente di adeguare la politica nazionale in materia di gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, basandola sui principi generali stabili nella direttiva medesima, ed in particolare quelli riportati nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 4;
   ricordato che l'articolo 1 dello schema di decreto designa l'ISIN, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione a svolgere le funzioni di Autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;
   rilevato che l'articolo 6 dello schema di decreto istituisce l'Autorità nazionale di regolamentazione competente, provvista di poteri giuridici e risorse così da garantirne le condizioni di indipendenza previste nell'articolo 6 della direttiva 2011/70/Euratom, che impone agli Stati di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla attività di regolamentazione dell'Autorità medesima;
   considerato che la Direttiva 2011/70/Euratom, contiene un'esplicita previsioni riguardo al Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma nazionale), e che gli Stati membri ne devono garantire l'attuazione, come richiesto dall'articolo 11 della direttiva medesima, sarebbe opportuno individuare il soggetto incaricato della predisposizione del suddetto Programma, tenuto conto di specifiche competenze nel settore;
   considerato inoltre che l'articolo 4, comma 3 dello schema attribuisce alla Sogin compiti di definizione tecnica delle caratteristiche dei manufatti;
   preso atto del parere formulato dalle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), nella seduta dell'11 febbraio 2014;
   ricordato che l’’articolo 7, in conformità con l'articolo 11 della direttiva, contiene disposizioni per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, disponendone la notifica alla Commissione europea come previsto dall'articolo 13 della direttiva medesima;
   evidenziato inoltre che gli obiettivi di trasparenza delle informazioni e di partecipazione della popolazione ai processi decisionali, come previsti all'articolo 10 della direttiva 2011/70/Euratom, sono garantiti, nello schema di decreto, dalla pubblicazione sui siti web istituzionali dello schema di Programma nazionale, Pag. 332assicurando al pubblico la facoltà di presentare osservazioni, di cui si deve tenere conto nella redazione finale del Programma medesimo;
   considerato, tuttavia, che nelle premesse alla direttiva (n. 31), si afferma che la trasparenza è ritenuta un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e che la trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda il Governo ad adeguare, ove necessario, le disposizioni concernenti l'Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in modo da assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla attività di regolamentazione, nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 6 della Direttiva 2011/70/Euratom che richiede garanzie in ordine alla separazione funzionale dell'Autorità medesima «da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi».
   2) provveda il Governo ad inserire nello schema di decreto disposizioni che recepiscono integralmente il contenuto dell'articolo 10 della Direttiva 2011/70/Euratom, al fine di garantire maggiormente la trasparenza delle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali della popolazione;

  e con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame,. prevedendo norme che inseriscano la previsione di avvalersi della collaborazione della Sogin e dell'ENEA, nell'ambito della redazione del Programma nazionale, nonché nella definizione delle caratteristiche tecniche dei manufatti radioattivi.

Pag. 333

ALLEGATO 6

Proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)821).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminata la proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2013)821) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
   tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;
   considerato che:
    a) la proposta recepisce in buona misura i principi definiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);
    b) l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea statuisce che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;
    c) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, che riguardano, oltre all'ammissibilità reciproca delle prove fra gli Stati membri e ai diritti delle vittime della criminalità, i diritti della persona nella procedura penale;
    d) la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la previsione di regole comuni minime per presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo è con evidenza il presupposto necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la effettiva cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri né dagli strumenti di diritto internazionale esistenti;
    e) l'articolo 6 della CEDU non si è dimostrato idoneo a garantire un livello di tutela coerente da parte degli Stati firmatari, come dimostrato dalle profonde divergenze nei regimi nazionali applicabili – poste in evidenza dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo – che dissuadono le autorità giurisdizionali a riconoscere reciprocamente le rispettive decisioni e a collaborare. In particolare, tra il gennaio 2007 e il dicembre 2012, la Corte ha accertato la violazione del diritto alla presunzione di innocenza in 26 casi relativi a 10 Stati membri dell'Unione europea;Pag. 334
    f) sarebbe stato tuttavia opportuno che la Commissione al fine di dimostrare in modo inequivocabile la necessità dell'intervento a livello europeo, fornisse indicatori quantitativi e qualitativi specifici, quali dati sul numero di richieste di cooperazione o mutuo riconoscimento delle sentenze accettate o rifiutate per ragioni relative ai diritti processuali in questione;
    g) la proposta tiene conto in linea generale, come previsto dall'articolo 82, paragrafo 2, delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, recando opportunamente una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;
    h) le disposizioni della proposta, come rilevato dalla relazione del Ministero della giustizia, risultano conformi all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare, nell'ambito del diritto al giusto processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, un sistema di garanzie minime;
    i) andrebbe tuttavia valutata in sede di esame di merito, anche alla luce della richiamata esigenza di tenere conto delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la congruità rispetto alla base giuridica delle previsioni contenute nell'articolo 8 della proposta che presuppone ai fini del processo contumaciale l'esistenza di una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data e del luogo del processo. Tale previsione, come segnalato nella relazione del Ministero della Giustizia, potrebbe rendere incompatibili con l'ordinamento dell'Unione la citazione degli imputati dichiarati irreperibili, di cui all'articolo 159 del codice di procedura penale, la citazione degli imputati attraverso le notifiche a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, la citazione degli imputati ai sensi dell'articolo 160, comma 4, c.p.p., la citazione degli imputati latitanti ex articolo 165 del codice di procedura civile;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

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ALLEGATO 7

Proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminata la proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
   considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, concernente il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali;
   tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;
   considerato che:
    a) la proposta è pienamente coerente con l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, e ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo;
    b) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria;
    c) la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;
    d) la proposta appare altresì conferme al principio di proporzionalità, in quanto essa non fissa parametri giuridicamente vincolanti per la verifica dell'ammissibilità al patrocinio e per la qualità ed efficacia del patrocinio a spese dello Stato (accreditamento e formazione), che sono invece contemplati dalla raccomandazione che accompagna la proposta stessa;
    e) è apprezzabile la previsione, all'articolo 7 della proposta, di una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;
    f) le disposizioni della proposta risultano nel complesso conformi all'interesse Pag. 336nazionale, essendo in linea sia con l'articolo 24, comma 3, della Costituzione sia con i principi generali del processo penale e la legislazione vigente;
    g) l'ordinamento interno, come sottolineato dalla relazione del Governo, appare già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, sia in base alle disposizioni contenute negli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (parte terza del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), anche in riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (articoli 90 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica) e all'ammissione provvisoria al patrocinio (articolo 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica), sia in base alle disposizioni contenute nella legge 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI (articoli 9 e 12), e all'articolo 293 del codice di procedura penale;
    h) la proposta di direttiva, una volta approvata, non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, essendo già assicurato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato sia per i cittadini sia, nel processo penale, per lo straniero (e quindi anche il cittadino dell'UE) e per l'apolide residente (articolo 90);

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

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ALLEGATO 8

Proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013)822).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminata la proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013)822) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
   considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali;
   tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234/2012;
   considerato che:
    a) la proposta rientra nel Programma UE per i diritti dei minori, cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa, l'UNICEF e ad altri soggetti terzi;
    b) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria;
    c) la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;
    f) l'ordinamento interno, come sottolineato dalla relazione del Governo, appare in ampia misura già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, tenuto conto in particolare delle disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni). La medesima relazione segnala tuttavia che il diritto riconosciuto ai minori di partecipare di persona al giudizio, di cui all'articolo 16, comma 2, della proposta, comporterebbe la necessità di una revisione delle norme di diritto interno relative al sistema delle notifiche e, più in generale, del processo in contumacia.

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.