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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 aprile 2014
218.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01292 Arlotti: Sulle condizioni di operatività del comando del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco di Rimini.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'On. Arlotti richiama l'attenzione del Governo sul Comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini, ritenuto sottoclassificato rispetto al numero degli interventi di soccorso legati all'attività di vigilanza sul territorio e di prevenzione incendi.
  Voglio subito precisare che al fine di consentire l'operatività dei Comandi dei vigili del fuoco nelle otto province istituite nel 1992 – Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia – con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1997, si è provveduto a stabilire la dotazione organica del personale dei vari ruoli e qualifiche ed alla ripartizione dell'intera dotazione organica nelle strutture centrali e territoriali allora esistenti.
  In particolare, al nuovo Comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini, che ha competenza su un territorio costituito da 20 Comuni precedentemente appartenenti alla provincia di Forlì, era stato attribuito un organico complessivo di 192 unità, di cui 176 operativi non specialisti, ripartiti tra le sole due sedi all'epoca attivate e cioè la sede centrale ed il distaccamento aeroportuale.
  Successivamente, il dispositivo di soccorso è stato potenziato attraverso l'istituzione, nel 2004, del distaccamento permanente di Cattolica, con un organico di 28 unità.
  Nel 2009, a seguito del passaggio di sette Comuni dell'Alta Valmarecchia dalla Provincia di Pesaro e Urbino a quella di Rimini, quest'ultimo Comando ha acquisito anche il distaccamento permanente di Novafeltria, con la relativa dotazione di personale pari a 28 unità.
  Attualmente, nel periodo estivo, il servizio di soccorso tecnico urgente lungo la costa romagnola viene potenziato secondo quanto previsto dal piano regionale di attivazione dei distaccamenti e dei presidi stagionali, definito dal Direttore regionale dei vigili del fuoco per l'Emilia Romagna sulla base delle risorse rese disponibili anche dalle Amministrazioni locali, con cui vengono sottoscritti specifici accordi.
  In tal modo, anche nell'estate del 2013 – analogamente agli anni precedenti – è stata garantita nel territorio riminese l'apertura di un distaccamento stagionale a Bellaria e di un presidio di soccorso acquatico a Riccione, nonché l'incremento del numero di squadre presenti nelle sedi operative permanenti.
  Avvalendosi del predetto dispositivo di soccorso, il Comando di Rimini ha effettuato, nell'ultimo quinquennio, una media di circa 4.800 interventi annui.
  Dal confronto con i parametri di riferimento a livello nazionale si evince che il numero degli interventi effettuati dai presidi di Cattolica, Novafeltria e Bellaria sono in linea con l'attività operativa mediamente svolta da distaccamenti di pari categoria, mentre per la sede centrale di Rimini si rileva un impegno mediamente superiore a quello dei corrispondenti Comandi.
  Per quanto riguarda l'adeguamento della dotazione organica, i potenziamenti di personale – richiesti dall'On. Arlotti – potranno essere considerati anche in relazione Pag. 128alle seppur limitate assunzioni previste per il personale amministrativo.
  Al riguardo, sottolineo che è in fase di definizione l'ipotesi di distribuzione territoriale del potenziamento di 1.000 unità nella qualifica di vigile del fuoco, disposto dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  Con D.P.C.M. del 23 settembre scorso, registrato alla Corte dei Conti il successivo 3 ottobre, sono state autorizzate le assunzioni di 399 unità di personale nella qualifica di vigili del fuoco, ai sensi della normativa vigente in materia di turn over (articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
  In tale ambito, potranno essere prese in considerazione le esigenze di riclassificazione del Comando di Rimini, come di altre sedi operative per le quali sono state rappresentate analoghe necessità.
  A tale proposito desidero segnalare che è in fase di predisposizione un progetto di riordino dell'organizzazione centrale e territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che prevede un potenziamento degli organici dei Comandi provinciali, corrispondente alle nuove esigenze del soccorso e che riguarda anche Rimini.
  Inoltre, la dotazione del «parco automezzi» risulta adeguata sia qualitativamente che quantitativamente alle esigenze del predetto Comando, come del resto le stesse risorse economiche assegnate grazie alle quali è stato possibile coprire le spese effettuate nei trascorsi esercizi finanziari.
  Ricordo, poi, che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi di servizio è stata gestita, nel corso del 2013, in gran parte dall'Agenzia del Demanio attraverso il sistema del Manutentore Unico. Di conseguenza, i relativi stanziamenti hanno subito una notevole riduzione.
  Al riguardo, tuttavia, ricordo che la recente Legge di stabilità 2014 – proprio per garantire l'autonomia gestionale nella manutenzione degli immobili - ha escluso, anche per i vigili del fuoco, il ricorso a tale sistema centralizzato.
  Per quanto riguarda, infine, la realizzazione del Polo di soccorso nella zona sud di Rimini, prevista presso il nuovo distaccamento di Cattolica, auspico la stipula, nell'anno in corso, di un'apposita convenzione tra Enti interessati, una volta che questi confermino la relativa disponibilità finanziaria.

Pag. 129

ALLEGATO 2

5-01717 Garofalo: Sulla deliberazione di dissesto finanziario del comune di Milazzo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Garofalo pone all'attenzione del Governo la questione relativa al dissesto del Comune di Milazzo.
  Come è noto, la sezione di controllo della Corte dei Conti, in seguito all'esame del bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e del rendiconto di gestione 2009 aveva rilevato gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente, tali da provocarne il dissesto e, pertanto, disponeva la trasmissione degli atti alla Prefettura.
  Quest'ultima assegnava al Consiglio comunale il termine del 31 dicembre 2012 per la deliberazione dello stato di dissesto.
  Il Consiglio Comunale, in luogo della dichiarazione di dissesto, approvava la proposta per l'adesione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
  Va rilevato, al riguardo, che in base alle modifiche introdotte in sede di conversione al decreto legge 174/2012, il beneficio di aderire al piano di riequilibrio decennale è stato precluso agli enti locali destinatari di eventuali provvedimenti della Corte dei Conti a partire dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè il 7 dicembre 2012.
  La Prefettura, accertando l'infruttuoso decorso del termine, procedeva alla nomina di Commissario ad acta per l'adozione della dichiarazione del dissesto finanziario.
  Ciò anche in considerazione del parere dalla Corte dei Conti del 3 gennaio 2013, reso in merito all'applicazione di tale procedura, pure in presenza della deliberazione di adozione del piano di riequilibrio.
  A seguito dell'adozione della deliberazione di dissesto del gennaio 2013 da parte del Commissario ad acta, l'Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana decretava la sospensione del Consiglio Comunale, nominando nel contempo un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.
  Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, veniva nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di Milazzo.
  In data 22 gennaio 2013, alcuni componenti del consiglio comunale impugnavano tali provvedimenti.
  In merito all'ordinanza del T.A.R. Sicilia che aveva rigettato l'istanza di sospensione proposta dai ricorrenti, si è pronunciato il Consiglio di Giustizia amministrativa che, con ordinanza del febbraio 2014, ha annullato la decisione del giudice di primo grado e ha disposto la sospensione in via cautelare degli atti relativi alla procedura di dissesto e alla conseguente nomina della Commissione straordinaria di liquidazione nonché allo scioglimento del Consiglio comunale.
  Tale decisione cautelare trova conforto anche in una recente pronuncia della Corte Costituzionale che, dichiarando l'inapplicabilità del decreto legislativo 149/2011 alle Regioni a Statuto speciale, ha fatto venir meno il presupposto normativo alla base dei provvedimenti impugnati.
  Nel precisare che l'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa sarà trasmessa al T.A.R. Sicilia per la fissazione Pag. 130dell'udienza di merito, ricordo che sia l'Organo straordinario di liquidazione che il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale hanno dato esecuzione alle decisioni dello stesso Consiglio di Giustizia.
  Per quanto attiene infine allo specifico quesito, riguardante la possibilità di disporre un'ispezione urgente per verificare la situazione finanziaria e contabile del comune, si rileva che il giudizio amministrativo non è ancora definito nel merito.
  Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunque assicurato che sarà valutato l'inserimento nel programma ispettivo della richiesta di verifica.

Pag. 131

ALLEGATO 3

5-01702 Fragomeli: Sulle misure da adottare per assicurare l'impiego dei segretari di fascia C nei piccoli comuni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'On. Fragomeli chiede che il Governo assuma iniziative volte a consentire ai segretari comunali, iscritti nella fascia professionale C, cioè quella di ingresso in carriera, di esercitare le proprie funzioni presso i comuni e le loro forme associative, con popolazione fino a 10.000 abitanti.
  Voglio, innanzitutto, precisare che il limite demografico di 3.000 abitanti, previsto per le sedi presso cui possono essere nominati i segretari iscritti nella fascia professionale C, è stato introdotto in sede di contrattazione nazionale e, più precisamente, dall'articolo 31 del Contratto Nazionale di categoria del 16 maggio 2001.
  Pertanto, allo stato attuale della disciplina legislativa e dell'assetto delle fonti che regolano la materia, qualsiasi ipotesi di modifica del predetto limite non può essere apportata al di fuori delle sedi contrattuali.
  Tuttavia, l'eventuale innalzamento della soglia da 3.000 a 5.000 abitanti determinerebbe l'esigenza di valutare, contestualmente, anche la correlata rimodulazione dell'intero percorso di carriera professionale.
  In particolare, qualora si procedesse alla descritta ipotesi di innalzamento, i segretari collocati nella fascia C disporrebbero di un numero ben maggiore di sedi ove assumere servizio, con contestuale riduzione di quelle disponibili per i segretari collocati nella fascia B (corrispondente ai comuni della fascia demografica tra 3.001 e 10.000 abitanti e, dopo due anni di servizio, ai comuni della fascia tra 10.001 e 65.000 abitanti).
  Peraltro, la disciplina introdotta dalla legge sulla spending review – cui fa riferimento l'interrogante – riguarda le funzioni fondamentali attribuite ai comuni e, pertanto, non può afferire all'esercizio delle funzioni dei segretari degli enti locali. Tali funzioni, infatti, sono regolate dallo specifico regime giuridico di detta figura professionale, obbligatoria esclusivamente per le province e per i comuni, in forma singola o associata, e contemplata dagli articolo 97 e seguenti del testo unico degli enti locali.
  Richiamo, in proposito, la deliberazione n. 114 del 2 maggio 2001 del Consiglio di Amministrazione della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, secondo la quale la figura professionale di segretario comunale e provinciale è prevista solo presso i comuni e le province ovvero dalle convenzioni di segreteria. L'obbligatorietà di tale ruolo non può essere estesa alle unioni di comuni e alle comunità montane.
  In questa stessa direzione, la legge Delrio sulle province e città metropolitane ha previsto che, nell'ambito dell'unione di comuni, le funzioni di segretario siano svolte dal segretario di un comune facente parte dell'unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli incarichi di segretario affidati ai dipendenti dell'unione.