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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 maggio 2014
235.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (Atto n. 89).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (Atto del Governo n. 89);
   ricordato che la richiamata direttiva – il cui termine di recepimento scade il 2 giugno 2014 –si inserisce nella tabella di marcia tracciata dalle istituzioni comunitarie per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato di Lisbona, ovvero l'attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati;
   rilevato che l'articolo 1 dello Schema di decreto modifica, tra l'altro, gli articoli 293 e 386 del codice di procedura penale, stabilendo che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, o che ha eseguito l'arresto o il fermo, consegna all'imputato, all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per la persona che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lei comprensibile, che lo informa delle sue facoltà e dei suoi diritti, pena la nullità degli atti successivi;
   osservato che l'articolo 4, par. 5, della direttiva 2012/13/UE stabilisce che «Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile»;
   evidenziata la difficoltà oggettiva, in molti casi, di individuare la lingua effettivamente comprensibile per l'imputato/fermato/arrestato e la presumibile difficoltà di avere a disposizione copie della comunicazione scritta già tradotte nella suddetta lingua, nonché l'effetto di nullità degli atti successivi determinato da tale mancanza, appare opportuno recepire la disposizione contenuta nell'articolo 4, par. 5 della direttiva, che consente di informare il soggetto anche oralmente;
   richiamato inoltre l'articolo 7, par. 5, della direttiva 2012/13/UE che stabilisce che l'accesso alla documentazione relativa all'indagine sia fornito a titolo gratuito;
   ritenuto opportuno valutare l'opportunità di garantire nell'ordinamento italiano la gratuità, oltre che della documentazione relativa all'indagine, anche delle relative copie;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda il Governo a modificare lo schema di decreto in esame prevedendo che l'indagato o l'imputato possa essere informato dei propri diritti anche oralmente, così come stabilito dall'articolo 4, par. 5, della direttiva 2012/13/UE;

  e con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di garantire la gratuità, oltre che della documentazione relativa all'indagine, anche delle relative copie.