ALLEGATO
DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (C. 2385 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2385 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed n), della Costituzione;
rilevato che all'articolo 1, i commi 2-bis e 2-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17, del decreto legge n. 104 del 2013;
preso atto, in particolare, che la nuova procedura concorsuale è indetta limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011 e che, a tal fine, il citato comma 2-bis novella l'articolo 17, comma 1-bis, del predetto decreto legge n. 104 del 2013, sopprimendo la previsione in base alla quale non si poteva dar luogo all'indizione del corso-concorso selettivo prima dell'assunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione;
evidenziato che il comma 2-ter dell'articolo 1 prevede, quindi, che «la prima tornata» del corso-concorso nazionale sia bandita entro il 31 dicembre 2014, disponendo che una quota dei posti sia riservata a talune categorie di soggetti;
osservato che, tra le predette categorie di soggetti, sono compresi quelli che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010;
sottolineato, al riguardo, che l'introduzione di una quota di posti riservata in un corso-concorso comporta una diversità di trattamento tra i candidati che partecipano alla procedura prevedendo, a determinate condizioni, un accesso differenziato alla carriera di dirigente scolastico;
ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 1994, ha sancito che il legislatore gode di ampia discrezionalità Pag. 16nello stabilire i criteri di ammissione ai concorsi, nonché i sistemi e le procedure per la progressione in carriera dei pubblici dipendenti nel rispetto, però, dei canoni di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione, specificando, in particolare, quanto ai requisiti concorsuali, che occorre che la disciplina adottata risulti congrua rispetto alle finalità cui la selezione è preordinata;
rilevato, peraltro, che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 214 del 2009, anche se con riferimento ad una diversa fattispecie, quale la violazione della disciplina sull'apposizione del termine nei contratti di lavoro a tempo determinato, ha ritenuto priva di ragionevolezza la circostanza che situazioni di fatto identiche risultassero destinatarie di discipline sostanziali diverse per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio ad una certa data;
evidenziato, inoltre, che la formulazione della norma non appare sufficientemente chiara relativamente al contenzioso al quale si intende fare riferimento poiché non è specificato se sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa, né risulta evidente l'individuazione dei beneficiari della riserva di posti, anche in considerazione del fatto che la categoria dei soggetti aventi un contenzioso pendente sembrerebbe poter coincidere con quella di coloro che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva;
preso atto che il comma 2-bis dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP sono effettuati acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014 senza, tuttavia, indicare un termine finale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 2-ter, è necessario che la Commissione di merito valuti, alla luce della giurisprudenza costituzionale indicata in premessa, il mantenimento del meccanismo di riserva di posti corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, con particolare riferimento ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 2-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente un termine finale per gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP da effettuare acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014.