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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 1 agosto 2014
283.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

  All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 si applicano nei limiti previsti dal regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”».

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti europei in materia di aiuti compatibili con il mercato interno».
3. 12. I Relatori.

  Dopo il comma I. aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei casi di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi causa di un Presidente di Giunta regionale il medesimo cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli ai sensi del comma 1 o con specifici provvedimenti legislativi. Qualora dalle normative di settore o nello Statuto della Regione interessata non siano previste specifiche modalità di sostituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, è nominato il commissario che subentra nell'esercizio delle predette funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi di incarichi commissariali conferiti con specifici provvedimenti legislativi per i quali sia già intervenuta la cessazione anticipata dalla carica di Presidente di Giunta regionale.
10. 34. I Relatori.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, questi cessa altresì dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli anche con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali conferiti ai sensi di specifici provvedimenti Pag. 35legislativi per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione della carica di Presidente della Giunta Regionale.
10. 34. (nuova formulazione). I Relatori.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali conferiti, ai sensi di specifici provvedimenti legislativi per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione della carica di Presidente della Giunta Regionale.
10. 34. (ulteriore nuova formulazione). I Relatori.

  Al comma 7, alla nota 2 bis, le parole «comunque in conformità ai medesimi documenti europei» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione Europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion, e le prestazioni ambientali fissate dai documenti E3REF comunitari per i singoli settori di attività».
13. 47. I Relatori.

  All'articolo 13, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma precedente si applicano decorsi 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».
13. 48. I Relatori.

ART. 18-bis.

  Sopprimerlo.
18-bis. 9. I Relatori.

  Sopprimere il comma 1-ter.
20. 10. I Relatori.

  Al comma 7-quater, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a)
al comma 1, lettera a), le parole: entro il 31 agosto 2014, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 ottobre 2014.
22. 10. I Relatori.

  Al comma 3, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
   al punto 1) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti «6 per cento»;
   al punto 3) sostituire le parole: «9 per cento» con le seguenti: «8 per cento»:
26. 46. I Relatori.

Pag. 36

ALLEGATO 2

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.
1. 25. Governo.

  Sopprimere i commi 3, 4, 15, 19 e 21.
1-bis. 28. Governo.

  Al comma 17, dopo le parole: professionali agricole e agromeccaniche inserire le seguenti:, ivi comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole,.
1-bis. 14. Oliverio.

  Sopprimerlo.
1-quater. 1. Governo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 si applicano nei limiti previsti dal regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
   «6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti europei in materia di aiuti compatibili con il mercato interno».
3. 12. I Relatori.

  Sopprimerlo.
7-ter. 2. Governo.

  Sopprimerlo.
7-quater. 3. Governo.

  Sopprimerlo.
7-sexies. 4. Governo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nidi, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 Pag. 37luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: «operazioni» con le seguenti «dei progetti di investimento».
*9. 9. (nuova formulazione). Mariani, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nidi, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: «operazioni» con le seguenti «dei progetti di investimento».
* 9. 5. (nuova formulazione). Cera, Caruso.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nidi, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: «operazioni» con le seguenti: «dei progetti di investimento».
* 9. 7. (nuova formulazione). Bianchi Dorina, Vignali.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nidi, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 Pag. 38luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: «operazioni» con le seguenti« dei progetti di investimento».
* 9. 8. (nuova formulazione). Matarrese, Catania.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nidi, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: «operazioni» con le seguenti« dei progetti di investimento».
* 9. 10. Abrignani.

  All'articolo 9 sopprimere il comma 10-bis.
9. 42. Governo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-1.
Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali conferiti, ai sensi di specifici provvedimenti legislativi per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione della carica di Presidente della Giunta Regionale.
10. 34. (ulteriore nuova formulazione). I Relatori.

  Sopprimerlo.
10-bis. 3. Governo.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6.All'articolo 14, comma 8, lettera d) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all'elaborazione di linee guida che sono approvati con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti commissioni parlamentari.»; Pag. 39
  6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8, lettera d), come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 13. (nuova formulazione). Crippa.

  Sopprimerlo.
*12-bis. 1. Crippa.

  Sopprimerlo.
*12-bis. 2. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Sopprimerlo.
*12-ter. 2. Polidori.

  Sopprimerlo.
*12-ter. 4. Galperti.

  Sopprimerlo.
12-quinquies. 5. Governo.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi Art. 242-ter e 242-quater.

  Conseguentemente sopprimere i commi, 3-bis e 3-ter.
13. 4. (nuova riformualzione). Bratti, Mariani.

  Al comma 5, lettera b), sostituire il comma 1 del capoverso Art. 241-bis con il seguente:
  Art. 241-bis.(Aree militari) – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente Decreto previste nella tabella 1, colonne A e B, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.
*13. 26. (nuova formulazione). Zanin, Carlo Galli.

  Al comma 5, lettera b), sostituire il comma 1 del capoverso Art. 241-bis con il seguente:
  Art. 241-bis. – (Aree militari) – 1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del presente Decreto previste nella tabella 1, colonne A e B, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.
*13. 42. (nuova formulazione). Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo.

  Al comma 7, alla nota 2-bis, le parole «comunque in conformità ai medesimi documenti europei» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione Europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion, e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF comunitari per i singoli settori di attività».
13. 47. I Relatori.

Pag. 40

  Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma precedente si applicano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
13. 48. I Relatori.

  Al comma 8, lettera b), capoverso comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: dei materiali aggiungere le seguenti: vegetali.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
14. 48. (nuova formulazione). Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Il comma 8-quater è soppresso.
* 14. 70. Ferraresi.

  Sopprimere il comma 8-quater.
* 14. 72. Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 15-bis.

  Sopprimerlo.
15-bis. 3. Governo.

ART. 18-bis.

  Sopprimerlo.
18-bis. 9 I Relatori.

  Sopprimere il comma 1-ter.
20.10 I Relatori.

  Sopprimere il comma 2-bis.
* 21. 7. Governo.

  Sopprimere il comma 2-bis.
* 21. 6. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Placido, Sannicandro.

  Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
22. 9. Governo.

  Al comma 7-quater, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) al comma 1, lettera a), le parole »entro il 31 agosto 2014-, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014».
22. 10. I Relatori.

  Sopprimerlo.
* 22-ter. 5. Governo.

  Sopprimerlo.
* 22-ter. 1. Taranto.

  Al comma 3-bis dopo le parole: dall’ Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta e dopo le Pag. 41parole: remunerazione del capitale eliminare la parola: netto.
23. 8. (nuova formulazione). Abrignani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di potenza non superiore a 20 kw.
24. 15. (nuova formulazione). Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
(Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto).

  1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1o gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
   a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata fino a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
   b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1o gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
   c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto diversi da quelli di cui alla lettera b) si applica l'articolo 24, comma 3.
25. 02. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi.

  Al comma 3, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
   a) al punto 1) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti «6 per cento»;
   b) al punto 3) sostituire le parole: «9 per cento» con le seguenti: «8 per cento»:
26. 46. I Relatori.

  Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 6-octies, del DL 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è emanato entro 120 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
28. 7. (nuova formulazione). Abrignani.

  Al comma 1 sostituire le parole: e per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero con: e per il settore del trasporto ferroviario delle merci.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire: «120» con «80» e al comma 3 dopo le parole: trasporto ferroviario delle merci sopprimere la parola: transfrontaliero.
* 29. 8. (nuova formulazione). Piso.

  Al comma 1 sostituire le parole: e per il trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero con: e per il trasporto ferroviario delle merci.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire: «120» con «80» e al comma 3 dopo le parole: trasporto ferroviario e delle merci sopprimere la parola: transfrontaliero.
* 29. 9. (nuova formulazione). Catalano, Pagani, Mauri, Meta, Oliaro, Tidei.

Pag. 42

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
30. 15. Governo.

  All'articolo 30 aggiungere in fine il seguente comma:
  2-decies. La variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'applicazione dell'esclusione della variazione catastale di cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30-bis. 01. (nuova formulazione). Crippa, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Mucci, Fantinati, Prodani.

  Sopprimerlo.
30-sexies. 1. Taricco, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 30-sexies, è inserito il seguente:

Art. 30 septies
(Disposizioni in materia di biocarburanti)

  1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1.
  3. L'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è abrogato.
30-sexies. 03. (nuova formulazione). Bratti, Mariani, Mariastella Bianchi.

  Sopprimerlo.
* 33-bis. 1. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Mucci, Prodani.

  Sopprimerlo.
* 33-bis. 3. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.