ALLEGATO 1
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo.
PARERE APPROVATO
La Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che:
a) in considerazione dell'ampia rilevanza dei profili sanzionatori contenuti nei principi di delega, appare necessario che gli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento siano trasmessi anche alla Commissione Giustizia per l'espressione del parere;
b) il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), n. 2-bis), prevede «nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», delle condizioni del conducente stesso ovvero delle tipologie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato»;
c) appare necessario rendere tale principio di delega maggiormente preciso e dettagliato: inserendo il riferimento anche alla disciplina della circolazione dei natanti; sopprimendo l'inciso «anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale», dal momento che esso costituisce un elemento di indeterminatezza nel criterio di delega e tenuto conto che, comunque, la fattispecie è già disciplinata dall'articolo 589 come aggravante dell'omicidio colposo; facendo riferimento, nel definire i presupposti di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, al concetto di «grado di colpevolezza» e alla tipologia di violazioni amministrative; limitando l'applicazione dell'inibizione alla guida a tempo indeterminato sul territorio nazionale alle sole ipotesi dell'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale (soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope);
d) dopo l'articolo 2, comma 1, lettera i), n. 2-bis) appare opportuno inserire un ulteriore principio di delega che disponga la revisione dell'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) nel senso di prevedere che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale;
e) l'articolo 2, comma 1, lettera i), n. 6) prevede, quale criterio di delega, «la semplificazione e trasparenza dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida»;Pag. 43
f) appare opportuno precisare a quali misure cautelari si riferisca predetto criterio di delega;
g) il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) prevede la «revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ai fini della semplificazione della procedura, dell'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'eliminazione di duplicazioni, individuando, eventualmente, ambiti di competenza a conoscere diversi in relazione ai motivi di legittimità e di merito»;
h) al fine di coordinare il sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali e di realizzare effettivamente la finalità di semplificazione prevista dal successivo criterio di delega di cui alla lettera m), appare opportuno precisare che la differenziazione degli ambiti di competenza a conoscere in relazione ai motivi di legittimità e di merito debba avvenire tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria;
i) all'articolo 2, comma 1, lettera m), che introduce un principio di delega volto a semplificare le procedure previste per il ricorso al prefetto, appare opportuno sopprimere il numero 2), che prevede l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 2, sia previsto che gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 siano sottoposti anche al parere della Commissione Giustizia;
2) il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), n. 2-bis), sia riformulato come segue: «nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione di veicoli o natanti, definire il grado di colpevolezza dell'autore del fatto o la tipologia delle violazioni amministrative in relazione alle quali è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente; prevedere altresì che l'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato sia applicabile nei soli casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale.»;
3) dopo l'articolo 2, comma 1, lettera i), dopo il numero 2-bis) sia inserito il seguente: 2-ter) la revisione dell'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) nel senso di prevedere che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale;
4) all'articolo 2, comma 1, lettera i), n. 6), sia precisato il riferimento ivi previsto alle «misure cautelari»;
5) all'articolo 2, comma 1, lettera l), sia precisato che la differenziazione degli ambiti di competenza a conoscere in relazione ai motivi di legittimità e di merito debba avvenire tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria;
6) all'articolo 2, comma 1, lettera m), sia soppresso il numero 2).
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.
PARERE APPROVATO
La Commissione,
esaminato il provvedimento per le parti di competenza,
rilevato che:
l'articolo 14-octies, comma 1, lettera a), capoverso, al comma 5 prevede che «a decorrere dal 1o luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi»;
per quanto si ritenga condivisibile il principio, tale condotta è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 30 a 150 euro (comma 1, lettera b) in ordine alla quale appare opportuno tenere in considerazione le prevedibili difficoltà applicative;
l'articolo 23, comma 9, interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), integrando l'articolo 31, in materia di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
in particolare, viene inserito un nuovo comma 4-bis, in base al quale «l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente»;
con riferimento alla formulazione di tale disposizione, appare opportuno precisare che l'inottemperanza si riferisce all'ingiunzione di rimozione o demolizione di cui al comma 2 del citato articolo 31;
in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 (ad esempio, opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica) comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, anziché prevedere l'applicazione della sanzione ivi prevista nella misura massima (dunque, sempre 20.000 euro), con conseguente eliminazione di uno spazio di discrezionalità nella relativa applicazione, appare più opportuno prevedere un'autonoma e più severa sanzione pecuniaria amministrativa, sempre compresa tra un minimo e un massimo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 23, comma 9, come indicato in premessa.
ALLEGATO 3
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.
NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
NORME PER ACCELERARE I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO AI PATRIMONI ILLECITI E PER FAVORIRE IL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI E DELLE AZIENDE CONFISCATI ALLE MAFIE E TUTELARE IL LAVORO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
Art. 1.
(Modifiche al Titolo I del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 7, sono inserito i seguenti:
«7-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte o rilevate di ufficio subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.
7-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5.».
2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Termine di redazione del provvedimento).
1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
2. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non potere depositare il decreto nel termine previsto dal comma 1, subito dopo la conclusione delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
3. Al decreto del Tribunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché di quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del citato codice.».
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «nei cui confronti è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «, nei cui confronti è stata presentata la proposta,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o Pag. 46comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale.»;
c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «misura di prevenzione» è inserita la seguente: «patrimoniale»;
2) dopo le parole «o quando» sono inserite le seguenti: «, nel corso del procedimento,»;
3) dopo la parola «indirettamente.» sono inserite le seguenti: «Si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, secondo periodo;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.
3-ter. Il decreto di sequestro è comunicato all'Agenzia subito dopo la sua esecuzione.».
4. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro sessanta giorni dalla conclusione dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis.»;
5. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole «costituiscano il reimpiego.» sono aggiunte le seguenti: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale.
1-ter. Il decreto di confisca è comunicato senza ritardo all'Agenzia.»;
c) al comma 2 dopo le parole «direttamente o indirettamente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2.»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Qualora il tribunale provveda ai sensi dell'articolo 7, commi 7-bis e 7-ter, il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente.».
6. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
(Sequestro e confisca per equivalente).
1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Si procede con le modalità di cui al comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.».
7. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole «la revoca del sequestro» sono aggiunte le Pag. 47seguenti: «, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stata precedentemente disposto il sequestro»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza, tempestivamente eccepita, sia stata riproposta nei motivi di appello. Il sequestro perde efficacia qualora non sia confermato dal Tribunale competente entro 60 giorni dalla declaratoria di incompetenza.
2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma precedente anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione, tempestivamente avanzata, sia stata riproposta nei motivi di appello.
2-quater. Qualora La corte di appello provveda ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente.».
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale della corte d'appello, entro tale termine, ne chieda la sospensione e proponga l'impugnazione. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il decreto diventa esecutivo, altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando sia intervenuta pronuncia definitiva.»;
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.».
8. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente capo:
«Capo VI.
Trattazione prioritaria del procedimento.
Art. 34-bis.
(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).
1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'Ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della Magistratura, con cadenza annuale a tale organo e al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti Pag. 48previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1.».
Art. 2.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).
1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
«2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, applicando il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari ed è assegnata una percentuale di magistrati non inferiore a una percentuale dell'organico complessivo dell'Ufficio stabilita dal Consiglio Superiore della Magistratura.».
CAPO II
DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE
Art. 3.
(Modalità di esecuzione del sequestro e disciplina della procedura di sgombero).
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;
2) le parole «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario e di funzionari dell'Agenzia»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole «Il tribunale,» sono inserite le seguenti: «su proposta del giudice delegato,»;
2) le parole «mediante l'ausilio della forza pubblica.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso. «;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:
a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, nella parte in cui richiama l'articolo 47, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento Pag. 49revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.
2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.
2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.
2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41.».
Art. 4.
(Modifiche alla disciplina dell'attività dell'amministratore giudiziario. Locazione o concessione in comodato degli immobili prima della confisca definitiva).
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) dopo la parola «aziende» sono inserite le seguenti parole: «, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati»;
2) alla lettera e) la parola «dettagliata» è sostituita dalla seguente: «prima» e dopo le parole «di riferimento» sono inserite le seguenti: «anche al fine dell'adozione immediata del provvedimento previsto dall'articolo 41, comma 5»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia, ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione provvisoria, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis.»;
b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia assume l'amministrazione dei beni ed esercita le relative competenze dopo la comunicazione al tribunale del provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale».
c) al comma 4 le parole «In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso, dopo la confisca di primo grado e la comunicazione prevista dal comma precedente»;
d) al comma 5, infine, sono inserite le seguenti parole «inserendo tutti i dati Pag. 50necessari per la consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «.
3. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «nell'articolo 47» sono inserite le parole «, primo comma, «;
2) il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.
3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.».
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono proporre, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, opposizione con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.»;
e) al comma 5-bis:
1) le parole «dal tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice delegato»;
2) dopo le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48 comma 3 lettera c)».
f) al comma 5-ter sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo le parole «può destinare alla vendita i beni mobili» sono sostituite dalle seguenti: «dispone la vendita dei beni mobili, anche registrati,»;
2) al secondo periodo le parole «può procedere alla loro distruzione o demolizione» sono sostituite dalle seguenti: «dispone la loro distruzione».
CAPO III
DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE
Art. 5.
(Piano di gestione).
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. La nomina dell'amministratore va comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni impartite dal Tribunale, al Prefetto che provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di Commercio. Dopo la relazione preliminare di cui all'articolo 36, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:
a) gli ulteriori dati acquisiti integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 5-bis;
b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dagli articoli da 41-bis a 41-sexies;
d) il valore di mercato dell'azienda tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
e) le attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 36 con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1.
1-ter. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, sentiti l'amministratore giudiziario, l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il piano di cui al comma 1, lettera c), apportate le eventuali modifiche e integrazioni, con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa, ivi comprese quelle relative ad assicurare l'efficacia delle autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi necessari che conservano efficacia, in deroga a qualunque diversa disposizione, durante l'amministrazione giudiziaria e Pag. 52dopo la confisca definitiva Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera a), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.
1-quater. Fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente il giudice delegato adotta tutti i provvedimenti necessari per la immediata prosecuzione dell'attività dell'impresa.
1-quinquies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.».
Art. 6.
(Allontanamento del proposto, dei familiari e dei terzi. Affitto o concessione in comodato prima della confisca definitiva).
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
«1-sexies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al primo comma.».
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, dall'articolo 44-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto dall'articolo 44-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni, i soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini previsti dall'articolo 41-octies,. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-bis, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.
2-quater. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti previsti dall'articolo 21, commi 2-bis.»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo Pag. 5321, commi 2-bis, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma quater.».
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.».
Art. 7.
(Fondo di garanzia per il credito e gli investimenti).
1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono inserito i seguenti:
«Art. 41-bis.
(Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate).
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato “Fondo”, avente come principali obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a).
2. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità.
3. Nell'accesso al Fondo, richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater, sono preferite le aziende che versano in difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto, da adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico.
4. Le spese di funzionamento delle sezioni previste dal comma 2 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente, in misura non inferiore al 5 per cento, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
5. I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.».
6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a seguito della escussione della garanzia.
7. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle condizioni indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo.Pag. 54
8. Il Tribunale, col procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.
Art. 8.
(Rating di legalità e convenzioni).
1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 41-ter.
(Misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate).
1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca non definitiva, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.
2. Fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emanato dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, a chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca è applicata l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata determinata al 10 per cento.
3. Nel rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica e garantiscono la trasparenza nella contrattazione nonché dei criteri di efficienza ed economicità, gli enti pubblici, compresi quelli economici, possono stipulare convenzioni, finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro, con aziende sequestrate o confiscate e, in via preferenziale, con quelle che siano state rilevate da cooperative sociali di cui all'articolo 48, comma 3 lettera c), o affidate a cooperative costituite da dipendenti dell'impresa confiscata.
4. L'Agenzia, nella individuazione dell'affidatario nei contratti con procedura negoziata o per lavori, servizi e forniture in economia per i quali non è prevista la gara pubblica, sceglie preferibilmente le aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate e le cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c).».
Art. 9.
(Regolarizzazione dei lavoratori ed emersione alla legalità).
1. Dopo l'articolo 41-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 41-quater.
(Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate o confiscate).
1. L'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotta le iniziative necessarie per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria.
2. Nel percorso di emersione alla legalità, alle aziende sequestrate è riconosciuto uno sgravio contributivo di importo massimo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 5-bis, l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è Pag. 55altresì incentivata con un credito di imposta pari al cinquanta per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di dodici mesi dalla data dell'assunzione.
4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.
5. Le misure di agevolazione di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni.
6. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di cui ai commi 2 e 3 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro del Lavoro.
7. L'INPS riconosce il beneficio di cui al comma 2 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria e mediante conguaglio sui contributi. L'Agenzia delle Entrate riconosce il beneficio di cui al comma 3 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria.
8. A seguito del provvedimento di prosecuzione dell'attività dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter o 1 quater, l'azienda interessata ha titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210. A decorrere dalla medesima data, non hanno effetto nei confronti dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro.
9. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli incentivi fruiti ai sensi dei commi 2 e 3.».
Art. 10.
(Integrazione salariale e ammortizzatori sociali).
1. Dopo l'articolo 41-quater del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 41-quinquies.
(Misure in favore dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate).
1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di accesso agli ammortizzatori sociali prevista dalla legislazione vigente per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, nonché la disciplina relativa agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, si applicano ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, prescindendo dalla tipologia e dalla dimensione delle stesse. A tal fine all'amministratore giudiziario sono attribuite le facoltà previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, per il curatore, il liquidatore e il commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.
2. L'amministratore giudiziario può richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, inclusi i casi di cessazione, anche temporanea, dell'attività aziendale.».
Art. 11.
(Incentivi a cooperative).
1. Dopo l'articolo 41-quinquies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 41-sexies.
(Incentivi a cooperative di lavoratori).
1. Le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi Pag. 56di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
2. Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate sono ammesse, a titolo preferenziale, ad avvalersi degli incentivi economici previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.
3. Le cooperative di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, possono impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, il cui rapporto di lavoro sia cessato, utilizzando a tal fine, con titolo preferenziale, gli incentivi previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
4. Non possono accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includano fra i soci il coniuge o il convivente, i parenti o gli affini entro il terzo grado del proposto, ovvero soggetti nei cui confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
5. Le agevolazioni previste dagli articoli da 41-bis a 41-quater si estendono alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.».
Art. 12.
(Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).
1. Dopo l'articolo 41-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 41-septies.
(Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).
1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di:
a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.
2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:
a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;
b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;
c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
c) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;Pag. 57
d) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;
e) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
f) un rappresentante della camera di commercio.
3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al Tavolo.
4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.
5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.».
Art. 13.
(Affiancamento delle aziende sequestrate e confiscate).
1. Dopo l'articolo 41-septies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 41-octies.
(Supporto delle aziende sequestrate o confiscate).
1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo tecnico di cui all'articolo 41 septies, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.
2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda.
3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico delle Camere di Commercio per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti ed in reti d'impresa.».
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).
1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».
2. All'articolo 4, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, Pag. 58dopo le parole «ed esercizio» sono aggiunte le seguenti parole: «a esclusione dei beni immobili sequestrati e confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, concessi a favore delle cooperative.».
Art. 15.
(Liberazione di immobili e aziende dopo la confisca definitiva).
1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 45-bis.
(Liberazione degli immobili e delle aziende).
1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del decreto di confisca definitiva, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis e 2-ter, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi dell'articolo 21, comma 2-quater, e 41, comma 5-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2-quinquies, e 41, comma 5-bis.».
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI
Art. 16.
(Restituzione per equivalente).
1. All'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole «può avvenire anche» sono sostituite dalle seguenti: «avviene»;
2) le parole «per finalità istituzionali» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.».
Art. 17.
(Destinazione dei beni e delle aziende).
1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «vittime di tipo mafioso.», è aggiunto il seguente periodo: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti.»;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:
a. al secondo periodo, dopo le parole «periodicamente aggiornato sono inserite le seguenti: «con cadenza mensile»;Pag. 59
b. al terzo periodo, dopo le parole «L'elenco reso pubblico periodicamente» sono inserite le seguenti: «sul sito istituzionale dell'ente»;
c. dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».
b. alla fine del quinto periodo, dopo le parole «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «,e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»;
b. al sesto periodo le parole «i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» con le seguenti: «i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;
c. al settimo periodo le parole « alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;
d. dopo l'ultimo periodo inseguire il seguente: «La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto.»;
2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia;».
c) al comma 8, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo le parole «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato» e le parole «senza oneri a carico dello Stato, « sono soppresse;
2) al secondo periodo dopo le parole «nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;
3) al terzo periodo dopo le parole «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;
d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.»;
e) al comma 12 le parole sostituire «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» con «ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c)»;
f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo e sentito il comitato consultivo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.».
Art. 18.
(Fondi destinati a consentire l'utilizzabilità dei beni e il soddisfacimento dei creditori).
1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
«Art. 48-bis.
(Istituzione di Fondi dedicati).
1. Sono istituiti presso l'Agenzia:
a) un Fondo destinato a rendere utilizzabili i beni confiscati prima della destinazione disposta ai sensi dell'articolo 48 e per il sostegno dei soggetti assegnatari di beni immobili previste dall'articolo 48 comma 3 lettera c);
b) un Fondo destinato a soddisfare i creditori riconosciuti in buona fede non ricompresi nel riparto delle somme ricavate all'esito della vendita prevista dall'articolo 60.
2. I Fondi di cui al comma 1 sono alimentati:
a) in parte attraverso una riduzione dell'aggio riconosciuto a Equitalia Giustizia, determinato con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) in parte con una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi del presente decreto, versati annualmente allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) e dall'Agenzia Nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1.
3. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia nazionale».
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI DIRETTE A SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI
Art. 19.
(Mancato riconoscimento della buona fede e confisca di beni in comunione).
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il decreto, con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, va comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»;
b) al comma 7 dopo la parola «comunione» sono inserite le seguenti: «relativa a quota inferiore alla metà»;
c) al comma 8:
1) dopo la parola «vendita» sono inserite le parole «ovvero se la confisca riguarda una quota pari o superiore alla metà»;
2) le parole «può essere» sono sostituite dalla parola «è»;
3) le parole «al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico» sono soppresse;
4) le parole «, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente» sono soppresse;
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. È istituita un'apposita Pag. 61gestione separata del Fondo unico giustizia destinata alle operazioni previste al comma 8, sulla base delle risorse disponibili rivenienti dalla vendita delle quote minoritarie.»;
e) al comma 9 dopo la parola «vendita» sono inserite le seguenti: «, anche di quote inferiori alla metà,».
Art. 20.
(Rapporti pendenti e licenziamento per giusta causa dei dipendenti).
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, l'amministratore giudiziario dichiara di subentrare provvisoriamente nel contratto. La dichiarazione è trasmessa immediatamente al giudice delegato che entro trenta giorni dispone per la conferma o la risoluzione del contratto.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi, liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati, previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'articolo 52, lettera b), nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per il prosieguo dell'attività produttiva.»;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'amministratore giudiziario, previo provvedimento motivato del giudice delegato, può procedere al licenziamento per giusta causa dei dipendenti quando, in relazione alla natura e all'intensità dei rapporti con il proposto o alla qualità dei precedenti penali e giudiziari, sussistono elementi concretamente idonei ad escludere il rapporto di fiducia con l'amministrazione giudiziaria.».
Art. 21.
(Determinazione della garanzia patrimoniale, applicazione delle norme in tema di concordato, verifica dei crediti dopo la confisca definitiva e liquidazione dei beni).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «degli stessi» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».
2. All'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità dell'attività produttiva, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca di primo grado le disposizioni in materia di procedura di concordato previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni nonché quelle di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di concordato preventivo.».
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «L'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;
b) al comma 2:
1) le parole «anche prima della confisca» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il decreto di confisca definitivo»;
2) le parole «dell'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia»;
c) il comma 3 è soppresso.
4. All'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il secondo periodo del comma 5 è soppresso.Pag. 62
5. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «dell'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia»;
b) al comma 3 le parole «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia»;
c) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «dell'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia»;
2) le parole «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia»;
d) al comma 6:
1) dopo le parole «misura di prevenzione.» sono inserite le seguenti: «Il pubblico ministero, l'Agenzia e»;
2) la parola «può» è sostituita dalla seguente: «possono»;
e) al comma 7 le parole «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia»;
f) al comma 8 dopo le parole «All'udienza» sono inserite le seguenti: «, con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia, «;
g) il comma 10 è soppresso.
6. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Conclusa l'udienza di verifica, l'Agenzia provvede alla liquidazione dei beni mobili, anche registrati, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni.»;
b) al comma 2 le parole «dall'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia»;
c) al comma 4 le parole «L'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;
d) al comma 5 le parole «L'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia»;
e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora le somme ricavate non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, le somme necessarie sono prelevate dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 48-bis.».
7. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia»;
b) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «l'amministratore giudiziario,» sono soppresse;
2) dopo le parole «il pubblico ministero e l'Agenzia,» sono inserite le seguenti: «liquidati i compensi dovuti all'Agenzia per i coadiutori eventualmente nominati in questa fase,»;
b) al comma 8 le parole «l'amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia».
8. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole «, l'amministratore giudiziario» sono soppresse.
9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 194,dopo le parole «sui beni» sono aggiunte le seguenti «sequestrati o»;Pag. 63
b) al comma 196 è aggiunto, infine, il seguente periodo «Le annotazioni presso il competente conservatore dei registri immobiliari in ordine alla cancellazione dell'ipoteca sono eseguite sulla base della sola attestazione del Direttore dell'Agenzia sulla insussistenza delle condizioni di cui al comma 195.».
c) al comma 201 le parole «non inferiore al doppio dell'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente all'ammontare»;
d) al comma 203 terzo periodo dopo le parole «liquidazione dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle spese del procedimento di confisca e di amministrazione dei beni sequestrati, nonché di quelle sostenute nel procedimento di cui ai commi precedenti e del presente comma.»;
e) il comma 204 è sostituito dal seguente: «204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, in egual misura, ai Fondi previsti dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
CAPO V
DISPOSIZIONI SULL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Art. 22.
(Interventi sull'organizzazione e sulle competenze dell'Agenzia).
1. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole « ha la sede principale in Reggio Calabria» sono sostituite con «ha sede in Roma»;
2) le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite con «Presidente del consiglio dei ministri»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), infine, dopo le parole «dell'utilizzo dei beni» sono inserite le seguenti: «tramite appositi sopralluoghi sui beni da parte dei funzionari dell'Agenzia e con l'ausilio delle forze dell'ordine»;
2) alla lettera c) dopo le parole «dell'udienza preliminare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nei casi in cui questa non sia prevista, dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, del decreto che dispone il giudizio immediato o dalla data di conclusione dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale ovvero dal provvedimento di sequestro o confisca emesso dal Giudice dell'esecuzione»;
3) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) assegnazione diretta del bene ove risulti evidente la sua destinazione sociale con le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c-bis).»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fin dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro fornisce all'autorità giudiziaria consulenze e ogni attività utile e, per i beni aziendali, propone gli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie senza alcun ulteriore onere.».
2. All'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) il Comitato consultivo.»;Pag. 64
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Direttore è scelto fra i dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 2001, n. 165, ovvero fra i prefetti, da collocare a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovvero fra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la V valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
a) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno dal Ministro dello sviluppo economico.»;
c) da un componente designato dal Ministero dell'Interno con specifica esperienza nell'ambito della destinazione ed assegnazione dei beni sequestrati e confiscati;
d) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni;
e) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni».
f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di rotazione, trasparenza, idoneità alla gestione;»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio»;
e) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
a) da un esperto in materia di politiche di coesione designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale;
b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) da un rappresentante dell'Agenzia del demanio;
d) da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
e) da un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province italiane;
f) da un rappresentante dei Comuni, designato dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
g) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;
h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un Pag. 65rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, più rappresentative a livello nazionale;
i) da un rappresentante di Unioncamere.
4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.»;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Al Direttore dell'Agenzia e ai componenti del Consiglio direttivo è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute.».
3. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole «Consiglio direttivo» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle direttive di cui al comma 4»;
b) al comma 1, dopo le parole «Il direttore riferisce periodicamente», sono inserite le seguenti: «al Presidente del Consiglio dei Ministri»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno previo parere Consiglio Direttivo dell'Agenzia, è definita la composizione di ciascun nucleo di supporto, di cui fa parte personale di ruolo, comandato o in distacco dell'Agenzia, ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.»;
d) al comma 4:
1) alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «individuando, in raccordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e l'Agenzia per la coesione territoriale, le risorse e gli strumenti necessari per l'effettivo riutilizzo dei beni confiscati»;
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture e, ove necessario, delle forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;»;
3) dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) fornisce, se necessario, adeguata assistenza agli assegnatari e ai destinatari dei beni, pubblici e privati.»;
4) la lettera l) è soppressa;
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il Comitato consultivo:
a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;
b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;
c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, sulla composizione del nucleo di supporto previsto dall'articolo 112, comma 3, nonché su ogni Pag. 66altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia.».
4. All'articolo 113, comma 3, dopo le parole «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica».
5. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «cento»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti è inserito nel sito dell'Agenzia con l'indicazione dei provvedimenti di assunzione o comando, delle specifiche competenze possedute nel settore dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, dell'eventuale amministrazione e sede di provenienza».
Art. 23.
(Interventi sulle attribuzioni dell'Agenzia nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati).
1. Al comma 7 dell'articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola «può» è sostituita dalle parole «e l'Agenzia possono».
2. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni contenente le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione.».
3. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Dopo la confisca di primo grado l'Agenzia richiede al tribunale, ove necessario, l'adozione dei provvedimenti di sgombero o di allontanamento previsti dagli articoli 21, 40 e 41.».
4. All'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Agenzia verifica tempestivamente l'esatta corrispondenza dei beni confiscati con quelli amministrati e, se necessario, promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale.».
CAPO VI
DISPOSIZIONI SULLA CONFISCA PREVISTA DALL'ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356 E SULL'AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Art. 24.
(Ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia).
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, Pag. 67316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.I, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, primo comma, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.»;
b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi;
c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «Nel caso previsto dal comma 2 sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;
2) le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;
3) dopo le parole «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;
d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono soppressi;
e) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro»;
2) le parole «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-ter»;
3) le parole «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono soppresse;
4) dopo le parole «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato ovvero sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, codice di procedura penale, nonché dopo il decreto di sequestro emesso dal giudice dell'esecuzione,»;
5) le parole «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti «tali provvedimenti»;
f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale. Il Pag. 68giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.».
Art. 25.
(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o di morte del condannato).
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
«4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.».
Art. 26.
(Disposizioni sull'amministrazione dei beni e sull'accelerazione dei processi).
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-octies è aggiunto il seguente:
«4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.».
2. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».
CAPO VII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Art. 27.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
1. All'articolo 117, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 prima delle parole «Le disposizioni» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto previsto dal presente articolo,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli Art. 7-bis, 20, 21, 23, comma 4-bis, 24, comma 1, 1-bis e 1-ter, 27, commi 1, 3-bis e 6-bis, 34-bis, 36, da 40 a 41-octies, 52, commi da 7 a 9, si applicano anche ai procedimenti nei quali, alla data di entrata Pag. 69in vigore della presente provvedimento, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni sull'Agenzia previste dagli articoli da 35 a 44-bis si applicano ai procedimenti per i quali sia stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione dal 15 marzo 2012, nonché ai procedimenti previsti dall'articolo 110, comma 2, lettera c), iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale dalla medesima data.»;
d) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «comma 5,» sono inserite le seguenti: «proposti o iscritti prima del 15 marzo 2012,»;
2) la parola «procede» è sostituita dalle seguenti: «ha disposto il sequestro».
d) il comma 8 è soppresso.
Art. 28.
(Disposizioni transitorie relative alle modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
1. Le modifiche agli articoli 7, commi 7-bis e 7-ter, 23, comma 4-bis, 24, comma 3-bis, 27, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Qualora siano spirati i termini previsti l'eccezione può essere proposta alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.
2. Le modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.
3. La disposizione prevista dall'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applica ai procedimenti in cui la confisca sia già divenuta definitiva, salvo che non sia stata già proposta impugnazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Ai procedimenti disciplinati dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2-bis, e da 58 a 60 del citato decreto legislativo. Alla liquidazione prevista dal citato articolo 60 si provvede dopo il decreto di confisca definitivo.
5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, l'ammontare del compenso degli amministratori giudiziari, previsto dall'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è determinato tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale sono state condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe previste dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e degli usi.
Art. 29.
(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Superiore della Magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei Pag. 70Ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo Unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) sono istituiti i Fondi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del consiglio dei ministri presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento.
Art. 30.
(Disposizioni transitorie relative alle modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
1. Le modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 relative a disposizioni richiamate dal comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, si applicazione al sequestro e alla confisca previste da tale decreto-legge così come disposto dall'articolo 28, commi 3, 4 e 5.
Art. 31.
(Disposizioni in materia di tutela dei creditori per la confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3.
2. Nell'ipotesi di confische divenute definitive prima dell'entrata in vigore della presente legge i creditori indicati all'articolo 1, commi 198 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a pena di decadenza, possono proporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sempre che non abbiano già avanzato tale istanza e questa sia stata dichiarata inammissibile.
Art. 32.
(Disciplina transitoria sulle competenze dell'Agenzia nazionale).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera c), è attribuita all'autorità giudiziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
ALLEGATO 4
Interrogazione 5-03442 Iori: Sulla tutela del rapporto tra genitori e figli in relazione alle condizioni di reclusione.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione indicata in oggetto si chiede articolatamente di conoscere dal Ministro della Giustizia quali iniziative intenda assumere per garantire la piena attuazione dei principi sanciti dalla «Carta dei figli di genitori detenuti», sottoscritta il 21 marzo 2014.
Le tematiche investite dal quesito involgono valori e toccano punti di massimo interesse per l'azione del Ministero, sicché appare doveroso – in premessa – rivolgere un particolare ringraziamento agli Onorevoli interroganti che, con la loro richiesta, offrono l'occasione per operare una ricognizione tanto degli strumenti normativi, che della concreta attuazione che si registra in materia.
Il sistema penale appresta una particolare tutela ai primari interessi del minore al corretto sviluppo psico-fisico ed alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto, e proprio la consapevolezza della inadeguatezza degli spazi negli Istituti Penitenziari alla piena ed effettiva tutela dei predetti valori ha condotto all'introduzione della legge 21 aprile 2011 n. 62, che ha previsto – a decorrere dal 1o gennaio 2014 – l'istituzione di strutture nuove, appositamente dedicate all'accoglienza di genitori in esecuzione penale con prole al seguito, all'interno delle quali realizzare un trattamento comunitario ispirato a quello familiare e teso alla valorizzazione della genitorialità. Faccio riferimento agli istituti a custodia attenuata per madri detenute (c.d. ICAM) ed alle case-famiglia protette.
Tali nuove strutture si differenziano tra loro sia per il relativo status, sia per la posizione giuridica dei soggetti che sono destinate ad accogliere: gli ICAM sono, infatti, istituti penitenziari previsti a beneficio delle donne indagate o imputate sottoposte alla misura della custodia cautelare che siano incinte o madri di prole di età non superiore a 6 anni, nonché per i condannati genitori di bambini sino ai 10 anni di età che stiano scontando la pena in attesa di maturare i requisiti per accedere alla detenzione domiciliare; le case-famiglia protette sono, invece, strutture di accoglienza collocate al di fuori del circuito penitenziario, e destinate a genitori nei cui confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari ed a genitori ammessi alla detenzione domiciliare ex articolo 47-ter od alla detenzione speciale ex articolo 47-quinquies dell'Ordinamento Penitenziario.
Con decreto del Ministro della giustizia in data 8 marzo 2013, adottato in attuazione della legge citata, sono state definite le caratteristiche delle case-famiglia protette ed è stata prevista la possibilità che il Ministro della Giustizia stipuli convenzioni con gli enti locali, volte ad individuare le strutture residenziali da utilizzare a tal fine.
In attuazione della prevalente finalità di tutelare gli interessi ed i diritti dei minori ed agevolare lo svolgersi dei loro rapporti familiari, il decreto indica la collocazione delle case-famiglia protette in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, sociosanitari ed ospedalieri, sì da garantire la fruizione di una rete integrata a sostegno dei soggetti coinvolti.Pag. 72
Nella stessa direzione muove la Carta dei figli dei genitori detenuti, sottoscritta il 21 marzo 2014 dal Ministro della Giustizia, dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza e dal Presidente dell'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, riconoscendo formalmente il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto e, nel contempo, ribadendo il pieno diritto all'esercizio della genitorialità.
Siffatto Protocollo d'intesa – che ha validità di due anni – rappresenta una assoluta novità nell'ambito dell'Unione Europea a tutela dei diritti dei 100 mila bambini e adolescenti che fanno ingresso nelle carceri italiane.
Il Protocollo d'intesa trova applicazione non solo per i minorenni in visita negli Istituti penitenziari (per maggiorenni), ma anche per i figli di genitori detenuti negli Istituti penali minorili.
Il codice di procedura penale, peraltro, all'articolo 275, comma IV, limita la possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di indagato genitore di figli di età non superiore a sei anni conviventi ad ipotesi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, mentre la legge n. 62 del 2011 prevede le particolari modalità di esecuzione delle misure cautelari personali consistenti negli arresti domiciliari presso «una casa famiglia protetta» e nella «custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri».
L'ordinamento penitenziario inoltre – come noto – prevede gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale (articoli 47-ter e 47-quinquies) finalizzati a garantire la cura e l'assistenza dei figli minori, consentendo alle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni di scontare la pena residua fino a quattro anni, oppure il residuo di maggior pena al di fuori del circuito penitenziario.
La citata legge 62/2011 prevede anche, in tema di assistenza e visita dei genitori detenuti ai figli infermi, che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minorenne, il genitore detenuto ha diritto di recarsi a visitare il figlio previo provvedimento del magistrato di sorveglianza o, nei casi d'urgenza, anche del direttore del carcere. E tale diritto di assistenza al figlio minorenne infermo è esteso, nei casi di figli di età inferiore a 10 anni, anche all'accompagnamento alle visite mediche specialistiche relative a gravi condizioni di salute.
Più di recente, è da segnalare, sul piano delle iniziative di riforma della normativa vigente, che il Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 ha approvato un disegno di legge, proposto dal Ministro della Giustizia, recante «Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale, e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena», che contiene la delega al Governo per la modifica della disciplina vigente (nel termine di un anno): in tema di riforma dell'ordinamento penitenziario, tra i principi e criteri direttivi a cui ci si dovrà attenere nell'attuare la delega legislativa, vengono valorizzati le relazioni familiari dei soggetti detenuti ed il riconoscimento del diritto all'affettività.
Per quanto attiene all'interesse fondamentale del minore residente in Italia a mantenere la convivenza con il genitore cittadino straniero condannato, si ricorda come l'articolo 19, comma 2, lettera c) del TU in materia di immigrazione preveda il divieto di espulsione per lo straniero che sia convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; tale divieto è esteso anche ai casi di espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, stante l'espresso richiamo contenuto nel comma 9 dell'articolo 16. Inoltre, il predetto Testo Unico prevede anche, al comma 3 dell'articolo 31, che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo Pag. 73di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni di tale testo unico.
Se questo è l'ambito normativo di riferimento, le informazioni assunte presso le competenti articolazioni ministeriali offrono il quadro della concreta applicazione degli istituti finalizzati alla tutela dei beni-interessi predetti.
Sono state chieste informazioni al competente Dipartimento per la Giustizia Minorile, nonché all'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza ed all'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, con le quali il Ministero della Giustizia ha sottoscritto il citato Protocollo d'intesa.
Al riguardo l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus ha evidenziato «la necessità che all'interno dell'atteso piano di riforma della giustizia vengano destinate risorse finanziarie a sostegno di progetti pilota che realizzino concretamente il Protocollo d'intesa e i lavori di monitoraggio della sua effettiva applicazione» ed ha allegato alcuni dati «della seconda edizione della ricerca europea di Bambinisenzasbarre Cope (children of Imprisoned Parents) che fotografa la situazione carceraria italiana rispetto al tema dei “bambini e carcere”»; dati che la Associazione riferisce di avere già rappresentato in sede parlamentare – specificatamente in data 23 luglio 2013 – in occasione di una audizione presso la Commissione Diritti umani del Senato.
La Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, assunte informazioni dai 18 Istituti penali minorili presso cui vengono ristretti i minori autori di reato, ha riferito come, negli Istituti penali per minorenni (IPM), la tutela dei diritti dei minori con genitori detenuti e quella dei genitori detenuti sia ampiamente soddisfatta in quanto viene offerta ampia possibilità di coltivare il legame affettivo tra genitori – madri e padri – e figli a prescindere dalla condizione di detenzione dei genitori ed a prescindere dal genere.
Dalla ulteriore documentazione pervenuta si evince, inoltre, che viene sempre assicurata tempestivamente – e comunque entro una settimana dall'arresto – la possibilità di svolgere colloqui visivi e telefonici tra genitori detenuti e figli e, nella maggior parte dei casi, oltre i limiti temporali stabiliti dagli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 230/00; che i colloqui visivi si svolgono sempre in spazi idonei, anche all'aperto, nel rispetto della privacy dei figli e dei genitori detenuti; che i colloqui non comportano praticamente tempi di attesa; che viene assicurato il supporto del personale educativo e di altri operatori interni ed esterni agli IPM, con modalità appropriate all'età dei bambini in visita e, talvolta, offrendo attività ludiche, nonché agevolando i genitori detenuti – ove giuridicamente consentito – nell'usufruire di permessi premio all'esterno al fine di mantenere e coltivare il legame affettivo con i figli. Inoltre, è stata sempre assicurata la possibilità ai genitori detenuti di assistere i figli nei casi di ricovero ospedaliero che si sono verificati.
Alla data del 28 agosto 2014, risultavano essere presenti negli Istituti Penitenziari Minorili n. 325 detenuti, di cui n. 31 genitori detenuti con figli minorenni, 27 maschi e 4 femmine. I dati citati circoscrivono, dunque, la modesta incidenza di siffatte situazioni nel contesto della Giustizia Minorile.
Significative peraltro sono alcune delle iniziative locali a cui il ministero guarda con attenzione, tra le quali, a titolo di esempio, va menzionata quella che a breve sarà attivata dall'Istituto di Potenza per favorire il mantenimento di legami affettivi tra i detenuti ed i loro familiari: il progetto, denominato «Housing» e promosso dalla Cooperativa Walden Two di Potenza in collaborazione con il volontariato locale, prevede la possibilità – per le famiglie di detenuti che risiedono in luoghi distanti dal capoluogo lucano – di usufruire di una struttura abitativa ubicata nei pressi dell'Istituto Penitenziario Minorile dove poter effettuare colloqui con i congiunti ristretti in permesso premio.
Da una ricognizione effettuata presso tutte le strutture operative è – in buona sostanza – risultato che molte delle strutture Pag. 74presenti sul territorio hanno adottato prassi virtuose. Ed il Ministero è intenzionato a provvedere, all'esito della fase di monitoraggio, ad estendere a tutto il territorio nazionale le prassi migliori.
Tutto ciò per quanto attiene alla giustizia minorile.
Quanto ai detenuti maggiorenni ed alle loro attuali possibilità di accesso alle strutture alternative, deve, in linea generale, osservarsi come la loro realizzazione abbia subito rallentamenti e ritardi, imputabili – per gli ICAM – alla necessità di procedere a complesse progettazioni e ristrutturazioni per garantire la conformità delle sedi individuate al dettato della nuova legge; per le case-famiglia protette, si è, invece, registrata una certa difficoltà, da parte degli Enti Locali, alla loro realizzazione, stante la mancanza di finanziamenti stanziati ad hoc.
Allo stato attuale, gli ICAM funzionanti completamente sono tre, e precisamente: l'I.C.A.M. di Milano (di fatto operativo fin dal 2007 e formalizzato con recente decreto ministeriale del 2 settembre 2013), che ospita – allo stato – 6 mamme con 7 bambini al di sotto dei tre anni di età; l'I.C.A.M. di Venezia – servente anche le esigenze della regione Emilia Romagna – entrato in funzione lo scorso 4 luglio e che può ospitare fino a 12 detenute madri con prole, che vede allo stato presenti 1 madre con 1 bambino di quattro anni e mezzo; l'I.C.A.M. di Senorbì, in Sardegna, istituito con decreto ministeriale del 12 giugno 2014 – in grado di ospitare sei detenute madri e un detenuto padre – che attualmente risulta vuoto.
Nelle restanti Regioni, sono in corso di realizzazione alcuni rilevanti progetti, tra i quali si segnalano quello della regione Campania, oggetto di protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero volto a destinare la struttura di Lauro ad I.C.A.M per accogliere anche l'utenza delle regioni Abruzzo e Molise.
Per completezza di informazione, si rappresenta che alla data del 4 settembre 2014 erano presenti negli istituti penitenziari del Paese n. 32 detenute madri con n. 33 bambini al seguito, oltre alle presenze negli ICAM come sopra riportate (complessivamente 7 mamme e 8 bambini).
Quanto alle Case Famiglia Protette, sono stati ripetutamente sensibilizzati i Provveditorati regionali ad intraprendere ogni utile iniziativa di impulso e di confronto con gli Enti Locali cui è demandato il compito di individuare gli edifici idonei.
Tra le iniziative attualmente già avviate, meritano segnalazione il «Progetto Nazionale Di Accoglienza Delle Donne Detenute» con figli fino a sei anni predisposto dalla Caritas italiana insieme ai Centri diocesani Migrantes e all'Ispettorato dei Cappellani delle carceri italiane, che assicura una rete di strutture di accoglienza disponibili su tutto il territorio nazionale e cura con grande impegno un piano di intervento che, tenendo conto della posizione giuridica delle detenute madri, predispone percorsi personalizzati in grado di garantire il reinserimento nella società; il PROTOCOLLO D'INTESA «ACCOGLIENZA MADRI DETENUTE», sottoscritto il 18 dicembre 2013 tra il Provveditorato regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta e l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per facilitare e monitorare il futuro inserimento di detenute madri presso le CASE FAMIGLIA gestite da detta associazione nella regione Piemonte e su tutto il territorio nazionale; il progetto, predisposto dal Provveditorato regionale per il Lazio, per il finanziamento e la realizzazione di una casa-famiglia protetta con fondi provenienti da donazioni private, progetto nel quale sono segnalati anche gli enti del privato sociale disponibili alla gestione della struttura; e, da ultimo, va ricordata anche la decisione, adottata nel Lazio dall'Assessorato alla sicurezza, di destinare gli immobili confiscati alla mafia non solo ad I.C.A.M., ma anche a «case famiglia protette» previa concessione degli stessi ai Comuni con precisa destinazione d'uso.
Riguardo, invece, alla tutela dei minori che accedono al carcere per l'esercizio del diritto di visita, anche negli istituti ordinari è in corso una attenta opera di
Pag. 75sensibilizzazione per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa.
Al fine di evitare che il protocollo possa rimanere una mera dichiarazione d'intenti, è stata prevista l'istituzione di un Tavolo permanente, composto da rappresentati delle Autorità firmatarie del documento, avente, tra l'altro, lo scopo di svolgere un monitoraggio periodico sulla sua attuazione; tavolo che, riunitosi una prima volta lo scorso mese di luglio, riprenderà i lavori entro il corrente mese. Il DAP ha, comunque, nel frattempo invitato i Provveditori regionali sia a valorizzare presso le singole Direzioni l'alta finalità che si intende raggiungere, sia a divulgare e condividere le iniziative già in atto o in fieri, chiedendo di segnalare eventuali difficoltà che dovessero presentarsi alla piena realizzazione di quanto previsto nel protocollo. È stato, altresì, svolto un monitoraggio inteso ad accertare l'esistenza o la prevista realizzazione di ludoteche per i colloqui (essenziali almeno nelle Case di reclusione) e di «spazi bambini» (qualora i colloqui non avvengano in ambienti appositamente dedicati); la realizzazione di «spazi bambini» nelle sale di attesa (ove non sia operativo il servizio di prenotazione dei colloqui); la previsione di colloqui anche in fasce pomeridiane e nei giorni festivi per non ostacolare la frequenza scolastica; il numero dei minori che accedono al carcere per esercitare il diritto di visita.
In attesa della completa acquisizione ed elaborazione di tali dati, l'Istituto Superiore di studi Penitenziari – in aderenza a quanto previsto dall'articolo 4 del protocollo di Intesa – ha previsto, nel piano annuale della formazione 2014, corsi di aggiornamento del personale sulla «qualità dell'esecuzione penale» incentrati sul tema dell'affettività in carcere. In particolare, è stata prevista una specifica formazione del personale per assicurare adeguata assistenza ai minorenni ed alle famiglie durante le visite ai congiunti detenuti.
A conferma di come l'Amministrazione riconosca fondamentale importanza alla tutela dei legami familiari e genitoriali dei reclusi, si osserva, infine, come numerosi siano stati gli interventi finalizzati a sollecitare la revisione delle prassi organizzative e degli spazi comuni (sale colloqui, aree verdi, sale di attesa) frequentati dalle famiglie dei detenuti, con particolare riferimento ai bambini in visita, mediante realizzazione di interventi strutturali di rimozione di barriere e schermature nelle sale colloqui della maggior parte degli Istituti Penitenziari del territorio. Sono state, inoltre, attrezzate aree verdi con giochi per bambini ed allestite ludoteche con presenza di animatori in numerose realtà, con esperienze educative condotte in autonomia o in attuazione di convenzioni con Associazioni (Telefono Azzurro, Bambinisenzasbarre), ed altri organismi attivi nel settore della tutela dell'infanzia; il tutto anche al fine di ottemperare alle prescrizioni CEDU.
Il complesso degli interventi operati e l'impegno ad ottimizzarne ulteriormente i risultati ci auguriamo che rassicurino gli Onorevoli interroganti riguardo la massima priorità che il Ministro della Giustizia riserva al delicato equilibrio, in termini di minor sacrificio, tra diritti fondamentali della persona e – soprattutto – dei minori ed esigenze di sicurezza della collettività. Ribadisco comunque la piena disponibilità anche a valutare qualsiasi proposta o contributo concreto verrà dalle Forze parlamentari, non solo sul piano delle iniziative normative, ma anche su quello della concreta attuazione della legislazione e dei protocolli, oltre che per il reperimento delle necessarie risorse.