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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2014
299.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (Nuovo testo C. 2093 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2093 Governo, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito;
   considerato che il contenuto del nuovo testo del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure che riguardano, in particolare, la disciplina delle aree protette (sentenze della Corte costituzionale n. 44 del 2011 e n. 263 del 2011), degli impianti termici civili (sentenza n. 250 del 2009), della gestione dei rifiuti (si vedano ex multis sentenza n. 10 del 2009 e sentenze nn. 277 e 62 del 2008), della difesa del suolo;
   considerato altresì che relativamente agli articoli 9 e 10, che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 401/2007) ha ritenuto riconducibili i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici ad un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
   rilevato che talune disposizioni riguardano poi il settore dell'energia: nel riparto di competenze legislative derivante dal titolo V la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è rimessa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Si ricorda peraltro che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nel settore energetico, pur trattandosi di materia di competenza concorrente, applicando il principio della «attrazione in sussidiarietà» elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;
   fatto presente, in particolare, che la previsione di cui all'articolo 2-bis, che destina risorse per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, pur essendo nelle finalità riconducibile alla tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è suscettibile di produrre effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale in casi analoghi (si Pag. 91veda, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2008);
   valutata, pertanto, la necessità di prevedere il parere della Conferenza unificata nella relativa procedura, in aderenza con il principio di leale collaborazione che – come evidenziato in più occasioni dalla Corte costituzionale – «deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie» (ex multis sentenze n. 285 del 2005; n. 201 del 2007; n. 50 del 2008; n. 63 del 2008);
   considerato, poi, che l'articolo 12-quater, al comma 1, consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni e il Comune territorialmente competente. A un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è demandata, ai sensi del successivo comma 2, la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1;
   evidenziata, pertanto, l'opportunità di chiarire maggiormente le forme di coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell'estensione di cui al suddetto comma 2, anche in relazione alla procedura definita al comma 1 del predetto articolo 12-quater;
   rilevato, altresì, che l'articolo 11, comma 1, capoverso Art. 206-quater.1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, la definizione degli incentivi, anche di natura fiscale, per i prodotti derivanti da materiali post consumo e che, analogamente, l'articolo 14-octies, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati»;
   richiamato, riguardo alle suddette disposizioni, quanto previsto dall'articolo 23 della Costituzione, in considerazione del fatto che le due norme prevedono una cornice non del tutto definita entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata, attribuendo implicitamente ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo (senza indicare un parametro o un limite massimo entro cui intervenire), secondo una procedura differente, in particolare, rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (regolamenti di delegificazione), che non può dare, quindi, le medesime garanzie individuate da tale procedura;
   fatto presente, infine, che gli articoli 12-bis e 12-quinquies recano modifiche puntuali a decreti ministeriali, contravvenendo in tal modo alla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001), nella parte in cui dispone che «non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 2-bis, sia previsto, in aderenza con il principio di leale collaborazione, evidenziato in più occasioni dalla Corte costituzionale, il parere della Conferenza unificata nell'ambito della procedura delineata dallo stesso articolo che, Pag. 92pur essendo nelle finalità riconducibile alla tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è tuttavia suscettibile di produrre effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale affinché esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito, con riferimento agli articoli 11, comma 1, capoverso Art. 206-quater.1, e 14-octies, comma 4, l'opportunità di modificare le predette disposizioni nella parte in cui demandano, per la definizione di certi aspetti, a decreti ministeriali, in una cornice non ben definita, attribuendo dunque implicitamente ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo (senza indicare un parametro o un limite massimo entro cui intervenire), secondo una procedura differente, in particolare, rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non può dare, quindi, le medesime garanzie individuate da tale procedura;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il contenuto degli articoli 12-bis e 12-quinquies, in quanto recano modifiche puntuali a decreti ministeriali, contravvenendo in tal modo alla richiamata circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, nella parte in cui dispone che «non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi»;
   c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 12-quater, comma 2, l'opportunità di chiarire maggiormente le forme di coinvolgimento degli enti territoriali ai fini dell'estensione della procedura di individuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le predette associazioni e il Comune territorialmente competente.