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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-05248 Oliverio: Iniziative per contrastare la moria delle api.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito dell'aumento dei fenomeni della mortalità delle api avvenuto nel 2008, risulta che il Ministero della salute, in virtù del principio di precauzione, dal mese di settembre dello stesso anno ha sospeso l'autorizzazione all'impiego di Clothianidin, Thiamethoxam e Imidacloprid nella concia della semente di mais, in quanto si ipotizzava un nesso tra il loro utilizzo e lo spopolamento degli alveari.
  Della questione, si è discusso a suo tempo anche negli altri Paesi europei, tanto da indurre la Commissione europea a chiedere un parere dell’European Food Safety Authority (EFSA) che, il 16 gennaio 2013, ha confermato uno stretto legame tra l'uso di alcune formulazioni dei prodotti in questione e la mortalità degli apiari. Per altre formulazioni, invece, le cause dirette non sono state confermate.
  Successivamente, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 485 del 2013 del 24 maggio 2013 (inerente le condizioni di approvazione delle sostanze attive Clothianidin, Tiametoxam e Imidacloprid) che, nel vietare l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, consente di effettuare i trattamenti fogliari solo in fase di post fioritura.
  Occorre tuttavia tener presente che le nuove Linee guida redatte dall'EFSA per la valutazione del rischio di tutti i prodotti fitosanitari proprio nei confronti delle api, in corso di definizione, risultano essere di maggior garanzia per la salvaguardia dell'ambiente e, una volta approvate, introdurranno nuovi aspetti nella valutazione del rischio finora non considerati dalle Linee guida precedenti.
  Ricordo che, con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che oltre a prevedere soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, si propone anche di:
   a) ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
   b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
   c) proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
   d) tutelare i consumatori;
   e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
   f) conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

  Per il raggiungimento dei citati obiettivi il Piano, in via prioritaria, si propone, tra l'altro, di prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche e di incrementare le superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica e della difesa integrata volontaria.
  Sempre a seguito del rilevamento dei fenomeni di mortalità delle api nel 2008, Pag. 243è stato avviato un programma biennale di ricerca, denominato APENET, successivamente confermato ed ampliato nel progetto BEENET, coordinato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che istituendo una rete di monitoraggio permanente permettesse di monitorare lo stato di salute degli alveari sul territorio, valutare gli effetti dei prodotti fitosanitari ed approfondire le problematiche collegate alle patologie delle api, individuare i fattori coinvolti nella sindrome del collasso della colonia, definire eventuali modifiche strutturali delle seminatrici per ridurre al minimo la polverosità in fase di semina nonché monitorare gli aspetti agronomico produttivi degli alveari.
  Ogni modulo, formato da cinque apiari con 10 alveari ognuno, è gestito da un referente che ha il compito di effettuare in 4 periodi dell'anno i rilievi ed i campionamenti, in relazione allo stato di salute delle api.
  La funzione della rete di monitoraggio è raccogliere informazioni sullo stato di salute delle famiglie di api che compongono i singoli moduli di rilevamento, attraverso periodiche analisi di laboratorio su diverse matrici.
  Oltre alle analisi di routine, in caso di eventi anomali di mortalità è previsto che vengano effettuate visite supplementari con relativa raccolta di campioni.
  I risultati di tale progetto di ricerca sono stati inviati al Ministero della salute al fine di fornire elementi scientifici sufficienti per definire eventuali provvedimenti necessari da adottare in merito ai fenomeni di mortalità delle api.
  Nell'ambito del progetto BEENET è inoltre previsto un comitato tecnico, i referenti centrali, i rappresentanti delle associazioni di apicoltori coinvolte e i referenti del sistema informativo che si riunisce ogni 3 mesi per esaminare lo stato di avanzamento della rete e del sistema informativo e produrre bollettini periodici.
  Ricordo che con decreto 11 agosto 2014 del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato approvato il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, la cui implementazione potrà essere utile anche ai fini del monitoraggio dei fenomeni di moria delle api.
  Aggiungo infine che siamo impegnati in un'azione più complessiva di valorizzazione del comparto apistico, mediante il rafforzamento degli strumenti già in atto in base alla legge n. 313 del 2004, azione che andrà a sostenere la sopravvivenza e la produttività delle api, proprio in virtù della rilevanza del loro ruolo, non solo produttivo ma anche ambientale, oltre che per la preziosa attività di impollinazione.

Pag. 244

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-05221 Gagnarli: Sull'utilizzo del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 57 del 1992.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come evidenziato dagli interroganti, l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 ha istituito presso il Ministero dell'economia e della finanze un Fondo le cui disponibilità sono da ripartire, nella misura del 95 per cento, tra le assicurazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla loro documentata consistenza associativa.
  In adempimento a detta disposizione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede annualmente a ciascuna delle 7 associazioni venatorie nazionali riconosciute e sottoposte alla propria vigilanza, la produzione di adeguata documentazione funzionale all'assegnazione e alla liquidazione delle quote di ripartizione del Fondo in parola.
  In particolare, è necessario produrre una dichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) attestante la consistenza numerica dei contratti assicurativi stipulati da ogni singola assicurazione (la cui veridicità deve essere confermata da una dichiarazione, resa nella medesima forma, dal residente di ciascuna associazione venatoria).
  Inoltre, ciascuna compagnia assicuratrice deve rendere un'ulteriore dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle polizze assicurative da parte delle singole associazioni. Invero, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo impone che le convenzioni stipulate tra le imprese di assicurazione e le associazioni venatorie in nome e per conto dei propri associati, prevedano modalità idonee ad identificare con certezza la data dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo.
  Infine, oltre alla copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato del pertinente verbale dell'assemblea dei soci, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce l'elenco dei nominativi dei singoli soci assicurati, il numero e la data della tessera assicurativa nonché il numero e la data di rilascio del porto d'armi.
  La predisposizione dei decreti di assegnazione e liquidazione è preceduta dal controllo degli elenchi dei nominativi degli associati per il quale è stato realizzato un apposito programma informatico che consente di verificare la coerenza dei dati, a cura di una commissione appositamente costituita.
  Preciso, infine che le oscillazioni che subisce la dotazione del Fondo è conseguente alle riduzioni e agli accantonamenti effettuati annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle disponibilità dei vari capitoli di bilancio dello Stato.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-03608 Losacco: Misure di sostegno alle produzioni di uva da tavola pugliesi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne le misure da adottare per sostenere uno dei prodotti di eccellenza della nostra agricoltura, l'uva da tavola pugliese, anche a seguito delle gravi conseguenze economiche prodotte dall'embargo russo.
  Al tal riguardo ricordo che l'Organizzazione comune di mercato (OCM), come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1308 del 2013, all'articolo 219 consente di intervenire, a livello europeo, per contrastare possibili turbative di mercato nel settore ortofrutticolo attraverso adeguate misure straordinarie.
  Con particolare riguardo all'uva da tavola, dopo un iniziale periodo di difficoltà, il mercato ha reagito bene. Infatti, dopo i primi ritiri avvenuti, in quantità limitata, nella fase iniziale di attuazione dei Regolamenti in parola (soprattutto da parte di agricoltori non aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute), i produttori di uva da tavola, anche in ragione della variazione dei prezzi, non sono più dovuti ricorrere alle misure di sostegno garantite dalle norme europee.
  Ricordo, che un valido strumento per affrontare le problematiche esposte dall'onorevole interrogante è rappresentato dall'incentivazione dell'associazionismo nell'ambito dell'OCM che, attraverso il finanziamento di programmi realizzati da organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute, prevede un aiuto europeo (generalmente pari al 50 per cento) per interventi a sostegno del comparto in questione, ivi comprese specifiche misure per prevenire ed affrontare situazioni di crisi.
  Preciso infine che, in applicazione alla predetta normativa, anche su pressione del nostro Paese, la Commissione europea con i Regolamenti delegati n. 1031 e n. 1371 del 2014, ha istituito ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli.
  In particolare, ai produttori di talune derrate ortofrutticole (tra cui l'uva da tavola), associati o meno ad organizzazioni di produttori riconosciute, è stato consentito il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, entro i volumi massimi assegnati dalla Commissione.

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ALLEGATO 4

Risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella: Iniziative per il sostegno del prezzo del latte.

RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    la Comunicazione della Commissione UE «Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese», COM(2014) 472 del 15 luglio 2014, incoraggia gli Stati membri a combattere tali pratiche in maniera «opportuna e proporzionata», tenendo conto delle circostanze nazionali e delle migliori pratiche;
    significativa è l'osservazione secondo cui alcuni Stati membri che avevano inizialmente affrontato le pratiche commerciali sleali con iniziative volontarie, hanno successivamente posto in essere strumenti normativi con misure più severe contro le pratiche commerciali sleali;
    anche alla luce di tale situazione va letta la crisi del settore lattiero-caseario nazionale, è ormai purtroppo nota a tutti: prezzi inferiori agli elevati costi di produzione ed incertezza sulle future quotazioni, anche a fronte dell'imminente cessazione del regime delle quote, costituiscono le criticità più rilevanti di un comparto che offre potenzialità inespresse soprattutto con riferimento alla scarsa presenza commerciale del prodotto italiano sui mercati esteri;
    il Regolamento (UE) 14 marzo 2012, n. 261, sui rapporti contrattuali nel settore del latte, ha rappresentato con ampie motivazioni l'esigenza di una specifica tutela del settore lattiero-caseario, evidenziando l'aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produzione e la circostanza che la diminuzione dei prezzi alla produzione non ha comportato la diminuzione dei prezzi ai consumatori;
    le istituzioni europee hanno evidenziato che per la maggior parte dei prodotti lattiero-caseari è aumentato per i settori a valle il margine lordo e la domanda non è riuscita ad adeguarsi alla diminuzione dei prezzi dei prodotti di base;
    nello stesso senso il «Gruppo di esperti di alto livello sul latte – GAL», istituito dalla Commissione Unione europea, ha rilevato che lo squilibrio del potere contrattuale induce pratiche commerciali sleali con un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera «in particolare per quanto riguarda i prezzi franco-azienda, il cui livello non evolve generalmente in linea con l'aumento dei costi di produzione»;
    nella riforma della PAC, il Regolamento (CE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, individua quale strumento per ridurre gli squilibri del potere contrattuale tra gli agricoltori e gli altri operatori della filiera nel settore lattiero-caseario, la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo del contratto scritto nelle consegne di latte crudo;
    il citato regolamento CE n. 1308 prevede, altresì, un ruolo qualificato delle organizzazioni di produttori per le contrattazioni nel settore lattiero caseario le quali perseguono specifiche finalità tra le Pag. 247quali rientrano quelle di «ottimizzare i costi di produzione» e «stabilizzare i prezzi alla produzione»;
    l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, impone la forma scritta per i relativi, contratti, stabilendo che essi «devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti»;
    il decreto interministeriale n. 199 del 2012, di attuazione dell'articolo 62, nel ribadire il divieto di qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, indica alcune fattispecie «tipiche» di pratiche abusive, che rientrano di diritto nella definizione di «condotta commerciale sleale»;
    particolarmente rilevante risulta la previsione del predetto decreto che all'articolo 4, lettera c), vieta le pratiche che determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, previsione su cui il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2012 ha condiviso il riferimento al concetto di «costi di produzione medi», rilevato da fonti oggettive e imparziali;
    i dati della produzione italiana di latte vaccino forniti dal CLAL registrano una produzione di 10.876.191 tonnellate per la campagna 2011-2012, di 10.806.501 per la campagna 2012-2013, di 10.771.343 tonnellate per quella 2013-2014 ed è stimato, per la campagna 2014-2015, un aumento del 3,4 per cento di prodotto, corrispondente ad uno sforamento della quota nazionale (10,923 milioni di tonnellate) di 200 mila tonnellate pari a multe per 55 milioni di euro;
    la situazione di debolezza contrattuale evidenziata a livello europeo e nazionale per le imprese agricole in generale si riscontra in forma accentuata nel settore lattiero-caseario in quanto il latte viene prodotto giornalmente, non può essere stoccato e va ritirato e destinato immediatamente alla lavorazione e trasformazione. Di conseguenza gli allevatori non sono nella condizione di interrompere le consegne alle imprese di trasformazione e si trovano praticamente costretti ad accettare le condizioni contrattuali, ed in particolare i prezzi, unilateralmente determinati, molto al di sotto dei loro costi di produzione;
    il settore lattiero-caseario, in un contesto caratterizzato da una situazione finanziaria grave e diffusa, è ulteriormente in crisi per le anomalie del mercato che fanno registrare una diminuzione del prezzo latte alla stalla del 19 per cento mentre il prezzo del latte fresco di alta qualità al consumo è aumentato nell'ultimo trimestre dell'1,2 per cento;
    la mancanza di informazioni ai consumatori sull'origine del prodotto consente di importare latte dall'estero e trasformarlo in prodotto «italiano», rendendo indistinto anche il 40 per cento della produzione nazionale; in particolare, a fronte di 1.550.000 di tonnellate di latte UHT «prodotto» in Italia, cui si aggiungono 500.000 tonnellate importate già confezionate, solo 500.000 tonnellate provengono da allevamenti italiani;
    su un totale di materia prima disponibile di circa 12.813.000 tonnellate l'83 per cento è latte italiano mentre il 17 per cento è latte sfuso o semilavorato di importazione, per la maggior parte trasformata e lavorata in Italia; di questo il 20 per cento diventa latte alimentare UHT e fresco, mentre il 40 per cento diventa formaggio DOP, il 23 per cento formaggio non DOP, l'1,5 yogurt, e lo 0,5 per cento altri sottoprodotti. Il 12 per cento di questa produzione è esportato, il 50 per cento viene venduto al dettaglio e il 38 per cento circa consegnato alla grande distribuzione (dati ISMEA); Pag. 248
    la situazione è altrettanto grave anche per i formaggi, poiché vengono importati prodotti semi-lavorati, quali cagliate, caseine e caseinati, utilizzati per produrre «formaggi senza latte» ma con mere sostanze derivate, traendo in inganno i consumatori;
    ulteriore fenomeno di crisi deriva dalla concentrazione nelle multinazionali delle attività di lavorazione e trasformazione del latte, con sostituzione del latte locale, proveniente dai territori prossimi al consumo, con prodotto importato, non fresco, fenomeno che accentua la tendenza all'abbandono degli allevamenti zootecnici nelle zone maggiormente vocate del nostro Paese, con il conseguente venir meno del presidio idrogeologico e ambientale che gli agricoltori forniscono;
    il Piano di sviluppo rurale nazionale presentato dall'Italia in applicazione della PAC prevede una misura destinata a tutelare e valorizzare la biodiversità nel settore zootecnico, per consentire il miglioramento del sistema di gestione dei controlli funzionali e del miglioramento genetico;
    si ritiene necessario operare una semplificazione delle procedure di cui al decreto 27 maggio 2004 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del successivo decreto 14 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco e in materia di linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
    le difficoltà nelle relazioni contrattuali e nella trasmissione del prezzo ed i conseguenti squilibri nella filiera sono un fenomeno ricorrente e nel giugno 2013 è stato segnalato, con numerosi elementi di fatto e di diritto, dalla federazione regionale Coldiretti Lombardia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; in particolare, la situazione in cui versavano gli allevatori cui veniva ritirato il latte, imponendo sostanzialmente prezzi largamente al di sotto dei costi di produzione, stante l'impossibilità di raggiungere accordi contrattuali caratterizzati dai princìpi di equilibrio contrattuale di cui all'articolo 62;
    l'Autorità ha esaminato la segnalazione nell'adunanza del 4 dicembre 2014 senza, peraltro, ravvisare nessuno «squilibrio negoziale significativo tra le parti contraenti – presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 62 – posto che al tavolo della contrattazione del prezzo del latte siedono, dal lato dei venditori, tutti i produttori della regione interessati, rappresentati dalle proprie associazioni e organizzazioni di categoria»;
    l'Autorità è incaricata, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, i cui introiti sono destinati a finanziare, tra l'altro, iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori,

impegna il Governo:

   ad assicurare la effettiva applicazione dell'articolo 62 relativo ai contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, prevedendo, tra l'altro, un significativo inasprimento delle sanzioni pecuniarie nei confronti di chi pone in essere condotte tese a sfruttare abusivamente la maggior forza commerciale di cui dispone;
   a valutare l'opportunità di garantire una durata dei contratti minima di dodici mesi;
   a valutare l'opportunità di introdurre strumenti tesi a consentire una piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, al fine di evitare che il prezzo medio alla stalla sia palesemente inferiore al costo medio di produzione di singole aree produttive omogenee, calcolato sulla base degli indicatori di mercato, del volume consegnato, della qualità e della composizione del latte crudo, i costi delle materie prime e il costo finale di vendita del latte e dei Pag. 249prodotti trasformati ai consumatori, conformemente alle analisi specifiche fornite da ISMEA ed INEA;
   al riordino delle relazioni commerciali nel settore agroalimentare a partire dal comparto lattiero-caseario, attraverso l'incentivazione ed il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali, indirizzando, a tal fine, quota rilevante e delle risorse che saranno attivate, con particolare riguardo agli strumenti finanziari di garanzia, nell'ambito del programma di investimenti nelle zone rurali presentato dalla Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti il 23 marzo nel quadro del Memorandum of Understanding sulla cooperazione in agricoltura;
   a convocare il tavolo della filiera del settore latte, come strumento previsto dalle norme comunitarie, al fine di:
    programmare gli interventi che la filiera deve mettere in atto per incrementare la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari in Italia e all'estero;
    valutare, nel rispetto della normativa europea, interventi per la partecipazione ai programmi che favoriscano il consumo di latte e dei formaggi nelle scuole come previsto dall'articolo 26 del Regolamento sull'OCM unica, così da accedere agli aiuti previsti dall'Unione europea;
    favorire l'istituzione della Fiera agricola nazionale e internazionale che promuova presso i cittadini la conoscenza dei prodotti tipici locali e le produzioni e sia strumento per mettere a contatto la realtà produttiva lattiero-casearia con i cittadini;
   ad assumere iniziative di semplificazione delle procedure burocratiche a carico delle aziende agroalimentari;
   a valutare l'opportunità di introdurre modifiche o integrazioni al decreto 27 maggio 2004 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del successivo decreto 14 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco e in materia di linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
   ad adottare, nel rispetto della normativa europea, previa notifica alla Commissione europea, i decreti relativi all'indicazione obbligatoria nelle etichette del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato o a elevata temperatura nonché dei formaggi e degli altri prodotti a base di latte, del luogo di origine del latte oggetto di trattamento in modo chiaramente visibile al consumatore per favorire la tracciabilità del prodotto, indicando, inoltre, le caratteristiche del prodotto iniziale e, in particolare, se trattasi di latte fresco o cagliate o cagliate congelate o semilavorati;
   a rafforzare, nel rispetto della normativa europea, l'azione di controllo sanitario sul latte importato con riferimento soprattutto ai paesi extra Unione europea nonché gli interventi a livello europeo per prevedere che i controlli sanitari minimi siano portati ad un unico adeguato livello in tutti i Paesi dell'Unione europea;
   a rafforzare, al fine di sostenere il comparto, gli interventi di mercato già previsti e finalizzati all'acquisto di formaggi da destinare agli enti caritativi di assistenza agli indigenti; Pag. 250
   a valutare l'opportunità di disporre, per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di latte, la restituzione dell'eventuale prelievo pagato in eccesso a favore delle aziende in regola con il pagamento dei prelievi relativi alle campagne pregresse e che, nel periodo 2014-2015, superino di percentuali contenute il proprio quantitativo di riferimento.
(8-00102) «Oliverio, Gallinella, Franco Bordo, Rostellato, Cova, Carra, Dal Moro, Benedetti, Prina, Tentori, Sani, L'Abbate, Luciano Agostini, Amato, Antezza, Anzaldi, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Berlinghieri, Massimiliano Bernini, Capone, Casati, Catanoso, Cominelli, Falcone, Daniele Farina, Fiorio, Fregolent, Galperti, Gagnarli, Iacono, Lavagno, Lodolini, Lupo, Marrocu, Mongiello, Mucci, Paglia, Palazzotto, Palma, Parentela, Piras, Prodani, Rigoni, Rizzetto, Romanini, Russo, Segoni, Sgambato, Taricco, Turco, Venittelli, Verini, Zaccagnini, Zanin».

Pag. 251

ALLEGATO 5

Risoluzioni 7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. 7-00622

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;
    in applicazione dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo è stato predisposto il Piano di azione nazionale, PAN, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il Piano è stato adottato in data 22 gennaio 2014 a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale;
    il PAN si propone di ridurre i rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari, promuovendo un processo di cambiamento delle tecniche di utilizzo dei prodotti verso forme più compatibili e sostenibili in termini ambientali e sanitari;
    sebbene con l'adozione del PAN vi sia una rinnovata attrazione sull'utilizzo ed i controlli dei prodotti fitosanitari, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell'ambiente, ISPRA, lancia l'allarme con il «Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati – 2011-2012. – Edizione 2014», nel quale si rileva che, nonostante la vendita di pesticidi sia diminuita, nelle acque sono state registrate 175 diverse sostanze e in alcune rilevazioni fino a 36 sostanze contemporaneamente: un miscuglio chimico di cui, ad oggi, ancora non si conoscono precisamente gli effetti. In merito alla nostra non adeguata conoscenza degli effetti, che un miscuglio di numerose sostanze può avere sugli ecosistemi, si legge dal dossier dell'ISPRA che: «...nei campioni sono spesso presenti miscele di sostanze diverse: ne sono state trovate fino a 36 contemporaneamente. L'Uomo, gli altri organismi e l'ambiente sono, pertanto, esposti a un «cocktail» di sostanze chimiche di cui non si conoscono adeguatamente gli effetti, per l'assenza di dati sperimentali...»;
    analizzando il dossier dell'ISPRA, si specifica che l'Italia risulta essere uno dei pochi paesi della Comunità europea a non aver applicato «La Convenzione di Stoccolma», stabilita in occasione di un convegno tenutosi a Stoccolma dal 22 al 23 maggio 2001, firmata il 23 maggio 2001 e approvata con Decisione del Consiglio 14 ottobre 2004. La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) fornisce il quadro, basato sul principio di precauzione, atto a garantire l'eliminazione, in condizioni di sicurezza, e la diminuzione della produzione e dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs). I POP sono composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e, a causa della loro scarsa degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo. La Convenzione originale faceva riferimento a 12 sostanze chimiche, ma intende estendersi, in futuro, anche ad altre sostanze pericolose;
    inoltre vi è da segnalare il caso specifico del Glifosato, che è stato classificato come «probabile cancerogeno per gli esseri umani» in un report stilato da Pag. 252alcuni ricercatori dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione dell'OMS;
    le modalità operative previste nel PAN, per perseguire l'ottenimento degli obiettivi dati dall'Unione europea in tema di corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, sono:
     a) la formazione obbligatoria dei venditori, dei consulenti e degli operatori;
     b) informazione e sensibilizzazione per la popolazione;
     c) controlli funzionali sulle macchine per la distribuzione;
     d) adozione di misure specifiche per la tutela delle acque;
     e) misure specifiche per la riduzione dell'uso dei fitofarmaci;
     f) buone pratiche di manipolazione ed uso dei fitofarmaci durante tutto il loro «ciclo di vita»;
    nonostante le linee guida contenute nel PAN, la normativa sui prodotti fitosanitari è molto stringente riguardo alla loro immissione in commercio, alle modalità di vendita e di stoccaggio dei prodotti, ai residui negli alimenti, al divieto di trattamenti durante la fioritura per non causare danni alle api, ma dice poco o niente sulla esecuzione dei trattamenti. Sono esplicitamente vietati solo i trattamenti in prossimità dei pozzi, mentre per i trattamenti in prossimità di abitazioni e giardini esistono alcuni regolamenti comunali e delibere che valgono naturalmente solo sul territorio del comune che li ha emanati, nonché le disposizioni del codice civile e del codice di procedura penale, in riferimento a danni a persone o cose determinati da modalità operative sconsiderate o comunque da negligenza nell'uso. Esistono, poi, le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro decreto legislativo n. 81 del 2008 e decreto legislativo n. 106 del 2009, che prevedono anche di evitare danni a persone terze, ad esempio vietando l'ingresso nell'area di un cantiere o, come nel nostro caso in esame, evitando di disperdere nell'ambiente sostanze potenzialmente tossiche. Queste procedure possono variare da azienda ad azienda e possono essere sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti delle aziende sanitari locali, ASL;
    visto il vuoto normativo, si è cercato anche nel PAN di risolvere il problema in via «amicale» con l'agricoltore, chiedendogli di adottare alcune attenzioni: evitare i trattamenti quando c’è vento; controllare che la nuvola dei trattamenti non raggiunga le zone abitate; avvisare prima dei trattamenti in modo che i residenti possano chiudere porte e finestre; raccogliere i panni stesi, coprire l'orto con teli e non sostare nelle vicinanze dell'appezzamento da trattare. Tuttavia non vi è esplicito divieto o una normativa nazionale uguale per tutti i comuni, né una reale campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione dell'agricoltore per espletare, idoneamente, i trattamenti e non recare danno alla popolazione immediatamente prossima ai terreni agricoli. La problematica si acuisce quando alcuni comuni sono soliti autorizzare trattamenti e irrorazioni con diserbanti nei parchi cittadini e nelle vicinanze di molte abitazioni;
    quando si esegue un trattamento fitosanitario soltanto una parte esigua della miscela contenente la sostanza attiva raggiunge il bersaglio, mentre il resto viene disperso nell'ambiente;
    nel merito della domanda relativa alle distanze di sicurezza per il rischio di contaminazione, va precisato che qualcosa in merito lo si ritrova solo nel Regolamento (CE) n. 889/2008 inerente la produzione biologica, che fra l'altro, non indica una distanza specifica di sicurezza;
    l'articolo 63 – Regime di controllo e impegno dell'operatore – del Titolo IV – Controlli – Capo I – requisiti minimi di controllo – fa, infatti, riferimento alle misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;Pag. 253
    in concreto, nel caso in cui gli appezzamenti coltivati secondo il metodo biologico siano contigui a coltivazioni convenzionali (possibili fonti di inquinamento per fenomeni di deriva) spetta all'agricoltore che produce in biologico adottare misure precauzionali (quali la predisposizione di barriere sui confini a rischio e/o fasce di rispetto) per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate dai disciplinari tecnici. Dunque una normativa che si presenta alquanto debole per quel che concerne il biologico sul fronte dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari è del tutto assente la previsione di una distanza di sicurezza ben definita;
    il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui, LMR, di fitofarmaci nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale o animali e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, applica i nuovi limiti di residui di antiparassitari negli alimenti. Ai sensi della legislazione comunitaria vigente l'utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura deve sottostare a parametri e limitazioni d'uso che escludano, nei limiti delle conoscenze disponibili, la presenza di rischi per la salute del consumatore. In particolare, la direttiva del Consiglio n. 414/91/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, stabilisce che possono essere usate solo sostanze di cui sono valutati i rischi possibili per i consumatori attraverso un insieme di studi tossicologici a breve-lungo termine,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, rispetto a quelle oggi in vigore, che introducano, a livello nazionale, divieti ed eventuali sanzioni, superando la logica delle raccomandazioni e dell'indeterminatezza delle distanze minime, sancendo ed introducendo per l'Italia distanze di sicurezza certe e determinate tra i luoghi oggetto di irrorazione con fitofarmaci e i centri abitati, le scuole e le coltivazioni biologiche e biodinamiche, al fine di garantire il diritto alla salute degli abitanti nei pressi di coltivazioni agricole e tutelando il diritto dei coltivatori a poter garantire la certificazione biologica del proprio prodotto;
   ad assumere iniziative normative per introdurre il divieto esplicito di utilizzo dei prodotti fitosanitari nei parchi pubblici, come già avviene in altri Paesi dell'Unione europea;
   a recepire e dare piena attuazione alla Convenzione di Stoccolma così come indicata in premessa;
   ad adottare per tutte le sostanze la cui tossicità sia stata documentata scientificamente, rigorose misure di protezione e prevenzione e, nei casi più gravi, l'imposizione di divieti totali e forti limitazioni d'uso, nonché il ritiro dal commercio, l'applicazione di sanzioni proporzionali ai danni ambientali/sanitari/economici indotti dai produttori e dagli utilizzatori di pesticidi, e il risarcimento pecuniario per compensare i danni arrecati a persone, cose e risorse pubbliche e private; sia per l'uso agricolo che per usi urbani oltre che civili, industriali, zootecnici, domestici e a qualsiasi altra tipologia d'uso responsabile di un danno documentabile in toto o anche solo in parte;
   a procedere con il divieto specifico dell'erbicida glifosato visti gli ultimi risultati scientifici dello IARC che lo definiscono cancerogeno;
   a monitorare anche in base alle indicazioni date dalla PAC per il 2014-2020 che i pagamenti soprattutto relativi ai Programmi di sviluppo rurale (PSR) siano in sintonia con l'indirizzo espresso dall'Unione europea che mira sul prodotto biologico nell'ambito delle misure agro ambientali;
   a prevedere l'adozione di una campagna informativa nazionale più efficace, attraverso una cartellonistica chiara e leggibile, in grado di avvertire la popolazione circa il luogo di dove è stato fatto uso di fitofarmaci, indicando, tra l'altro, le eventuali Pag. 254malattie che essi comportano e il periodo di carenza al fine di evitare di cagionare danni alla salute umana, con il partenariato del Ministero della salute, sulla base di altre campagne messe già in atto come quella contro il fumo, avvalendosi anche del servizio pubblico radiotelevisivo e delle maggiori testate giornalistiche nazionali;
   ad assumere iniziative normative per introdurre le specifiche distanze di sicurezza, fra campi coltivati dove sono utilizzati i prodotti fitosanitari e i campi dove non se ne fa utilizzo, che al momento non sono disciplinate a livello nazionale;
   ad effettuare, avvalendosi di enti pubblici e della collaborazione dei centri di ricerca e studi indipendenti, un monitoraggio sugli effetti a lungo termine di determinati prodotti impiegati con particolare riguardo al «cocktail di fitosanitari», così come descritto nel dossier dell'ISPRA;
   ad assumere un apposita iniziativa normativa al fine di obbligare gli agricoltori che praticano l'agricoltura convenzionale e, quindi, che utilizzano i fitofarmaci, al rispetto delle distanze di sicurezza fra le colture, al fine di evitare che le produzioni biologiche e biodinamiche vengano contaminate.