Camera dei deputati

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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione
ALLEGATO

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Norme applicabili).

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera approvata dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2014, di seguito denominata «delibera istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Organizzazione).

  1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 nonché dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 di cui il Presidente ritenga necessaria la presenza, e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 23.

Art. 5.
(Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.
  3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non Pag. 290soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

  1. Il Presidente:
   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti istituzionali;
   b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
   c) formula e dirama l'ordine del giorno della Commissione, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ai sensi del successivo articolo 7;
   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
   e) esercita i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

  2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente nella presidenza della Commissione in caso di assenza o impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute.
  3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi di minoranza.
  3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno quarantotto ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Pag. 291

Art. 9.
(Ordine del giorno delle sedute).

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.
(Numero legale).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.
(Deliberazioni).

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.
(Pubblicità dei lavori).

  1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
  4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le Pag. 292stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 14.
(Attività istruttoria).

  1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
  2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
  3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 15.
(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.
  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  3. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle loro eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.
(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che trasmette all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione. Pag. 293
  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla relativa trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 18.
(Denuncia di reato).

  1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 19.
(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, previa intesa, ove occorra, con il Presidente della Camera dei deputati.
  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla delibera istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.
(Relazioni al Parlamento).

  1. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera istitutiva.
  2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nella relazione informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.
(Pubblicità di atti e documenti).

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici, specie nel caso in cui Pag. 294del relativo contenuto sia stato dato conto nella predetta relazione.
  2. Dopo la cessazione della Commissione per scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera istitutiva, e comunque al termine della legislatura, tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico della Camera dei deputati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di personale, locali e strumenti operativi assegnati dal Presidente della Camera dei deputati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della delibera istitutiva.
  2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, della delibera istitutiva.

Art. 23.
(Collaborazioni esterne).

  1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di dodici unità.
  2. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  3. In sede di affidamento dell'incarico l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione.
  4. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
  5. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva.

Art. 24.
(Modifiche al regolamento della Commissione).

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

Pag. 295

ALLEGATO 2

DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Art. 1.
(Atti liberi).

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.
  2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

Art. 2.
(Documenti riservati).

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.
(Documenti segreti).

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;Pag. 296
   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
   d) scritti anonimi;
   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.