ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;
osservato che tale provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n.154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), nonché del relativo Allegato B);
richiamata la finalità della richiamata direttiva 2013/29/UE di assicurare, nell'ambito della disciplina sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale;
preso atto che lo schema di decreto legislativo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, tende alla rifusione delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo, in particolare, l'abrogazione del decreto legislativo n. 58 del 2010 – adottato in attuazione della precedente direttiva 2007/23/CE – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 176 del 2012;
rilevato che il provvedimento – composto da 36 articoli, contenuti in 6 Capi, e recante 4 allegati tecnici – oltre a prevedere disposizioni generali, interviene in materia di obblighi degli operatori economici, conformità degli articoli pirotecnici, notifica degli organismi di valutazione della conformità, sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici, prevedendo, infine, disposizioni transitorie e finali;
considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie «esplosivi» e «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed h), della Costituzione;
sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione la concordanza tra la citata direttiva 2013/29/UE e il presente schema di decreto legislativo con riferimento ad alcuni ambiti materiali;
rilevata l'opportunità, in particolare, di valutare la conformità a quanto disposto dalla direttiva – all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 – dell'articolo 1, comma 2, lettere g) e h), che interviene in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante, dei fuochi direttamente destinati all'esportazione – esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri Paesi dell'Unione europea – nonché dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre e fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova; Pag. 22
segnalato poi, sotto il profilo della concordanza con la direttiva, che l'articolo 22, comma 2, nel disporre in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, non prevede espressamente che questo abbia personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/29/UE;
rilevato, quindi, che l'articolo 22, comma 10, non stabilisce espressamente che l'obbligo del segreto professionale non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come invece previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;
segnalata poi l'esigenza di valutare, nell'ambito dell'articolo 24, la congruità del principio di presunzione di conformità dell'organismo notificato rispetto a quanto stabilito dalla direttiva 2013/29/UE;
preso atto che nell'articolo 31, in materia di sorveglianza sugli articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra sia stata omessa la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;
considerato, infine, che nel provvedimento non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, aventi ad oggetto, in particolare, le procedure in base alle quali si identificano e si autorizzano le persone con conoscenze specialistiche, i provvedimenti adottati e gli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato, l'esistenza di articoli pirotecnici che, pur conformi alla direttiva, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera g), in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi direttamente destinati all'esportazione, si valuti la conformità con la direttiva 2013/29/UE, laddove quest'ultima, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), fa riferimento esclusivamente ai fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, richiedendo, quindi, la loro permanenza sul territorio di tale Stato membro;
b) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h), in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre o fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova, si valuti l'opportunità di prevedere che sia individuata, con un'evidente indicazione grafica, la non conformità o non disponibilità a fini diversi, come previsto dalla direttiva, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/29/UE;
c) all'articolo 22, comma 2, in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, si valuti l'opportunità di prevedere, tra le prescrizioni che tale organismo deve rispettare, la personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE;
d) all'articolo 22, comma 10, si valuti l'opportunità di specificare che l'obbligo del segreto professionale dell'organismo di valutazione di conformità non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia, richiamando Pag. 23opportunamente quanto già stabilito, in via generale, dalle norme vigenti in materia e in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2013/29/UE;
e) all'articolo 24, appare opportuno valutare se la presunzione di conformità prevista per l'organismo notificato, in caso di rispetto dei criteri stabiliti dallo schema di decreto in esame, sia equivalente a quella recata dalla direttiva 2013/29/UE, che, all'articolo 26, prevede che l'operatore dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della medesima direttiva;
f) si valuti la possibilità di includere, nell'ambito dell'articolo 31, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;
g) si giudica utile, infine, prevedere nel testo specifici obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, agli articoli 6 (paragrafo 2) e 41 (paragrafi 3, 4 e 5).
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160).
PARERE APPROVATO
La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;
preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data odierna ha valutato lo schema in esame favorevolmente con un rilievo;
osservato che tale provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n.154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), nonché del relativo Allegato B);
richiamata la finalità della richiamata direttiva 2013/29/UE di assicurare, nell'ambito della disciplina sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale;
preso atto che lo schema di decreto legislativo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, tende alla rifusione delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo, in particolare, l'abrogazione del decreto legislativo n. 58 del 2010 – adottato in attuazione della precedente direttiva 2007/23/CE – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 176 del 2012;
rilevato che il provvedimento – composto da 36 articoli, contenuti in 6 Capi, e recante 4 allegati tecnici – oltre a prevedere disposizioni generali, interviene in materia di obblighi degli operatori economici, conformità degli articoli pirotecnici, notifica degli organismi di valutazione della conformità, sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici, prevedendo, infine, disposizioni transitorie e finali;
considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie «esplosivi» e «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed h), della Costituzione;
sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione la concordanza tra la citata direttiva 2013/29/UE e il presente schema di decreto legislativo con riferimento ad alcuni ambiti materiali;
rilevata l'opportunità, in particolare, di valutare la conformità a quanto disposto dalla direttiva – all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 – dell'articolo 1, comma 2, lettere g) e h), che interviene in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante, dei fuochi direttamente Pag. 25destinati all'esportazione – esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri Paesi dell'Unione europea – nonché dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre e fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova;
segnalato poi, sotto il profilo della concordanza con la direttiva, che l'articolo 22, comma 2, nel disporre in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, non prevede espressamente che questo abbia personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/29/UE;
rilevato, quindi, che l'articolo 22, comma 10, non stabilisce espressamente che l'obbligo del segreto professionale non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come invece previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;
segnalata poi l'esigenza di valutare, nell'ambito dell'articolo 24, la congruità del principio di presunzione di conformità dell'organismo notificato rispetto a quanto stabilito dalla direttiva 2013/29/UE;
preso atto che nell'articolo 31, in materia di sorveglianza sugli articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra sia stata omessa la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;
considerato, infine, che nel provvedimento non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, aventi ad oggetto, in particolare, le procedure in base alle quali si identificano e si autorizzano le persone con conoscenze specialistiche, i provvedimenti adottati e gli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato, l'esistenza di articoli pirotecnici che, pur conformi alla direttiva, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera g), in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi direttamente destinati all'esportazione, si valuti la conformità con la direttiva 2013/29/UE, laddove quest'ultima, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), fa riferimento esclusivamente ai fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, richiedendo, quindi, la loro permanenza sul territorio di tale Stato membro;
b) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h), in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre o fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova, si valuti l'opportunità di prevedere che sia individuata, con un'evidente indicazione grafica, la non conformità o non disponibilità a fini diversi, come previsto dalla direttiva, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/29/UE;
c) all'articolo 22, comma 2, in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, si valuti l'opportunità di prevedere, tra le prescrizioni che tale organismo deve rispettare, la personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE;
d) all'articolo 22, comma 10, si valuti l'opportunità di specificare che l'obbligo del segreto professionale dell'organismo di Pag. 26valutazione di conformità non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia, richiamando opportunamente quanto già stabilito, in via generale, dalle norme vigenti in materia e in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2013/29/UE;
e) all'articolo 24, appare opportuno valutare se la presunzione di conformità prevista per l'organismo notificato, in caso di rispetto dei criteri stabiliti dallo schema di decreto in esame, sia equivalente a quella recata dalla direttiva 2013/29/UE, che, all'articolo 26, prevede che l'operatore dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della medesima direttiva;
f) si valuti la possibilità di includere, nell'ambito dell'articolo 31, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;
g) si giudica utile, infine, prevedere nel testo specifici obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, agli articoli 6 (paragrafo 2) e 41 (paragrafi 3, 4 e 5).